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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 20
Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2007, n. 11-5692
Approvazione del Piano Regionale della Sicurezza Stradale, del Programma Triennale di Attuazione 2007 - 2009. Approvazione della bozza del Protocollo dIntesa di cooperazione istituzionale per la sicurezza stradale sul territorio regionale
A relazione dellAssessore Borioli:
Il miglioramento della sicurezza stradale costituisce una delle finalità primarie della politica regionale in materia di mobilità e la Regione intende perseguire gli obiettivi fissati dallUnione europea e ribaditi dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS), cioè di dimezzare al 2010 lincidentalità registrata nel 2000.
La Regione Piemonte, materialmente impegnata su questo tema dal 2004, dopo aver concluso il primo Programma regionale di azione 2004-2005 (approvato con D.G.R. n. 10-13041 del 19.07.2004) in attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, ha dato avvio al secondo Programma di azione relativo al periodo 2006-2007 (D.G.R. n. 40-2184 del 13.02.2006).
Nel contempo, la Regione ha ritenuto necessario imprimere un maggiore impulso alla politica della sicurezza stradale decidendo di dotarsi di un vero e proprio Piano Regionale della Sicurezza Stradale (PRSS), cercando di compiere ogni sforzo possibile per conseguire i traguardi fissati dallUnione europea.
Il processo di formazione del Piano è stato avviato dalla Giunta Regionale con lapprovazione (deliberazione n. 13 - 2487 del 3.4.2006) del Documento programmatico di Piano, che delineava gli obiettivi, limpostazione, la procedura e gli strumenti per la definizione del piano regionale.
Sulla base di tale documento è stata costituita, con deliberazione n. 56 - 3011 del 30.05.2006, la Consulta Regionale per la Sicurezza Stradale con il compito di favorire, incentivare e organizzare la partecipazione allattuazione e al miglioramento del Piano regionale della sicurezza stradale da parte degli enti locali, delle istituzioni, delle associazioni di categoria, del sistema delle imprese, delle parti sociali, delle associazioni dei cittadini, degli utenti della strada, delle famiglie, intervenendo nelle fasi di valutazione e revisione degli obiettivi e dei contenuti i cui lavori hanno fornito un utile contributo alla definitiva formulazione del Piano e dei suoi programmi di attuazione
Il Piano regionale della sicurezza stradale, allegato alla presente quale parte integrante, si configura come uno dei piani attuativi del Piano Regionale dei Trasporti (PRT); viene implementato mediante due tipi di programmi: il Programma triennale di attuazione, cui spetta il compito di individuare le priorità dintervento e stimare le risorse necessarie al fini della programmazione finanziaria, e il Programma di azione annuale, cui spetta il compito di definire operativamente le azioni da finanziare e le modalità di attuazione.
Il Piano costituisce lo strumento attraverso il quale la Regione intende mettere a sistema tutte le azioni che costituiscono la politica della sicurezza stradale e che vedono impegnati gli enti locali e i soggetti che, a vario titolo, devono intervenire nellambito regionale. Un quadro sistemico delle azioni e una proiezione sul medio - lungo periodo delle medesime sono un requisito indispensabile per garantire lefficacia e lefficienza, necessarie al conseguimento degli ambiziosi traguardi fissati dallUnione europea.
Il Piano ribadisce gli obiettivi, già definiti nel documento programmatico precedentemente approvato:
* mettere a disposizione gli strumenti per rendere più efficiente ed efficace la sua azione di governance;
* riformare lambito normativo (legge quadro per il riordino delle competenze e degli strumenti di programmazione e di attuazione, regolamenti e linee guida per le migliori tecniche di intervento);
* promuovere e sostenere le politiche di intervento.
Il Piano intende assumere un duplice carattere:
* di individuazione degli interventi che possono determinare la maggiore riduzione di vittime degli incidenti stradali e possono essere avviati nei tempi più brevi;
* di costruzione delle condizioni e dei presupposti necessari per sviluppare le nuove modalità di intervento per migliorare la sicurezza stradale e modificare le tendenze in atto, fino a raggiungere gli obiettivi prefissati.
A questo scopo il Piano si articola secondo:
* campi dazione: i quali identificano grandi temi di intervento allinterno della complessa problematica della sicurezza stradale;
* linee strategiche: con le quali si individuano i compiti ed obiettivi specifici del PRSS;
* azioni: che riguardano le misure e gli interventi da mettere in atto per conseguire gli obiettivi definiti.
Il Programma Triennale di Attuazione 2007 -2009 si compone di due parti:
- la parte prima illustra in modo sintetico le principali azioni che la Regione intende avviare nel triennio considerato, in stretta collaborazione con gli enti locali e con i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio;
- la parte seconda individua larco temporale di attuazione e stima le previsioni di spesa, raggruppando le azioni proposte secondo tre ambiti di intervento:
- azioni di promozione e di sostegno per attività ed iniziative a cura degli Enti Locali;
- azioni dirette della Regione;
- attività di carattere normativo e regolamentare.
Nella scelta delle azioni, ci si è attenuti ai seguenti criteri di riferimento:
* concentrare gli interventi sulle situazioni a massimo rischio, cioè sulle tratte infrastrutturali, sui tipi di mobilità o sui comportamenti di guida contrassegnati da livelli di rischio estremamente elevati, che sono allorigine di oltre il 50% delle vittime degli incidenti stradali;
* promuovere un ampliamento della gamma di interventi per migliorare la sicurezza stradale, favorendo lo sviluppo di misure di tipo innovativo in settori e campi di applicazione che, allo stato attuale, risultano trascurati o totalmente ignorati;
* favorire un più sistematico e intenso coordinamento tra i diversi soggetti che si occupano di sicurezza stradale, con particolare riferimento al sistema delle amministrazioni locali, e creare i presupposti per accordi di partenariato pubblico - privato, riguardanti in modo specifico programmi e azioni per migliorare la sicurezza stradale;
* avviare un sistematico rafforzamento delle strutture tecniche, delle professionalità e della strumentazione dedicata in modo specifico al governo della mobilità e allincremento della sicurezza stradale, al fine di migliorare radicalmente lefficienza e lefficacia dellazione in materia di sicurezza stradale;
* promuovere un maggior impegno nel campo della sicurezza stradale: sia sollecitando una maggiore attenzione da parte dei decisori e dei tecnici che operano nel settore dei trasporti (o che, comunque, possono contribuire a migliorare la sicurezza stradale); sia attraverso il coinvolgimento di strutture, figure professionali e risorse, pubbliche e private che, allo stato attuale, non ritengono di proprio diretto interesse la materia della sicurezza stradale; sia attraverso un incremento delle risorse professionali e finanziarie dedicate a questo settore.
La Regione Piemonte ha intrapreso la strada verso una nuova politica regionale, destinata, in assenza di precedenti, ad essere caratterizzata da uniniziale fase di sperimentazione, che la Regione intende affrontare con grande apertura verso tutti i contributi che possano provenire dai vari soggetti interessati: con lapprovazione del Piano e del relativo Programma di attuazione triennale, si passerà alla fase di attuazione tramite i Programmi di azione annuali.
Al termine del triennio, lAssessorato ai Trasporti presenterà il Rapporto triennale sullo stato di attuazione del PRSS, in cui verranno descritti i risultati dellattività di monitoraggio e valutazione e verranno proposte le eventuali revisioni da adottare per la formazione del successivo Programma triennale.
Considerato, infine, che:
nonostante limpegno profuso dai vari enti e soggetti a vario titolo impegnati su questa materia, occorre, tuttavia, che il complesso delle azioni messe in campo costituisca un sistema coerente e coeso: che veda cooperare, ciascuno per la propria competenza, i vari soggetti; che si fondi su una conoscenza adeguata; che sappia esprimere una competenza tecnica avanzata; che sia in grado di monitorare e valutare ex ante, in itinere ed ex post lefficacia e lefficienza delle azioni messe in atto; che impegni ogni livello istituzionale, in relazione alle proprie competenze, a perseguire lobiettivo nel pieno rispetto delle autonomie e delle responsabilità che ad esse corrispondono;
le Province e i Comuni hanno le competenze amministrative sulla rete infrastrutturale propria, nonché su quella delegata dalla Regione; ogni Provincia e Comune ha, dunque, la responsabilità diretta degli obiettivi da perseguire in tema di miglioramento della sicurezza stradale;
la Regione assume un ruolo di indirizzo, sostegno, promozione e coordinamento al fine di rendere più efficace lazione coordinata;
per una visione ed una responsabilità condivise, si ritiene di dover procedere alla sottoscrizione di un Protocollo dIntesa di cooperazione istituzionale per la sicurezza stradale sul territorio regionale, tra la Regione, le otto Province piemontesi ed i comuni capoluogo di Provincia, allegato in bozza alla presente deliberazione quale parte integrante.
Quanto sopra premesso,
visto lart 32 della L. 144/99;
visto lart. 4 della legge regionale n. 1/2000;
visto le precedenti deliberazioni n. 10-13041 del 19.07.2004, n. 40-2184 del 13.02.2006, n. 13 - 2487 del 3.4.2006, n. 56-3011 del 30.05.2006, n. 34 - 3430 del 17.07.2006 citate nelle premesse;
visto il documento denominato Piano Regionale della Sicurezza Stradale, ed il Programma Triennale di Attuazione 2007 -2009 , allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale,
vista la bozza di Protocollo dIntesa, allegato alla presente quale parte integrante
la Giunta Regionale, unanime
delibera
di approvare il documento denominato Piano Regionale della Sicurezza Stradale, ed il Programma Triennale di Attuazione 2007-2009, allegati alla presente, come parti integranti e sostanziali, i cui contenuti sono stati meglio descritti nelle premesse;
di approvare la bozza di Protocollo dIntesa di cooperazione istituzionale per la sicurezza stradale sul territorio regionale, da sottoscriversi tra la Regione, le otto Province piemontesi ed i comuni capoluogo di Provincia, allegato in bozza alla presente deliberazione quale parte integrante;
di autorizzare lAssessore ai Trasporti a sottoscrivere il suddetto protocollo con gli Enti, autorizzando sin dora modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
di dare atto che tale sottoscrizione non dà luogo ad impegni finanziari.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Protocollo di intesa
di cooperazione istituzionale per la sicurezza stradale sul territorio regionale
TRA
Regione Piemonte
e
le otto Province del Piemonte
e
i Comuni capoluogo di Provincia
Premesso che:
- lincidentalità stradale è tra le principali cause di mortalità nella fascia compresa tra i 15 e 40 anni e che il fenomeno ha assunto dimensioni non più tollerabili sia per le ricadute sociali legate alla perdita di vite umane sia per i conseguenti costi sociali;
- il miglioramento della sicurezza stradale costituisce una delle finalità primarie della politica regionale in materia di mobilità e la Regione intende perseguire gli obiettivi fissati dallUnione europea e ribaditi dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS), cioè di dimezzare al 2010 lincidentalità registrata nel 2000;
- nonostante limpegno profuso dai vari enti e soggetti a vario titolo impegnati su questa materia, occorre, tuttavia che il complesso delle azioni messe in campo costituisca un sistema coerente e coeso: che veda cooperare, ciascuno per la propria competenza, i vari soggetti; che si fondi su una conoscenza adeguata; che sappia esprimere una competenza tecnica avanzata; che sia in grado di monitorare e valutare ex ante, in itinere ed ex post lefficacia e lefficienza delle azioni messe in atto; che impegni ogni livello istituzionale, in relazione alle proprie competenze e, dunque, nel pieno rispetto delle autonomie e delle responsabilità che ad esse corrispondono, a perseguire lobiettivo;
- il problema della sicurezza stradale presenta tutti i tratti di un problema complesso, la cui soluzione coinvolge una grande molteplicità di soggetti e riguarda aspetti di varia natura, che vanno dallo stato delle infrastrutture alla tecnologia dei veicoli, dai sistemi di controllo e regolazione del traffico agli stili di comportamento dei conducenti;
- a tale scopo, è stata istituita la Consulta regionale per la sicurezza stradale, con il compito di favorire, incentivare e organizzare la partecipazione allattuazione e al miglioramento del Piano regionale della sicurezza stradale da parte degli enti locali, delle istituzioni, delle associazioni di categoria, del sistema delle imprese, delle parti sociali, delle associazioni dei cittadini, degli utenti della strada, delle famiglie, intervenendo nelle fasi di valutazione e revisione degli obiettivi e dei contenuti. La Consulta costituisce lorganismo attraverso il quale la politica regionale si apre alla comunità locale, per un suo più diretto coinvolgimento nel processo decisionale.
Considerato che:
- un quadro sistemico delle azioni ed una proiezione sul medio-lungo periodo delle medesime sono un requisito indispensabile per garantire lefficacia e lefficienza, necessarie al conseguimento degli ambiziosi traguardi fissati dallUnione europea;
- il Piano Regionale della Sicurezza Stradale, approvato con D.G.R. n. ___del ________costituisce lo strumento attraverso il quale la Regione intende mettere a sistema tutte le azioni che costituiscono la politica della sicurezza stradale e che vedono impegnati gli enti locali e i soggetti che, a vario titolo, devono intervenire nellambito regionale;
- non vi è politica efficace che non poggi su solidi strumenti di governo (finanziari, normativi, amministrativi) e su efficaci azioni di governance, ovvero valutazione e revisione delle politiche, sviluppo della conoscenza scientifica e della formazione professionale, coordinamento e coesione dei soggetti interessati,
per una visione ed una responsabilità condivise
tutto ciò premesso,
si conviene quanto segue
Art. 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo dintesa.
Art. 2
(Impegni e finalità comuni delle Parti)
Le parti si impegnano a :
- promuovere una pianificazione efficace a tutti i livelli in materia di sicurezza stradale, favorendo un più stretto coordinamento tra i diversi livelli e settori della pubblica amministrazione, competenti in materia di sicurezza stradale o che possono contribuire al suo miglioramento;
- creare una rete di strutture tecniche, coerenti con la natura e lampiezza degli obiettivi da raggiungere, e attivare la formazione professionale permanente;
- mettere in campo ogni iniziativa, prevista nei propri piani e afferenti agli ambiti di intervento infrastruttura, uomo, veicolo, gestione, governo e governance, cercando di incrementare le risorse a sostegno della politica della sicurezza stradale;
- promuovere forme alternative di mobilità;
- attivare le funzioni di monitoraggio e valutazione dellincidentalità e delle politiche messe in atto;
- sviluppare la comunicazione e la partecipazione, promuovendo un maggiore coinvolgimento del settore privato nel campo del miglioramento della sicurezza stradale attraverso accordi di partenariato tra soggetti pubblici e soggetti privati, che prevedano anche un impegno diretto di risorse professionali e finanziarie e di abilità organizzativo-progettuali da parte dei soggetti privati.
Art. 3
(Piani della sicurezza stradale, Programmi Triennali di Intervento,
Accordi di programma)
Le Parti si impegnano a dotarsi dei Piani della Sicurezza Stradale e dei relativi Programmi Triennali di Intervento.
Lattuazione dei Programmi Triennali di Intervento potrà essere oggetto di accordi di programma che prevedano il cofinanziamento regionale solo per gli Enti che avranno ottemperato agli impegni previsti dal presente Protocollo.
Art. 4
(Competenze e Responsabilità delle Parti)
Le Province e i Comuni hanno le competenze amministrative sulla rete infrastrutturale propria, nonché su quella delegata dalla Regione; ogni Provincia e Comune ha, dunque, la responsabilità diretta nel perseguimento degli obiettivi in tema di miglioramento della sicurezza stradale.
La Regione assume un ruolo di indirizzo, sostegno, promozione e coordinamento al fine di rendere più efficace lazione.
Art. 5
(La costituzione della struttura tecnica)
Le Province e i Comuni si impegnano ad costituire entro __________gli Uffici della Sicurezza Stradale, quali centri di riferimento per le politiche della sicurezza stradale rivolte al territorio piemontese. Per ogni Ufficio dovrà essere designato un Responsabile: la figura del Responsabile della sicurezza stradale è destinata a svolgere un ruolo decisivo, in quanto appartenente alla rete di tecnici che devono cooperare nella gestione della politica regionale.
Poiché, secondo il principio delle-government, le informazioni di interesse pubblico devono essere accessibili al pubblico ad ogni livello di governo, Province e Comuni si impegnano a sviluppare della rete dei siti web provinciali e comunali in materia di sicurezza stradale.
Art. 6
(La formazione dei tecnici)
La Regione si impegna a costituire il Centro di Formazione Permanente per la Sicurezza Stradale, quale necessario supporto dellazione di governo, con lobiettivo di
accrescere continuamente il livello della competenza tecnica, del saper fare e della capacità di innovare.
Il Centro dovrà sviluppare unazione formativa che abbia tre caratteri di fondo: fornire strumenti operativamente utili per affrontare scelte e decisioni di natura tecnica; consentire di confrontare esperienze concrete e di valutarne la fattibilità e la trasferibilità; costituire fattore premiale nellallocazione delle risorse (in relazione alla considerazione che il completamento dellesperienza formativa da parte di una amministrazione fornisce una garanzia aggiuntiva sulle prospettive di utilizzazione efficace delle risorse).
Province e Comuni riconoscono il Centro come riferimento per la formazione e laggiornamento dei propri tecnici.
Art. 7
(Mettere in sicurezza la rete stradale)
Le Parti si impegnano a far sì che lintera rete, urbana ed extraurbana, venga messa in sicurezza, a cominciare dai punti o dai segmenti critici, elaborando un comune programma pluriennale sulla base delle linee guida e delle migliori pratiche; e interpretando la definizione dei programmi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, come occasione per ladeguamento dellinfrastruttura ai criteri di sicurezza.
A tal fine le Parti si impegnano a collaborare per la definizione di linee guida per la manutenzione programmata, ordinaria straordinaria, della propria rete stradale.
Art. 8
(Promuovere leducazione)
Regione e Province collaborano già, nellambito del CRESS -Coordinamento Regionale per leducazione alla Sicurezza Stradale - al fine di promuovere e sostenere specifiche azioni sui temi delleducazione alla sicurezza stradale nelle scuole regionali di ogni ordine e grado.
Le Province si impegnano ad avviare, in tale ambito, forme di sensibilizzazione e di coinvolgimento locale dei Comuni con lobiettivo di programmare e realizzare attività ed iniziative sui temi delleducazione alla sicurezza stradale in collaborazione con le scuole, per incentivare le scelte di mobilità più sicure, sostenibili e compatibili con una serena convivenza civile.
Art. 9
(La prevenzione ed il controllo)
In ottemperanza alle raccomandazioni dellUnione europea, alle indicazioni del Piano nazionale e del Piano regionale, gli Enti si impegnano, anche mediante luso di tecnologie innovative, ad intensificare le azioni nei settori del controllo delle velocità di guida, dellassunzione di sostanze alcoliche o psicotrope, delluso dei dispositivi di sicurezza e di altri comportamenti di guida ritenuti a rischio attivando processi di cooperazione interistituzionale con i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Polizie Municipali (attraverso il coordinamento con lAssessorato alla Polizia Locale) e con tutti gli enti o organismi a cui sono affidati compiti di polizia stradale ai sensi del d.lgs. 285/92.
Art. 10
(La comunicazione)
La Regione si impegna a definire un Piano strategico regionale di comunicazione, che indichi con chiarezza a tutti i soggetti che vogliano operare in questo settore: gli standard e i formati per rendere immediatamente riconoscibili ed efficaci le comunicazioni; i contenuti (calibrati sulle priorità di intervento); i referenti prioritari (target); le possibili connessioni intersettoriali e le opportunità di cooperazione interistituzionale e di partenariato pubblico-privato.
Le Province e i Comuni si impegnano a uniformare le proprie azioni al Piano strategico regionale.
Art. 11
(La mobilità alternativa e sostenibile)
A partire dal riconoscimento che il trasporto collettivo è molto più sicuro del traffico veicolare privato e che le problematiche relative alla sicurezza, alla congestione ed allemissione di agenti inquinanti sono amplificate dalla riduzione della partecipazione al traffico collettivo, le Parti si impegnano a sviluppare comuni programmi volti allindividuazione degli assi strategici e degli strumenti necessari a garantire la sostenibilità economica ed ambientale della mobilità.
Fin da subito le Parti si impegnano a cooperare nella definizione/revisione degli attuali strumenti di programmazione esistenti in materia di ZTL, ZTL ambientali, zone 30, trasporto pubblico locale.
In particolare, occorre che:
- le amministrazioni provinciali formino ed attuino piani di bacino con lobiettivo primario di ottimizzare lofferta di trasporto pubblico locale a livello dei vari sistemi urbani definiti dalle aree di pendolarità permanente, integrando i piani di bacino con i piani territoriali di coordinamento;
- le amministrazioni comunali passino dai piani urbani del traffico a veri e propri piani urbani di mobilità, basati su strategie di lungo periodo e finalizzati al perseguimento di precisi traguardi di sostenibilità, integrando i piani di mobilità con i piani urbanistici e con i piani strategici.
Art. 12
(La realizzazione del Centro di monitoraggio regionale)
Le Province e i Comuni si impegnano a collaborare alla costituzione e al funzionamento del Centro di monitoraggio regionale della sicurezza stradale, concepito come rete dei centri provinciali e comunali. Il compito del centro è sia quello di migliorare linformazione e la conoscenza del fenomeno, sia di monitorare e valutare le prestazioni delle misure di piano ed anche quello di selezionare le migliori pratiche e di diffondere la capacità di realizzarle.
Le Province e i Comuni si impegnano a elaborare e a sottoscrivere, con la Regione e la Prefettura, un Protocollo specifico per definire il flusso delle informazioni, inerenti lincidentalità sulle strade, con il centro di Monitoraggio al fine di rendere disponibili, alle strutture tecniche e alla collettività, i dati rilevati nel più breve tempo possibile e, allo stesso tempo, migliorarne la qualità.
Art. 13
(Istituzione di un fondo per la sicurezza stradale)
Al fine di attuare i Programmi Triennali di Intervento, di cui allart. 3, le Parti si impegnano ad costituire un proprio fondo per garantire un flusso di risorse certo e costante nel tempo.
Il fondo potrà essere alimentato da una percentuale fissa delle entrate la cui fonte è costituita, in modo diretto o indiretto, dalla mobilità privata.
Letto, confermato e sottoscritto
............li...............
Per la Regione Piemonte
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per la Provincia di
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per la Provincia di
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per il Comune di
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per il Comune di
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