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Bollettino Ufficiale n. 18 del 3 / 05 / 2007
Tribunale di Torino
Sezione Terza Civile
N. 271 Reg. ordinanze 2007. Ordinanza del 12 dicembre 2006 emessa dal Tribunale di Torino nei procedimenti civili riuniti promossi da Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino ed altra c/(omissis). Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dellart. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Il G.I., dr.ssa R. Zappasodi, letti gli atti dei procedimenti riuniti n. 14638/06 e 14643/06 R.G., pendenti tra Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino contro (omissis) e tra Fondazione Ordine Mauriziano di Torino contro (omissis), aventi entrambi ad oggetto lopposizione al decreto ingiuntivo n. 2298/06;
sciogliendo la riserva assunta alludienza del 22.11.2006 e valutate le rispettive difese, osserva.
1) (omissis) ha agito in via monitoria per un credito maturato a seguito di forniture pacificamente effettuate in favore dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo, nel periodo 23.11.2004 - 22.1.2005 e ritiene che siano solidalmente obbligati al pagamento sia la ASO Ordine Mauriziano che la Fondazione Ordine Mauriziano. Per tale motivo chiede che ex art. 648 c.p.c. venga concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di entrambe le attrici opponenti.
2) Con D.L. 19.11.2004 n. 277 (convertito in legge dalla L. 21.1.2005 n. 4), art. 2, è stata costituita la Fondazione Ordine Mauriziano disponendo che le fosse trasferito lintero patrimonio immobiliare e mobiliare dellEnte Ordine Mauriziano di Torino ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto 1 di Torino e IRCC di Candiolo, e disponendo inoltre al comma 3: La Fondazione succede allEnte nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie. La Fondazione succede, inoltre, nelle situazioni debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dallEnte in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. LEnte prosegue nei contratti di somministrazione di beni e servizi connessi allesercizio delle attività svolte nei presidi di cui allart. 1, comma 1, fermo restando il trasferimento in capo alla Fondazione delle obbligazioni pecuniarie sorte dai suddetti contratti per le prestazioni e le forniture eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Lo scopo attribuito alla Fondazione dal D.L. n.277/2004, era quello di operare il risanamento del dissesto finanziario dellEnte, come calcolato alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 2 comma 4).
Con lart. 1 tale decreto legge prevede inoltre che lEnte Ordine Mauriziano sia costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo e che continui a svolgere la propria attività fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la Regione Piemonte ne deve disciplinare nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e linserimento nellordinamento giuridico sanitario della regione.
3) Con L.R. 24.12.2004 n. 39 la Regione Piemonte allart. 2 comma 1 ha costituito lEnte Ordine Mauriziano di Torino in Azienda sanitaria ospedaliera (ASO), disponendo pertanto la trasformazione e la successione in capo alla ASO di tutti i pregressi rapporti giuridici sorti in capo allEnte. Inoltre, al comma 3 ha prescritto che: Dalla data della sua costituzione lASO assume a proprio carico ogni onere di gestione. La gestione e i conseguenti e derivanti oneri economici di tutte le controversie relative a rapporti attivi e passivi, di carattere contrattuale, finanziario e patrimoniale relativi ai periodi antecedenti alla costituzione dellASO di cui al comma 1, ivi comprese le liti attive e passive, rimangono a carico della Fondazione Ordine Mauriziano di cui allart. 2 del decreto legge n. 277/2004";
4) In forza dellart. 2 comma 3 della L.R. 24.12.2004 n. 39, quindi, la Regione Piemonte non si è limitata a definire la natura giuridica e linserimento nellordinamento giuridico sanitario della regione dellEnte Ordine Mauriziano costituito in ASO, ma ha anche inciso sul patrimonio della Fondazione Ordine Mauriziano (di emanazione statale) in ordine ai debiti maturati dallEnte Ordine Mauriziano nel periodo tra il 23.11.2004 e il 22.1.2005 (cfr. combinato disposto artt. 2 e 9 L.R. n.39/04), modificando il disposto dellart. 2 D.L. n. 277/04 che invece prevedeva che la Fondazione si facesse carico anche delle obbligazioni pecuniarie sorte dai contratti per le prestazioni e forniture eseguite in favore dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo, ma solo per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legge (ovvero fino al 22.11.2004).
5) Questo giudice ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dellart. 2 comma 3 della L.R. Piemonte 24.12.2004 n. 39 in relazione allart. 117 secondo comma lett. 1) Cost., nonchè agli artt. 120 e 97 Cost..
a) La questione è rilevante in quanto, trovando applicazione la norma regionale citata, il decreto ingiuntivo opposto nel procedimento in esame dovrebbe essere dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. (e in sede di decisione revocato) nei confronti della ASO e confermato nei confronti della sola Fondazione, mentre in caso di accoglimento della questione di illegittimità sollevata, lesito del giudizio sarebbe opposto.
b) La questione non è manifestamente infondata in quanto la legge regionale, nel disporre il trasferimento dei debiti maturati dallEnte in capo ad un altro soggetto per di più di emanazione statale e per un periodo successivo a quanto previsto dalla normativa statale stessa, eccede lambito delle competenze regionali e invade illegittimamente la materia dellordinamento civile riservata alla competenza esclusiva dello Stato dallart. 117 secondo comma lett. 1) Cost. incidendo sulla consistenza del patrimonio della Fondazione Ordine Mauriziano in un senso del tutto difforme al disegno sotteso alla normativa statale e senza alcun corrispettivo. Deve infatti ritenersi che con il D.L. n. 277/2004 sia stata costituita una fondazione quale persona giuridica privata senza fine di lucro in attuazione della competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato nella materia dellordinamento civile, comprendente la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato ex art. 117 secondo comma lett. l (cfr. sentenza Corte Cost. n.300/2003).
c) Parimenti la questione non è manifestamente infondata in quanto la norma in esame viola il principio di leale collaborazione di cui allart. 120 secondo comma Cost., cui sono tenuti tutti i soggetti istituzionali pubblici coinvolti nella regolamentazione di una certa materia, avendo la Regione ecceduto i limiti di delega di cui allart. 1 del D.L. 277/04, nonchè lart. 97 primo comma Cost. atteso che, nel prevedere in modo del tutto unilaterale e autoritativo un immotivato vantaggio a favore di un ente pubblico regionale a discapito di una fondazione di emanazione statale, viola il dovere di buon andamento e di imparzialità.
6) Si segnala infine che analoga violazione è stata ravvisata dalla Corte Costituzionale in relazione allart. 4 comma 1 della medesima legge regionale con sentenza n. 173/2006.
P.Q.M.
Visto e applicato lart. 23 L. 11.3.1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dellart. 2 comma 3 della L.R. Piemonte 24.12.2004 n. 39 per violazione degli artt. 117 comma secondo lett. 1), 120 secondo comma e 97 primo comma Cost. nei termini e per le ragioni esposte in motivazione.
Dispone limmediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.
Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti e al Presidente della Giunta della Regione Piemonte e comunicata al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte.
Torino, 11 dicembre 2006
Il Giudice Unico