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Bollettino Ufficiale n. 18 del 3 / 05 / 2007

Codice 25.9
D.D. 17 gennaio 2007, n. 90

Autorizzazione idraulica n. 7/07 per le opere della S.R. 229 Variante di Omegna (VB) - completamento. Progetto esecutivo. Richiedente: Ares Piemonte

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’ARES Piemonte - (omissis), con sede a Torino in Via Belfiore n. 23, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all’osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il tratto terminale del nuovo tracciato del Rio Ceretti dovrà essere realizzato a cielo aperto ed adeguatamente regimato, dalla scogliera in progetto alla base del rilevato fino allo sbocco nel torrente Strona;

- prima dell’esecuzione dei lavori dovranno essere trasmesse a questo Settore le tavole di dettaglio anche per quanto riguarda i guadi temporanei sui rii minori e per lo scarico delle acque di prima pioggia nel Rio Cirisolo;

- Il materiale d’alveo movimentato in corrispondenza dei due guadi sul torrente Strona dovrà essere adeguatamente rimodellato e/o posizionato al di fuori delle aree esondabili;

- In generale il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di eventuali murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- Le prescrizioni in corso d’opera dovranno essere recepite, così come riportato nella relazione di ottemperanza allegata al progetto esecutivo, dall’impresa esecutrice delle opere;

- Per quanto attiene ad eventuali modifiche e/o varianti che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori e che in qualche modo vanno a modificare le interferenze con i corsi d’acqua previste a livello di progetto esecutivo, dovranno essere sottoposte al parere di questo settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di anni due dalla data della concessione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2. è autorizzata l’esecuzione anticipata dei lavori, trattandosi di opere realizzate dall’ARES quale Ente strumentale della Regione Piemonte e di pubblico interesse ai sensi dell’art. 12 comma 9 del regolamento regionale n° 14/R/2004, in pendenza del rilascio del provvedimento di concessione gratuita, che verrà effettuata in seguito;

3. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla D.Lgs. 42/04; alla L.R. 45/89; ecc.), ed inoltre dovrà comunicare, con congruo anticipo, all’Amministrazione Provinciale competente per territorio, l’esecuzione delle opere in parola, al fine di predisporre gli opportuni interventi per la tutela della fauna ittica.

4. Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole