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Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2007, n. 41-5776

Statuto dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della l.r.16/2002, modificato dall’art.12 della l.r.35/2006 - approvazione

A relazione dell’Assessore Taricco:

L’art. 1 della l.r. 21 giugno 2002 , n. 16 “Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari”, così come modificato dall’art. 12 della l.r. 35/2006 prevede l’istituzione dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura per il Piemonte.

Al comma 3 di tale articolo, l’Agenzia è definita quale ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa,organizzativa, contabile, gestionale e tecnica.

Inoltre il comma 4 prevede che lo statuto dell’agenzia sia approvato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito dell’esame da parte della commissione consiliare competente.

Il comma 4 prevede peraltro che tale adempimento sia adottato da parte della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della l.r. 35/2006; successivamente il d.d.l. n. 379 approvato dal Consiglio regionale lo scorso 12 aprile ha prorogato tale scadenza, fissando la data del 30 giugno 2007.

La Direzione regionale Programmazione e valorizzazione dell’agricoltura è stata incaricata di predisporre una bozza di statuto. Tale bozza è stata elaborata richiedendo la collaborazione, oltreché delle Direzioni afferenti l’Assessorato all’Agricoltura (Direzione Sviluppo dell’agricoltura e Direzione Territorio rurale), della Direzione Affari istituzionali e processo di delega, della Direzione Organizzazione, pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane e della Direzione bilanci e finanze.

Conclusa la fase di elaborazione tecnica, l’Assessore all’Agricoltura ha trasmesso il testo dello statuto al Presidente del Consiglio regionale per consentire l’esame da parte della commissione consiliare competente. In data 16 aprile 2007 la terza Commissione consiliare ha espresso un parere favorevole al testo di statuto esaminato.

A seguito di esame del testo, che in allegato fa parte integrante della presente deliberazione, la Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della l.r. 21 giugno 2002 , n. 16 “Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari”, così come modificato dall’art. 12 della l.r. 35/2006, lo statuto dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura per il Piemonte, che in allegato fa parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura
ARPEA

Statuto

Articolo 1
(Istituzione dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura)

1. Ai sensi dell’art.1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16, così come modificato dall’art.12, comma 2 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35, è istituita l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura.

2. L’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, è ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica.

3. L’Agenzia ha sede in Torino.

4. L’Agenzia si dota di un proprio logo con la dicitura “Agenzia regionale piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)”.

5. L’Agenzia è sottoposta al riconoscimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo le modalità e le procedure previste dall’art.3, comma 2 del d.lgs.165/1999 e dai regolamenti comunitari vigenti in materia.

Articolo 2
(Funzioni e competenze)

1. All’Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore degli aiuti riguardanti la politica agricola comune, nonché quelli riguardanti gli interventi sul mercato e le strutture del settore agricolo finanziate e/o cofinanziate dal FEAGA e dal FEASR.

2. All’Agenzia può essere affidata, con apposite convenzioni, anche la funzione di organismo pagatore per altri aiuti destinati all’agricoltura e allo sviluppo rurale dalla Regione Piemonte, dalle Province, dalle Comunità Montane e da altri enti pubblici, secondo quanto previsto dai commi 2 e 4 dell’art. 5 della l.r.16/2002.

3. Nell’esercizio delle funzioni di organismo pagatore, l’ Agenzia, nel rispetto della normativa comunitaria che disciplina la materia, provvede:

a) all’autorizzazione e controllo dei pagamenti;

b) all’esecuzione dei pagamenti;

c) alla contabilizzazione dei pagamenti.

4. Con apposito regolamento di funzionamento, di cui all’art. 2, comma 2 della l.r.16/2002, sono disciplinate le specifiche modalità e procedure per lo svolgimento delle funzioni, di cui al comma precedente.

Articolo 3
(Rapporti con altri Enti)

1. L’Agenzia:

a) assicura il raccordo operativo con l’AGEA, quale organismo di coordinamento, ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs.n.165/1999;

b) garantisce il raccordo con i Ministeri competenti e con l’AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa per far fronte all’esigenza di pagamento degli aiuti comunitari;

c) predispone periodiche relazioni alla Giunta regionale, all’AGEA e alla Commissione europea sull’andamento della gestione dei fondi comunitari.

Articolo 4
(Gestione delle informazioni)

1. L’Agenzia, per l’esercizio delle funzioni e dei compiti assegnatele dalla l.r.16/2002, si avvale, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 30 aprile 1998, n° 173, dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e del Sistema Informativo Agricolo della Regione Piemonte (SIAP)

Articolo 5
(Struttura dell’Agenzia e personale)

1. L’Agenzia si dota di una propria organizzazione interna per l’espletamento delle funzioni attribuite, di cui all’art. 2 del presente statuto, che deve almeno garantire l’articolazione in strutture appositamente dedicate alle seguenti attività:

a) autorizzazione dei pagamenti;

b) esecuzione di pagamenti;

c) contabilizzazione dei pagamenti;

d) servizio di controllo interno.

A tale proposito, la Giunta regionale approva, su proposta del Direttore, un apposito regolamento di organizzazione e di definizione della dotazione organica dell’Agenzia.

2. Al personale dell’ Agenzia si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del comparto Regioni - Enti Locali.

3. Al fine di garantire la massima funzionalità, l’Agenzia può utilizzare risorse umane esterne, acquisendo collaborazioni e consulenze.

Articolo 6
(Delega di funzioni e affidamento di servizi)

1. L’Agenzia, per l’esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti di cui all’articolo 2, comma 3, lett. a), delega, di norma, la Regione e gli enti locali, secondo competenze individuate con la L.R. 17/99, mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

2. Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia, rimangono di esclusiva competenza dell’Agenzia, che non può in alcun caso procedere a delega, le attività inerenti il pagamento degli aiuti comunitari.

3. L’ Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, può stipulare apposite convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) secondo quanto previsto dall’articolo 3 - bis, comma 3 del D. Lgs. 165/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L’Agenzia, nel rispetto della legislazione comunitaria, può, inoltre, stipulare convenzioni con altri enti e organismi per lo svolgimento di attività di propria competenza, previa autorizzazione della Giunta regionale.

5. Al fine di agevolare l’operatività delle procedure e degli uffici l’Agenzia può stipulare convenzioni con l’AGEA

6. L’Agenzia resta in ogni caso responsabile dell’efficace gestione dei fondi interessati.

Articolo 7
(Organi)

1. Sono organi dell’ Agenzia:

a) Il Direttore;

c) Il Collegio dei Revisori.

Articolo 8
(Il Direttore)

1. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica cinque anni e può essere confermato.

2. Il Direttore deve essere in possesso di diploma di laurea e di esperienza almeno quinquennale in campo amministrativo e/o tecnico e/o gestionale.

3. L’incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. E’ altresì incompatibile con qualsiasi altra attività che interferisca o possa interferire con detto incarico, determinando situazioni di conflitto di interesse.

4. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato stipulato tra il soggetto interessato e la Regione, rappresentata dall’Assessore competente in materia di agricoltura.

5. Il compenso è stabilito con provvedimento della Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai direttori regionali.

6. L’attività del Direttore è sottoposta da parte della Giunta regionale ad una valutazione annuale dei risultati conseguiti, sulla base degli obiettivi indicati nella relazione programmatica e dalla nota illustrativa del conto consuntivo, di cui al comma 8, lett. b), anche ai fini della erogazione della retribuzione di risultato.

7. Qualora ricorrano motivi di giusta causa, di cui all’art.2119 del Codice civile o in caso di violazioni di disposizioni comunitarie o di legge, ovvero in caso di valutazione negativa, la Regione risolve il contratto.

8. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore:

a) propone all’approvazione della Giunta regionale il regolamento di funzionamento di cui all’art.2, comma 4 del presente statuto, il regolamento di organizzazione e la definizione della dotazione organica, di cui all’art. 5 del presente statuto, il regolamento di amministrazione e contabilità, di cui all’art. 11, comma 4 del presente statuto,

b) predispone il bilancio preventivo annuale con relativa relazione programmatica e il conto consuntivo, comprensivo di nota illustrativa, di cui all’art.11, comma 2;

c) adotta specifici manuali e modelli procedimentali per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria;

d) adotta i provvedimenti di utilizzo delle risorse finanziarie gestite dall’Agenzia.

9. In caso di temporanea assenza o impedimento il Direttore è sostituito da una persona da lui stesso designata, scelto tra i dipendenti che rivestono la posizione professionale più elevata.

Articolo 9
(Il Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri effettivi ed un membro supplente, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto dal Consiglio regionale, iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il Collegio dei Revisori, i cui membri restano in carica cinque anni, e possono essere riconfermati una sola volta, esercita funzioni di controllo e verifica contabile sul funzionamento dell’Agenzia.

3. Il Collegio dei Revisori:

a) esamina i bilanci preventivi, le variazioni di bilancio ed i conti consuntivi afferenti le entrate e le spese di funzionamento dell’Agenzia, esprimendo all’uopo pareri e redigendo apposite relazioni;

b) effettua la verifica, almeno una volta ogni trimestre, della cassa e dei valori dell’Agenzia o da questa ricevuti a qualsiasi titolo.

4. Tutti gli atti del Collegio sono trasmessi al Direttore dell’Agenzia e alla Giunta regionale

5. L’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei Revisori è fissata nel modo seguente: al Presidente spetta una indennità annuale pari al quindici per cento del compenso spettante al direttore, mentre per i membri l’indennità annua è pari al dieci per cento del compenso del Direttore.

6. Il Collegio dei revisori può dotarsi di un proprio regolamento, nel quale definisce ogni ulteriore aspetto riguardante il proprio funzionamento.

Articolo 10
(Controlli e verifiche)

1. L’Agenzia mette in atto le procedure idonee ad assicurare la verifica della conformità delle domande alle condizioni richieste per la concessione degli aiuti.

2. L’Agenzia svolge il controllo amministrativo anche attraverso l’utilizzo dei servizi forniti dall’AGEA - coordinamento, dei dati del Sistema informativo Agricolo Regionale (SIAP) e dei dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

3. L’Agenzia, attraverso una propria apposita struttura di controllo interno, esegue verifiche sulle procedure di erogazione degli aiuti sulla base di programmi di controllo, allo scopo di valutare la conformità delle procedure adottate alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

4. In caso di accertamento di irregolarità, l’Agenzia applica quanto previsto dalle disposizioni in materia, anche avvalendosi degli enti delegati di cui all’art. 6, comma 1; qualora sia stato percepito indebitamente un aiuto procede al recupero delle somme già corrisposte, secondo i criteri previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Articolo 11
(Bilancio, contabilità e certificazione e risorse finanziarie)

1. Costituiscono entrate proprie dell’Organismo pagatore regionale:

a) le somme trasferite all’Organismo pagatore regionale per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell’organismo pagatore nonché i rimborsi destinati al funzionamento della struttura;

b) il contributo ordinario regionale per il funzionamento, comprensivo degli eventuali oneri per le anticipazioni;

c) contributi straordinari regionali per specifiche attività;

d) somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali in relazione alle competenze affidate ai sensi dell’ articolo 2, comma 2, a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni affidate;

2. Il Bilancio di funzionamento dell’ Agenzia, formulato in termini di competenza e di cassa, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno .

Il Direttore predispone il Bilancio preventivo annuale entro il 31 ottobre dell’anno precedente e il Conto consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

3. Le somme assegnate all’ Agenzia dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, non sono considerate entrate proprie ai sensi del comma precedente e sono gestite separatamente.

In particolare costituiscono entrate ai soli fini del loro utilizzo per l’erogazione degli aiuti:

a) le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, della Regione Piemonte e di altre Amministrazioni pubbliche destinate ad essere erogate a terzi per le spese a titolo di quota nazionale di cofinanziamento di aiuti, premi e contributi disposti dalla normativa comunitaria;

b) le assegnazioni a carico dell’Unione Europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi comunitari;

c) ogni altra entrata destinata ad essere erogata a terzi per spese derivanti dalla attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

d) le altre entrate derivanti da recuperi di aiuti già erogati, di interessi da riversare all’Unione Europea.

Le somme destinate agli aiuti comunitari, che costituiscono patrimonio distinto da quello dell’ Agenzia, sono gestite su un conto infruttifero intestato alla stessa Agenzia con la dicitura “Aiuti comunitari” da tenersi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

Il bilancio per le attività inerenti alle somme assegnate all’Agenzia dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria, è formulato in termini di sola cassa e ha la durata prevista per l’esercizio finanziario comunitario esplicitamente disciplinato dai regolamenti comunitari.

4. Un apposito regolamento, adottato dall’Agenzia ed approvato dalla Giunta regionale, definisce le procedure di gestione contabile e di predisposizione del Bilancio preventivo e consuntivo in applicazione dell’articolo 45 comma 3 della legge regionale 11 aprile 2001 n. 7 per le attività di cui al comma 1, e con riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale per le attività di cui al comma 2.

5. I conti annuali riferiti all’attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi comunitari sono certificati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 165/1999.

6. L’Agenzia si avvale, di norma, della tesoreria della Regione Piemonte.

Articolo 12
(Controllo)

1. La Regione esercita il controllo sull’attività svolta dall’Agenzia, con particolare riferimento al principio di economicità, efficienza ed efficacia, di imparzialità, pubblicità e trasparenza, di rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, stabilisce le modalità con le quali avviene tale controllo ed individua la Direzione competente.

3. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti sulla base di vincoli posti da normative nazionali e comunitarie di settore.

Articolo 13
(Rapporti operativi con la Regione Piemonte)

1. L’Agenzia presenta alla Regione:

a) entro il 31 agosto dell’anno precedente una previsione di spesa;

b) entro il 28 febbraio di ogni anno il rendiconto delle spese sostenute nell’esercizio precedente.

2. Semestralmente l’Agenzia presenta alla Giunta regionale un report sull’andamento finanziario e sull’attività svolta.

Articolo 14
(Rapporti finanziari con la Regione Piemonte)

1. Sulla base della previsione di spesa, la Giunta regionale autorizza il versamento di un anticipo per le spese di funzionamento nella misura massima del 50 per cento.

2. Un secondo anticipo entro il 30 aprile nella misura massima del 25 per cento per le spese di funzionamento è versato a seguito della presentazione della relazione, relativa al secondo semestre dell’anno precedente.

3. Il saldo per le spese di funzionamento è versato dietro presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

4. La Regione versa le proprie quote di cofinanziamento del PSR 2007-2013 almeno un mese prima della effettuazione dei pagamenti e può autorizzare in caso di necessità la flessibilità nell’utilizzo delle giacenze di cassa fra quote di cofinanziamento e aiuti di stato integrativi.

5. Eventuali interessi maturati sulle giacenze delle somme, versate dalla Regione per gli aiuti di cui all’art.2, comma 2, sono trattenuti dall’Agenzia ed utilizzati secondo quanto disposto dalla Giunta regionale.

6. Eventuali anticipazioni di cassa da parte dell’Agenzia per temporanea carenza di disponibilità in relazione a ritardi nel versamento di fondi regionali, nazionali e comunitari sono preventivamente autorizzati dalla Regione Piemonte. In tale caso, la Regione Piemonte riconosce le spese, nella misura fissata nella apposita convenzione di cui all’articolo 6, comma 4 della l.r. 16/2002.

Articolo 15
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima attuazione la dotazione organica è quella prevista all’art. 1 comma 6 della l.r. 16/2002 , così come modificato dall’art. 12 della l.r. 35/2006.

2. Con riferimento a quanto stabilito dall’art.1, comma 7, così come modificato dall’art.12 della l.r.35/2006, l’Agenzia acquisisce a titolo gratuito il patrimonio di beni mobili, attualmente in dotazione dell’organismo pagatore regionale-FinPiemonte S.p.A. e subentra nei contratti in essere.

Articolo 16
(Norme finali)

1. L’Agenzia subentra all’organismo pagatore FinPiemonte S.p.A. dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali di riconoscimento dell’organismo pagatore, ai sensi del Reg.(CE) n. 1290/2006 e del relativo regolamento di attuazione n. 885/2006.