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Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2007
Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 maggio 2007, n. 5/R.
Regolamento regionale recante: Modifiche agli articoli 7, 10, 12, 13, 15, 19, 20 e 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R, 23 maggio 2005, n. 3/R, 7 settembre 2005, n. 5/R e 23 ottobre 2006, n. 11/R..
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44, 5 agosto 2002, n. 20 e 18 maggio 2004, n. 12;
Visti i regolamenti regionali 5 agosto 2004, n. 6/R, 31 gennaio 2005, n. 1/R, 23 maggio 2005, n. 3/R, 7 settembre 2005, n. 5/R e 23 ottobre 2006, n. 11/R;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 11-5818 del 7 maggio 2007.
emana
il seguente regolamento
Regolamento regionale recante: Modifiche agli articoli 7, 10, 12, 13, 15, 19, 20 e 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R, 23 maggio 2005, n. 3/R, 7 settembre 2005, n. 5/R e 23 ottobre 2006, n. 11/R..
Art. 1.
(Modifica allarticolo 7 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n. 6/R)
1. Al comma 6 dellarticolo 7 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, le parole: previa comunicazione all sono sostituite dalle seguenti: previa autorizzazione dell.
2. Dopo la lettera c) del comma 6 dellarticolo 7 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è aggiunta, infine, la seguente:
c bis) qualora il soggetto subentrante sia frontista rispetto al bene oggetto di concessione..
3. Al comma 7 dellarticolo 7 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, come modificato dallarticolo 1 del regolamento regionale 7 settembre 2005, n. 5/R, la parola: solo, è soppressa.
Art. 2.
(Modifica allarticolo 10 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n. 6/R)
1. Dopo il comma 4 dellarticolo 10 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è aggiunto, infine, il seguente:
4 bis. In capo ai soggetti autorizzati restano fermi gli obblighi generali previsti allarticolo 16, commi 1, 2, 3, 4 e 5, in quanto applicabili. Nel caso di richieste di autorizzazioni temporanee di durata inferiore a 60 giorni naturali e consecutivi, ovvero comportanti lapplicazione di un canone di importo inferiore a 250 euro, non occorrono di norma, e fatte salve particolari esigenze di fruizione delle aree demaniali, né la fase di pubblicazione in albo pretorio né il versamento del deposito cauzionale previsti agli articoli 12 e 13..
Art. 3.
(Modifiche allarticolo 12 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n.
6/R)
1. Dopo il comma 7 dellarticolo 12 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è inserito il seguente:
7 bis. A far data dal 1 gennaio 2007, laddove si proceda al rinnovo di concessioni demaniali in continuità con la situazione preesistente, il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte lintegrazione del deposito cauzionale di cui al comma 7, lettera a), derivante dalla applicazione del nuovo canone. Tale integrazione non è dovuta nel caso in cui la differenza tra la cauzione già depositata in favore della Regione Piemonte e limporto di quella derivante dallapplicazione del nuovo canone sia inferiore ad euro 25,00..
2. Il comma 9 dellarticolo 12 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è sostituito dal seguente:
9. I soggetti interessati trasmettono le attestazioni di pagamento di cui ai commi 7 e 7 bis, laddove dovuti, alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna..
Art. 4.
(Modifiche allarticolo 13 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n.
6/R)
1. Dopo il comma 7 dellarticolo 13 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è inserito il seguente:
7 bis. A far data dal 1 gennaio 2007, laddove si proceda al rinnovo di concessioni demaniali in continuità con la situazione preesistente, il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte lintegrazione del deposito cauzionale di cui al comma 7, lettera a), derivante dalla applicazione del nuovo canone. Tale integrazione non è dovuta nel caso in cui la differenza tra la cauzione già depositata in favore della Regione Piemonte e limporto di quella derivante dallapplicazione del nuovo canone sia inferiore ad euro 25,00..
2. Il comma 9 dellarticolo 13 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è sostituito dal seguente:
9. I soggetti interessati trasmettono le attestazioni di pagamento di cui ai commi 7 e 7 bis, laddove dovuti, alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna ed al comune territorialmente interessato..
3. Il comma 10 dellarticolo 13 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è abrogato.
4. Al comma 11 dellarticolo 13 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R le parole: comunicazione di cui al comma 10", sono sostituite dalle seguenti: attestazione di pagamento di cui al comma 9".
Art. 5.
(Modifica allarticolo 15 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n. 6/R)
1. Dopo il comma 5 dellarticolo 15 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è inserito il seguente:
5 bis. Per le occupazioni riconducibili alle autocertificazioni di cui alle fattispecie relative allarticolo 21, comma 5 ed allarticolo 2, commi 8 e 9, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per lanno 2004), sono da applicarsi unicamente gli interessi legali maturati per ritardati pagamenti, sino alla definizione della pratica amministrativa..
2. Dopo il comma 14 dellarticolo 15 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è aggiunto, infine, il seguente:
14 bis. Nel caso di concessioni per le quali la determinazione del canone avviene secondo le modalità di cui allarticolo 19, comma 4 bis, il deposito cauzionale di cui allarticolo 12, comma 7, ovvero dellarticolo 13, comma 7, viene determinato in misura pari al 30 per cento del canone annuo..
Art. 6.
(Modifica allarticolo 19 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n. 6/R)
1. Il comma 4 bis dellarticolo 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, come inserito dallarticolo 2 del regolamento regionale 31 gennaio 2005, n. 1/R, è sostituito dal seguente:
4 bis. Il canone annuo per la concessione di edifici o parti di essi, è determinato dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, sulla base dei valori locativi in comune commercio e può essere versato anche in forma rateizzata nel corso dellanno. Entro il periodo di cui allarticolo 2, comma 4 lettera c) della l.r. 12/2004, il canone è sottoposto a rideterminazione ogni nove anni..
Art. 7.
(Modifica allarticolo 20 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n. 6/R)
1. Il comma 9 dellarticolo 20 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è sostituito dal seguente:
9. Al fine di incentivare lattività delle imprese con finalità turistiche, la misura dei canoni di cui allarticolo 19, comma 1, lettere b) e c), sono ridotti del 20 per cento. Ai fini del presente comma, per imprese con finalità turistiche" si intendono quelle imprese che per natura, immediata contiguità e relazione sono tipicamente legate alla fruizione dei beni del demanio idrico della navigazione interna per finalità nautiche, diportistiche e di fruizione delle sponde, quali: campeggi, stabilimenti balneari, attività di noleggio, locazione e rimessaggio natanti e boat service.".
Art. 8.
(Modifiche allarticolo 21 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n.
6/R)
1. Dopo il comma 5 dellarticolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è inserito il seguente:
5 bis. Per le concessioni di cui al comma 5, laddove si proceda al rinnovo a far data dal 1 gennaio 2007, non occorre procedere alla affissione in albo pretorio di cui di cui allarticolo 11, comma 4, e non sono dovute le spese di istruttoria di cui allarticolo 15, commi 1 e 2..
2. Dopo il comma 8 dellarticolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è inserito il seguente:
8 bis. La prelazione di cui al comma 7 sussiste, sia pure in assenza della comunicazione scritta di cui al comma 8, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 5 e di cui allarticolo 2, commi 8 e 9 della l. r. 12/2004, abbiano corrisposto il canone per lanno 2007, oltre che i canoni pregressi riferiti alle annualità 2001-2006, fatto salvo il favorevole esito dellistruttoria degli uffici competenti..
Art. 9.
(Dichiarazione durgenza)
1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dellarticolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 7 maggio 2007.
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