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Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Terna S.p.A. - Torino

Decreto n. 239/EL-62/21/2007 datato 2.4.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di varianti alle linee aeree a 132 kV in arrivo alla Cabina Primaria Gravellona, nel comune di Gravellona Toce, in Provincia del Verbano Cusio Ossola

Il Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie

di concerto con il

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per la difesa del suolo

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto l’articolo 1, comma 26 della suddetta legge in base al quale la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all’esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

Visti il decreto 25 giugno 1999 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, recante determinazione della rete elettrica di trasmissione nazionale:

Visto il decreto 23 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, recante ampliamento dell’ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica;

Visti i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.a.;

Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Visto il decreto del Presidente dei consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato d.P.R. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell’ambiente;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 agosto 1988, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale emanato in attuazione della citata legge n. 349/1986;

Vista l’istanza n. TEAOTTO/P2006001201 del 4 luglio 2006, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna - S.p.a. - Mantenimento Impianti - Area Operativa Trasmissione di Torino - Corso Regina Margherita, 267 - 10143 Torino (omissis intestato a Terna S.p.a. con sede in Roma, Via Arno, 64) ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, alla costruzione ed all’esercizio di varianti alle linee aeree a 132 kV in arrivo alla Cabina Primaria Gravellona, nel comune di Gravellona Toce, in provincia del Verbano Cusio Ossola;

Considerato che le suddette varianti prevedono interventi sui seguenti elettrodotti a 132 kV:

- “Pallanzeno - Gravellona” T. 435;

- “Gravellona - Verbania” T. 044:

- “Gravellona— Utente Ferrovie dello Stato Baveno - Verbania ” T. 041

- “Gravellona-Borgomanero Nord” T. 436.

Considerato che i suddetti interventi sono stati richiesti dal Comune di Gravellona Toce al fine di risolvere le interferenze che si verranno a creare a seguito della costruzione del Palazzetto dello Sport polifunzionale in un’area adiacente alla Cabina Primaria Gravellona;

Considerato che in data 24 maggio 2006 è stata sottoscritta tra il Comune di Gravellona Toce e Terna S.p.A. una specifica “Convenzione” avente ad oggetto le modifiche alle suddette linee aeree a 132 kV in ingresso alla Cabina Primaria Gravellona al fine di adeguarne le distanze di rispetto dal costruendo Palazzetto dello Sport;

Considerato che la stipula della suddetta “Convenzione” è stata prevista nel Protocollo d’Intesa per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sottoscritto dalla Regione Piemonte, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, Terna S.p.a. e gli Enti locali interessati, in merito ad un ampio programma di interventi denominato “Razionalizzazione della rete elettrica a 132 kV Val d’Ossola Sud”;

Considerato che l’intervento, nel complesso, prevede lo spostamento delle citate quattro linee esistenti tramite la costruzione di tre nuovi sostegni e la demolizione di un sostegno esistente, in particolare:

- Elettrodotto “Pallanzeno - Gravellona” T. 435: costruzione di un nuovo sostegno (n. 94) a traliccio troncopiramidale unificato TERNA tipo P 42 in semplice terna e demolizione dell’esistente sostegno (n. 94) con conseguente innalzamento dei conduttori da terra;

- Elettrodotto “Gravellona - Verbania” T. 044: costruzione di un nuovo sostegno (n. 1 bis) a traliccio troncopiramidale unificato TERNA tipo C 33 in semplice terna fuori asse linea per permettere lo spostamento e l’innalzamento dei conduttori esistenti al fine di liberare l’area dedicata al futuro palazzetto;

- Elettrodotti “Gravellona - Utente Ferrovie dello Stato Baveno - Verbania ” T. 041 e “Gravellona - Borgomanero Nord” T. 436: costruzione di un nuovo sostegno (n. 1 bis), comune alle due linee, a traliccio troncopiramidale unificato TERNA tipo E 30 in doppia terna per permettere lo spostamento e l’innalzamento dei conduttori esistenti.

Gli elettrodotti T. 435 e T. 436 saranno sottoposti ad ulteriori modifiche nel corso degli interventi di “Razionalizzazione della rete elettrica a 132 kV Val d’Ossola Sud”.

Considerato che la pubblica utilità dell’intervento discende dalla funzione cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale;

Considerato che gli interventi in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto devono essere eseguiti per poter realizzare il Palazzetto dello Sport polifunzionale, il cui progetto di realizzazione è stato approvato con delibera del Consiglio comunale di Gravellona Toce n. 33 del 10 novembre 2005;

Considerato che gli interventi di cui trattasi non rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a procedura di V.I.A.;

Vista la dichiarazione n. TEAOTTO/P2007000550 dell’8 marzo 2007 che il valore delle opere in questione è inferiore a Euro 5.000.000 (cinque milioni di euro);

Considerato che la Società Terna S.p.a. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell’art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Considerato che, con raccomandate del 10 luglio 2006, è stata data comunicazione personale, alle ditte interessate, dell’avvio del procedimento e del deposito, presso la Segreteria del Comune di Gravellona Toce, della relativa documentazione;

Considerato che è stato anche affisso all’Albo Pretorio del suddetto comune l’avviso dell’avvio del procedimento ed è stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa documentazione dal 10 luglio 2006 al 23 agosto 2006;

Atteso che, a seguito delle notifiche individuali e delle pubblicazioni di cui sopra non sono pervenute opposizioni, sia entro i termini di legge sia successivamente, da parte di terzi;

Considerato che, con nota n. 0016838 dell’11 ottobre 2006, il Ministero dello sviluppo economico, ha convocato una Conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell’articolo 52-quater del dPR 327/2001;

Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 30 ottobre 2006 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0020422 del 7 dicembre 2006 a tutti i soggetti interessati:

Considerato che, nell’ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nullaosta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni:

Considerato che i suddetti pareri, assensi e nullaosta, elencati nell’Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto:

Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell’articolo 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni, quale parere favorevole o nulla osta;

Visto l’"Atto di accettazione" n. TEAOTTO/P2007000550 dell’8 marzo 2007. con il quale Terna S.p.a. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza dei servizi;

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

Vista la delibera n. 12 - 5088 del 15 gennaio 2007, con prescrizioni, con la quale la Giunta Regionale del Piemonte ha espresso la prescritta intesa;

Considerato che, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell’opera, il Comune di Gravellona ha espresso, con nota n. 11107 del 18 ottobre 2006, parere favorevole alla realizzazione delle opere;

Ritenuto, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l’istruttoria del procedimento;

Visto l’articolo 6, comma 8 del citato dPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l’Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l’esercizio del potere medesimo;

Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l’esercizio del suddetto potere espropriativo;

Decreta

Articolo 1

E’ approvato il progetto definitivo per la realizzazione, da parte della Terna S.p.a., delle varianti alle linee aeree a 132 kV in arrivo alla Cabina Primaria Gravellona, nel comune di Gravellona Toce, in provincia del Verbano Cusio Ossola, con le prescrizioni di cui in premessa.

Articolo 2

1. La Società Terna S.p.a, con sede in Roma, Via Arno, 64 (omissis) è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel comune di Gravellona Toce, in provincia del Verbano Cusio Ossola. in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nullaosta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. La presente autorizzazione è trasmessa al Comune di Gravellona Toce, in provincia del Verbano Cusio Ossola, per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni citate in premessa, di quelle contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza dei servizi allegato.

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della Società Terna S.p.a., prima dell’inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, al Ministero delle infrastrutture, alla regione ed al comune interessati, mentre gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti devono essere inviati alle società proprietarie delle opere interferite.

Trascorsi trenta giorni dalla ricezione del progetto esecutivo da parte dei suddetti soggetti, la Società proponente comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le eventuali osservazioni ricevute.

3. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

4. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.a. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal dPcm 8 luglio 2003.

La Terna S.p.a. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data e l’ora dell’entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell’esercizio dell’elettrodotto la Terna S.p.a. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal dPcm 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

5. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3 la Terna S.p.a deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione ai fini del collaudo.

6. Le opere oggetto del presente decreto sono collaudate, dopo tre anni di esercizio, da apposita commissione nominata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la difesa del suolo, sentito il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie.

7. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico della Terna S.p.a..

Articolo 5

L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l’esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d’inadempimento.

Articolo 7

Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell’atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal dPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato dPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell’elettrodotto.

Articolo 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.a.

Roma, 2 aprile 2007

Il Direttore generale per l’Energia e le Risorse minerarie
Rosaria Romano

Il Direttore generale per la Difesa del Suolo
Mauro Luciani