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Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2007

Legge regionale 8 maggio 2007, n. 11.

Modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. n. 15 del 2004)

1. L’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36), è così sostituito:

“Art. 5 (Sigillo della Regione)

1. Il Consiglio regionale può conferire il sigillo della Regione, nella misura massima di due all’anno, anche alla memoria, a cittadini nati nella regione Piemonte o che vi abbiano risieduto per almeno dieci anni, meritevoli di particolare riconoscimento, con propria mozione motivata presentata da almeno un terzo e approvata da almeno otto decimi dei suoi componenti.

2. Il sigillo, con le stesse modalità di cui al comma 1, è attribuito, inoltre, per esaltare i loro particolari rapporti di collaborazione con la Regione, a persone fisiche, istituzioni, enti ed organismi italiani ed esteri meritevoli di particolare riconoscimento.".

Art. 2.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 maggio 2007

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 441

- Presentata dai Consiglieri Davide Gariglio, Gilberto Pichetto Fratin, Roberto Placido, Maria Cristina Spinosa il 26 aprile 2007.

- Assegnata alla VIII Commissione in sede referente il 27 aprile 2007.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 30 aprile 2007 con relazione di Gilberto Pichetto Fratin.

- Approvata in Aula l’8 maggio 2007, con emendamenti sul testo, con 42 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo della l.r. 15/2004 è pubblicata sul BUR del 4 giugno 2004, n. 22.


Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“ Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall’approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.