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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 19

Codice 32.3
D.D. 5 aprile 2007, n. 66

L.r. 7/2006 - Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, nella Sezione regionale e con il n. 6/RP, dell’A.N.M.I.L. (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro) - Consiglio Regionale del Piemonte, avente sede in Torino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di approvare, in conformità ai requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 6, 7, della l.r. 7/2006 nonché dagli articoli 2, 3, 4, del regolamento di cui a d.p.g.r. 5/R-2006, così come esplicitati dalla circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, l’iscrizione alla Sezione regionale del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte della seguente associazione, a cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

Numero di iscrizione: 6/RP

Denominazione dell’associazione iscritta: A.N.M.I.L. (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro) - Consiglio Regionale del Piemonte

Indirizzo : Via Ottavio Revel, 17 - 10121 Torino

L’iscrizione si intende riferita alla sola associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni o rappresentanze territoriali presenti e operanti in Piemonte.

* di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Come disposto dall’articolo 7, comma 3, della l.r. 7/2006 e dall’art. 8 del regolamento di cui a d.p.g.r. 5/R-2006, l’associazione iscritta alla Sezione regionale del Registro è soggetta alla revisione periodica biennale dei requisiti di iscrizione: essa è pertanto tenuta a trasmettere a questa Direzione entro il 31 dicembre di ogni anno pari, a partire dal 2008, la copia dell’ultimo rendiconto economico approvato e una relazione sulle attività svolte nel biennio, da presentare mediante una modulistica appositamente predisposta allo scopo dalla Regione. La perdita di uno solo dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, della l.r. 7/2006 comporta la cancellazione dell’associazione dal Registro regionale.

Come disposto dall’articolo 6, comma 4, della l.r. 7/2006 e dall’articolo 7 del regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l’associazione iscritta deve comunicare a questa Direzione, entro 90 giorni dall’evento e pena la cancellazione dal Registro regionale, le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per consentire l’aggiornamento del Registro.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8/R del 29 luglio 2002 (Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte).

Il Dirigente responsabile
Anna Maria Morello