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Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2007

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 maggio 2007, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche agli articoli 7, 10, 12, 13, 15, 19, 20 e 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R, 23 maggio 2005, n. 3/R, 7 settembre 2005, n. 5/R e 23 ottobre 2006, n. 11/R.”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44, 5 agosto 2002, n. 20 e 18 maggio 2004, n. 12;

Visti i regolamenti regionali 5 agosto 2004, n. 6/R, 31 gennaio 2005, n. 1/R, 23 maggio 2005, n. 3/R, 7 settembre 2005, n. 5/R e 23 ottobre 2006, n. 11/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 11-5818 del 7 maggio 2007.

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Modifiche agli articoli 7, 10, 12, 13, 15, 19, 20 e 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R, 23 maggio 2005, n. 3/R, 7 settembre 2005, n. 5/R e 23 ottobre 2006, n. 11/R.”.

Art. 1.

(Modifica all’articolo 7 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n. 6/R)

1. Al comma 6 dell’articolo 7 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, le parole: “previa comunicazione all’” sono sostituite dalle seguenti: “previa autorizzazione dell’”.

2. Dopo la lettera c) del comma 6 dell’articolo 7 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è aggiunta, infine, la seguente:

“c bis) qualora il soggetto subentrante sia frontista rispetto al bene oggetto di concessione.”.

3. Al comma 7 dell’articolo 7 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, come modificato dall’articolo 1 del regolamento regionale 7 settembre 2005, n. 5/R, la parola: “solo”, è soppressa.

Art. 2.

(Modifica all’articolo 10 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n. 6/R)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è aggiunto, infine, il seguente:

“4 bis. In capo ai soggetti autorizzati restano fermi gli obblighi generali previsti all’articolo 16, commi 1, 2, 3, 4 e 5, in quanto applicabili. Nel caso di richieste di autorizzazioni temporanee di durata inferiore a 60 giorni naturali e consecutivi, ovvero comportanti l’applicazione di un canone di importo inferiore a 250 euro, non occorrono di norma, e fatte salve particolari esigenze di fruizione delle aree demaniali, né la fase di pubblicazione in albo pretorio né il versamento del deposito cauzionale previsti agli articoli 12 e 13.”.

Art. 3.

(Modifiche all’articolo 12 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n. 6/R)

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 12 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è inserito il seguente:

“7 bis. A far data dal 1 gennaio 2007, laddove si proceda al rinnovo di concessioni demaniali in continuità con la situazione preesistente, il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte l’integrazione del deposito cauzionale di cui al comma 7, lettera a), derivante dalla applicazione del nuovo canone. Tale integrazione non è dovuta nel caso in cui la differenza tra la cauzione già depositata in favore della Regione Piemonte e l’importo di quella derivante dall’applicazione del nuovo canone sia inferiore ad euro 25,00.”.

2. Il comma 9 dell’articolo 12 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è sostituito dal seguente:

“9. I soggetti interessati trasmettono le attestazioni di pagamento di cui ai commi 7 e 7 bis, laddove dovuti, alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.”.

Art. 4.

(Modifiche all’articolo 13 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n. 6/R)

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 13 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è inserito il seguente:

“7 bis. A far data dal 1 gennaio 2007, laddove si proceda al rinnovo di concessioni demaniali in continuità con la situazione preesistente, il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte l’integrazione del deposito cauzionale di cui al comma 7, lettera a), derivante dalla applicazione del nuovo canone. Tale integrazione non è dovuta nel caso in cui la differenza tra la cauzione già depositata in favore della Regione Piemonte e l’importo di quella derivante dall’applicazione del nuovo canone sia inferiore ad euro 25,00.”.

2. Il comma 9 dell’articolo 13 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è sostituito dal seguente:

“9. I soggetti interessati trasmettono le attestazioni di pagamento di cui ai commi 7 e 7 bis, laddove dovuti, alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna ed al comune territorialmente interessato.”.

3. Il comma 10 dell’articolo 13 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è abrogato.

4. Al comma 11 dell’articolo 13 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R le parole: “comunicazione di cui al comma 10", sono sostituite dalle seguenti: ”attestazione di pagamento di cui al comma 9".

Art. 5.

(Modifica all’articolo 15 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n. 6/R)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 15 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è inserito il seguente:

“5 bis. Per le occupazioni riconducibili alle autocertificazioni di cui alle fattispecie relative all’articolo 21, comma 5 ed all’articolo 2, commi 8 e 9, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004), sono da applicarsi unicamente gli interessi legali maturati per ritardati pagamenti, sino alla definizione della pratica amministrativa.”.

2. Dopo il comma 14 dell’articolo 15 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è aggiunto, infine, il seguente:

“14 bis. Nel caso di concessioni per le quali la determinazione del canone avviene secondo le modalità di cui all’articolo 19, comma 4 bis, il deposito cauzionale di cui all’articolo 12, comma 7, ovvero dell’articolo 13, comma 7, viene determinato in misura pari al 30 per cento del canone annuo.”.

Art. 6.

(Modifica all’articolo 19 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n. 6/R)

1. Il comma 4 bis dell’articolo 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, come inserito dall’articolo 2 del regolamento regionale 31 gennaio 2005, n. 1/R, è sostituito dal seguente:

“4 bis. Il canone annuo per la concessione di edifici o parti di essi, è determinato dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, sulla base dei valori locativi in comune commercio e può essere versato anche in forma rateizzata nel corso dell’anno. Entro il periodo di cui all’articolo 2, comma 4 lettera c) della l.r. 12/2004, il canone è sottoposto a rideterminazione ogni nove anni.”.

Art. 7.

(Modifica all’articolo 20 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n. 6/R)

1. Il comma 9 dell’articolo 20 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è sostituito dal seguente:

“9. Al fine di incentivare l’attività delle imprese con finalità turistiche, la misura dei canoni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere b) e c), sono ridotti del 20 per cento. Ai fini del presente comma, per ”imprese con finalità turistiche" si intendono quelle imprese che per natura, immediata contiguità e relazione sono tipicamente legate alla fruizione dei beni del demanio idrico della navigazione interna per finalità nautiche, diportistiche e di fruizione delle sponde, quali: campeggi, stabilimenti balneari, attività di noleggio, locazione e rimessaggio natanti e boat service.".

Art. 8.

(Modifiche all’articolo 21 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n. 6/R)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è inserito il seguente:

“5 bis. Per le concessioni di cui al comma 5, laddove si proceda al rinnovo a far data dal 1 gennaio 2007, non occorre procedere alla affissione in albo pretorio di cui di cui all’articolo 11, comma 4, e non sono dovute le spese di istruttoria di cui all’articolo 15, commi 1 e 2.”.

2. Dopo il comma 8 dell’articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è inserito il seguente:

“8 bis. La prelazione di cui al comma 7 sussiste, sia pure in assenza della comunicazione scritta di cui al comma 8, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 5 e di cui all’articolo 2, commi 8 e 9 della l. r. 12/2004, abbiano corrisposto il canone per l’anno 2007, oltre che i canoni pregressi riferiti alle annualità 2001-2006, fatto salvo il favorevole esito dell’istruttoria degli uffici competenti.”.

Art. 9.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 7 maggio 2007.

Mercedes Bresso