Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 / 05 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Grugliasco (Torino)

Acquisizione di immobili necessari alla realizzazione di nuova fermata ferroviaria e passerella pedonale in questo Comune, al Km 5+740 della linea Torino-confine Francese. Decreto n. 1 del 23 aprile 2007

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici

(omissis)

- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 28.02.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’opera è stata dichiarata di pubblica utilità e dato atto che il termine di efficacia della stessa decade il 28 febbraio 2011, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del DPR 327/2001 e s.m.i.;

- Dato atto che sussistono i presupposti per disporre l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio e la determinazione urgente dell’indennità, come previsti dall’art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, modificato dal D.Lgs. n. 302/2002, in quanto trattasi di opere di essenziale importanza finanziate con il contributo della Regione Piemonte da eseguirsi nel più breve tempo possibile;

- “omissis”

determina

Art. 1 Il Comune di Grugliasco, è autorizzato all’occupazione degli immobili di cui all’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Per l’esproprio dei medesimi beni, necessari alla realizzazione dei lavori realizzazione della nuova fermata ferroviaria e passerella pedonale , in questo comune, al Km 5+740 della linea Torino-confine francese, è determinata l’indennità da corrispondere, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 327/2001, agli aventi diritto indicati nel succitato allegato elenco;

Art. 2 La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all’Albo Pretorio Comunale, e a cura e spese del Comune di Grugliasco, sarà notificata ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso e la contestuale redazione dello stato di consistenza da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

L’avviso di esecuzione, ai fini dell’immissione nel possesso, della presente determinazione deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data della determinazione medesima pena perdita efficacia.

Art. 3 I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla immissione nel possesso possono convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto di occupazione con i benefici previsti dalla normativa.

Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell’art. 21, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione dell’indennità oppure presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

Sempre entro i trenta giorni successivi l’immissione nel possesso, i proprietari interessati possono convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto d’occupazione con la conseguente maggiorazione del 50% dell’indennità provvisoria.

Nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell’ipotesi di cessione volontaria, il prezzo è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria offerta ai sensi del precedente comma 1.

Nel caso che l’area in esproprio non sia agricola e che il proprietario ne abbia condiviso l’indennità non verrà applicata la decurtazione del 40% ai sensi dell’art. 20 comma 14 del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.lgs. n. 302/2002.

Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità è riconosciuto l’acconto dell’ 80% con le modalità di cui all’art. 20, comma 6 del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002.

Spetta, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 327/2001, un’indennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni o compartecipanti, costretti ad abbandonare i terreni da espropriare, che coltivino i terreni medesimi da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 4 Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’ indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l’atto di cessione volontaria, è dovuta al proprietario un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo dell’indennità di espropriazione e, per ogni mese o frazione di mese, un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Art. 5 Il pagamento delle indennità accettate avverrà entro sessanta giorni dalla data dell’ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, saranno riconosciuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto. Le indennità proposte non accettate verranno depositate alla Cassa DD e PP ai sensi dell’art. 26 comma 1.

Art. 6 Il Geom. Pio Poli con studio in Torino, via G. Casalis 59, procederà alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa e descritti nell’allegato elenco, di cui all’art. 1.

A tal fine il perito anzidetto potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura e spese del Comune di Grugliasco almeno 7 giorni prima dell’accesso.

Art. 7 Si da atto che le superfici da occupare sono presunte e quindi suscettibili, in percentuali modeste, di maggiorazioni o diminuzioni e che le esatte superfici saranno determinate nel tipo di frazionamento catastale che sarà redatto ad avvenuta definitiva esecuzione dell’opera.

Art. 8 La presente determinazione perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termina di cui all’art. 13 D.P.R. 327/2001 s.m.i..

Art. 9 Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data medesima.

Il Dirigente Settore LL.PP.
Matteo Tricarico