Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2007
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella
Ordinanza n 22.442/G-II-4-246BI - Concessione di piccola derivazione dacqua dal torrente Cervo, in Comune di Biella, ad uso produzione di beni e servizi e civile, assentita con D.D. della Provincia di Biella 20 settembre 2004, n. 4.051. Ditta Lanificio Fratelli Cerruti S.p.A., con sede in Milano. Istanza in data 16 luglio 2006 per variante sostanziale ai sensi dellarticolo 27, comma 2, lettera c), del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii.
Il Dirigente di Settore
Premesso che con D.D. della Provincia di Biella 20 settembre 2004, n. 4.051, è stata assentita alla Ditta Lanificio Fratelli Cerruti Spa, con sede in Milano ed unità operativa aziendale in Biella, la concessione di cui agli articoli 2, comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., per poter derivare dal torrente Cervo, in Comune di Biella, una quantità dacqua stabilita in misura eguale e non superiore a litri al secondo 50 ed un volume massimo derivabile di 1.500.000 metri cubi, ad uso produzione di beni e servizi (attività di processo a carattere tessile) e civile (integrazione scorte impianto antincendio e servizi igienici);
Dato atto che la suddetta concessione, per effetto della D.D. della Provincia di Biella n. 4.051/2004, è stata accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data del medesimo provvedimento di assenso e, pertanto, la concessione verrà a scadere in data 19 settembre 2034;
Vista listanza datata 16 luglio 2006, presentata e registrata in data 7 agosto 2006, al n. 42.341 di protocollo provinciale, con la quale la Ditta Lanificio Fratelli Cerruti S.p.A., con sede in Milano ed unità operativa aziendale in Biella, ha chiesto il rilascio di specifica variante sostanziale di cui allarticolo 27, comma 2, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mmii. alla concessione oggetto della D.D. della Provincia di Biella n. 4.051/2004, per poter continuare a derivare complessivamente litri al secondo massimi 50, litri al secondo medi 14,26 ed un volume massimo annuo derivabile di 450.000 metri cubi dacqua così ripartiti:
- litri al secondo massimi 45, litri al secondo medi 11,09 ed un volume massimo annuo derivabile di 350.000 metri cubi dacqua dal torrente Cervo, in Comune di Biella mediante le opere di presa dellacqua di cui alla D.D. della Provincia di Biella n. 4.051/2004;
- litri al secondo massimi 5, litri al secondo medi 3,17 ed un volume massimo annuo derivabile di 100.000 metri cubi dacqua da falde sotterranee profonde mediante un pozzo esistente ubicato in località Chiavazza del Comune di Biella (foglio n. 81, particella n. 225 parte), di recente acquisizione da proprietario privato,
da utilizzarsi prevalentemente per produzione di beni e servizi (attività di processo a carattere tessile, quali tintoria, umidificazione ambienti di lavoro, ecc.) ed in misura non apprezzabile per uso civile (integrazione scorte di alimentazione impianto antincendio, alimentazione servizi igienico-sanitari utilizzati dal personale dipendente con esclusione delluso per consumo umano, ecc.), con restituzione dei reflui di scarico nello stesso torrente Cervo, previa opportuna depurazione, od, alternativamente ed in caso di necessità, nel collettore gestito del soggetto gestore del servizio pubblico di fognatura e depurazione (CO.R.D.A.R. Biella Servizi S.p.A.);
Rilevato che con listanza in data 16 luglio 2006 la Ditta concessionaria ha chiesto, altresì che la variante in parola venga accordata in deroga ai disposti in materia di utilizzo di acque riservate al consumo umano dallarticolo 4, comma 1, della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e dallarticolo 16, comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dal comma 2 degli stessi articoli;
Visto il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1.775 e la L. 5 gennaio 1994, n. 36 e loro ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22 e successiva 7 aprile 2003, n. 6;
Vista la Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n. 61;
Visto il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R ed i successivi 10 ottobre 2005, n. 6/R e 11 dicembre 2006, n. 15/R;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
ordina
1. che la domanda datata 16 luglio 2007, presentata dalla Ditta Lanificio Fratelli Cerruti S.p.A., con sede in Milano, sia depositata, unitamente agli atti di progetto ad essa allegati, presso il Settore Tutela Ambientale e Agricoltura - Servizio Risorse Idriche dellAmministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 10 maggio 2007, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore dUfficio;
2. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione Annunci Legali ed Avvisi;
Copia della presente ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta sia allAlbo Pretorio Provinciale che allAlbo Pretorio del Comune di Biella, nonché le informazioni caratteristiche della derivazione dacqua in essa contenute saranno inserite nella sezione Atti di altri Enti, alla voce Annunci Legali ed Avvisi del sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it).
Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dallinizio della su accennata pubblicazione, al Settore Tutela Ambientale e Agricoltura dellAmministrazione Provinciale di Biella, ovvero allUfficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.
Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per lespressione di eventuale parere previsto dallarticolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, allA.R.P.A. di Biella, al Comando Militare Regionale Piemonte - Sezione Infrastrutture/Alloggi di Torino, alla A.S.L. competente, allAutorità dAmbito n. 2 Biellese -Vercellese - Casalese di Vercelli, al Comune di Biella, oltre che al concessionario richiedente.
Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza al Settore Meteo Idrografico competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, allAgenzia del Demanio di Torino, al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di Vercelli, al Consorzio dIrrigazione Ovest Sesia di Vercelli, alla Regione Piemonte - Servizio Tutela Beni Ambientali ed alla Comunità Montana Valle del Cervo - La Bursch di Andorno Micca.
La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dellarticolo 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241. A tal proposito si informa che:
- lAmministrazione procedente è la Provincia di Biella;
- lOrgano competente al rilascio dellatto finale è il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, Dr. Giorgio Saracco;
- lUfficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n. 12 (accesso da Piazza Unità dItalia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;
- il funzionario responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Marco Pozzato;
- il funzionario referente per la pratica è il Geom. Lucio Menghini;
Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza distruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La visita locale distruttoria di cui allarticolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 28 giugno 2007, con ritrovo alle ore 10:30 presso il Servizio Risorse Idriche della Provincia di Biella (1° piano - ufficio 127). Detta visita, a termini del 1 comma, dellarticolo 14 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e ss.mm.ii., ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dellarticolo 14, della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Nel corso della visita locale il rappresentante della amministrazione comunale di Biella é tenuto ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire relativamente alle opere della derivazione, se necessario.
La pubblicazione della domanda è fatta anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste in progetto.
I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.
Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dallarticolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.
Biella, 26 aprile 2007
Il Dirigente di Settore
Giorgio Saracco