Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2007, n. 55-5649

Disposizioni in materia di restituzione di tasse automobilistiche indebitamente versate

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

Richiamato l’articolo 23, comma 1, del capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l’intera tassa automobilistica disciplinata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, e la tassa speciale per i veicoli alimentati a GPL o gas metano istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni;

richiamato l’articolo 17, comma 10, del capo II del titolo I della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, che demanda alle Regioni a statuto ordinario l’accertamento, la riscossione, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali;

richiamato il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, che detta norme per il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali;

richiamato l’articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60, che istituisce e disciplina, in alternativa al rimborso, la compensazione delle somme indebitamente od erroneamente pagate a titolo di tributo regionale;

ritenuto, ai fini di armonizzare e semplificare le procedure e di consentire, con garanzia di efficacia, tempestività e reciproca tutela, il concreto esercizio del diritto di cui all’articolo 5 della citata legge regionale 60/1997, doversi provvedere all’emanazione di disposizioni di attuazione;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi,

delibera

- di approvare le disposizioni in materia di restituzione di tasse automobilistiche indebitamente versate che, redatte in n. 6 paragrafi su n. 3 pagine numerate dalla 1 alla 3, si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

1. Presentazione della domanda

1.1. Per ottenere la restituzione di somme indebitamente versate a titolo di tassa automobilistica il contribuente, ovvero chi ne ha titolo ai sensi delle vigenti disposizioni, deve presentare apposita domanda, anche mediante utilizzo degli appositi moduli posti a disposizione del pubblico dalla competente struttura regionale attraverso i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei ed efficaci. La domanda deve in ogni caso contenere gli elementi identificativi del richiedente, costituiti dal codice fiscale, dal nome e cognome ovvero dalla denominazione o ragione sociale e dal domicilio fiscale, i dati necessari all’identificazione del versamento di cui si chiede la restituzione, il numero di targa del veicolo e la motivazione.

1.2. Alla domanda devono essere allegati la ricevuta del versamento di cui si chiede la restituzione, in originale quando la richiesta è relativa all’intero importo del versamento ovvero in copia quando la richiesta è relativa ad una parte di esso, e l’ulteriore documentazione richiesta per ogni caso specifico e preventivamente resa nota, a cura della competente struttura regionale, attraverso i mezzi di volta in volta ritenuti più idonei ed efficaci.

1.3. Se la domanda è incompleta o mancante della documentazione prescritta, la competente struttura regionale invita il contribuente a regolarizzarla entro sessanta giorni dalla data in cui l’invito risulta essere pervenuto avvertendolo che, in mancanza, la domanda stessa dovrà essere archiviata per improcedibilità e che, per ottenere il rimborso, dovrà essere presentata una nuova domanda tenendo conto dei termini di decadenza stabiliti dalla legge.

2. Modalità di restituzione

2.1. La restituzione si esegue, di norma, mediante riconoscimento del credito da portare in compensazione sui futuri versamenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60.

2.2. In ogni caso in cui non sia possibile eseguire la restituzione secondo le modalità di cui al punto 2.1, ovvero quando il richiedente ne faccia, senza obbligo di motivazione, specifica richiesta, la restituzione si esegue mediante rimborso.

3. Compensazione

3.1. Di norma il credito tributario, riconosciuto ai sensi del paragrafo 2, punto 2.1, può essere portato in compensazione sui futuri versamenti relativi alla prima scadenza utile cui sia soggetto qualsiasi veicolo che risulti, dall’archivio regionale della tassa automobilistica, di proprietà del richiedente.

3.2. Ai fini del riconoscimento la domanda di cui al paragrafo 1, punto 1.1, corredata dalla necessaria documentazione, può essere presentata, all’atto del pagamento, ad uno qualsiasi degli intermediari della riscossione autorizzati e collegati in via telematica all’archivio regionale della tassa automobilistica. L’intermediario, eseguite le opportune verifiche, riconosce il credito, se dovuto, e lo applica immediatamente al pagamento di cui è stato richiesto.

3.3. Le domande di cui al punto 3.2, presentate agli intermediari della riscossione, devono essere conservate, a cura degli intermediari medesimi e fino al terzo anno successivo al termine di decadenza stabilito dalla legge per le annualità cui si riferiscono, in appositi fascicoli, in modo tale che possano essere in qualunque momento posti a disposizione dei funzionari e del personale abilitato ad eseguire le ispezioni e le verifiche regolarmente disposte dalla competente struttura regionale.

3.4. Al fine di verificare il corretto e puntuale esercizio delle attività di cui al presente paragrafo, la competente struttura regionale può, in qualsiasi momento ed indipendentemente dalle ispezioni e dalle verifiche di cui al punto 3.3 ed anche avvalendosi di strumenti e personale non di sua appartenenza o di appartenenza di enti strumentali o soggetti convenzionati, purché debitamente autorizzato, eseguire controlli, sistematici o statistici, sul sistema informativo regionale della tassa automobilistica e su qualsiasi altra banca dati cui abbia accesso in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

3.5. Se la competente struttura regionale, a seguito di verifica od ispezione ovvero di specifica denuncia, riscontra l’esistenza di un indebito riconoscimento di credito, invita il contribuente cui il credito è stato riconosciuto a pagare, a titolo di integrazione, l’importo indebitamente od irregolarmente compensato senza l’applicazione delle sanzioni previste per i casi di insufficiente versamento e senza maggiorazione degli interessi, assegnandogli un congruo termine che non può essere in ogni caso inferiore ai trenta giorni. L’invito deve essere rivolto per iscritto e comunicato, per conoscenza, all’intermediario della riscossione che ha eseguito l’operazione. Se vi è dolo o colpa grave da parte dell’intermediario, il fatto deve essergli contestato per iscritto secondo le modalità ed al fine dell’applicazione delle misure cautelari e delle sanzioni previste dalla convenzione cui l’intermediario stesso è soggetto, senza pregiudizio per l’eventuale denuncia che la struttura regionale competente ritenesse di dover inoltrare alla competente autorità giudiziaria. Se vi è il sospetto di attività fraudolenta da parte del contribuente, chiunque ne venga a conoscenza fra i soggetti chiamati ad intervenire nel procedimento è tenuto a riferirne per iscritto alla competente struttura regionale ai fini degli adempimenti di competenza.

3.6. In ogni caso la domanda può essere presentata, direttamente o a mezzo posta, anche alla struttura regionale competente. Se entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, non interviene alcuna comunicazione da parte della competente struttura regionale, la domanda stessa s’intende senz’altro accolta ed il credito può essere fatto valere dal richiedente, all’atto del pagamento, di fronte ad uno qualsiasi degli intermediari della riscossione autorizzati e collegati in via telematica all’archivio regionale della tassa automobilistica, che è tenuto a darvi applicazione dopo aver verificato che il credito trovi adeguato riscontro sul sistema informativo regionale della tassa automobilistica.

3.7. Se l’intermediario della riscossione non trova riscontro o rileva impedimenti non considerati dalla competente struttura regionale è tenuto a darne a quest’ultima immediata comunicazione, anche per via telefonica od a mezzo telefax o posta elettronica al fine di consentire, quando ciò sia possibile, l’immediata adozione degli opportuni provvedimenti.

3.8. L’eventuale diniego, opportunamente motivato, deve essere comunicato per iscritto, tenuto conto del termine di cui al punto 3.6. Se il diniego è comunicato oltre il termine, anche a seguito di segnalazione o di impedimento sopravvenuto, ed in conseguenza di ciò il credito è già stato consumato, il soggetto beneficiario deve essere ammesso a pagare, a titolo di integrazione, l’importo indebitamente od irregolarmente compensato senza l’applicazione delle sanzioni previste per i casi di insufficiente versamento e senza maggiorazione degli interessi, assegnandogli un congruo termine che non può essere in ogni caso inferiore ai trenta giorni. L’invito deve essere rivolto per iscritto. Quando ne ricorra il caso, si applicano le restanti disposizioni di cui al punto 3.5.

4. Cessione del credito

4.1. I crediti riconosciuti ai sensi del paragrafo 2, punto 2.1, possono essere ceduti dal richiedente ad altro soggetto dallo stesso designato, purché residente in un Comune del Piemonte.

4.2. Il credito ceduto ai sensi del punto 4.1 può essere fatto valere dal soggetto beneficiario sui futuri versamenti che questi deve eseguire relativamente alla prima scadenza utile cui sia soggetto qualsiasi veicolo che risulti, dall’archivio regionale della tassa automobilistica, di proprietà del beneficiario medesimo.

4.3. La cessione del credito deve essere validata dalla Regione. A tal fine, il creditore deve presentare la domanda di cui al paragrafo 1, punto 1.1, corredata dalla necessaria documentazione, alla competente struttura regionale, direttamente, a mezzo posta o per il tramite di un intermediario della riscossione autorizzato. Oltre agli elementi normalmente richiesti la domanda deve contenere, a pena di nullità, il codice fiscale del soggetto al quale il richiedente intende cedere il credito.

4.4. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3, punti 3.6, secondo alinea, 3.7 e 3.8. Il diniego e l’invito di cui al punto 3.8. devono essere comunicati anche al richiedente.

5. Rimborso

5.1. Nei casi previsti dal paragrafo 2, punto 2.2, la domanda di cui al paragrafo 1, punto 1.1, deve essere presentata alla competente struttura regionale.

5.2. Per l’esecuzione dei rimborsi si applicano le vigenti norme in materia di contabilità. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi di cui all’articolo 1284 del codice civile nella misura vigente per ogni semestre compiuto dalla data della domanda ovvero, qualora il versamento sia stato eseguito a seguito di accertamento, dalla data del versamento medesimo, a quella della liquidazione. Se durante il periodo corrispondente a un semestre vi è stata rideterminazione del saggio, si applica quello più favorevole al contribuente.

5.3. Di norma, il rimborso si esegue mediante accreditamento della somma dovuta sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente ovvero mediante emissione di assegno circolare non trasferibile. Se l’indicazione delle coordinate bancarie da parte del richiedente è incompleta o illeggibile si procede comunque mediante emissione di assegno. Non è ammessa in alcun caso la riemissione degli assegni regolarmente e tempestivamente recapitati e non incassati per negligenza del beneficiario.

6. Divieto di restituzione in presenza di situazioni debitorie inestinte

6.1. Prima di procedere alla restituzione la competente struttura regionale, ovvero, quando sia di sua competenza, l’intermediario della riscossione, verifica che non vi siano situazioni debitorie riferite al mancato, insufficiente o ritardato pagamento di uno o più periodi per i quali non sia ancora intervenuta prescrizione. In caso affermativo si applica preliminarmente la compensazione ai fini dell’estinzione delle situazioni debitorie in essere, fermo restando il diritto del contribuente ad ottenere la restituzione delle eventuali eccedenze e senza pregiudizio per le eventuali integrazioni che il contribuente medesimo fosse tenuto a versare in ottemperanza alle vigenti norme sul ravvedimento ovvero per le ulteriori attività di accertamento che la competente struttura regionale dovesse intraprendere in caso di estinzione parziale.