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Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Montegrosso d’Asti (Asti)

Statuto comunale (Approvato con delibera C.C. n. 8 del 27.3.2007)

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Montegrosso d’Asti è Ente Locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto nell’ambito della normativa statale e regionale.

Articolo 2
Finalita’

1. Il Comune, con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità, svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all’attività amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche, culturali, sindacali, delle associazioni di promozione turistica, del volontariato e della cooperazione.

Articolo 3
Funzioni proprie

1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori. In particolare esso provvede:

a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

b) alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.

2. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Comune impronta la propria azione:

a) al metodo della pianificazione e della programmazione;

b) a favorire l’ordinata convivenza sociale rispettando i diritti di tutti i cittadini, la libera espressione del pensiero, delle fedi, dei valori morali e religiosi; al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, garantisce la partecipazione di entrambi i sessi ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale ai fini dell’assunzione di migliori e specifiche responsabilità, adotta, compatibilmente con le vigenti normative e con le esigenze organizzative del Comune, criteri di flessibilità nell’orario di lavoro al fine di venire incontro alle esigenze familiari, personali e sociali, promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi collegiali del Comune nonché degli Enti, Aziende e Istituzioni da esso dipendenti;

c) al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti sul proprio territorio con particolare attenzione al settore agricolo;

d) alla valorizzazione ed al recupero delle tradizioni e consuetudini locali;

e) alla tutela del patrimonio storico ed artistico, garantendone il godimento da parte della comunità;

f) alla promozione dello sport dilettantistico e del turismo sociale e giovanile;

g) alla tutela della salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, dando priorità alla informazione e alla prevenzione;

h) al miglioramento dell’istruzione nelle sue varie manifestazioni, potenziando le strutture, i servizi e le istituzioni educative private, in particolare nell’attività prescolastica.

i) all’attuazione dei principi dettati dalla Legge 27.07.2000, n. 212 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente.

j) alla collaborazione con altri Enti locali e con la Regione.

k) alla partecipazione alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione.

l) alla partecipazione alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri enti locali

m) ai criteri e alle procedure stabilite con la legge nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio economica e della pianificazione territoriale.

3. Un apposito Regolamento disciplina l’attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela e alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

Articolo 4
Funzioni delegate

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare al Comune l’esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega, l’esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con Regolamento Comunale.

3. I costi relativi all’attuazione della delega non possono gravare, direttamente od indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.

Articolo 5
Territorio e sede

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 15,61 confinante con i Comuni di Montaldo Scarampi, Rocca d’Arazzo, Vigliano d’Asti, Agliano, Isola d’Asti, Mombercelli, Costigliole d’Asti.

2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo ed in esso risiedono di norma tutti gli organi elettivi.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Articolo 6
Albo pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Articolo 7
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Montegrosso d’Asti e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati dal Sindaco.

TITOLO Il
ORGANI ELETTIVI

Articolo 8
Organi di governo

1. Sono Organi di Governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Articolo 9
Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità ed è organo d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. L’attività di indirizzo del Consiglio si esercita:

- in via indiretta attraverso la manifestazione della volontà politica, che si esplicita per mezzo di: mozioni, risoluzioni, ordini del giorno e direttive;

- in via diretta attraverso l’adozione degli atti fondamentali.

3. L’attività di controllo politico-amministrativo del Consiglio si esercita:

- in via indiretta attraverso l’attività dei Consiglieri con interrogazioni, interpellanze e con l’attivazione del controllo eventuale sugli atti deliberativi della Giunta Comunale;

- in via diretta attraverso l’esame del conto consuntivo, indagini conoscitive, inchieste, nonché altri meccanismi previsti nello Statuto o nei Regolamenti.

4. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

5. La legge disciplina la composizione, l’elezione, la durata in carica del Consiglio Comunale, le sue modalità di convocazione e la posizione giuridica dei Consiglieri.

Articolo 10
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente, ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.

6. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data dell’avvenuto insediamento del Consiglio Comunale, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

7. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

8. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, entro il 30 settembre, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

9. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 11
Sessioni e convocazioni

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l’approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio Preventivo, con allegata Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio Pluriennale, Programma Triennale e Elenco Annuale delle Opere Pubbliche e del relativo piano finanziario generale.

3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento Comunale.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall’esercizio delle funzioni del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vice-Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco, il Consiglio è presieduto dall’assessore anziano così come definito dall’art.30.

5. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

6. Nella prima seduta, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, quindi con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.

7. Il funzionamento del Consiglio Comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge e dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento, per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Articolo 12
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti e, quando occorra, speciali: di indagine e di inchiesta.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale da realizzarsi, se del caso, anche mediante voto plurimo. Può essere prevista anche la rappresentanza per delega.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, Organismi associativi, Funzionari e Rappresentanti di gruppi di giovani, di anziani e di movimenti femminili, rappresentanti di forze sociali, politiche, culturali, sportive ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Articolo 13
Attribuzioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso, nelle materie stabilite dal Regolamento.

2. Compito delle Commissioni di indagine e d’inchiesta e l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 14
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano, senza vincoli di mandato, l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141 del Decreto Lgs n. 267/2000.

3. Il seggio rimasto vacante per decadenza, dimissioni, o altra causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

4. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.ei., a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina e, infine, delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

5. Il gettone di presenza viene erogato solo se il Consigliere Comunale ha partecipato alla discussione e alla votazione sulla metà più uno dei punti iscritti all’ordine del giorno.

6. Le norme del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli Enti dipendenti. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal Regolamento.

7. Spetta, altresì, ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende ed Istituzioni dipendenti dall’Ente, nonché in tutte le Commissioni anche a carattere consultivo, ove la Legge, lo Statuto e i Regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Articolo 15
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Articolo 16
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi, anche non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Articolo 17
Giunta comunale

1. La Giunta è l’organo di impulso e di gestione amministrativa; collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità.

3. La Giunta adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Articolo 18
Nomina e prerogative

1. Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

2. La Giunta, tra cui il Vice Sindaco, è nominata dal Sindaco che ne da Comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il Vice Sindaco e gli Assessori, escluso il caso di dimissioni singole, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, restano in carica fino alla nomina del nuovo Sindaco.

3. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti. La revoca è motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Articolo 19
Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 4 Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Il Sindaco può nominare Assessore, entro il numero complessivo stabilito dal 1° comma, cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, il quale, nel prenderne atto, provvede con suo decreto alla sostituzione.

Articolo 20
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. L’Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe conferite dal Sindaco e comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe sono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Articolo 21
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Rientra, altresì, nella competenza della Giunta l’adozione dei Regolamenti sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e secondo le norme e i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione del personale.

Articolo 22
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Il funzionamento degli organi collegiali è disciplinato dagli appositi Regolamenti.

2. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Articolo 23
Organismi collegiali - Pari opportunita’

1. Il Comune, riconoscendo nella differenza di sesso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, è impegnato all’istituzione di un apposito organismo che rediga piani tesi a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle parità tra uomo e donna e formuli proposte idonee ad attuare le direttive comunitarie in materia.

2. A tal fine, nelle cariche pubbliche, nelle cariche tecniche o in quelle elettive, negli enti, aziende ed in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi.

Articolo 24
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. La mozione va presentata al Segretario Comunale affinché ne disponga l’immediata acquisizione al protocollo, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.

Articolo 25
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili dei Servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti; è il legale rappresentante dell’Ente e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

5. Il Sindaco è, inoltre, competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

7. in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Articolo 26
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contigibili ed urgenti che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell’Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

2. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

3. L’atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

4. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

5. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

6. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.

7. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e agli Organi previsti dalla legge.

8. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione.

9. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

10. Non è consentita la mera delega di firma e la delega tra organi elettivi e organi burocratici.

11. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, con le modalità fissate dalla legge stessa;

c) convoca i Comizi per i referendum previsti dall’art.8 del Decreto Lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m.ei.;

d) adotta le ordinanze contigibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito Albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale

g) nomina e revoca i Responsabili degli uffici e dei servizi, i Responsabili delle Posizioni Organizzative e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Articolo 27
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

- promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, del Direttore Generale se nominato, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

- può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

- collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

- risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Consiliare.

Articolo 28
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione del Consiglio entro 20 giorni;

- convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presiedute dal Sindaco, nei limiti previsti dalle leggi;

- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;

- convoca e presiede la Giunta, ne fissa e propone gli argomenti da trattare.

Articolo 29
Attribuzioni per i servizi statali

1. Competono al Sindaco, inoltre, ai sensi delle vigenti leggi, le seguenti attribuzioni per i servizi statali:

- provvedere ed assolvere a funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria;

- sovrintendere, emanare direttive ed esercitare vigilanza sui servizi di competenza statale a lui assegnati;

- sovrintendere, tenendo informato il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a tutto quanto interessa la sicurezza e l’ordine pubblico;

- adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti ai sensi delle vigenti norme;

- emanare tutti gli atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale;

- delegare le funzioni sindacali per i servizi statali quando la legge lo consente, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali.

Articolo 30
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco viene nominato dal Sindaco contemporaneamente agli altri componenti la Giunta.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco nei casi previsti dalla legge.

3. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, le competenze del Sindaco sono esercitate dall’Assessore Anziano, tale essendo il più anziano di età tra i componenti della Giunta Comunale presenti in quel frangente.

Articolo 31
Dimissioni, decesso e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall’Assessore più anziano di età che vi provvede d’intesa con i gruppi consiliari.

4. La Commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.

6. In caso di rimozione, decadenza, decesso o impedimento permanente del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Articolo 32
Divieto generale di incarichi e consulenze
e obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune nonché presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

E’ fatto, altresì, divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell’Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale.

Tutti gli Amministratori hanno, altresì, l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi degli Amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Il medesimo obbligo di astensione sussiste, inoltre, nei confronti dei Responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I
UFFICI

Articolo 33
Principi strutturali e organizzativi

1. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dall’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 34
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la Dotazione Organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici e servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 35
Regolamento degli uffici e servizi

1. Il Comune, attraverso il Regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il Direttore Generale, se nominato, e gli Organi amministrativi.

2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun Settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore Generale e ai Responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune recepisce e applica gli Accordi Collettivi Nazionali, approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli Accordi Collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 36
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in categorie e profili professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere, con correttezza e tempestività, agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il Direttore, ove esista, i Responsabili dei servizi e degli uffici e l’Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Articolo 37
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della Dotazione Organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi, dopo aver stipulato apposita Convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Articolo 38
Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la Convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Articolo 39
Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di Piano Esecutivo di Gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli, in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento, in armonia con le previsioni dei Contratti Collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei Responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei Settori, l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal Servizio competente.

Articolo 40
Responsabili dei servizi e degli uffici

1. I Responsabili dei servizi e degli uffici sono individuati nel Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi: sono nominati dal Sindaco con le modalità previste dal suddetto Regolamento.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario Comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta.

Articolo 41
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Le funzioni dei Responsabili degli uffici e servizi sono previste nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.

2. I Responsabili possono delegare le funzioni ad essi attribuite al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Articolo 42
Incarichi dirigenziali di alta specializzazione

1. Il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della Dotazione Organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può essere assegnata, nelle forme e con le modalità previste nel Regolamento, la titolarità di Uffici e Servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 110 - comma 2 - del Decreto Leg.vo 18.8.2000, n. 267.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 43
Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con Convenzioni a termine;

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato elettivo del Sindaco e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 44
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l’Ente non sia in dissesto e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del Decreto Lgs n. 504/92.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 45
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, dipendente dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito Albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di Convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

Articolo 46
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale e ne cura la verbalizzazione.

2. Il Segretario Comunale, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

4. Egli riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

6. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, possono essere assegnate al Segretario Comunale, con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’Ente ed agli obiettivi programmatici dell’ Amministrazione.

7. Nel caso in cui sia istituita la figura di Direttore Generale, le attribuzioni del Segretario Comunale saranno disciplinate nel Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

Articolo 47
Vicesegretario Comunale

1. Potrà essere istituita la figura professionale del Vice-Segretario Comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza od impedimento, qualora esista tra il personale dipendente dell’Ente persona avente i prescritti requisiti di legge.

2. I compiti e le attribuzioni del Vice-Segretario saranno disciplinate dal Regolamento sull’Ordinamento degli uffici.

CAPO III
LA RESPONSABILITA’

Articolo 48
Responsabilita’ verso il Comune

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile di servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Responsabile di Servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Articolo 49
Responsabilita’ verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario Comunale, il Direttore Generale, ove esista, e i Dipendenti comunali che nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai Regolamenti cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’Amministratore, dal Segretario, dal Direttore o dal dipendente, si rivale contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atto od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Articolo 50
Responsabilita’ dei contabili

1. Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di Legge e di Regolamento.

TITOLO IV
L’ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Articolo 51
Forma di gestione

1. Per la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 113 del T.U. n. 267/2000, come sostituito dall’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e modificato dall’art.14 del Decreto Legge 30.09.2003,n. 269, convertito in legge, n. 326 del 24.11.2003.

2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- istituzioni;

- aziende speciali, anche consortili;

- società a capitale interamente pubblico a condizione che gli Enti Pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l’Ente o gli Enti Pubblici che la controllano.

3. E’ consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 52, comma 2.

4. Il comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

5. Per i servizi privi di rilevanza economica trova, in ogni caso, applicazione l’art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall’art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001 e come modificato dal Decreto Legge 30.09.2003,n. 269, come convertito in legge, n. 326 del 24.11.2003.

Articolo 52
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 51.

Articolo 53
Aziende Speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all’articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall’art. 35 della legge 448/2001 e modificato dall’art.14 del Decreto Legge 30.09.2003,n. 269, convertito in legge, n. 326 del 24.11.2003, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

3. L’ordinamento e il funzionamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

4. L’organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall’azienda stessa, con suo regolamento.

5. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Articolo 54
Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, è stabilito con l’atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere Comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

4. Il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente n. 3.

5. Al Direttore Generale è attribuita la direzione gestionale dell’azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell’azienda disciplina le condizioni e le modalità per l’affidamento dell’incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

6. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, Aziende, Istituzioni e Società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.

7. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell’azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

8. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. L’organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle Istituzioni.

Articolo 55
Societa’

1. Per l’esercizio dei servizi pubblici di cui all’articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite Società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Per l’applicazione del comma 1, si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Articolo 56
Convenzioni

1. Il Comune può stipulare Convenzioni, ai sensi di legge, con altri Enti Locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.

2. Le Convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli Enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell’indirizzo e del controllo di competenza del Consiglio Comunale.

Articolo 57
Consorzi

1. Il Comune può costituire, ai sensi di legge, un Consorzio per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni.

Articolo 58
Accordi di programma

1. Il Comune per la definizione e l’attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l’azione integrata e coordinata con la provincia, la regione, l’Amministrazione Statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Articolo 59
Modalità costitutive

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di Istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Il Direttore Generale dell’Istituzione è l’organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

3. L’ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Articolo 60
Altre forme di collaborazione

1. Il Comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.

2. L’accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.

3. Nell’attuazione delle funzioni ed attività previste dall’accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

Articolo 61
Contratti di sponsorizzazione

1. Il Comune, in applicazione dell’art.43 della legge 27.12.1997, n. 449, può stipulare contratti di sponsorizzazione al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati.

Articolo 62
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa il rapporto con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate, tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Articolo 63
Controllo e vigilanza degli enti

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali, secondo le modalità previste dalla Legge e dagli Statuti e Regolamenti degli Enti in questione.

2. La Giunta Comunale, cui spetta la vigilanza sugli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all’attività svolta ed ai risultati conseguiti da tali enti.

3. Il Revisore dei Conti dell’Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni. Lo Statuto dell’Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

TITOLO V
CONTROLLO INTERNO

Articolo 64
Principi e criteri

1. Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi, obiettivi, servizi ed interventi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente. E’ facoltà del Consiglio chiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per Azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell’Ente.

Articolo 65
Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno, altresì, disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle S.p.a.

3. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

4. Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità economica, finanziaria e contabile della gestione del Comune e svolge funzioni di verifica, impulso e proposta al fine di assicurare efficacia e produttività al sistema operativo-economico locale.

Articolo 66
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’Ente, il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato.

3. La Giunta Comunale individua e definisce le linee guida dell’attività di controllo della gestione.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE INTERSOGGETTIVA

Articolo 67
Principi generali

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti Pubblici al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Articolo 68
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Articolo 69
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite Convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le Convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizio oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella Convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La Convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Provincia, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Articolo 70
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia ed altri Enti Pubblici, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini, la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra gli enti consorziati;

b) lo statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio.

a) l’Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L’Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall’Assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.

4. I membri dell’Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. Il Consiglio d’Amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.

6. L’Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio previsti dallo statuto.

7. Il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

8. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

9. Tra gli stessi Enti Locali non può essere costituito più di un Consorzio.

Articolo 71
Unione dei Comuni

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Articolo 72
Accordi di Programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull’opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l’accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l’accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l’accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi da realizzare e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all’accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell’Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all’interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l’attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni previste dalla legge.

TITOLO VII
FORME DI COLLABORAZIONE
TRA COMUNE E PROVINCIA

Articolo 73
Principi generali

1. Il Comune attua le disposizioni della Legge Regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale, nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d’intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Articolo 74
Collaborazione alla programmazione

1. Il Comune avanza, annualmente in previsione del bilancio, proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della Legge Regionale.

2. Le proposte del Comune avanzate nell’ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, sono promosse dalla Provincia ai fini del coordinamento.

Articolo 75
Collaborazione tra Comune e Provincia per i circondari

1. Qualora il Comune sia individuato dallo Statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale, favorisce l’allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture con oneri finanziari a carico della Provincia.

2. Il Comune promuove, con le modalità previste dallo Statuto della Provincia, le forme di partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

TITOLO VIII
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
L’INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Articolo 76
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune privilegia e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente. E’ istituita, a tal fine, la Consulta che collabora con le Commissioni Consiliari permanenti alle cui riunioni partecipa. La consulta presenta al Sindaco proposte, istanze, petizioni. Il Regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento della Consulta.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette di tutela dei loro interessi tramite l’intervento nella formazione degli atti.

4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

5. L’Amministrazione può anche prevedere forme di consultazione della popolazione, delle organizzazioni professionali e sindacali mediante sistemi di inchiesta e di sondaggi di opinione.

6. Il Comune, nelle forme previste dalla legge, si attiva per rendere operative forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, con particolare riferimento alle forme partecipative previste nel presente articolo.

Articolo 77
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco, proposte, istanze nonché interrogazioni, con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’Amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal Segretario o dal dipendente Responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal Regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Articolo 78
Diritto di petizione

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Articolo 79
Diritto di iniziativa

1. L’iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti Comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 15% della popolazione elettorale risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.

3. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni;

b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

d) bilancio e contabilità finanziaria;

e) espropriazione per pubblica utilità;

f) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.

4. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Articolo 80
Azione popolare

1. L’azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell ‘Ente.

2. La Giunta Comunale, ricevuta la notizia dell’azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell’interesse dell’Ente, entro i limiti di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l’attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l’azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell’azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che ne hanno intrapreso l’azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l’azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Articolo 81
Tutela dell ‘associazionismo

1. Il Comune, secondo criteri generali periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale, valorizza le forme associative e di cooperazione tra i cittadini attraverso forme di incentivazione finanziaria, attraverso l’accesso ai dati di cui è in possesso l’Amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed accesso agli atti e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nell’ambito dei procedimenti di formazione degli atti e la collaborazione tecnico organizzativa.

2. Le libere associazioni assumono rilevanza in relazione alle loro effettive rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione che deve presentare una adeguata consistenza per costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune e di conseguenza dovranno essere inserite in un apposito registro comunale.

CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 82
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti Comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi, rappresentativi di interessi diffusi.

3. A norma dell’art.9 della Legge 7/8/1990, n. 241 gli interessi, relativamente agli interventi volontari singoli, devono essere rilevanti, mentre per gli interessi diffusi gli interventi devono essere necessariamente rappresentati da Associazioni o Comitati.

4. Il Responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

5. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del Responsabile del procedimento.

Articolo 83
Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso agli atti quelli che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art.26 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.e i.

CAPO IV
REFERENDUM

Articolo 84
Referendum comunali

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi e alle tariffe, alla disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale ed alla organizzazione degli uffici e dei servizi, ai piani territoriali ed urbanistici e piani per la loro attuazione e relative variazioni, espropriazioni per pubblica utilità, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti Referendum consultivi allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o Referendum per l’abrogazione, in tutto o in parte, di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione già adottati dal Consiglio. Non sono ammessi Referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e, comunque, non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

2. Le norme dello Statuto Comunale possono essere sottoposte esclusivamente a Referendum consultivo, onde acquisire l’orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione

3. I referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

4. I referendum sono promossi dal Consiglio Comunale o da almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste del Comune dalla data del 1 gennaio dell’anno nel quale viene presentata la richiesta. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

5. I Referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell’ammissibilità e si svolgono con l’osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento.

6. L’esito dei Referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza. Nei Referendum abrogativi, l’approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell’atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del Referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all’orientamento scaturito dalla consultazione. Nei Referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta, entro due mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione, le determinazioni conseguenti coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

7. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l’attuazione dell’esito della consultazione.

8. Le consultazioni per i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

9. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l’indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel Regolamento sugli Istituti della partecipazione popolare.

CAPO V
DIFENSORE CIVICO

Articolo 85

1. E’ istituito l’ufficio del Difensore Civico.

2. Su deliberazione del Consiglio Comunale, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del Difensore Civico o anche avvalersi dell’ufficio operante presso altri Comuni o presso la provincia di Asti:

3. Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività dell’Amministrazione Comunale, delle Aziende e degli Enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell’apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale. Egli esercita, altresì, il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

4. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell’esclusivo interesse dei cittadini, delle Associazioni, Organismi ed Enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti

5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere, senza formalità, dai Responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia utile per l’espletamento del mandato. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d’ufficio e riveste nell’esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

6. Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale e, comunque prima delle scadenza del proprio mandato, sull’attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell’Amministrazione, entro 60 giorni della richiesta.

7. Il Consiglio comunale adotta apposito Regolamento per il funzionamento dell’ufficio del Difensore Civico, assicurando che siano messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti;

8. Al Difensore Civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato dal Consiglio Comunale.

TITOLO IX
FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 86
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Articolo 87
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:

a) sulla propria organizzazione;

b) sulle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

c) sulle materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;

d) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 79 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I Regolamenti entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.

Articolo 88
Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario Comunale può emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all’art. 54 comma 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18.8.2000 n. 267 e s.m. e i. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 89
Norme sulla finanza e la contabilita’

1. Le materie relative alla finanza ed alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall’apposito Regolamento di contabilità comunale.

Articolo 90
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l’applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto o le modifiche regolamentari per uniformarsi alle norme del presente Statuto.

3. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e con il presente Statuto.