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Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Aisone (Cuneo)

Statuto comunale (Deliberazione del Consiglio Comunale 24 aprile 2007, n. 13)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Art. 1
Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Aisone é Ente autonomo, nel contesto delle strutture politiche ed amministrative nelle quali é collocato e nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Il Comune, Ente locale di base, esercita funzioni proprie e attribuite o delegate per legge dallo Stato o dalla Regione.

3. Rappresenta la propria comunità alpina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2
Autonomia statutaria

1. L’autonomia statutaria é il presupposto primario per la realizzazione dell’autonomia comunale e si realizza nell’espletamento dell’autogoverno locale, nei limiti dei principi fissati dalla legge.

2. Il Comune, nell’esercizio della propria autonomia statutaria, si propone di emanare le norme fondamentali per il funzionamento della sua struttura organizzativa e delle proprie competenze.

3. Lo Statuto determina le attribuzioni degli organi amministrativi, l’ordinamento degli uffici e la strutturazione dei servizi, i principi di cooperazione ed associazione con gli altri Enti locali e le forme di collaborazione e partecipazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, assicurando pubblicità e trasparenza all’attività comunale e recependo nei propri presupposti ideali il patrimonio di storia, civiltà e cultura che caratterizza le tradizioni e le antiche consuetudini locali.

Art. 3
Territorio

1. Il Comune di Aisone comprende il territorio delimitato con il piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24.12.1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

2. L’intero territorio comunale é montano per la sua collocazione geografica e per le sue caratteristiche ambientali.

3. Eventuali modifiche della consistenza territoriale, in conseguenza dell’applicazione di norme statali e regionali, previa consultazione della popolazione locale, non comportano modificazioni statutarie, quando non prevedano una variazione superiore al 10% della superficie del territorio comunale;

Art. 4
Sede

1. Il Comune e gli organi comunali hanno sede legale nel capoluogo di Aisone.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale; per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa preventiva ed espressa informazione alla popolazione ed agli amministratori comunali della diversa sede prescelta.

Art. 5
Segni distintivi

1. Il Comune negli atti, documenti e sigilli si identifica con la denominazione di Aisone.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso ed ufficialmente approvati.

3. La denominazione del Comune può essere modificata con legge regionale, ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione.

Art. 6
Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al comma 1° avvalendosi di un impiegato delegato e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Responsabili della corretta tenuta dell’Albo Pretorio sono i Messi Comunali.

CAPO II
FINALITA’ E COMPITI

Art. 7
Finalità’

1. Il Comune si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l’organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

2. Il Comune rappresenta e cura organicamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale, economico, ricreativo e sportivo; svolge le funzioni ed i compiti, programmatici e funzionali, che gli sono demandati dalla legge, tenendo presenti le differenti realtà territoriali comunali e garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla determinazione delle scelte politiche di indirizzo.

3. Il Comune considera la pace bene supremo ed insostituibile ed in tal senso, in conformità ai principi costituzionali ed al diritto internazionale che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie tra le nazioni e le nazionalità, promuovono la cooperazione tra i popoli e riconoscono nella pace un diritto fondamentale delle persone, promuove nei rapporti coi cittadini e nelle proprie relazioni esterne la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che indirizzino l’azione comunale ad effettivi e durevoli ideali di pace e collaborazione.

Art. 8
Collaboratori extracomunali

1. Il Comune si rende interprete, presso la Regione Piemonte, nell’esercizio dei suoi compiti di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale, delle specifiche esigenze e vocazioni della realtà geografica e sociale del proprio territorio.

2. Nell’ambito dei rispettivi problemi ed interessi, il Comune si impegna ad operare in forma coordinata con la Provincia relativamente alle funzioni ed ai compiti attribuiti a quest’ultima dall’ordinamento delle autonomie locali.

3. Il Comune partecipa alle iniziative degli Enti territoriali nei quali per legge é collocato, tenendo conto delle altre analoghe realtà confinanti e delle funzioni esercitate dalla Comunita’ Montana.

4. Il Comune si adopera per promuovere, con i Comuni contermini e con la Comunita’ Montana, forme di cooperazione finalizzate allo svolgimento e gestione in modo coordinato di funzioni e servizi, anche in previsione di una eventuale costituzione dell’unione di Comuni prevista dall’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267
5. Il Comune partecipa ed aderisce, altresì, ad iniziative che si propongono di valorizzare e promuoverne le particolarità etnico-linguistiche, le risorse naturali ed ambientali, le caratteristiche economico-sociali, sia a livello associativo-cooperativo che politico-amministrativo in armonia con quanto previsto dall’ordinamento delle autonomie locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed, in generale, dalla legislazione vigente.

6. Per un’adeguata realizzazione sociale della propria popolazione e per un migliore sviluppo del proprio territorio, il Comune partecipa attivamente, per quanto di propria competenza, ad eventuali processi di revisione delle circoscrizioni provinciali e di suddivisione della Provincia in circondari che prevedano una precisa identificazione amministrativa dell’ambito geografico ed economico-sociale di carattere alpino in cui il Comune é collocato.

7. In tale direzione, il Comune si propone di aderire, in termini generali e nel contesto del processo di unificazione europea in corso, ad iniziative rivolte a sviluppare ed instaurare stretti legami e stabili rapporti con gli Enti locali del confinante versante alpino, anche tramite la costituzione di unità territoriali transfrontaliere, che facciano riferimento geograficamente e culturalmente alla locale regione alpina europea.

Art. 9
Tutela della salute

1. Il Comune, nell’ambito dei compiti ad esso assegnati dalla legge, si pone l’obiettivo prioritario della tutela della salute dei propri cittadini in relazione all’ambiente ed al territorio.

2. Il Comune concorre a garantire, all’interno delle proprie competenze, il diritto alla salute attivando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia ed alla tutela della salute e delle condizioni di vita degli anziani e dei portatori di handicap.

3. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 10
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 11
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12
Tutela del patrimonio naturale ed ambientale

1. Il Comune provvede per quanto di propria competenza, alla difesa del suolo, dell’ambiente e del paesaggio; tutela e valorizza il territorio, assicurando l’assetto fisico dello stesso e il razionale uso delle risorse primarie.

2. In tal senso il Comune promuove gli interventi necessari per sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione delle risorse locali naturali ed ambientali.

3. Nell’ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Provincia, la Comunità Montana e con gli altri Enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio, con particolare attenzione alla grande importanza che ha la montagna a livello ambientale e naturalistico, alle sue potenzialità e capacità economiche ed alle risorse ed attività umane in essa presenti.

Art. 13
Sviluppo sociale e programmazione

1. Il Comune al fine di promuovere un ordinato sviluppo sociale, si impegna:

a) ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dell’Ente locale o di privati operatori;

b) a registrare e ad aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;

c) ad adottare, d’intesa con la Comunità Montana, normative urbanistiche e programmatorie che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell’ambiente, valgano a favorire la crescita dell’imprenditorialità locale e l’aumento dei livelli occupazionali;

d) a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche e a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative o consortili interessanti i vari comparti economici;

e) a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture e di servizi sociali efficienti.

2. Per realizzare le sue finalità, il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

3. Il Comune partecipa, con la Comunità Montana ed i Comuni contermini, ad iniziative rivolte al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse, umane, naturali, ambientali e strutturali, presenti nel territorio montano, tramite lo sviluppo di forme di associazione e di cooperazione economica dirette alla promozione della funzione sociale rivestita dalla iniziativa economica pubblica e privata.

Art. 14
Tutela patrimonio storico, etnico-culturale e linguistico

1. Il Comune rappresenta l’intera popolazione del proprio territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali e del loro particolare valore storico ai fini di una sua completa realizzazione culturale ed economico-sociale.

2. In considerazione della particolare appartenenza storico-geografica all’area alpina sud-occidentale di lingua e cultura occitanico-provenzale ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione e dallo Statuto regionale e con lo spirito federalistico che distingue il processo di unificazione europea in atto, il Comune con i propri mezzi favorisce la promozione, la valorizzazione e la tutela delle caratteristiche etnico-linguistiche della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali sociali ed economici con i confinanti versanti dell’arco alpino europeo di uguale cultura ed esperienza storica.

3. L’utilizzo e la valorizzazione dei dialetti e della lingua locale possono in tal senso essere particolarmente favoriti e promossi nella toponomastica, nelle iniziative di sperimentazione scolastica intraprese dalle autorità competenti, nelle manifestazioni e cerimonie di particolare importanza storica e culturale cui partecipino direttamente organi istituzionali del Comune.

4. Al fine di favorire la partecipazione popolare e considerata la particolare originalità e caratterizzazione linguistica locale, durante le sedute del Consiglio comunale nelle quali sia prevista la diretta partecipazione del pubblico, gli interventi dei cittadini e degli amministratori comunali possono svolgersi, oltre che nella lingua ufficiale, nel dialetto locale; in tal caso ogni oratore prima di pronunciare il proprio intervento dovrà presentare al Presidente della seduta il testo in forma scritta ed in lingua italiana dell’intervento stesso; ai fini della verbalizzazione degli interventi della seduta consiliare verranno esclusivamente presi in considerazione i testi degli interventi scritti o manifestati nella lingua ufficiale dello Stato.

Art. 15
Realizzazione della pari opportunità uomo-donna

1. Il Comune, in armonia con l’indirizzo legislativo vigente, adotta, promuove ed attua idonee azioni positive dirette a garantire pari opportunità nella società e nel lavoro tra uomini e donne, attivando opportune iniziative indirizzate alla rimozione degli ostacoli e delle diseguaglianze di fatto esistenti ad ogni livello nella comunità locale, in sintonia con le proposte formulate dalle associazioni e organizzazioni femminili.

2. A tal proposito l’impegno del Comune é particolarmente finalizzato a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della donna rese più gravose dalle caratteristiche socio-ambientali del locale territorio alpino in cui vive ed opera.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI ELETTIVI

Sezione I
Funzione degli organi elettivi

Art. 16
Organi del Comune

1. Gli organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Il Consiglio é organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha, nei limiti di legge, autonomia organizzativa e funzionale.

3. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

4. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo, di autorità sanitaria locale e di responsabile della protezione civile, secondo le leggi dello stato.

Sezione II
Il Consiglio Comunale

Art. 17
Elezione, composizione e durata in carica

1. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il suo scioglimento e la sua sospensione, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica, cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 18
Consiglieri comunali: funzioni e diritti

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincoli di mandato.

2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, titolo 3° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni; l’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non é detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e dal regolamento.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di informazione su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge; hanno il diritto di presentare mozioni ed interrogazioni secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento.

5. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, é subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

6. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

Art. 19
Consigliere Anziano

1. E’ considerato Consigliere anziano, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’art. 73, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

Art. 20
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 21
Decadenza, rimozione e sospensione del Consigliere

1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere comunale per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive,senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

4. La rimozione e la sospensione dei Consiglieri comunali sono regolate dalla legge.

Art. 22
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione, in uno con la indicazione del relativo capogruppo, al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more di designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Ogni gruppo consiliare é costituito di regola dai Consiglieri eletti nella stessa lista qualunque ne sia il numero; nel caso in cui uno o più Consiglieri comunali ritengano di dover abbandonare il proprio gruppo di appartenenza, essi possono concorrere alla costituzione di un gruppo autonomo o misto, purché lo stesso sia formato da almeno tre Consiglieri comunali.

3. I gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici e delle strutture dell’ Ente per lo svolgimento della propria attività a norma di regolamento.

4. Il regolamento può prevedere l’istituzione della conferenza dei capigruppo consiliari e le relative attribuzioni e funzioni.

Art. 23
Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’attività amministrativa.

Art. 24
Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. Al Sindaco sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

2. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, approvato nell’ambito dei seguenti principi:

3. Per la validità delle sedute l’ apposito regolamento comunale deve prevedere la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 25
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Art. 26
Validità delle deliberazioni consiliari

1. Nessuna deliberazione é valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Non concorrono a determinare la maggioranza dei votanti;

a) I Consiglieri che si astengano dalla votazione;

b) I Consiglieri che abbandonano la sala prima della votazione.

Non concorrono a determinare la maggioranza dei voti:

le schede bianche o quelle nulle.

3. Il Sindaco ed i Consiglieri devono astenersi da prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al 4° grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quale i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’Amministrazione o di parenti o affini sino al 4° grado.

4. Nel caso di votazione non valida su di un argomento all’ordine del giorno, lo stesso non può essere ripresentato nella medesima seduta.

5. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, come disposto dall’ art. 134, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

6. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio, ne cura la verbalizzazione e sottoscrive insieme con il Sindaco o con chi presiede l’adunanza, i relativi verbali di deliberazioni, nei casi in cui la legge preveda che debba astenersi, abbandonando l’aula, dalla partecipazione alla trattazione di un argomento all’ordine del giorno, é momentaneamente sostituito per le funzioni di verbalizzazioni, da un Consigliere comunale nominato da chi presiede la seduta del Consiglio.

7. Ogni Consigliere ha diritto di fare espressamente constatare nel verbale il proprio voto e le motivazioni del medesimo; la esatta, fedele e puntuale trascrizione dell’intervento nel verbale, eventualmente richiesta dal Consigliere, comporta da parte di quest’ultimo la presentazione al segretario comunale del relativo testo scritto.

8. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

9. In caso di assenza, vacanza o impedimento dei suddetti responsabili, il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.

Art. 27
Forme di votazione del Consiglio comunale

1. Le votazioni di norma si esprimono in forma palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

3. Per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di cui all’art. 42, comma 2° lettera m) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, si applica il principio della maggioranza relativa da ottenersi con votazione palese.

4. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od appositi regolamenti prevedano una specifica rappresentanza della minoranza consiliare, il Consiglio provvede con apposita deliberazione, si applica il principio della maggioranza relativa da ottenersi con votazione palese; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Art. 28
Rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana

1. I rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di Comunità Montana sono eletti dal Consiglio Comunale con il sistema del voto limitato, garantendo la rappresentanza della minoranza.

Art. 29
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina la loro costituzione, le materie di competenza ed i relativi poteri, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Nelle commissioni speciali, in deroga a quanto stabilito dal precedente comma 1, possono essere nominati a far parte anche cittadini non eletti nel Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere nonché di particolari doti di professionalità e di esperienza amministrativa.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, Sindaco, Assessori, Segretario Comunale, organismi associativi e qualsiasi cittadino ritenuto esperto negli specifici argomenti.

5. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 30
Interrogazioni ed istanze del Consiglieri

1. Il Sindaco o l’Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, ai sensi dell’ articolo 43, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento.

Sezione III
La Giunta Comunale

Art. 31
Nomina della Giunta comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il vice-sindaco, tra persone componenti il Consiglio, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.

2. La nomina della Giunta deve essere effettuata entro dieci giorni dall’insediamento ovvero dalla scadenza del precedente incarico.

3. La Giunta Comunale può essere anche composta da un assessore extraconsiliare secondo le modalità ed i principi indicati dal presente Statuto con particolare riguardo all’ art. 33.

Art. 32
Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale é composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero massimo di quattro assessori, tra cui il Vicesindaco.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, presiede le riunioni della Giunta il Vicesindaco.

Art. 33
Vicesindaco - delegati del Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età.

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco, sino alla elezione del nuovo Sindaco.

4. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

5. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

6. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

7. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

8. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 34
L’assessore extraconsiliare

1. I componenti della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 47, comma 4 del decreto legislativo 18 agoso 2000, n. 267 e dall’articolo 31 comma 3 del presente Statuto, possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di riconosciute doti di professionalità e di esperienza amministrativa.

2. La presenza degli Assessori di cui al precedente comma 1 non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell’articolo 32 del presente Statuto.

3. Il numero degli Assessori extraconsiliari non può essere superiore a uno.

4. L’Assessore extraconsiliare non può essere delegato dal Sindaco a ricoprire la carica di Vicesindaco.

5. L’Assessore extraconsiliare é equiparato, nelle funzioni proprie e delegate dal Sindaco, a tutti gli effetti, all’Assessore di estrazione consiliare: partecipa alle sedute della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori; può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ma senza diritto di voto.

Art. 35
Durata in carica e dimissioni della Giunta Comunale

1. La durata in carica della Giunta Comunale é determinata dalla Legge.

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore non comportano lo scioglimento del Consiglio e, se presentate da oltre la metà degli Assessori, comportano la decadenza della rispettiva Giunta con effetto dalla nomina della nuova Giunta.

Art. 36
Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 37
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 38
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore della Giunta Comunale

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale gli ascendenti ed i discendenti, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato.

3. Non possono inoltre far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 39
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale.

3. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei Responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimersi sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

Art. 40
Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E’ altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio.

Art. 41
Funzionamento della Giunta comunale

1. L’attività della Giunta comunale é collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta é convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta, ogniqualvolta si renda necessario od il Sindaco stesso lo ritenga opportuno.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa; ogni Assessore deve periodicamente e costantemente informare il Sindaco in merito alle iniziative di maggiore importanza intraprese.

4. La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti (con arrotondamento per eccesso) se in numero dispari ovvero la metà più uno se in numero pari ed a maggioranza dei voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Ad esse possono partecipare senza diritto di voto il revisore dei conti, nonché esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

6. Le votazioni sono palesi, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge e dal Regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale.

7. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8. In caso di assenza, vacanza o impedimento dei suddetti responsabili, il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.

9. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione, nei casi in cui la legge prevede che debba astenersi, abbandonando l’aula, dalla partecipazione alla trattazione di un argomento all’ordine del giorno, é momentaneamente sostituito, per le funzioni di verbalizzazione, da un Assessore comunale nominato da chi presiede la riunione della Giunta.

10. Le deliberazioni della Giunta devono essere sottoscritte dal Sindaco, o da chi per lui presiede la seduta, e dal Segretario comunale.

11. La pubblicazione delle deliberazioni della Giunta, la relativa procedura di esecutività nonché la loro trasmissione e comunicazione agli organi ed a quanti di competenza sono regolate dalla legge; la iniziativa del Consiglio e della Giunta comunale e la richiesta da parte di un quinto dei consiglieri di sottoporre le deliberazioni della Giunta Comunale al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale di controllo deve essere comunicata al Segretario comunale, il quale provvede in merito; le deliberazioni della Giunta non soggette al suddetto controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

12. La Giunta può, in caso d’urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio di competenza del Consiglio; le stesse deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

13. Con apposito regolamento, in armonia col presente articolo, potranno essere ulteriormente definiti il funzionamento della Giunta, le modalità di convocazione e di formazione dell’ordine del giorno, di iniziativa, di deposito degli atti e di votazione.

Sezione IV
Il Sindaco

Art. 42
Elezioni, dimissioni, durata in carica e decadenza

1. L’elezione del Sindaco e la sua durata in carica sono regolate dalla legge.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

5. I casi di decadenza del Sindaco sono regolati dalla legge.

Art. 43
Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco é capo dell’amministrazione comunale.

2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale del governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici comunali e delle risorse finanziarie e strumentali che sono nella disponibilità dell’Ente.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

6. Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 44
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, ha la rappresentanza generale dell’Ente, convoca e presiede la Giunta Comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all’esecuzione degli atti.

2. Svolge inoltre i seguenti principali compiti:

A) - Attribuzioni di Capo del Governo Locale:

a) ha la rappresentanza generale dell’Ente e può stare in giudizio, previa autorizzazione della Giunta comunale, nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi, come attore o convenuto; promuove i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, riferendone alla Giunta nella prima seduta utile;

b) sovrintende alla direzione unitaria ed al coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune. Nomina il Segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti all’Albo di cui all’art. 98 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed il Direttore generale convenzionato con altri Comuni ai sensi dell’art. 108 del citato decreto legislativo 267/2000 o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale. Revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, il direttore generale e, per violazione dei doveri d’ufficio, il Segretario Comunale. Con provvedimento motivato attribuisce ai responsabili degli uffici e dei servizi le funzioni di cui al comma 2 dell’art. 109 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

c) impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

d) coordina l’attività dei singoli Assessori;

e) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, quando la legge od il presente Statuto non riservino tali competenze al Consiglio Comunale;

f) convoca i comizi per i referendum consultivi;

g) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

h) coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti

i) nomina il messo notificatore tra il personale del Comune;

l) sovrintende il corpo di polizia municipale e impartisce direttive nell’esercizio delle funzioni di polizia locale, vigila sull’espletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica le sanzioni pecuniarie amministrative;

m) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta comunale;

n) adotta ordinanze ordinarie per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, imponendo ai soggetti interessati, secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere;

o) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile"

p) riceve gli atti di notorietà nelle forme previste dall’art. 30 della Legge 7.8.1990 n. 241

B) - Attribuzioni di vigilanza

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) controlla l’attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore delegato;

d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

e) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, dipendenti o controllate dal Comune tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio comunale;

f) coordina le funzioni di controllo che il revisore dei conti comunale esercita nei confronti delle istituzioni.

g) - in analogia a quanto previsto dall’art. 14 comma 3 del D. Lg.vo 03.02.1993 n. 29, ha potere di annullamento per motivi di legittimità delle determinazioni od altri atti emessi dai responsabili degli uffici e dei servizi

C) - Attribuzioni organizzative

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale;

b) convoca e presiede la eventuale conferenza dei capigruppi consiliari, di cui all’articolo 20 comma 4 del presente Statuto, e le commissioni consultive comunali secondo le previsioni di legge e la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di direzione di polizia e di ordine pubblico nelle adunanze degli organismi pubblici e di partecipazione popolare da lui presieduti,

d) propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta;

e) ha potere di delega generale delle proprie competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

f) può attribuire, con proprio provvedimento, ai Consiglieri comunali particolari e determinati incarichi a termine, non aventi rilevanza provveditoriale esterna, in materie di sua competenza che rivestano una notevole importanza per l’attività del Comune;

g) vigila sull’attività della Giunta comunale, può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore e sospendere, sottoponendoli all’esame della Giunta, fatti da questo adottati, ogniqualvolta per motivi di coordinamento e di funzionalità e per esigenze di collegialità di gestione dell’attività amministrativa comunale, lo ritenga opportuno;

h) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

3. Nell’esercizio delle attività delegate di cui alla lettera C) punto e) del precedente comma, gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco, il quale nel rilascio delle deleghe uniforma i propri provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale, al Direttore generale o ai responsabili degli uffici e dei servizi; le attribuzioni delle deleghe e le eventuali comunicazioni di cui alla lettera C) punto h) del precedente comma devono risultare da apposito atto scritto ed essere comunicate al Consiglio comunale.

Art. 45
Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende ai seguenti compiti attribuitigli dalla legge;

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;

c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto

e) agli interventi immediati nella qualità di organo della protezione civile

f) alle informazioni alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali

2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3. Chi sostituisce il Sindaco, in caso di assenza o impedimento esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

4. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempie ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l’adempimento delle funzioni stesse; alle spese per il commissario provvede il Comune.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 46
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavori in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n 626 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 47
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 48
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 49
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 50
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di Responsabile dei Servizi o degli Uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’art. 169 del D.Lgs 18/8/2000n 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs 3 Febbraio 1993, n 29 e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 51
Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 108 c. 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267.

3. Al Segretario Comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed attività unilaterali nell’interesse dell’Ente;

d) presiede l’ufficio per i procedimenti disciplinari;

e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamento conferitagli dal Sindaco.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall’art. 108 del D.Lgs 18/8/2000 n 267. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.

5. Tra le funzioni di cui al precedente comma 3 possono essere anche previste quelle (responsabilità di servizi) di cui al secondo comma dell’art. 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267.

6. Il Segretario Comunale, se destinatario delle funzioni di Direttore Generale dispone gli atti organizzativi finalizzati all’adeguamento delle strutture.

Art. 52
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai responsabili di servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’ Ente verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spese, di organizzazione delle risorse umane, e di controllo. I responsabili dei servizi e, su disposizioni di questi, i responsabili degli uffici svolgono tutti compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell’organo politico e sono responsabili dei relativi risultati. Ai Responsabili di Servizio sono attribuiti i compiti previsti oltre che dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267, dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

2. In particolare, agli stessi, sono attribuiti:

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

- la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso per posti del servizio di loro competenza;

- la stipulazione dei contratti;

- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

- gli atti di amministrazione e gestione del personale;

- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

3. Competono in particolare, a titolo esemplificativo:

- l’adozione degli atti e provvedimenti autorizzativi, concessori ed ablativi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Leggi, dai Regolamenti e da atti generali di indirizzo o da deliberazioni dell’Ente.

- Il rilascio di certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche relativi ad atti d i competenza del servizio, il rilascio di ricevute o simili per istanze presentate al proprio servizio; la contestazione di infrazioni e l’esame delle relative contro-deduzioni e difese, l’irrogazione di sanzioni amministrative e le ingiunzioni ed ordini di esecuzione necessari per portare ad esecuzione le sanzioni amministrative e per ottenere l’ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano le attività sottoposte alla vigilanza del Comune;

- Atti di gestione finanziaria ed accertamenti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali e tributarie, responsabilità su accesso e andamento dei procedimenti amministrativi. Il cui atto finale rientri nella competenza del proprio servizio, la verifica dei carichi di lavoro e della produttività degli uffici anche ai fini della determinazione dei trattamenti economici accessori, per quanto di competenza e nel rispetto dei contratti collettivi, trattazione dei rapporti con i consulenti esterni su argomenti di competenza del servizio.

- La formulazione di proposte di deliberazione o di altre determinazioni.

- Nei modi stabiliti dal regolamento, la responsabilità sull’accesso agli atti e ai documenti formati o detenuti presso il servizio affidato alla loro direzione.

- La formulazione delle risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti adottato o comunque presentati agli organi deliberativi dell’Ente dal proprio servizio.

4. La competenza alla stipulazione dei contratti spetta al Direttore Generale se diverso da Segretario Comunale o ad altro Responsabile di Servizio quando per qualsiasi ragione non vi sia il Responsabile di Servizio competente o esso non possa svolgere tale funzione e non sia possibile la sua sostituzione da parte del Segretario comunale, il quale svolge funzioni di ufficiale rogante il contratto.

5. Il regolamento di contabilità e quello dei contratti definiscono le modalità operative di esercizio delle competenze dei Responsabili dei servizi in materia di acquisizione dei beni, prestazioni e servizi di realizzazione di opere.

6. Spettano al Responsabile di Servizio i pareri interni all’Ente, quelli previsti per le proposte di deliberazione, a norma di legge, sulle materie di competenza del servizio medesimo.

7. Il Sindaco può delegare, ai singoli Responsabili di Servizio, ogni altro atto, di natura gestionale, non identificato nei precedenti commi.

8. In caso di inadempimento del competente Responsabile del Servizio, il Sindaco può diffidarlo, assegnandogli un congruo termine anche in relazione all’urgenza dell’atto. Decorso il termine assegnato, il Sindaco può incaricare altro Responsabile del Servizio o il Segretario Comunale; nel venir meno del rapporto fiduciario con il Responsabile del Servizio, il Sindaco può revocarne la nomina, in tal caso l’atto deve contenere congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti

9. In caso di assenza od impedimento del Responsabile di un Servizio, le sue competenze sono espletate dal Segretario Comunale o da un sostituto del Responsabile di Servizio individuato dal Sindaco.

10. I suddetti responsabili devono riferire gerarchicamente al Segretario comunale, organizzare l’attività del servizio secondo le indicazioni e direttive della Giunta comunale, riferire all’Assessore di riferimento ogni significativa deviazione dai programmi concordati, gestire, oltre al personale del servizio, eventuali Obiettori di Coscienza e Lavoratori Socialmente Utili assegnati al servizio

11. I Responsabili di Servizio possono affidare a dipendenti assegnati al loro servizio, la responsabilità di singoli procedimenti, ferma restando la competenza all’adozione dell’atto finale.

12. I Responsabili dei Servizi sono responsabili della gestione e dei risultati.

Art. 53
Rappresentanza del Comune in giudizio

1. Fatto salvo quanto statuito dall’art. 27 comma 4 del presente statuto la rappresentanza in giudizio del comune in tutti i gradi di giudizio spetta al capo della Amministrazione qualora si verta in tema di atti di competenza degli organi di governo, ai dirigenti / responsabili dei servizi in relazione alle rispettive posizioni negli altri casi.

CAPO III
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 54
Attività amministrativa del Comune nell’esercizio di funzioni e servizi pubblici

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa di gestione dei servizi pubblici ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti in materia di azione amministrativa dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Il Comune, per un’efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, attua le forme associative e di cooperazione con i Comuni limitrofi, la Comunità Montana, la Provincia ed ogni altro Ente pubblico previste dalla legge e dal presente Statuto.

4. Il Comune può delegare alla Comunità Montana ed alla Provincia l’organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzarne una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 55
Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell’art. 2 della legge 27 luglio 2000 n 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27/7/00 n 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

a. all’informazione del contribuente (art. 5 );

b. alla conoscenza degli atti e semplificazione (art.6);

c. alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);

d. alla remissione in termini (art.9);

e. alla tutela dell’affidamento e della buona fede ed agli errori del contribuente (art. 109;

f. all’interpello del contribuente (artt. 11 e 19);

Art. 56
Forme di gestione dei servizi pubblici locali

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.

4. Il Comune può delegare alla Comunità Montana ed alla Provincia l’organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzarne una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 57
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 58
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell’azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell’azienda disciplina le condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.

5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

6. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

7. L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio regolamento.

8. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 59
Istituzioni

1. Per l’esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l’atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell’istituzione è l’organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L’organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 60
Società

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell’articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l’applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 61
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

Art. 62
Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all’art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l’equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell’anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

CAPO IV
RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI COMUNALI

Art. 63
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da loro violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalla legge in materia.

3. Il Sindaco od il Segretario Comunale che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1°, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale, la denuncia é fatta a cura del Sindaco; altresì denunciata, nelle forme previste dalla legge, ogni irregolarità che dia luogo a responsabilità giuridica da parte del Sindaco o degli organi collegiali dell’Ente, riscontrata dal revisore dei conti del Comune o dal Comitato Regionale di Controllo.

Art. 64
Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Il Comune, ove abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E’ danno ingiusto, agli effetti del precedente comma 1°, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell’amministratore e del dipendente sussiste quando la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni o consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l’amministratore ed il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto deriva da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od all’operazione; la responsabilità é esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 65
Responsabilità degli agenti contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, negli incarichi attribuiti a detti agenti ed in genere nel maneggio del denaro del Comune, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 66
Prescrizione dell’azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell’azione di responsabilità, nonché la sua inestensibilità agli eredi.

Art. 67
Assistenza legale e tutela dei diritti ed interessi
del Comune

1. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale agli amministratori, al Segretario comunale ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non sussista conflitto di interesse con l’Ente.

TITOLO III
ATTIVITA’ FUNZIONALI

CAPO I
LE FORME ASSOCIATIVE

Art. 68
Principio di cooperazione

1. L’attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri Enti locali, si organizza, avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dalla legge, attraverso accordi, intese e forme di cooperazione.

Art. 69
Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l’amministrazione comunale può promuovere e stipulare apposite convenzioni con i Comuni e con la Provincia e con la Comunità Montana.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina forme di consultazione degli Enti contraenti, fini, tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione e reciproci obblighi e garanzie tra gli Enti.

3. Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 70
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali dalla legge e dal presente Statuto, in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere la trasmissione agli Enti contraenti degli atti fondamentali del consorzio e l’obbligo della loro pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori.

4. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.

5. Il Comune non può aderire a più di un consorzio con gli stessi Comuni.

Art. 71
Unione con i Comuni contermini

1. Il Comune può aderire, con i Comuni contermini in previsione di una eventuale fusione, alla costituzione di una unione per l’esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.

2. L’atto costitutivo ed il regolamento dell’unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli Consigli comunali a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Sono organi dell’unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente; la loro elezione e composizione sono regolate dalla legge e dal regolamento.

4. Il regolamento contiene altresì l’indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alla finanza dell’unione ed ai rapporti finanziari con i singoli Comuni; all’unione competono comunque le tasse, le tariffe ed i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

5. Nel caso l’unione interessi tutti i Comuni che fanno parte della Comunità Montana, questa può svolgere le attribuzioni dell’unione stessa, senza per altro essere privata dell’esercizio delle proprie funzioni.

6. La legge regola i limiti costitutivi di popolazione, la durata e l’eventuale scioglimento dell’unione.

Art. 72
Accordi di programma e conferenze di servizi

1. L’amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco, può partecipare ed aderire alla conclusione di appositi accordi per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro completa realizzazione richiedano l’azione integrata e coordinata di Comuni, Comunità Montana, Provincia, Regione, amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici nei modi previsti dalla legge.

2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana il Comune darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

3. Qualora il Comune abbia competenza primaria o prevalente sull’opera, sugli interventi o sui programmi di intervento da realizzarsi, l’iniziativa indirizzata a promuovere la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, é intrapresa dal Sindaco, ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

4. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

5. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, é approvato con atto formale del Sindaco, previa deliberazione d’intenti della Giunta Comunale.

6. L’accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

7. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

8. Per una migliore cooperazione con gli altri Enti pubblici interessati ed una semplificazione della propria attività amministrativa, il Comune, tramite il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo o debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, può indire una conferenza dei servizi nei modi e nelle forme previste dall’art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dall’apposito regolamento comunale.

Art. 73
Rapporti con la Comunità Montana

1. Se la natura e l’oggetto di un servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l’esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima. In particolare l’affidamento può riguardare i servizi socio-sanitari e quelli territoriali di base.

2. L’affidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, che determina, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

3. Il Comune può usufruire, anche nel campo della informatizzazione, delle prestazioni tecniche rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.

4. L’esercizio associato, con altri Comuni appartenenti alla stessa Comunità Montana, di funzioni proprie del Comune o delegate dalla Regione spetta in via prioritaria alla Comunità Montana quando lo consigli una loro più efficace ed efficiente gestione e nel caso dell’unione di Comuni di cui all’articolo 66 comma 5° del presente Statuto.

CAPO II
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 74
Collaborazione dei cittadini e partecipazione
al procedimento amministrativo

1. Ai fini di garantire la massima tempestività ed efficacia della propria attività amministrativa ed ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità od espressamente previste dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento, l’amministrazione comunale é tenuta a comunicare, per mezzo del responsabile del servizio, l’avvio del procedimento ad ogni soggetto portatore di interessi pubblici, privati o diffusi, che debba intervenire o sia destinato a subire effetti diretti dal provvedimento finale del procedimento od al quale possa comunque derivare un pregiudizio dal procedimento stesso.

2. La notizia dell’avvio del procedimento é data ai soggetti di cui al precedente comma mediante comunicazione personale o forme di pubblicità idonee che contengano le indicazioni previste dall’articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241; a tal fine il Comune utilizza il proprio Albo pretorio e gli appositi spazi di informazione alla popolazione per la pubblicazione di tutti i provvedimenti la cui divulgazione estesa ad una pluralità di soggetti é prevista dalla legge o ritenuta necessaria dall’amministrazione stessa e per i quali la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa.

3. L’amministrazione, attraverso il responsabile d’ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell’interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all’interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

4. Onde evitare controversie e senza pregiudizio dei diritti dei terzi e contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l’amministrazione e gli interessati, tramite atti scritti a pena di nullità, al fine di determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibile, pur restando le eventuali controversie riservate alla esclusiva competenza del giudice amministrativo.

5. I modi e le forme di attivazione, i casi di esclusione ed i meccanismi di individuazione dei responsabili delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

6. Ogni procedimento amministrativo, esclusi gli atti normativi ed a contenuto generale, attivato dall’amministrazione comunale, deve essere debitamente motivato e concluso nel termine di trenta giorni, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dal regolamento di cui al precedente comma.

7. Il regolamento deve prevedere che nella trattazione delle pratiche si segua strettamente il loro ordine cronologico di presentazione e protocollazione, salvi i casi d’urgenza appositamente disciplinati.

Art. 75
Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e previsione di regolamento o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione per non pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, Enti o imprese o per non recare danno agli interessi del Comune.

2. Al fine di assicurare la trasparenza della propria attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, l’amministrazione comunale riconosce ed assicura, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge e dall’apposito regolamento comunale.

3. Il regolamento individua le categorie di documenti sottratti all’accesso per esigenze determinate per legge; salvo diverse disposizioni di legge, non é comunque ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti e procedimenti normativi, amministrativi generali, tributari, di pianificazione e di programmazione.

4. L’amministrazione comunale ha facoltà di differire l’accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa.

5. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall’apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

6. Il regolamento deve inoltre prevedere idonee forme di informazione dei cittadini sull’attività amministrativa del Comune di maggiore rilievo ed importanza.

Art. 76
Valorizzazione delle forme associative operanti sul territorio

1. L’amministrazione comunale favorisce l’attività delle Associazioni, dei comitati e degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici, sociali, ricreativi, sportivi.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita del Comune attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l’accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L’amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1°, nei modi e nelle forme determinati dall’apposito regolamento.

4. Presso la sede comunale viene istituito un apposito albo per la iscrizione delle associazioni e degli Enti esponenziali vari operanti nel territorio del Comune che presentino apposita richiesta, nella quale deve risultare il nominativo del proprio presidente a cui dovranno essere inviate tutte le comunicazioni relative alle procedure che li riguardino, previste dal presente Statuto e dal regolamento.

Art. 77
Forme di consultazione della popolazione

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l’amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle proprie iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite conferenze ed assemblee, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3. L’organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale o i mezzi audiovisivi.

4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli od associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell’organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche ed attivando le disposizioni previste dal presente Statuto e dal regolamento.

5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni di voto.

Art. 78
Istanze - Petizioni - Proposte

1. I cittadini italiani maggiori di età residenti nel Comune o, se non residenti, esercenti attività economiche nello stesso, possono, in forma singola o associata, formulare agli organi dell’amministrazione comunale istanze, proposte o petizioni indirizzate all’esclusivo fine di tutelare interessi collettivi e diffusi.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte debbono essere presentate in forma scritta; le firme dei sottoscrittori delle petizioni e proposte, a pena di inammissibilità devono essere autenticate ai sensi di legge.

3. La Giunta comunale verifica il contenuto delle istanze, delle petizioni e delle proposte, sotto il profilo dell’ammissibilità della materia, dell’interesse tutelato e dell’osservanza delle formalità richieste.

4. La decisione sull’ammissibilità delle istanze, delle petizioni e delle proposte deve essere espressa entro trenta giorni dalla loro presentazione.

5. Nel caso di istruttoria negativa, viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati, tramite il primo firmatario delle rispettive richieste od i Presidenti delle associazioni firmatarie delle relative iniziative; con analoga procedura, nel caso di riscontro positivo, nella risposta devono essere indicati i futuri sviluppi procedimentali con l’indicazione degli uffici preposti e dei relativi responsabili.

6. Le istanze, le petizioni e le proposte giudicate ammissibili devono essere sottoposte all’esame del consiglio comunale, nelle materie di sua competenza, con iscrizione all’ordine del giorno, nei successivi trenta giorni.

7. Il Consiglio comunale esamina le istanze, petizioni e proposte ammesse e poste all’ordine del giorno, facendo pervenire al domicilio degli istanti o proponenti, nelle forme di cui al precedente comma 5°, le determinazioni espresse in merito con apposita deliberazione.

8. Analogamente provvede la Giunta comunale nelle materie di sua competenza.

9. Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni e le proposte da non meno di 40 cittadini.

10. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa del presente articolo le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto

b) tributi e bilancio

c) espropriazioni per pubblica utilità

d) designazione e nomine.

11. Le modalità procedimentali per la presentazione, l’esame di ammissibilità e di merito e la decisione delle istanze, petizioni e proposte sono stabilite dall’apposito regolamento.

Art. 79
Referendum consultivi

1. Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa é prevista l’indizione e l’attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva rilevanza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:

a) revisione dello statuto

b) tributi e bilancio

c) espropri per pubblica utilità

d) designazioni e nomine

e) norme statali e regionali contenenti disposizioni obbligatorie per il Comune

f) quesiti già oggetto, nei precedenti cinque anni, di referendum con esito negativo.

3. L’iniziativa per il referendum può essere intrapresa dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, o da un quinto dei cittadini elettori residenti nel Comune.

4. Presso il Consiglio Comunale agisce una apposita commissione, disciplinata dal regolamento, alla quale é affidato il giudizio tecnico di ammissibilità del referendum stesso, per regolarità di presentazione, di materia e di chiarezza del quesito referendario.

5. Il regolamento di cui al precedente comma disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

6. La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco, il quale entro quindici giorni dalla ricezione informa la Giunta comunale della stessa e l’affida alla commissione di cui al comma precedente, che esprime il proprio parere di ammissibilità e regolarità sotto forma di apposita relazione, entro i trenta giorni successivi.

7. Il Consiglio Comunale é tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa referendaria entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione e, ove tutto sia regolare, indice il referendum, inviando gli atti nei venti giorni successivi alla Giunta Comunale per la fissazione della data, che non potrà essere stabilita prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla succitata delibera di indizione; il Sindaco provvede alla convocazione dei relativi comizi.

8. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

9. La decisione da parte del Consiglio comunale di non accogliere, totalmente o parzialmente, per motivi di legittimità, la proposta referendaria deve risultare da apposita deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

10. Nei casi di ammissibilità della proposta, le modalità per la consultazione devono formare oggetto di un disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale, viene depositato presso la segreteria comunale a disposizione dei cittadini interessati.

11. Il referendum non può considerarsi valido se non si registra la partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

12. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere dell’apposita commissione, può sospendere l’espletamento del referendum sino al decimo giorno precedente la data fissata per la consultazione, ove la richiesta formulata dal comitato promotore abbia trovato accoglimento e siano venute meno le ragioni per la consultazione referendaria.

13. Per le procedure di voto si segue la disciplina relativa all’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

14. La regolarità del procedimento della consultazione popolare é accertata dall’ufficio comunale per le elezioni in collaborazione con la commissione di cui al precedente comma 4°.

15. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati definitivi della consultazione, il Consiglio comunale deve pronunciarsi e provvedere, se occorrente, in merito all’esito ottenuto dalla proposta referendaria e ad eventuali ricorsi presentati nei termini di legge dalla avvenuta consultazione; il mancato immediato recepimento delle indicazioni referendarie deve risultare, adeguatamente motivato, nello stesso provvedimento, assunto nelle stesse forme di cui al precedente comma 9°.

16. All’onere finanziario per le spese comportate dal referendum l’amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

SEZIONE II
L’AZIONE POPOLARE

Art. 80
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il Giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.

2. Le associazioni di protezione ambientale di cui all’art.13 della Legge 8.7.1986 n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’Associazione.

Art. 81
Difensore Civico

1. Il Comune può promuovere ed aderire a convenzioni fra più Comuni e con la Comunità Montana per l’istituzione del difensore civico, il quale svolgerà il ruolo attribuitogli dalla legge.

2. In tal caso le modalità di elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico verranno concordati a mezzo di convenzione con gli Enti interessati sulla base di apposite norme disciplinari che formeranno oggetto di eventuali procedure di integrazione e di revisione del presente Statuto.

TITOLO IV
FINANZE E CONTABILITA’

CAPO I
LA GESTIONE ECONOMICA DELLA FINANZA LOCALE

Art. 82
Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 83
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L’organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO V
FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I
STATUTO

Art. 84
Contenuto e modalità di revisione dello statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno un quinto di cittadini elettori residenti nel Comune rivolta a proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli; in tale ipotesi si applica, in quanto compatibile , la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte d’iniziativa popolare dall’articolo 77 e seguenti del presente Statuto e dall’apposito regolamento Comunale.

3. Le deliberazioni di revisione del presente Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. Lo Statuto, per lo stesso argomento, non può essere modificato se non trascorsi 180 (centottanta) giorni, fatte salve le modifiche che si rendano necessarie in ottemperanza a speciali disposizioni di legge.

4. Il Consiglio Comunale non può deliberare l’abrogazione totale dello Statuto vigente se non provvede nella stessa seduta all’approvazione di un nuovo testo statutario; lo Statuto abrogato rimane in vigore sino a quando non diviene operante il nuovo testo che lo sostituisce.

5. Gli Statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

7. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

8. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli Statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette,

CAPO II
REGOLAMENTI

Art. 85
Potere normativo regolamentare

1. Il Comune ha potere normativo regolamentare:

a)-nelle materie previste dalla legge o dallo Statuto;

b)-nelle altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette prescrizioni legislative e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali o regionali e del presente Statuto, tenendo conto di analoghe disposizioni emanate da soggetti pubblici aventi una concorrente competenza nell’ambito delle stesse attività amministrative regolamentate.

Art. 86
Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta alla Giunta comunale, la quale deve attivare ogni mezzo utile al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formulazione, anche tramite le forme di iniziativa e consultazione popolare di cui al presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi della legge e del presente Statuto salvo quelli che la legge stessa assegna alla specifica competenza della Giunta Comunale.

3. Il Consiglio comunale adotta i propri regolamenti a maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di idonea pubblicità al fine di consentirne una effettiva ed agevole conoscenza ai cittadini; essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli negli uffici comunali.

Art. 87
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:

a)-non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b)-la loro efficacia é limitata all’ambito della competenza territoriale comunale;

c)-non possono contenere norme a carattere particolare, le norme transitorie possono eccezionalmente prevedere norme di carattere particolare per la definizione di situazioni giuridiche e per esigenze di pubblico interesse;

d)-non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse.

2. I regolamenti comunali, oltre che dalle disposizioni normative di cui alla lettera a) del precedente comma, non possono essere abrogati che da regolamenti posteriori, espressamente per apposita previsione nel provvedimento deliberativo del Consiglio comunale od implicitamente per incompatibilità assoluta tra le nuove disposizioni regolamentari e le precedenti e nel caso in cui un nuovo regolamento regoli ex novo l’intera materia già disciplinata da quello anteriore.

3. Le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi e si aggiorna automaticamente ogni due anni sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrato al 31 dicembre per il biennio precedente.

Art. 88
Entrata in vigore

1. Salvo diversa specifica disposizione di legge i regolamenti entrano in vigore non appena diventa esecutiva la deliberazione di adozione degli stessi.

CAPO III
ORDINANZE

Art. 89
Ordinanze ordinaria - Circolari e direttive

1. Il Sindaco e i responsabili degli uffici e dei servizi emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari, nelle materie di propria competenza.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive attuative od esplicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio; durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che ne permettano l’ effettiva conoscenza ai cittadini, ed essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Le ordinanze, le circolari e le direttive di cui ai precedenti commi devono essere redatte in forma scritta ed essere notificate a mezzo del messo comunale ai diretti interessati.

5. Se gli interessati non adempiono all’ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, i lavori eventualmente necessari verranno fatti eseguire d’ufficio, ove occorra con l’assistenza della forza pubblica; delle spese incontrate sarà redatta una nota che, resa esecutiva dal Prefetto, sarà trasmessa all’esattore, il quale riscuoterà la somma ivi indicata a carico degli inadempienti coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.

6. Le violazioni alle ordinanze possono essere punite con sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nei Regolamenti comunali a cui fanno riferimento o la cui entità è definita nell’ordinanza stessa sulla base di quanto previsto per analoghe situazioni dai Regolamenti comunali".

Art. 90
Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti, nelle materie di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

2. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità; per la loro esecuzione il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3. Se l’ordinanza adottata ai sensi del precedente comma 1° é rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi; per la riscossione delle spese incontrate il Sindaco si avvale della stessa procedura di cui al comma 5° del precedente articolo.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al comma 3° del precedente articolo.

6. Ove il Sindaco, o il suo sostituto delegato, non adotti provvedimenti di cui al presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

7. Le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere comunicate al Prefetto all’atto della loro emanazione.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 91
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 92
Entrata in vigore dello Statuto e delle variazioni

1. Lo Statuto, e le sue variazioni, é pubblicato nel bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per il suo inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo Statuto, e le sue variazioni, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’ Albo Pretorio del Comune