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Bollettino Ufficiale n. 18 del 3 / 05 / 2007

Codice 25.9
D.D. 17 gennaio 2007, n. 94

O.M. n. 3090 del 18/10/2000 - O.P.C.M. n. 3237 del 12/08/2002. Eventi alluvionali autunno 2000, primavera-estate 2002 e Novembre 2002. Conferenza dei Servizi di Verbania. Comune di Bannio Anzino. Lavori di messa in sicurezza delle pendici rocciose soprastanti l’abitato di Case Fornari e la localita’ Rivetto. Perizia di Variante. Importo di progetto Euro 264.450,00=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare l’esecuzione dei lavori di cui sopra ai sensi della L.R. n. 45/89, del D.lgs. n. 42/04 e del R.D. n. 523/1904 a condizione che:

1) l’attraversamento del Rio Bartolomeo per la pista di Case Fornari venga realizzato con uno scatolare di lato di un metro;

2) le caratteristiche del materiale lapideo impiegato siano coerenti per cromatismo e tipologia a quelle delle pietre presenti nei luoghi di intervento;

3) il materiale di propagazione impiegato nelle opere di ingegneria naturalistica sia di provenienza locale (fiorume di sfalci) o almeno il più possibile coerente con il corredo floristico locale;

4) i movimenti terra vengano limitati allo stretto indispensabile al fine di minimizzare l’impatto ambientale e paesaggistico, sia prestata particolare attenzione affinché il materiale movimentato non venga fatto rotolare a valle;

5) durante il periodo di realizzazione e di operatività della pista le superfici rappresentate da terreno smosso vengano opportunamente profilate, ragguagliate e consolidate;

6) venga prestata particolare cura alla salvaguardia della vegetazione esistente, limitando allo stretto necessario gli interventi al soprassuolo arboreo; i tagli vengano realizzati a perfetta regola d’arte, secondo le buone norme selvicolturali senza provocare danni alla vegetazione arborea circostante;

7) al termine dei lavori di messa in sicurezza delle pendici dell’intera area interessata dai lavori per l’ottenimento della pista temporanea venga posta in pristino stato in modo coerente con la naturale percezione dei luoghi recuperando, per quanto possibile lo stato di terreno fertile asportato al momento dell’apertura;

8) le scogliere siano intasate con terreno vegetale; negli interstizi vengano messe a dimora talee di piante idonee e coerenti con il contesto ambientale;

9) i muri in cls abbiano un rivestimento in pietra di adeguato spessore tale da essere coerenti dal punto di vista paesaggistico, con i muretti a secco tipici dei luoghi. Le pietre del rivestimento abbiano le fughe riempite con piccole pietre e terra;

e nel rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

1) i lavori dovranno essere realizzati a regola d’arte, in conformità al progetto allegato all’istanza ed i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del terreno e il buon regime delle acque;

2) in corso d’opera dovranno essere adottati gli accorgimenti tecnici e provvisionali più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti, dilavamenti e/o rotolamento di materiale a valle;

3) gli sbancamenti in depositi sciolti dovranno essere eseguiti con la creazione di pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera di eventuali acque ruscellanti;

4) dovrà essere posta particolare cura nell’esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, onde evitare l’insorgere di fenomeni di dilavamento, erosione e/o ristagno, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta, sottoponendole a una manutenzione periodica e garantendo il convogliamento delle acque stesse negli impluvi naturali; dovranno essere predisposte opportune opere di intercettazione delle acque di infiltrazione a tergo dei muri di sostegno;

5) i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante potranno avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l’impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;

6) i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell’ambito degli interventi dovranno essere allontanati dall’area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;

7) dovrà sempre e comunque essere ottemperato al disposto delle norme di cui al D.M. 11/03/88 sulle norme geotecniche;

di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte ai sensi dell’art. 159 del D.lgs. 42/04.

Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole