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Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2007

Codice 16.4
D.D. 28 marzo 2007, n. 95

L.R. n. 69/1978. Autorizzazione per il completamento del progetto di coltivazione mineraria con riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell’area di cava in localita’ Mezzaluna, dei Comuni di San Mauro T.se, Castiglione T.se e Settimo T.se (TO) relativamente alla porzione di cava nel territorio del Comune di Castiglione T.se. Societa’ Mazzucchetti s.a.s

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Di autorizzare la modifica dell’intervento di riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell’area della cava in località Mezzaluna, esercita dalla Società Mazzucchetti s.a.s. (omissis) con sede in San Mauro T.se Via XXV aprile, 47, ai sensi della l.r. 69/1978, sino al 31 dicembre 2007, relativamente all’intervento previsto in Comune di Castiglione T.se.

2. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’Allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione, che comprende le prescrizioni richieste dalla determinazione dirigenziale regionale n. 136 del 23 settembre 2002, emessa a seguito della conclusione del procedimento di verifica di VIA, e quelle approvate nella Conferenza di Servizi del 16 ottobre 2006 nonché nell’Allegato B già contenuto nella determina dirigenziale n. 34 del 27 febbraio 2004 con la quale sono state autorizzate le modifiche dell’intervento di riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell’area della cava, relativamente al territorio dei Comuni di Comuni San Mauro T.se e Settimo T.se.

3. I lavori devono essere condotti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

4. La Società esercente è tenuta, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di 180.000 Euro (centoottanta mila/00) ai sensi dell’art. 7 Co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fideiussione deve essere inviata alle Amministrazioni comunali di Castiglione T.se, San Mauro T.se e Settimo T.se (TO) ed all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

* estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

* esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

* obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

* obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

5. La cauzione di cui al punto 4 è aggiuntiva di quella stipulata in ottemperanza alla precedente autorizzazione, rilasciata dall’amministrazione regionale con d. d. n. 34 del 27 febbraio 2004.

6. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta ad integrare la convenzione con l’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese -, inserendo le opere previste in comune di Castiglione T.se.

7. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta, ai sensi dell’art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I. a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. L’atto liberatorio deve essere inviato al Comune di Castiglione T.se (TO), all’Amministrazione Regionale e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta.

8. La Società esercente è tenuta al pagamento delle “Tariffe del diritto di escavazione” istituite dall’art. 14 della l.r. 13 novembre 2006, n. 35, secondo le modalità che saranno definite dalla Giunta regionale ai sensi del I° comma del citato art. 14.

9. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e nell’allegato A costituiscono motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

10. La presente determinazione sarà inviata ai Comuni di San Mauro T.se, Castiglione T.se e Settimo T.se (TO), all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese” e alla provincia di Torino, per conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

11. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

12. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto