Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2007
ANNUNCI LEGALI
Comune di Brusnengo (Biella)
Statuto comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16 marzo 2007.
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Il Comune di Brusnengo
1. Il Comune di Brusnengo è ente locale autonomo nellambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dalle norme del presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali, regionali e del presente Statuto Comunale, secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 2
Autonomia
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nellambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana. Dà il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con lattività delle organizzazioni di volontariato. Dà la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dellautonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. Lattività dellAmministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri delleconomicità di gestione, dellefficienza e dellefficacia dellazione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5 Il Comune tutela il patrimonio linguistico locale e valorizza la lingua locale promuovendone luso e favorendone così lapprendimento
6. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, può promuovere anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
7. Il Comune può partecipare ad una sola unione di comuni, mentre può partecipare a più Società per azioni, consorzi ed associazioni.
8. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali. In particolare il Comune promuove, direttamente ed avvalendosi delle altre istituzioni e forme associative presenti sul suo territorio, le iniziative tese alla conservazione, riscoperta, salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni culturali, storiche, artistiche e folkloristiche della propria comunità e la tutela del proprio ambiente naturale.
9. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art. 4
Territorio e sede Comunale
(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo che ricomprende quale agglomerato storicamente riconosciuto la località (ex frazione) di Caraceto, è cioè costituita dallintero territorio Comunale
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 10,42, confina con i Comuni di Masserano, Curino, Roasio, Rovasenda.
3. Il Palazzo Civico, sede Comunale, è ubicato nel Capoluogo in Via Chioso n. 46, presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi Comunale e le commissioni comunali.
4. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni in altra sede.
5. Sia gli organi che le commissioni di cui al terzo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.
6. La modifica della ubicazione della sede Comunale può essere disposta dal Consiglio.
Art. 5
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore
Distintivo del Sindaco
(Artt.
6, c. 2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Brusnengo e ha diritto di fregiarsi con lo stemma, così blasonato: Partito doro e di azzurro, alla pianura di verde: nel PRIMO, al grappolo duva, di porpora, munito di tralcio al naturale, posto in fascia e pampinoso di uno, verde; nel secondo, alle tre spighe di orzo, poste a ventaglio, doro; con il monte allitaliana di tre colli, posto sulla partizione, fondato sulla pianura, delluno allaltro. Ornamenti esteriori da Comune.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un Assessore, si può esibire il gonfalone Comunale nella seguente foggia: Drappo partito dazzurro e di giallo, riccamente ornato con ricami dargento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento Comune di Brusnengo.
3. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
4. Luso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal Regolamento.
5. Luso dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
Art. 6
Pari opportunità
(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui allart. 61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Leventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.
Art. 7
Consiglio Comunale dei Ragazzi
(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267)
1. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha lo scopo di favorire la partecipazione degli studenti alla vita istituzionale.
2. Il Consiglio Comunale ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con lassociazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con lUnicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento che sarà redatto dal Consiglio Comunale dei ragazzi e approvato dal Consiglio Comunale in apposita seduta.
Art. 8
Consulta delle Associazioni
1. La Consulta delle Associazioni del Comune di Brusnengo, ha finalità consultive e di stimolo per le varie Associazioni presenti sul territorio; il suo scopo è quello coordinare ed eventualmente di migliorare le attività e le manifestazioni delle varie Associazioni, di redigere annualmente un calendario, concordato, delle future manifestazioni.
2. La Consulta rappresenterà un punto di aggregazione delle varie Associazioni, per ottenere contributi, agevolazioni ed eventuali sedi, in immobili comunali, le Associazioni dovranno aderire alla Consulta.
3. Tutte le Associazioni presenti sul territorio hanno diritto a partecipare, il funzionamento e le attività sono regolate dallapposito Statuto della Consulta delle Associazioni, approvato dal Consiglio Comunale..
Art. 9
Consulta Giovanile
1. La Consulta Giovanile del Comune di Brusnengo, ha finalità consultive e di stimolo per lAmministrazione Comunale nellaffrontare le politiche giovanili, il cui scopo è quello di migliorare il clima di grande disorientamento giovanile, la Consulta rappresenterà un punto di aggregazione dei giovani con il fine di prevenire il tipico diffuso disagio di questa fascia di età, prodromo non raramente, di attività e comportamenti al limite della liceità.
2. Le modalità di elezione e il funzionamento e le attività sono regolate dallapposito Statuto della Consulta Giovanile, che risulta composto da n. 12 articoli.
Art. 10
Conferenza Stato-Città-Autonomie locali
1. Nellambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della conferenza stato-città-autonomie locali, in particolare per:
a) linformazione e le iniziative per il miglioramento dellefficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dellarticolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;
c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.
2. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie, in modo di applicare i principi e le regole della programmazione.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una miglior qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni ad altri enti intercomunali o forme associate tra enti locali.
Art. 11
Tutela dei dati personali
Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE
Art. 12
Presidenza
(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dallatto costitutivo dellente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i Consiglieri di maggioranza e di minoranza.
4. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio.
Art. 13
Consiglieri comunali - Convalida
Programma di governo
(Artt. 38,
39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. I Consiglieri comunali rappresentano lintero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e lassistenza in sede processuale, per fatti connessi allespletamento del mandato dei Consiglieri, sono regolati dalla legge e dal Regolamento Comunale.
3. Il Consiglio provvede nelle prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dellart.41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice Sindaco, dallo stesso nominata.
5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capi gruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti, da realizzare nel corso del mandato.
6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Comunale esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con lapprovazione approvando la relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale.
8. La verifica da parte del Consiglio dellattuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente allaccertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dallart. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
9. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi secondo quanto indicato dal Regolamento Comunale.
Art. 14
Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri
(Artt. 38
e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno cinque giorni prima, per le convocazioni in seduta ordinaria, tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria ed un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, unadeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte allordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, entro i termini prescritti per il recapito degli avvisi di convocazione ai Consiglieri;
c) prevedere, per la validità della seduta, almeno la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che deve essere prevista già allatto della prima convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni saranno valide, con la presenza di almeno quattro Consiglieri oltre il Sindaco;
d) richiedere, per lapprovazione, in eventuale seconda convocazione, del bilancio preventivo, del riequilibrio della gestione e del rendiconto della gestione, la stessa presenza dei Consiglieri, prevista per la seduta di prima convocazione;
e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate allufficio di presidenza del Consiglio.
2. In pendenza dellapprovazione del Regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio con relativo capogruppo:
a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;
b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste elette.
3. Il consigliere è tenuto a giustificare, per iscritto, lassenza dalla seduta entro dieci giorni dopo data della avvenuta seduta del Consiglio.
4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive oppure a cinque sedute anche non consecutive, nellanno solare, senza giustificato motivo, dà luogo allavvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso allinteressato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dal recapito dellavviso.
5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata allinteressato entro 10 giorni.
Art. 15
Sessioni del Consiglio
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
a) per lapprovazione del rendiconto della gestione dellesercizio precedente;
b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui allart. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
c) per lapprovazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
d) per eventuali modifiche dello Statuto.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
Art. 16
Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267)
1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nellesercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria Comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, allalbo pretorio Comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante lavviso del deposito.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.
Art. 17
Commissioni consiliari
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consiliari permanenti o speciali, composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Ferme restando le commissioni previste dalla legge, possono essere istituite commissioni speciali per materia o specifico argomento con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti, senza oneri per il Comune.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.
5. Fanno parte di ciascuna commissione il Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente, lassessore competente più n. 2 rappresentanti di cui almeno uno di minoranza, oltre ad un rappresentante designato dalle Associazioni, gruppi ed organizzazioni esterne interessate ed individuate dal Consiglio Comunale con apposito atto. Le determinazioni delle commissioni consiliari vengono messe a verbale da funzionario Comunale o da membro designato dalla commissione stessa e sottoscritto dal medesimo unitamente al Presidente. Gli avvisi di convocazione della commissione, da recapitarsi almeno tre giorni prima, o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della seduta, sono destinate agli interessati che potranno intervenire alla riunione personalmente e nel caso di associazioni delegare altra persona.
Art. 18
Costituzione di commissioni speciali
(Art. 38 e 44, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267)
1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dellarticolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
3. Con latto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure dindagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i Consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commisione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dellopposizione, limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate dal comma 2 del presente articolo.
Art. 19
Referenti zonali o per materia
1. Il Sindaco con proprio provvedimento, sentito il Consiglio Comunale, può nominare per ambiti zonali o per materia, dei referenti con compiti consultivi definiti con il medesimo provvedimento.
Art. 20
Indirizzi per le nomine e le designazioni
(Art. 42, c. 2, lettera
m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento, per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.
Art. 21
Interrogazioni, interpellanze e mozioni
(Art. 43, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267)
1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni al Sindaco od agli assessori, disciplinate dl Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio.
2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione, interpellanze e mozioni deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che linterrogante chiede risposta scritta.
3. Il Sindaco, dispone:
a) se deve essere data risposta scritta, che lufficio provveda entro 20 giorni dal ricevimento;
b) se deve essere data risposta orale, di provvedere con immediatezza in sede di Consiglio Comunale, a voce apposita dellordine del giorno, quando le interrogazioni sono pervenute almeno cinque giorni prima della data di convocazione; diversamente in sede del primo Consiglio Comunale;
c) se linterrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato allinterrogazione.
4. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.
CAPO II
SINDACO E GIUNTA
Art. 22
Elezione del Sindaco
(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n.
267)
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dellente spetta, nellordine, al Vicesindaco e allassessore più anziano di età.
Art. 23
Linee programmatiche
(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 22, debbono analiticamente indicare le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
Art. 24
Vicesindaco
(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dallesercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede lassessore più anziano di età.
Art. 25
Delegati del Sindaco
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare lattribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.
Art. 26
La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza
(Artt. 47 e 64, del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero massimo di quattro
( 4 ) assessori, compreso il Vicesindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere Comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli assessori, non Consiglieri, partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
3. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.
4. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non Consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.
Art. 27
Competenze della Giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dallart. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Laccettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dellart. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 28
Funzionamento della Giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n.
267)
1. Lattività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa lordine del giorno della seduta, nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina lattività della Giunta, assicura lunità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal Regolamento. Leventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale, con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Apposito Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale.
Art. 29
Cessazione dalla carica di assessore
1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili dopo la protocollatura, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dallufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO
CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI
- ISTANZE E PROPOSTE
Art. 30
Partecipazione dei cittadini
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini allattività dellEnte, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato di utilità sociale, incentivandone laccesso alle strutture ed ai servizi dellEnte.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. LAmministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
Art. 31
Riunioni e assemblee
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. LAmministrazione Comunale ne facilita lesercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità duso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sullesercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
Art. 32
Consultazioni
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nellapposito Regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo alladozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.
Art. 33
Interventi nel procedimento amministrativo
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. l responsabile del procedimento, contestualmente allinizio dello stesso, ha lobbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione allAlbo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti alloggetto del procedimento.
7. Il responsabile dellistruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sullaccoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni allorgano Comunale competente allemanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dellatto e può essere preceduto da contraddittono orale.
9. Se lintervento partecipativo non concerne lemanazione di un provvedimento, lAmministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sullistanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1. hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae allaccesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
Art. 34
Istanze
1. I cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dellattività dellAmministrazione.
2. La risposta allinterrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Responsabile del servizio interessato a seconda della natura politica o gestionale dellaspetto sollevato.
3. Le modalità dellinterrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dellistanza.
Art. 35
Petizioni
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dellAmministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento di cui al terzo comma dellart. 51 determina la procedura della petizione, i tempi le forme di pubblicità e lassegnazione allorgano competente, il quale procede nellesame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone larchiviazione qualora non ritenga di aderire allindicazione contenuta nella petizione. In questultimo caso, il provvedimento conclusivo dellesame da parte dellorgano competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dallorgano competente entro 60 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione allordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si conclude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 36
Proposte
1. n. 100 cittadini possono avanzare proposte per ladozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi allorgano competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati nonchè dellattestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. Lorgano competente deve sentire i proponenti delliniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra lAmministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa liniziativa popolare.
CAPO IL
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 37
Principi generali
1. 1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 40 laccesso ai dati di cui è in possesso lAmministrazione e tramite ladozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.
Art. 38
Associazioni
1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i finì di cui al precedente articolo, le Associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sullattività delle Associazioni devono essere presedute dallacquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
Art. 39
Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. Il Consiglio Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per ladesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio Comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
Art 40
Incentivazione
1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.
Art. 41
Partecipazione alle Commissioni
1. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
Art. 42
Cittadini dellUnione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione
alla vita pubblica locale
(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dellUnione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:
a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dellUnione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
b) promuoverà la partecipazione dei cittadini allUnione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.
CAPO III
REFERENDUM
Art. 43
Azione referendaria
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Sono previsti referendum consultativi in tutte le materie di esclusiva competenza Comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nellazione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nellultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 20 per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio Comunale.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Art. 44
Disciplina del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Apposito Regolamento Comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il Regolamento deve prevedere:
a) i requisiti di ammissibilità;
b) i tempi;
c) le condizioni di accoglimento;
d) le modalità organizzative;
e) i casi di revoca e sospensione;
f) le modalità di attuazione.
Art. 45
Effetti del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato, se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è ragGiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se lesito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sulloggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se lesito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sulloggetto del quesito sottoposto a referendum.
Art. 46
Diritto di accesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dellAmministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 47
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellAmministrazione e delle Aziende speciali sono pubblici con le limitazioni previste dal precedente articolo.
2. LEnte deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione allAlbo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. Linformazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire linformazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dallart. 26, legge 7 agosto 1990, n. 241.
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
Art. 48
Istituzione dellufficio
(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere istituito nel Comune lufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dellimparzialità, della tempestività e della correttezza dellazione amministrativa.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dellordinamento vigente.
Art. 49
Nomina - Funzioni - Disciplina
(Art. 11, del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267)
1. Con apposito Regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del Difensore Civico.
2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per listituzione di un Comune ufficio del Difensore Civico. Lorganizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nellaccordo medesimo e inseriti nellapposito Regolamento.
3. Il Regolamento dovrà prevedere la disciplina dello svolgimento delle funzioni di controllo di cui allart. 127 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
TITOLO III
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Art. 50
Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti
(Art. 124, del T.U.
18 agosto 2000, n. 267)
1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, lalbo pretorio Comunale per la pubblicazione che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente e deve essere favorita ogni forma di divulgazione possibile degli atti anche mediante limpiego di tecnologie informatiche e telematiche.
3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal Consiglio Comunale, muniti degli estremi della pubblicazione e del provvedimento di esame da parte dellorgano di controllo, sono ripubblicati allalbo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun Regolamento, il primo giorno del mese successivo allinizio della ripubblicazione.
4. Il Responsabile del Servizio cura laffissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo Comunale, su attestazione di questo, ne certifica l avvenuta pubblicazione.
Art. 51
Svolgimento dellattività amministrativa
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dellassetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sullazione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con Enti sovracomunali e con la Provincia.
Art. 52
Statuto dei diritti del contribuente
(Art. 1, c. 4, della legge 27
luglio 2000, n. 212)
1. In relazione al disposto dellart. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro dodici mesi dallentrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
a) allinformazione del contribuente (art. 5);
b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
d) alla remissione in termini (art. 9);
e) alla tutela dellaffidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);
f) allinterpello del contribuente (artt. 11 e 19).
TITOLO IV
FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO
Art. 53
Ordinamento finanziario e contabile
(Artt. da 149 a 241, del T.U.
18 agosto 2000, n. 267)
1. Lordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello stato.
2. Apposito Regolamento disciplinerà la contabilità Comunale, in conformità a quanto prescritto con lart. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 54
Revisione economico-finanziaria
(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il Regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 53, disciplinerà, altresì, che lorgano di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Lorgano di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
TITOLO V
I SERVIZI
Art. 55
Forma di gestione
(Artt. 113 e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dellarticolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 59, commi 2 e 3.
Art. 56
Gestione in economia
(Art. 113, c. 1.a, del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267)
1. Lorganizzazione e lesercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
Art. 57
Aziende speciali
(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di unazienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
2. Sono organi dellazienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il direttore:
a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dellazienda, con la conseguente responsabilità. Lo Statuto dellazienda disciplina le condizioni e modalità per laffidamento dellincarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con lazienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dellazienda speciale.
5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dellintero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
6. Lordinamento dellazienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
7. Lorganizzazione e il funzionamento è disciplinato dallazienda stessa, con proprio Regolamento.
8. Lazienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha lobbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo Statuto dellazienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
Art. 58
Istituzioni
(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Per lesercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, è stabilito con latto istitutivo, dal Consiglio Comunale.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste dallart. 44 per le aziende speciali.
4. Il direttore generale dellistituzione è lorgano al quale è attribuita la direzione gestionale dellistituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dallorgano competente in seguito a pubblico concorso.
5. Lordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno lobbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso lequilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lorgano di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 59
Società
(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per lesercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dellarticolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per lapplicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui allart. 116 del T.U. n. 267/2000.
Art. 60
Concessione a terzi
(Art. 113, c. 1b, del T.U. 18 agosto 2000, n.
267)
1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come limpiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa loggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto laspetto sociale.
Art. 61
Tariffe dei servizi
(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta Comunale nel rispetto dei principi di cui allart. 117 del T.U. n. 267/2000.
2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare lequilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dellanno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.
TITOLO VI
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 62
Organizzazione sovracomunale
1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.
Art. 63
Municipio
1. Laddove venisse istituito, con legge regionale, il Municipio, i compiti di gestione dei servizi di base e le altre attribuzioni delegate verranno disciplinate con apposito Regolamento.
CAPO II
FORME COLLABORATIVE
Art. 64
Principio di cooperazione
1. Lattività dellEnte, diretta a conseguire uno o più obiettivi dinteresse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
Art. 65
Convenzioni
(Art. 30, c. 1 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
2. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e lesercizio associato di funzioni e servizi, anche individuando nuove attività di comune interesse, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali.
3. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Per ragioni di economicità e di efficienza dellazione amministrativa, è possibile prevedere, tramite convenzione, la costituzione di Uffici comuni con altri Enti locali. A tali uffici si potranno affidare funzioni pubbliche o delegare funzioni proprie degli Enti partecipanti alla convenzione.
Art.66
Consorzi
1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente listituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nellarticolo precedente
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 65, deve prevedere lobbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi pretori degli Enti consorziati.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare lordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Art. 67
Unione di Comuni
1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 44 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con lobiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
Art. 68
Accordi di programma
(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dellattivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e lintegrazione dellattività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. Laccordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per lattivazione delleventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dellaccordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula laccordo,con losservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto, previa deliberazione dintenti del Consiglio comunale.
TITOLO VII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE
Art. 69
Criteri generali in materia di organizzazione
(Art. 6, c. 2, del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando lapparato produttivo ai seguenti principi:
- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante lincremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica allespletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui allart. 36, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dellart. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 70
Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267)
1. Il Comune disciplina, con apposito Regolamento, lordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché allorganizzazione e gestione del personale, nellambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
Art. 71
Organizzazione del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267)
1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dallordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dellaccrescimento dellefficienza ed efficacia dellazione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.
Art. 72
Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 73
Incarichi esterni
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E
SERVIZI
Art. 74
Segretario Comunale - Direttore generale
(Artt. da 97 a 106 e 108,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
2. Il Regolamento Comunale sullordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina lesercizio delle funzioni del segretario Comunale.
3. Al segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di direttore generale.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario Comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dellincarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.
Art. 75
Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267)
1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni, di cui allarticolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva lapplicazione dellarticolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa ladozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano lAmministrazione verso lesterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai regolamenti comunali:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure dappalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di Amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza Comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dellabusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i ) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
l ) ladozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui allart. 50, c. 5 e allart. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
m) lemissione di provvedimenti in materia di occupazione durgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
n) lattribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di messo Comunale autorizzato a notificare gli atti del Comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.
4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dellente, della correttezza amministrativa, dellefficienza e dei risultati della gestione.
Art. 76
Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
(Art. 90, del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica Amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
Art. 77
Rappresentanza del Comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. In tutti i gradi di giudizio la rappresentanza del Comune, sia come attore che come convenuto è il Sindaco fatta eccezione:
a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il Comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 78
Violazioni di norme comunali - Sanzioni
1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del Regolamento o dellordinanza.
2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a euro 50,00 né superiore a euro 500,00.
3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto laggiornamento dei singoli regolamenti, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.
4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il Sindaco.
5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di . 50.00 e massima di uro 500,00.
Art. 79
Violazione alle norme di legge - Sanzioni
1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco, ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al Comune stesso dei relativi proventi, il Direttore generale di cui allart. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il Segretario Comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al Sindaco o, genericamente, al Comune.
Art. 80
Modifiche dello Statuto
(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267)
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. Lentrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per lautonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto o di nuove norme.
Art. 81
Abrogazioni
1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.
2. Entro dodici mesi dallentrata in vigore del presente Statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.
Art. 82
Entrata in vigore
(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte, affisso allalbo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dellinterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione allalbo pretorio del Comune.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge ed i regolamenti vigenti se compatibili.