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Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2007, n. 20-5674

Art.40 L.R.14/2006. Conferma criteri per l’accesso ai contributi di cui al Fondo Regionale per il sostegno delle vittime di pedofilia ed accantonamento di euro 250.000,00 a favore della Direzione Politiche Sociali (cap.14965/2007)

A relazione dell’Assessore Pentenero:

Premesso che l’art. 40 della L.R.14/2006 ha istituito il “Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia” per far fronte agli oneri economici sopportati ai fini della tutela della dignità e dell’integrità psichica del soggetto che ha subito la violenza, demandando alla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, la definizione delle modalità di accesso ai contributi e della misura dell’erogazione;

dato atto che con D.G.R. n. 22-3995 del 9.10.2006 sono stati approvati i criteri per l’accesso ai contributi di cui al “Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia”, contenuti nell’Allegato 1, parte integrante della suddetta Deliberazione, individuando quali destinatari dei contributi i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali del Piemonte, in qualità di Soggetti delegati all’esercizio delle funzioni di sostegno in oggetto da parte dei Comuni;

verificato che, in fase di prima attuazione delle disposizioni di cui all’art. 40 L.R.14/2006, il periodo di riferimento per i casi seguiti e le relative spese ammissibili a contributo veniva fissato dal I luglio 2005 al 30 giugno 2006;

dato atto che, con D.D. n. 38 del 19 febbraio 2007 si è provveduto ad assegnare i contributi di cui al Fondo per il sostegno alle vittime di pedofilia per il periodo considerato;

appare opportuno confermare i criteri per l’accesso ai contributi di cui al “Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia”, contenuti nell’Allegato 1, parte integrante della D.G.R. n. 22-3995 del 9.10.2006, stabilendo che il periodo di riferimento per i casi seguiti e le relative spese ammissibili a contributo viene fissato dal I luglio 2006 al 30 giugno 2007.

Le istanze inviate saranno verificate dalla Direzione Politiche Sociali ai fini dell’assegnazione dei contributi spettanti con apposita Determinazione del Dirigente Responsabile.

Agli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento si fa fronte con la somma complessiva di Euro 250.000,00, che si provvede ad accantonare a favore della Direzione Politiche Sociali sul cap. 14965/2007, che presenta la necessaria disponibilità.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale;

vista la L.269/98;

visto l’art. 17 della L.R. 51/97;

visto l’art. 40 della L.R.14/2006;

vista la D.G.R.n.42-29997 del 2.5.2000;

vista la D.G.R.n. 22-3995 del 9.10.2006;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

-di confermare, per le considerazioni in premessa descritte, i criteri per l’accesso ai contributi di cui al “Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia”, istituito dall’art.40 L.R.14/2006 per far fronte agli oneri economici sopportati ai fini della tutela della dignità e dell’integrità psichica del soggetto che ha subito la violenza, contenuti nell’Allegato 1, parte integrante della Deliberazione n. 22-3995 del 9.10.2006;

-di stabilire che il periodo di riferimento per i casi seguiti e le relative spese ammissibili a contributo viene fissato dal I luglio 2006 al 30 giugno 2007;

-di accantonare a favore della Direzione Politiche Sociali la somma di Euro 250.000,00 sul cap.14965/2007, che presenta la necessaria disponibilità (Acc. 100530);

-di dare mandato al Direttore Regionale Politiche Sociali di provvedere agli adempimenti conseguenti all’allegato 1 alla DGR n.22-3995 del 9.10.2006.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)