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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 19

Codice 26.4
D.D. 21 marzo 2007, n. 102

Lago Maggiore. Comune di Stresa. Parere ai fini della disciplina della navigazione relativo allo svolgimento di regate varie organizzate dal Verbano Yacht Club con sede in Stresa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla disciplina della navigazione, allo svolgimento delle regate veliche organizzate dal Verbano Yacht Club con sede in Stresa secondo il seguente calendario:

- regata velica denominata: “Mottarone Ski - Regata Optimist Open” indetta per il giorno 6 maggio 2007 dalle ore 9.00 alle ore 17.00, nello specchio d’acqua antistante Villa Pallavicino in comune di Stresa;

- regata velica denominata: “Selezione zonale per Campionato nazionale a squadre” indetta per il giorno 26 maggio 2007 dalle ore 14.00 alle ore 20.00 ed il giorno 27 maggio dalle ore 8.00 alle ore 17.00, nello specchio d’acqua antistante Villa Pallavicino in comune di Stresa;

- regata velica denominata: “Regata Trofeo Arturo Kettlitz” indetta per il giorno 10 giugno 2007 dalle ore 7.00 alle ore 18.00, nello specchio d’acqua antistante Villa Pallavicino in comune di Stresa;

- regata velica denominata: “32 Trofeo Lui e Lei” indetta per il giorno 15 luglio 2007 dalle ore 7.30 alle ore 18.00, nello specchio d’acqua antistante Villa Pallavicino in comune di Stresa;

-

Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) Di disporre la cauta navigazione pubblica e privata, a motore e non, nello specchio d’acqua antistante Villa Pallavicino in comune di Stresa nei giorni e secondo gli orari sopra indicati.

3) Gli avvisi ai naviganti relativi alle manifestazioni dovranno essere esposti presso l’Albo Pretorio del Comune interessato e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area di svolgimento delle manifestazioni.

4) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza e dovranno attenersi alle disposizioni o prescrizioni da questi impartite.

5) Gli organizzatori, in quanto responsabili delle manifestazioni, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolti dalla stessa.

6) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse, dovrà avvenire senza lasciare sul fondo corpi morti.

Copia dell’avviso ai naviganti, unitamente al provvedimento di autorizzazione dovrà essere inviata alla Gestione Governativa Navigazione Lago Maggiore, gestore del servizio pubblico di linea per le opportune informazioni ai comandanti le unità in servizio pubblico nonché agli organi di vigilanza.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile, se il fatto non costituisce reato, ai sensi degli artt. 17 del D.P.G.R. del 14 aprile 2000 n.3 R. Regolamento regionale recante: “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 8 della L.R. 8.8.1997, n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti