Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Esito di procedura V.I.A. del progetto per la realizzazione di una nuova porcilaia, due silos, una fossa liquami e l’ampliamento du due porcilaie esistenti in via Praterie 2 Cavallerleone - Deliberazione G.P. n. 137 del 27 marzo 2007

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 14.02.2007, così come sopra esplicitato;

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di realizzazione di una nuova porcilaia, due silos, una fossa liquami e l’ampliamento di due porcilaie esistenti da localizzare nel Comune di Cavallerleone, presentato da parte del Sig. Abellonio Giacomo, (omissis), in qualità di titolare dell’Azienda Agricola Abellonio Giacomo & C., con sede in Cavallerleone - via Praterie, 2, in quanto la realizzazione e la gestione degli interventi di ampliamento aziendale proposti, appare compatibile con l’attuale qualità delle componenti ambientali coinvolte e non ne comporta una significativa alterazione.

2. Per limitare e mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e, soprattutto, in fase di esercizio dell’allevamento, la realizzazione degli interventi proposti è altresì subordinata alla seguente prescrizione:

- La vasca di stoccaggio in progetto dovrà essere ultimata prime dell’immissione in azienda dei capi previsti in ampliamento.

- Il proponente dovrà inoltre integrare il piano di monitoraggio e controllo presentato, sulla base di quanto segue:

- viene dichiarata la presenza del misuratore di portata al pozzo; dovrà essere effettuata l’annotazione periodica dei dati rilevati su apposito registro da conservare presso l’insediamento;

- viene previsto un misuratore di livello all’interno delle fosse per la quantificazione degli effluenti prodotti dall’attività di allevamento; i dati rilevati dovranno essere annotati periodicamente su apposito registro da conservare presso l’insediamento;

- occorre indicare le procedure per la verifica periodica della funzionalità dei misuratori installati.

3. Inoltre, rilevato che:

- l’esclusivo utilizzo agronomico dei reflui zootecnici prodotti interessa un’area (Comuni di Cavallerleone, cavallermaggiore, Racconigi, Murello, e Polonghera) già fortemente connotata dalla presenza di allevamenti zootecnici intensivi che utilizzano la pratica dello spandimento agronomico, la disponibilità a titolo di asservimento di oltre il 50% dei terreni da destinare a tale scopo (e, quindi, l’estrema precarietà nel tempo di tale tipologia contrattuale);

- la quantità complessiva dei reflui prodotti post ampliamento(circa 25.000 mc/anno) e la dimensione aziendale risultano in linea generale ben compatibili, anche sotto l’aspetto economico, con l’adozione di un trattamento aziendale di abbattimento dell’azoto;

- la riduzione della superficie di terreno per lo spandimento agronomico detenuta dal proponente a titolo di asservimento, si suppone sostenendo un onere economico, unitamente alla possibilità di far prelevare a titolo gratuito da aziende agricole di terzi la frazione solida derivante da un eventuale trattamento aziendale di separazione solido-liquido degli effluenti prodotti.

Ciò considerato, è stata ritenuta congrua la proposta di richiedere al proponente di valutare - contestualmente alla predisposizione e presentazione degli atti integrativi necessari per la definitiva formalizzazione dell’autorizzazione integrata ambientale definiti nel seguito - l’opportunità di adottare tecniche di trattamento dei reflui zootecnici derivanti dall’ampliamento proposto che -a parità di sostenibilità economica rispetto alla gestione tradizionale - assicurino la riduzione del carico di azoto dei reflui stessi, al fine di limitare e mitigare ulteriormente, già in fase di gestione degli effluenti presso l’azienda, l’entità degli impatti sulle componenti ambientali aria, suolo, acque superficiali e di falda.

4. Di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nel verbale della Conferenza dei Servizi del 14 febbraio 2007, conservato agli atti dell’Ente e precisamente:

- Parere favorevole espresso in Conferenza dal Settore Tutela Ambiente della Provincia di Cuneo circa il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; detto parere favorevole è subordinato alla presentazione detto parere favorevole è subordinato alla presentazione dei seguenti atti integrativi:

Per quanto riguarda gli scarichi idrici

- gli estremi del provvedimento di autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dall’abitazione di famiglia; a tale proposito, il proponente deve confermare se si tratti del provvedimento richiamato nella scheda B della documentazione a suo tempo presentata (ossia l’autorizzazione n. 153 del 30/05/2005).

- Deve essere chiarito il destino previsto per le acque risultanti dalle operazioni di disinfezione dei mezzi, in quanto nella relazione tecnica integrativa è fatto riferimento ad un accumulo in fossa chiusa con periodico smaltimento mediante ditta autorizzata, mentre al punto 2.3 del Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne è fatto riferimento ad un “collegamento alla fossa di stoccaggio”.

- Relativamente al Piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, per la relativa approvazione occorre ancora acquisire alcune informazioni:

- devono essere forniti chiarimenti nel merito delle soluzioni strutturali adottate o che si intendono adottare nelle aree non a rischio, ossia le reti di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree non a rischio (cfr. punto 2.10 dell’Allegato A al Regolamento 1/R e s.m.i.);

- gli interventi che si intendono attuare devono essere esplicitati, descritti e sottoscritti dal titolare dell’azienda, in quanto la documentazione inoltrata contiene soltanto un riferimento puramente grafico a nuove aree cementate “dopo il miglioramento”.

In merito al mancato adeguamento alle MTD delle esistenti tipologie di stabulazione

- relazione economica di dettaglio che supporti, con concreti elementi di calcolo riferiti ai livelli produttivi aziendali, la non sostenibilità economica di realizzare interventi di conversione/adeguamento alle MTD delle esistenti tipologie di stabulazione che sono su pavimentazione totalmente fessurata con vasca di accumulo sottostante.

L’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, e le ulteriori autorizzazioni connesse, verranno rilasciate dal dirigente competente nell’ambito del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05, da formalizzare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della suddetta documentazione al competente Settore provinciale.

- Parere favorevole del Servizio Veterinario dell’ASL 17 a condizione che:

- sia effettuata l’analisi di potabilità dell’acqua del pozzo almeno una volta all’anno, nei periodi di maggior rischio;

- sia garantito l’accesso permanente degli animali ad una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione;

- la recinzione dovrà essere completata contestualmente con l’ultimazione dei lavori.

- Parere favorevole del Comune di Cavallerleone, sede dell’intervento, espresso in Conferenza circa il rilascio del permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., da formalizzare entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, subordinatamente alla presentazione della relativa istanza.

5. Di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione integrata ambientale e delle ulteriori autorizzazioni connesse a successivo, separato provvedimento del dirigente del competente Ufficio provinciale, da assumere entro 60 gg. dalla data di presentazione, da parte del proponente, degli atti integrativi di cui a precedente punto 4.

6. Di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Cavallerleone, da assumere entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, subordinatamente alla presentazione della relativa istanza.

7. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti e/o Settori della Provincia per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto ed in particolare:

- l’autorizzazione alla variante ex D.P.G.R. 10/R relativamente ai volumi di approvvigionamento idrico dal pozzo privato di via Praterie, 2, da acquisire da parte del competente Settore provinciale Risorse Idriche oltre i termini del presente procedimento, presentando apposita istanza;

- l’autorizzazione comunale all’esercizio del serbatoio per il gasolio agricolo, ai sensi del D.Lgs. n. 32 del 11/02/1998, della L.R. n. 14 del 31/05/2004 e della D.G.R. n. 57-14407 del 20/12/2004, salvo che si tratti di contenitori-distributori mobili ad uso privato per esclusivo rifornimento di macchine ed automezzi all’interno di aziende agricole (tali impianti “mobili” devono essere dotati di specifica omologazione ministeriale, ai sensi del D.M. 19/03/1990).

8. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA;

9. Di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori relativamente ad ogni singolo lotto funzionale di intervento, al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

10. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente atto deliberativo;

11. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

12. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

13. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

14. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni o al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica dell’atto.