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Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2007

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9.

Legge finanziaria per l’anno 2007.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

Capo I.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Sezione I.

INTERVENTI I N MATERIA DI BILANCIO

Art. 1.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

Art. 2.

Tariffe del diritto di escavazione. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 35/2006

Art. 3.

Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB

Art. 4.

Modifica della l.r. 12/2004

Art. 5.

Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS

Art. 6.

Recupero dell’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP

Capo II.

DISPOSIZIONI COLLEGATE

Sezione I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 7.

Sanzione amministrativa in materia di formaggi freschi a pasta filata

Art. 8.

Misure per la transizione dalla programmazione 2000-2006 alla programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale

Art. 9.

Finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013

Art. 10.

Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura

Art. 11.

Sostituzione dell’ articolo 28 della l.r. 14/2006

Art. 12.

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo

Art. 13.

Modifiche della l.r. 9/2000

Art. 14.

Modifiche all’articolo 7 ter della l.r. 11/2001

Art. 15.

Presentazione delle domande per gli interventi di lotta alle zanzare

Art. 16.

Compartecipazione regionale ai costi sostenuti dai Consorzi di Difesa

Art. 17.

Deroga dei termini per i programmi annuali di attuazione 2007

Art. 18.

Integrazione dell’articolo 2 della l.r. 64/1987

Sezione II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA

Art. 19.

Copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali (ASR) al 2004

Art. 20.

Prevenzione e repressione del doping

Art. 21.

Spese per il trasporto e distruzione delle carcasse di animali infetti da malattie epizootiche, BSE, o scrapie

Art. 22.

Finanziamenti alle Aziende Sanitarie Regionali

Art. 23.

Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 9/2004

Art. 24.

Contributi ad organizzazioni di volontariato

Art. 25.

Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia

Art. 26.

Istituzione del Fondo regionale per sostenere gli oneri finanziari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB

Art. 27.

Trasferimento dalle province di somme utilizzate per l’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 5, comma 4, della l.r. 1/2004

Art. 28.

Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione

Art. 29.

Modifiche della l.r. 28/1993

Art. 30.

Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile e giovanile. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 12/2004

Art. 31.

Piano occupazionale dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - ARAI

Sezione III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Art. 32.

Disposizioni in materia di personale degli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali

Art. 33.

Istituto di Ricerche Economiche e Sociali - IRES

Art. 34.

Risorse per il trattamento accessorio

Art. 35.

Retribuzione prestazioni straordinarie

Art. 36.

Stabilizzazione dei rapporti di lavoro

Art. 37.

Determinazione del compenso agli esperti della Conferenza di Servizi

Sezione IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA

Art. 38.

Programma Casa “10.000 alloggi entro il 2012"

Art. 39.

Fondo di garanzia Programma Casa: “10.000 alloggi entro il 2012"

Sezione V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI

Art. 40.

Modifiche della l.r. 14/2004

Sezione VI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 41.

Concorso dei privati nei costi istruttori dei procedimenti amministrativi

Art. 42.

Sostituzione degli articoli 38 e 39 della l. r. 32/ 1982

Art. 43.

Funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati

Art. 44.

Autorizzazione all’accensione di mutui per il finanziamento del Programma Nazionale delle Bonifiche di Siti Inquinati

Art. 45.

Incentivi in materia di inquinamento ambientale

Sezione VII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 46.

Modifiche della l. r. 38/2006

Art. 47.

Modifiche alla l.r. 21/1997

Art. 48.

Ampliamento di superficie e modifiche dei locali

Sezione VIII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 49.

Investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale

Art. 50.

Disposizioni in materia di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale. Modifica della l. r. 1/2000

Art. 51.

Collegamento autostradale interregionale Broni-Stroppiana - A26

Art. 52.

Copertura della linea ferroviaria nel Comune di Bra

Art. 53.

Innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto

Art. 54.

Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale agli invalidi e portatori di handicap

Art. 55.

Modifica all’articolo 4 della l.r. 22/2006

Sezione IX.

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PARI OPPORTUNITÀ

Art. 56.

Programma di attuazione

Sezione X.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 57.

Attività nel settore del turismo

Sezione XI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

Art. 58.

Modifiche della l. r. 59/1979

Art. 59.

Piani comunali di rilocalizzazione degli immobili a rischio idraulico ed idrogeologico

Sezione XII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI

Art. 60.

Delega ai Comuni in materia di usi civici

Art. 61.

Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 14/2006

Sezione XIII.

DISPOSIZIONI IN MATERIE DIVERSE

Art. 62.

Istituzione del Fondo regionale di solidarietà a favore di donne vittime di reati di violenza sessuale e contro la persona

Art. 63.

Interventi a sostegno della stampa periodica locale

Art. 64.

Contributi a favore delle Associazioni combattentistiche e d’Arma

Art. 65.

Accordo di programma con la Provincia di Cuneo per il sostegno di progetti e attività promosse e svolte da giovani in ambito sportivo e culturale

Art. 66.

Accordi di programma da stipularsi da parte della Regione Piemonte con Enti territoriali

Sezione XIV.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 67.

Dichiarazione di urgenza

CAPO I.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Sezione I.
INTERVENTI I N MATERIA DI BILANCIO

Art. 1.

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003), le leggi regionali di cui all’allegato A sono rifinanziate nell’importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate e citate nell’allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti così come previsto dall’articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione).

Art. 2.

(Tariffe del diritto di escavazione. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 35/2006)

1. L’articolo 14 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 ‘Legge finanziaria per l’anno 2006’) è sostituito dal seguente:

“Art. 14. (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 14/2006)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.

2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell’indice ISTAT:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie euro 0,45 al metro cubo;

b) pietre ornamentali euro 0,75 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba euro 0,50 al metro cubo;

d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo;

e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.

3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere, sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.

4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli Enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 60 per cento al comune e 40 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette, 60 per cento al comune e 40 per cento all’Ente di gestione.

5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall’applicazione del presente articolo, sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale e a progetti di sviluppo locale sostenibile. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe sarà effettuato dalle amministrazioni comunali.

6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell’onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all’utilizzo di proprietà comunali.".

8. Vengono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4.

Art. 3.

(Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB)

1. L’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) è ridotta al 4,25 per cento a partire dall’anno 2008. Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto nell’unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009.

Art. 4.

(Modifica della l.r. 12/2004)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “Possono essere individuate forme semplificate per il rilascio di concessioni ai gestori di servizi a rete nonché di concessioni per l’attraversamento di corsi d’acqua;”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 12/2004 dopo le parole: “ad evidenza pubblica” sono aggiunte le seguenti parole: “salva l’ipotesi di esistenza del diritto d’insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo;”.

3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 12/2004 è sostituita dalla seguente:

“ c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all’allegato A della presente legge e sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. La tabella dei canoni può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti. Il responsabile della struttura regionale competente provvede a predisporre, con valore meramente ricognitivo, tabelle aggiornate con le rivalutazioni, le modifiche e le integrazioni di volta in volta approvate;”.

4. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 12/2004 dopo le parole: “di bonifica del bene” sono aggiunte le seguenti parole: “e degli investimenti effettuati;”.

5. Dopo il comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 12/2004 è aggiunto il seguente:

“ 5 bis. Ai fini del riconoscimento del diritto di insistenza, le domande di concessione in sanatoria presentate ai sensi del comma 5 sono equiparate alle domande di rinnovo.”.

6. Alla tabella dei canoni di concessione per l’utilizzo delle pertinenze idrauliche di cui all’allegato A della l.r. 12/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il canone degli elettrodotti aerei con tensione fino a 400 V è uniformato al canone per gli elettrodotti fino a 30.000 V;

b) il canone per le percorrenze di cavi e tubazioni in aree demaniali o in parallelo ai corsi d’acqua e per l’occupazione con pali si calcola secondo i criteri stabiliti per le concessioni di pertinenze ad uso non agricolo, considerando una larghezza minima pari a 1 metro; qualora il parallelismo interessi l’alveo, il canone è maggiorato del 50 per cento;

c) il canone per l’occupazione con manufatti per lo scarico di acque meteoriche e scolmatori è ricondotto al minimo ricognitorio;

d) il canone per l’occupazione con manufatti per lo scarico di acque fognarie è stabilito in euro 244,00 per gli usi domestici, agricoli e per gli esercizi commerciali di vicinato; in euro 325,00 per gli usi commerciali, ai quali è assimilata la gestione dei servizi pubblici locali; in euro 508,00 per gli usi industriali. Il canone è ricondotto al minimo ricognitorio per gli usi domestici, agricoli e per gli esercizi commerciali di vicinato, qualora non sia possibile o sia particolarmente oneroso l’allacciamento alla fognatura pubblica;

e) il canone minimo applicabile alle concessioni di pertinenze per uso agricolo è stabilito in euro 50,00;

f) il canone per le concessioni brevi al taglio di piante è dato dal valore delle piante tagliate;

g) al canone per le concessioni di pertinenze idrauliche e per le concessioni alla copertura di corsi d’acqua rilasciate agli enti locali di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), si applica una riduzione pari al 50 per cento del canone di merito. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere disposte maggiori riduzioni nel caso di concessioni di pertinenze idrauliche per interventi di ripristino e recupero ambientale di cui articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) non comprese tra quelle assentibili a titolo gratuito, ovvero in considerazione delle seguenti circostanze:

1) ubicazione e consistenza dell’area;

2) particolari iniziative progettuali finanziate dall’ente;

3) oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell’ente;

h) al canone per le concessioni di pertinenze idrauliche e per le concessioni alla copertura di corsi d’acqua rilasciate per il perseguimento di fini sociali e di rilevante interesse pubblico alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) si applica una riduzione pari al 50 per cento del canone di merito;

i) al canone per l’attraversamento di corsi d’acqua con ponti, guadi e passerelle per uso familiare o agricolo e per gli esercizi commerciali di vicinato, si applica una riduzione del 50 per cento, fermo restando il canone minimo ricognitorio;

l) sono esenti dal canone le concessioni per l’attraversamento degli argini demaniali a favore dei proprietari dei fondi confinanti con gli argini stessi, nei casi di preesistenza di un diritto di passaggio e di impossibilità di accesso alternativo;

m) è dovuto il solo canone per l’attraversamento con ponti, passerelle e simili nel caso in cui gli stessi vengano utilizzati dal medesimo concessionario per l’attraversamento con tubazioni o cavi, purché non vi sia aumento della proiezione in area demaniale;

n) fatti salvi i casi in cui sono espressamente previsti canoni inferiori, il canone minimo ricognitorio è stabilito in euro 163,00.

7. I canoni così come ridefiniti al comma 6 hanno decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Art. 5.

(Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS)

1. L’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che si occupano esclusivamente di assistenza educativa sociale e sanitaria è determinata a partire dall’anno 2008 nel 2,25 per cento.

2. Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto all’UPB 09011 del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009.

Art. 6.

(Recupero dell’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

1. Le imprese che hanno usufruito del contributo previsto dall’articolo 4 bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000) possono recuperare la quota di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativamente al contributo ricevuto, quale credito d’imposta ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

CAPO II.
DISPOSIZIONI COLLEGATE

Sezione I.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 7.

(Sanzione amministrativa in materia di formaggi freschi a pasta filata)

1. Fatta eccezione per le vendite dirette dei produttori agricoli ai consumatori ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti), la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 11 giugno 1986, n. 252, come sostituito dall’articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.500,00.

Art. 8.

(Misure per la transizione dalla programmazione 2000-2006 alla programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale)

1. Le quote di cofinanziamento regionale trasferite, o da trasferire all’Organismo pagatore regionale, istituito con la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), trasformato in Agenzia regionale ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e disposizioni finanziarie) e non utilizzate al 15 ottobre 2006 possono essere destinate al cofinanziamento regionale per il periodo di programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

2. Le quote di aiuti di Stato regionali aggiuntivi del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 già trasferite o impegnate e non ancora trasferite all’Organismo Pagatore regionale, non utilizzate per il pagamento di liste di liquidazioni giacenti, o per ulteriori liquidazioni di liste pervenute successivamente in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1320/2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005, sono destinate al PSR 2007-2013 nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

3. La Giunta regionale è autorizzata a ridestinare a favore di misure della programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013 altre economie di precedenti assegnazioni statali e comunitarie in materia di agricoltura, previa verifica della insussistenza di residui attivi.

4. È autorizzata la compartecipazione della Regione al costo per l’anticipazione bancaria di premi e contributi a beneficiari del PSR 2000-2006 inseriti in liste di liquidazione rimaste impagate il 15 ottobre 2006 per esaurimento delle disponibilità finanziarie sulla tabella unica nazionale dei Piani di Sviluppo Rurali 2000-2006.

5. La Giunta regionale determina la misura e le modalità della compartecipazione di cui al comma 4.

6. Agli oneri stimati per l’esercizio finanziario 2007 nella misura massima di euro 500.000,00 si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 11012 (Programmazione valorizzazione agricoltura Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007.

Art. 9.

(Finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013)

1. È adottato il piano finanziario indicativo del PSR 2007-2013 come da tabella Allegato B.

2. Per il cofinanziamento della quota regionale e per il finanziamento di aiuti di stato regionali integrativi ai sensi dell’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è autorizzata, per il periodo di programmazione 2007-2013, la spesa di 20 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario dal 2007 al 2013, di cui almeno 6 milioni di euro per aiuti di stato integrativi.

3. A completamento del finanziamento degli aiuti di Stato integrativi di cui all’apposita colonna della tabella di cui all’Allegato B si fa fronte con le risorse finanziarie provenienti dalle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 8 e dalle autorizzazioni disposte ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14.

4. La Giunta regionale, in presenza di temporanea indisponibilità di cassa per il cofinanziamento regionale, può autorizzare l’utilizzo da parte dell’organismo pagatore regionale, a titolo di anticipazione, delle eventuali disponibilità di cassa per aiuti di stato integrativi o viceversa, fatto salvo il successivo reintegro.

Art. 10.

(Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura)

1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) è sostituito dal seguente:

“ 4. Lo Statuto dell’Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro il 30 giugno 2007, sentita la Commissione consiliare competente.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:

“3. L’Agenzia subentra all’organismo pagatore Finpiemonte s.p.a. dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali di riconoscimento dell’organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006.”.

Art. 11.

(Sostituzione dell’ articolo 28 della l.r. 14/2006)

1. L’articolo 28 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:

“ Art. 28. (Regolamento dell’anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte)

1. È istituita l’anagrafe agricola unica del Piemonte ed il fascicolo aziendale, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’ articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173).

2. L’anagrafe agricola unica è la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) ed è l’archivio probante per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. In Piemonte il SIAP costituisce il sistema integrato di gestione e controllo, previsto dal regolamento (CE) n. 3508/1992 e dal regolamento (CE) n. 1782/2003. Il SIAP è una componente del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

3. La Giunta regionale con proprio regolamento, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, provvede:

a) alla messa a regime dell’anagrafe agricola unica del Piemonte;

b) alla definizione dei ruoli, delle competenze e delle modalità di gestione del SIAP.

4. Per il funzionamento dell’anagrafe agricola unica del Piemonte è autorizzata la spesa annua di euro 300.000,00, a partire dall’esercizio finanziario 2006; a concorrere a tale spesa può essere destinata quota parte delle assegnazioni annuali alla Regione per l’effettuazione dei controlli sul Piano o PSR 2000-2006 e 2007-2013 e su altri regolamenti comunitari disciplinanti Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM). All’onere si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura Programmazione in materia di agricoltura Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

5. È autorizzato l’affidamento ai Centri di Assistenza in Agricoltura (CAA) dell’aggiornamento sul SIAP dell’anagrafe agricola unica. Il corrispettivo per il servizio è fissato con provvedimento della Giunta regionale.

6. A partire dall’esercizio finanziario 2007 la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando il SIAP al fine di ricondurre ad un unico sistema anagrafico di identificazione dei beneficiari e di certificazione della consistenza aziendale, come disposto dalle norme comunitarie e nazionali.".

Art. 12.

(Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo)

1. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione delle superficie vitate, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell’articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526) e che abbiano ottenuto la regolarizzazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1493/1999, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata.

2. Per i vigneti abusivamente impiantati dal primo settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione delle superficie vitate di cui d.lgs. 260/2000, e che abbiano ottenuto la regolarizzazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 1493/1999, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 1.033,00 euro a 6.197,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata, per i vigneti ubicati al di fuori delle zone delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

b) da 2.582,00 euro a 12.911,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata, per i vigneti ubicati all’interno delle zone delimitate per la produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD).

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti in base a procedimenti amministrativi posti in essere e conclusi a norma della disciplina antecedente alla presente legge.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono introitati nell’ambito dell’UPB 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) e destinati a finanziare attività e interventi in materia vitivinicola di cui alle UPB 12021 (Sviluppo dell’agricoltura Sviluppo delle produzioni vegetali Titolo 1: spese correnti) e 12022 (Sviluppo dell’agricoltura Sviluppo delle produzioni vegetali Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.

Art. 13.

(Modifiche della l.r. 9/2000)

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 “Norme per l’allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi” e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 “Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate) è sostituito dal seguente:

“ 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall’articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), le province, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA) competenti per territorio, dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, approvano piani di contenimento del numero dei cinghiali, da attuarsi, nel rispetto delle modalità indicate dall’Istituto Nazionale per la fauna selvatica per gli interventi di controllo, finalizzati alla riduzione della specie nell’intero territorio regionale fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali. ” .

2. L’articolo 4 della l.r. 9/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 4. (Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata).

1. È istituito un Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata.

2. Nella predisposizione del bilancio annuale di previsione per l’anno finanziario 2007, vengono iscritti stanziamenti sul ‘’fondo di solidarietà per i soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata’’, tenuto conto dei dati storici relativi ad ogni Provincia e previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.

3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio regolamento, sentite le province, definisce i requisiti che i soggetti coinvolti in sinistri devono possedere per accedere al fondo di solidarietà.

4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del regolamento 11 giugno 2001, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 ‘Norme per l’allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi’ e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 ‘Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate’).".

Art. 14.

(Modifiche all’articolo 7 ter della l.r. 11/2001)

1. La rubrica dell’articolo 7 ter della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), è sostituita dalla seguente: ‘’(Deroghe all’adesione obbligatoria)’’.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 ter della l.r. 11/2001 è inserito il seguente:

“ 1 bis. Sono altresì esonerati dall’obbligo di adesione gli allevamenti che, per tipologia di impresa, non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato nel settore agricolo.”.

Art. 15.

(Presentazione delle domande per gli interventi di lotta alle zanzare)

1. Il termine di presentazione delle domande di contributo, di cui all’articolo 4 della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 (Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare), per gli interventi da effettuare nell’anno 2007, è il 30 aprile 2007.

Art. 16.

(Compartecipazione regionale ai costi sostenuti dai Consorzi di Difesa)

1. La Regione compartecipa, nella misura e secondo le modalità definite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, ai costi sostenuti dai consorzi di difesa che hanno contratto anticipazioni con istituti bancari a fronte del ritardo nei versamenti da parte dello Stato dell’agevolazione prevista dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) per i premi assicurativi del triennio 2004-2006.

2. All’onere, stimato nella misura massima di 300.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 13022 (Territorio rurale Avversità e calamità naturali Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007.

Art. 17.

(Deroga dei termini per i programmi annuali di attuazione 2007)

1. I termini dei programmi annuali di attuazione per l’anno 2007 di cui all’articolo 5 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 ‘Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino’) sono così modificati:

a) al comma 2: le domande relative ai progetti da finanziare debbono essere presentate ai Consigli di distretto entro il 31 luglio 2007;

b) al comma 1: i Consigli di distretto approvano il programma annuale 2007 entro il 30 settembre 2007;

c) al comma 3: la Regione dispone il cofinanziamento dei programmi annuali 2007 di distretto entro il 30 novembre 2007.

Art. 18.

(Integrazione dell’articolo 2 della l.r. 64/1987)

1. All’articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1987, n. 64 (Partecipazione della Regione Piemonte alla società ‘Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Società consortile per azioni) è aggiunto il seguente comma:

“ 2. E’ autorizzata la contribuzione consortile della Regione per l’anno 2007 fino a 140.000,00 euro e per gli anni 2008-2010 fino a 70.000,00 euro annui. Alla spesa si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 12011 (Sviluppo dell’agricoltura Sviluppo delle produzioni annuali Titolo 1: spese correnti) dello stato di previsione di spesa.”.

Sezione II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA

Art. 19.

(Copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali (ASR) al 2004)

1. Ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nella gestione del servizio sanitario regionale, cumulativamente registrati e certificati fino all’anno 2004, quota parte delle entrate derivanti dall’addizionale IRPEF disposta con l’articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003) è vincolata alla copertura degli oneri connessi alle transazioni commerciali disposte in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l’anno 2006).

Art. 20.

(Prevenzione e repressione del doping)

1. La Regione concorre allo sviluppo del “Consorzio piemontese per la prevenzione e repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci”, previa stipula di apposita convenzione che definisca il piano di attività di tale consorzio.

2. All’erogazione del contributo di cui al comma 1, pari a 1.800.000,00 euro in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell’UPB 28051 (Programmazione sanitaria Gestione e risorse finanziarie Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007.

Art. 21.

(Spese per il trasporto e distruzione delle carcasse di animali infetti da malattie epizootiche, BSE, o scrapie)

1. In caso di emergenze sanitarie veterinarie dovute a focolai di epizoozie, BSE o scrapie, e per tutte le circostanze per cui si renda necessario abbattere coattivamente gli animali infetti, sospetti di infezione, o sospetti di contaminazione, o sani recettivi con successiva distruzione totale, o parziale delle carcasse, le spese relative al trasporto e distruzione delle stesse sono a carico della Regione, attingendo dalle risorse finanziarie stanziate nell’UPB 27031 (Sanità Animale Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.

2. Le spese sono anticipate dal consorzio per lo smaltimento, o il recupero dei rifiuti di origine animale (COSMAN), di cui all’UPB 12991 (Sviluppo dell’Agricoltura Direzione Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.

Art. 22.

(Finanziamenti alle Aziende Sanitarie Regionali)

1. Le somme versate alla Regione dalle Aziende Farmaceutiche ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘Legge finanziaria 2007’) sono destinate all’erogazione di finanziamenti alle Aziende Sanitarie Regionali finalizzati a compensare la penalizzazione dei costi derivante dalla mancata applicazione dello sconto del 5 per cento sui prezzi di acquisto dei farmaci.

Art. 23.

(Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 9/2004)

1. L’articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2004) è sostituito dal seguente:

“Art. 21. (Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Regionali -ASR)

1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l’efficienza e l’economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR). A tal fine gestisce, direttamente o tramite l’individuazione di una o più ASR alle quali attribuire il relativo incarico, un programma assicurativo che comprende un Fondo speciale nonché specifici contratti assicurativi.

2. Il Fondo speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le ASR devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra i 1.500,00 euro e 500.000,00 euro. Per il finanziamento della quota eccedente l’operatività del fondo speciale e degli esborsi relativi ai sinistri di valore eccedente i 500.000,00 euro, la Regione provvederà, direttamente, o tramite una, o più ASR delegate, alla stipulazione di specifici contratti assicurativi scegliendo l’impresa di assicurazioni tramite procedura di evidenza pubblica.

3. Alla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, è demandato il compito di individuare:

a) i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo e di individuazione dei soggetti incaricati della gestione medesima;

b) l’ammontare del fondo speciale per il triennio 2008-2010;

c) la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinarsi al finanziamento del Fondo.

4. Le ASR trasferiscono alla Regione, o alle ASR incaricate della gestione medesima, le quote di cui al comma 3, lettera c).

5. Per assicurare la copertura degli oneri assicurativi connessi alle polizze stipulate dalla Regione, direttamente o tramite una o più ASR delegate, si provvede con le somme stanziate nell’UPB 28051 (Programmazione sanitaria Gestione e Risorse finanziarie Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.".

Art. 24.

(Contributi ad organizzazioni di volontariato)

1. All’articolo 14 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) sono aggiunti i seguenti commi:

“ 7 bis. La Regione concede agli organismi di collegamento e di coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale iscritti nell’apposita sezione del Registro regionale del Volontariato, contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attività.

7 ter. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.’’.

2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 38/1994 è istituita apposita spesa all’interno dell’UPB 30041 (Politiche sociali Altri soggetti pubblici privato sociale Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 determinata, per l’esercizio finanziario 2007, in 300.000,00 euro con pari riduzione dell’UPB 30991 (Politiche sociali Direzione Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.

3. Per il biennio 2008-2009 alla copertura degli oneri si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).".

Art. 25.

(Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia)

1. La Regione promuove il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli l’accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il “Fondo regionale per il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia” da utilizzare per il sostegno negli investimenti e nella gestione di nuovi servizi per la prima infanzia.

3. Le disponibilità del fondo sono assegnate a favore di soggetti pubblici e privati attraverso procedure concorsuali di finanziamento, previa determinazione da parte della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, delle modalità di finanziamento degli interventi programmati, delle tipologie degli interventi finanziati, dei criteri per l’accesso e l’erogazione dei contributi.

4. Per l’istituzione del fondo regionale di cui al comma 2, nel triennio 2007-2009 è stanziata nell’UPB 30032 (Politiche sociali Rete delle strutture qualità servizi Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 la somma di 4.500.000,00 euro per l’anno finanziario 2007, di 5.000.000,00 euro per l’anno finanziario 2008 e di 5.000.000,00 euro per l’anno finanziario 2009.

5. Al fine di garantire copertura finanziaria sono utilizzati interamente gli stanziamenti previsti rispettivamente nelle UPB 30032 e 30992 (Politiche sociali Direzione Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007; nel fondo regionale di cui al comma 2 confluiscono le risorse trasferite alla Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 1259, legge 296/2006.

6. Per il biennio 2008-2009 alla copertura degli oneri si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

Art. 26.

(Istituzione del Fondo regionale per sostenere gli oneri finanziari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB)

1. La Regione contribuisce alle spese sostenute dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), che gestiscono strutture residenziali per anziani, per la sostituzione del personale in congedo per maternità.

2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è previsto uno stanziamento pari a 1.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, all’UPB 30041 (Politiche sociali Altri soggetti pubblici privato sociale Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.

3. Per l’esercizio finanziario 2007 si provvede alla copertura finanziaria con le risorse iscritte nell’UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanzairio 2007.

4. Per il biennio 2008-2009 alla copertura degli oneri si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall’articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 27.

(Trasferimento dalle province di somme utilizzate per l’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 5, comma 4, della l.r. 1/2004)

1. Ai fini dell’attuazione del trasferimento di funzioni di cui all’articolo 5, comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è prevista nello stato di previsione dell’entrata dell’UPB 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) del bilancio regionale per l’anno 2007 l’entrata denominata “trasferimento dalle province di somme utilizzate per l’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 5, comma 4, della l.r. 1/2004" con uno stanziamento di 7.000.000,00 euro, con pari incremento dell’UPB 30021 (Politiche sociali Verifica finanziamento enti gestori istituzionali Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.

Art. 28.

(Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione)

1. Per far fronte alle situazioni di effettiva criticità socio-economica locale conseguenti alle dinamiche involutive che investono in modo indifferenziato il territorio ed il sistema produttivo piemontese e che causano la perdita, o rischio di perdita del posto di lavoro è istituito, per l’ esercizio finanziario 2007, un fondo speciale nell’UPB 15091 (Formazione professionale lavoro occupazione Promozione sviluppo locale Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007, pari ad 10.500.000,00 euro, gestito direttamente dalla Regione tramite l’Agenzia Piemonte Lavoro.

2. Il fondo è destinato ad erogare contributi finanziari a favore di lavoratori residenti, o domiciliati in Piemonte che, a causa dell’involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte rientranti nelle situazioni critiche, di cui al comma 1, risultano aver percepito nel corso dell’anno 2006 un reddito sotto la soglia di 13.000,00 euro accertato tramite l’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

3. La Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, con proprio provvedimento individua i criteri di dettaglio e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui al comma 2, ivi compresa l’entità del contributo e le relative fasce di reddito dei soggetti, in misura non inferiore a tre.

4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 per l’esercizio finanziario 2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell’UPB 15091 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.

5. Gli stanziamenti di cui all’articolo 47 della l.r. 14/2006, iscritti nella UPB 15091 a carico del bilancio regionale dell’anno finanziario 2006, eventualmente risultati non spesi dall’Agenzia Piemonte Lavoro, sono utilizzabili dalla stessa agenzia in aggiunta alle risorse di cui al comma 1.

Art. 29.

(Modifiche della l.r. 28/1993)

1. Dopo l’articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) è inserito il seguente:

“ Art. 29 bis. (Riconoscimento dei compensi per l’attività di accompagnamento e tutoraggio)

1. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dei compensi per l’attività di accompagnamento e tutoraggio nell’avvenuto inserimento lavorativo, di cui all’articolo 16, pari ad 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, per l’anno finanziario 2007 e stanziati nella UPB 15091 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima unità, che presenta la necessaria capienza.".

2. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 28/1993 è sostituito dal seguente:

“ 3. Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre 12 mesi dalla data della loro costituzione. La domanda deve essere corredata da un progetto di impresa secondo gli indirizzi definiti ai commi 1 e 2".

Art. 30.

(Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile e giovanile. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 12/2004)

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004) è sostituito dal seguente:

“ 1. La Regione favorisce l’accesso al credito a breve e medio termine da parte delle piccole imprese, ivi comprese quelle individuali, come definite dai regolamenti comunitari, formate da donne o da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, attraverso la concessione di garanzie agli istituti di credito, nell’interesse delle imprese che ne facciano richiesta.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 12/2004 è aggiunto il seguente:

“ 1 bis. La Regione assicura priorità alle domande presentate da imprese a prevalente partecipazione femminile.”.

Art. 31.

(Piano occupazionale dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - ARAI)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (ARAI), istituita con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30 (Legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali), si autorizza il completamento del primo piano occupazionale relativo al periodo 2003-2005.

Sezione III.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Art. 32.

(Disposizioni in materia di personale degli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali)

1. Agli Enti strumentali di gestione delle aree protette regionali si applica la normativa statale e regionale riferita alla Regione.

2. La spesa regionale determinata ai fini del rispetto del patto di stabilità nazionale è computata includendo i trasferimenti agli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali.

3. Per l’esercizio finanziario 2007, il complesso della spesa del personale regionale è computato includendo il trasferimento per le spese del personale degli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali stanziate nell’ambito dell’UPB 21061 (Turismo sport parchi Gestione aree protette Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.

Art. 33.

(Istituto di Ricerche Economiche e Sociali - IRES)

1. Si applicano all’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES), in quanto ente pubblico di ricerca, le disposizioni in materia di assunzione del personale previste dall’articolo 1, comma 643 e seguenti, della l. 296/2006.

2. La spesa regionale determinata ai fini del rispetto del patto di stabilità nazionale è computata includendo i trasferimenti regionali all’IRES.

Art. 34.

(Risorse per il trattamento accessorio)

1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale di categoria sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.

Art. 35.

(Retribuzione prestazioni straordinarie)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo impegnato per l’attivazione della sala operativa di protezione civile e per le attività ad essa conseguenti.

2. In analogia a quanto previsto al comma 1, è autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell’Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

Art. 36.

(Stabilizzazione dei rapporti di lavoro)

1. La Regione avvia un processo di stabilizzazione del personale precario, compresi i lavoratori del settore della sanità, nei limiti e con le modalità previste dalla l. 296/2006.

2. La Giunta regionale, attraverso un confronto con le Organizzazioni sindacali e sentita preventivamente la Commissione consiliare competente, predispone un piano annuale per dare attuazione alle finalità previste dal comma 1.

Art. 37.

(Determinazione del compenso agli esperti della Conferenza di Servizi)

1. Agli esperti, effettivi o supplenti della Conferenza di Servizi presso la Regione, istituita ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un compenso onnicomprensivo lordo pari a 150,00 euro per ogni giornata di partecipazione alle Conferenze.

2. Per l’anno finanziario 2007 viene stanziata nell’UPB 16981 (Direzione Industria Collaborazioni Titolo 1: spese correnti) la somma di 27.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, alla cui copertura si fa fronte con le risorse finanziarie dell’UPB 16031 (Direzione Industria Promozione e sviluppo delle PMI Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione.

Sezione IV.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA

Art. 38.

(Programma Casa “10.000 alloggi entro il 2012")

1. Per l’attuazione del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012, nell’esercizio finanziario 2007 è autorizzata una spesa complessiva pari a 748.850.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con l’utilizzo delle risorse iscritte nell’UPB 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 secondo la seguente ripartizione:

a) 337.918.708,72 euro con l’utilizzo di fondi regionali;

b) 410.931.291,28 euro con l’utilizzo delle economie derivanti dai seguenti fondi statali:

1) fondi collegati all’Accordo di Programma di edilizia agevolata del 26 ottobre 2000 per 305.536.852,25 euro;

2) fondi collegati all’Accordo di Programma di edilizia sovvenzionata del 19 aprile 2001 per 88.293.557,51 euro;

3) fondi collegati all’applicazione della rinegoziazione dei tassi agevolati prevista dalla legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale) per 17.100.881,52 euro.

3. Alla spesa complessiva di 250.121.980,00 euro, quale quota parte relativa al triennio 2007-2009, si fa fronte riducendo il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nell’ambito dell’UPB 09012 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio regionale, nei seguenti importi:

a) 44.456.980,00 euro per l’esercizio finanziario 2007;

b) 91.470.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2008;

c) 114.195.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2009.

4. La realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata di nuova costruzione, nell’ambito del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 e dei successivi programmi regionali, può essere effettuata, oltre che dalle Agenzie territoriali per la casa (ATC), direttamente dai comuni.

5. Le ulteriori risorse finanziarie di fonte statale per l’edilizia residenziale pubblica destinate alle regioni sono utilizzate per finanziare gli interventi del Programma Casa “10.000 alloggi entro il 2012".

Art. 39.

(Fondo di garanzia Programma Casa: “10.000 alloggi entro il 2012")

1. È istituito un fondo di garanzia rivolto ai giovani per favorire il recupero della prima abitazione con una dotazione iniziale 2.000.000,00 di euro iscritto nell’UPB 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.

2. È istituito un fondo di garanzia rivolto agli acquirenti di abitazioni realizzate dagli operatori che partecipano al Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 per gli interventi autofinanziati con una dotazione iniziale 2.000.000,00 di euro sull’esercizio 2007 iscritto nell’ambito dell’UPB 18022 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con gli stanziamenti previsti per il Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 ricompresi nell’ambito dell’UPB 18022 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.

4. La Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, individua, con propria deliberazione, i criteri e le modalità sulla base dei quali erogare i contributi, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Sezione V.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI

Art. 40.

(Modifiche della l.r. 14/2004)

1. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), è aggiunto il seguente periodo: “L’impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell’autorizzazione a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall’articolo 2359 del codice civile.”.

Sezione VI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 41.

(Concorso dei privati nei costi istruttori dei procedimenti amministrativi)

1. In attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 aprile 1995 n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale), con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono individuate, e successivamente aggiornate, le attività istruttorie tecnico-scientifiche rese dall’ARPA Piemonte nell’ambito dei procedimenti amministrativi avviati su istanza dei privati.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale approva le relative tariffe a carico dei privati, non inferiori al 60 per cento dei costi totali sostenuti da ARPA Piemonte, che saranno dai medesimi corrisposte direttamente all’Agenzia contestualmente all’istanza di avvio del procedimento.

Art. 42.

(Sostituzione degli articoli 38 e 39 della l. r. 32/ 1982)

1. L’articolo 38 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale), come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 29 del 21 giugno 1984, è così sostituito:

“Art. 38. (Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni dei divieti e per l’inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 50 a euro 300; la sanzione è maggiorata da euro 100,00 a euro 600,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:

1. non risulti regolarmente immatricolato;

2. sia privo di targa;

3. sia privo di assicurazione;

4. sia privo di libretto di circolazione;

5. sia impiegato ai fini dell’esercizio della attività venatoria;

6. sia impiegato dal tramonto alla levata del sole;

d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell’articolo 11, si applica la sanzione di euro 10.000,00 a carico degli organizzatori;

e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;

f) per la violazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell’articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;

g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;

h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell’articolo 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 27, di cui all’articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;

i) per la violazione del comma 2 dell’articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00;

l) per la violazione dei disposti di cui agli articoli 22 e 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

m) per la violazione dei disposti di cui all’articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;

n) per la violazione di cui all’articolo 27 comma 1 e di cui all’articolo 29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato.

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio dell’anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.".

2. L’articolo 39 della l.r. 32/1982 è così sostituito:

“Art. 39. (Procedura amministrativa)

1. Salvo che non sia diversamente stabilito, per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Quando un cittadino di nazionalità straniera alla guida di un mezzo motorizzato immatricolato all’estero viola le disposizioni di cui all’articolo 11, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore il pagamento nella misura ridotta prevista dall’articolo 16 della l. 689/1981.".

Art. 43.

( Funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati)

1. Le funzioni amministrative in capo a Regione, Province e Comuni, definite dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71) in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono confermate in capo agli enti medesimi con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

Art. 44.

(Autorizzazione all’accensione di mutui per il finanziamento del Programma Nazionale delle Bonifiche di Siti Inquinati)

1. Per la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale presenti sul territorio piemontese, con esclusione di quello di Cengio - Saliceto, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui per un importo corrispondente ai limiti di impegno previsti dal decreto ministeriale 18 gennaio 2001, n. 468 (Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale) ed assicurati dai trasferimenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio a valere sugli stanziamenti della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale).

Art. 45.

(Incentivi in materia di inquinamento ambientale)

1. La Regione, nell’adottare politiche di contrasto all’inquinamento ambientale causato dall’emissione gassose nocive prodotte dal trasporto veicolare gommato, interviene per incentivare:

a) la sostituzione di autoveicoli euro 0, 1, 2 che siano alimentati a benzina o a gasolio, con autoveicoli di nuova immatricolazione, dando priorità a quelli alimentati a GPL o metano;

b) la conversione dell’impianto carburante a benzina con impianti GPL o metano.

2. Possono beneficiare dei contributi le imprese singole o associate e le cooperative che siano titolari del diritto di proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento sul mezzo gommato per il quale si richiede il contributo, con sede legale o operativa nella Regione.

3. Per il biennio 2007-2008, agli oneri quantificati in 250.000,00 euro annui nell’ambito della UPB 22042 (Tutela ambientale gestione rifiuti Risanamento acustico ed atmosferico Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2007-2009 si provvede mediante riduzione dell’UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale).

Sezione VII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E ARTIGIANATO

Art. 46.

(Modifiche della l. r. 38/2006)

1. Il comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande), è così sostituito:

“ 7. Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.”.

2. La lettera f) del comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 38/2006 è sostituita dalla seguente:

“ f) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell’azienda; ” .

3. All’inizio del comma 8 dell’articolo 8 della l.r. 38/2006 sono inserite le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, e dall’articolo 3,”.

4. All’inizio del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 38/2006 le parole: “Entro centottanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga fino a ulteriori sei mesi in caso di comprovata necessità e per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto” sono sostituite con le seguenti parole: “Nei termini previsti dall’articolo 16, comma 1, lettera a)”.

5. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 38/2006 le parole: “di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti parole:”di cui ai commi 1 e 2".

6. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 38/2006 le parole: “all’articolo 4" sono sostituite con le seguenti parole ”agli articoli 4 e 5".

7. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 38/2006 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “dal comma 1, lettera a), del presente articolo”.

8. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 38/2006 le parole: “all’articolo 4" sono sostituite con le seguenti parole: ”agli articoli 4 e 5".

Art. 47.

(Ampliamento di superficie e modifiche dei locali)

1. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 38/2006, le parole “al 1° luglio 2007" sono sostituite con le parole: ”al 31 dicembre 2007".

Art. 48.

(Modifiche alla l.r. 21/1997)

1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato), come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1999, n. 24 è sostituito dal seguente:

“ 3. Gli interventi sono attuati:

a) a favore delle imprese artigiane, sia singole che associate o consorziate, nonché a favore di imprese richiedenti che ottengono l’iscrizione presso il competente albo provinciale delle imprese artigiane entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di intervento agevolativo. Le imprese beneficiarie devono avere la sede operativa nel territorio della Regione;

b) a favore di altri soggetti pubblici o privati, individuati dalla Giunta regionale con i programmi di attuazione della presente legge, purché gli interventi siano comunque finalizzati al sostegno e allo sviluppo dei soggetti di cui alla lettera a).".

2. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 21/1997, come modificato dall’articolo 13 della l.r. 24/1999, dopo le parole: “la Regione promuove”, sono inserite le seguenti parole: “, anche agevolando lo sviluppo di progetti integrati con il concorso degli enti locali,”.

Sezione VIII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 49.

(Investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale)

1. La Regione, direttamente o attraverso società pubbliche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), anche mediante forme di leasing operativo o finanziario, opera investimenti relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali per i servizi di trasporto pubblico locale di propria competenza e per i servizi di competenza degli enti locali.

2. La Giunta regionale stabilisce con appositi provvedimenti il regime di proprietà e di gestione del materiale rotabile e dei beni strumentali acquisiti con le modalità di cui al comma 1.

Art. 50.

(Disposizioni in materia di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale. Modifica della l. r. 1/2000)

1. In deroga al comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e salvo quanto previsto dall’articolo 30 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2004), gli agenti e funzionari delle Forze dell’Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia locale, quest’ultima limitatamente all’ambito di competenza territoriale, hanno diritto alla libera circolazione sui servizi del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 2 della l.r. 1/2000, al fine di garantire le condizioni di sicurezza agli utenti.

2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalità applicative di cui al comma 1.

3. Per compensare i mancati introiti da traffico è riconosciuto a decorrere dall’esercizio finanziario 2007 alle aziende che esercitano i servizi di trasporto pubblico locale di cui al comma 1, salvo quelli già previsti dall’articolo 30 della l.r. 9/2004, un contributo annuale entro il limite di spesa di 500.000,00 euro, iscritto nell’UPB 26031 (Trasporti Trasporto pubblico locale Titolo 1: spese correnti), alla copertura del quale si provvede con le risorse finanziarie dell’UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 1: spese correnti) del bilancio regionale per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con appositi protocolli di intesa tra la Regione, le aziende che esercitano i servizi di trasporto pubblico locale e gli enti soggetti di delega ai sensi della l.r. 1/2000.

Art. 51.

(Collegamento autostradale interregionale Broni-Stroppiana - A26)

1. La Regione riconosce al collegamento autostradale interregionale Broni-Stroppiana (A26) importanza strategica per il miglioramento dei collegamenti con la Regione Lombardia e con il sistema autostradale nazionale.

2. A tal fine la Regione delega alla Regione Lombardia le funzioni di ente concedente per la progettazione, realizzazione e gestione dell’intera opera autostradale Broni-Stroppiana (A26) compreso il tratto ricadente in territorio piemontese, subordinandone i rapporti alla stipula di apposita convenzione da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente.

3. La Regione mantiene le competenze territoriali e ambientali attraverso l’approvazione delle fasi progettuali e la verifica in fase di realizzazione del tratto ricadente in territorio piemontese; l’approvazione del progetto preliminare costituisce variante ai piani regolatori comunali nonché vincolo preordinato all’esproprio.

Art. 52.

(Copertura della linea ferroviaria nel Comune di Bra)

1. La Regione riconosce che la copertura della linea ferroviaria nel Comune di Bra è un’opera di riqualificazione urbana e ambientale di notevole importanza in grado, inoltre, di migliorare la viabilità interna all’abitato e quella di connessione fra l’albese e il resto della provincia.

2. La Regione con apposito Accordo di Programma con il Comune di Bra partecipa finanziariamente alla realizzazione della copertura della ferrovia nel tratto urbano compreso la via Cuneo e la Strada Orti della linea ferroviaria Alba-Bra.

3. Le risorse necessarie per l’attuazione del presente articolo comportano una spesa di 1.400.000,00 euro, per l’esercizio finanziario 2007, cui si provvede con aumento per il medesimo importo del fondo per il finanziamento degli accordi di programma previsto all’UPB 08032 (Programmazione e statistica Valutazione progetti e atti di programmazione negoziata Titolo 2: spese in conto capitale) e diminuzione di 1.400.000,00 euro dello stanziamento dell’UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale).

Art. 53.

(Innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto)

1. La Regione promuove l’innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto attraverso il monitoraggio e il governo del traffico privato, l’offerta di servizi informativi evoluti e di pronto intervento, la gestione del sistema di bigliettazione integrata regionale del trasporto pubblico locale, il monitoraggio della domanda degli utenti, il monitoraggio della flotta dei mezzi, il servizio evoluto di informazione all’utenza e la costituzione di una piattaforma logistica virtuale regionale di collegamento tra le reti locali di trasporto merci.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la costituzione di una società a totale capitale pubblico a cui possono partecipare gli enti locali interessati o partecipa a società pubbliche già esistenti che perseguono le stesse finalità.

3. Per l’attuazione del comma 2, viene stanziata nell’esercizio finanziario 2007, nell’UPB 08042 (Programmazione e Statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 la somma di 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.

4. Alla copertura della spesa di cui al comma 3, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell’UPB 26032 (Trasporti Trasporto Pubblico Locale Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.

5. La definizione delle procedure attuative del presente articolo è demandata alla Giunta regionale previa informativa alla Commissione consiliare competente.

Art. 54.

(Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale agli invalidi e portatori di handicap)

1. La Giunta regionale avvia un processo per giungere progressivamente, entro il 2009, a riconoscere la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale agli invalidi civili, agli invalidi del lavoro, agli invalidi di guerra e ai portatori di handicap formalmente riconosciuti dalle Commissioni mediche previste dalla legislazione vigente con grado di invalidità non inferiore al 67 per cento o equiparato.

Art. 55.

(Modifica all’articolo 4 della l.r. 22/2006)

1. Il secondo periodo della lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) è sostituito dal seguente: “La dotazione di personale con rapporto di lavoro subordinato avente un inquadramento contrattuale abilitante a condurre autobus da noleggio è in numero non inferiore all’80 per cento degli autobus destinati a noleggio con conducente: tale percentuale viene applicata per le imprese con più di due mezzi e si considera arrotondata all’unità inferiore;”.

Sezione IX.
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PARI OPPORTUNITÀ

Art. 56.

(Programma di attuazione)

1. La Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, approva uno specifico programma di attuazione per lo sviluppo delle pari opportunità.

2. Per l’attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede, a partire dall’anno finanziario 2007, con le risorse iscritte nell’UPB 15991 (Formazione professionale lavoro Direzione Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno 2007.

Sezione X.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 57.

(Attività nel settore del turismo)

1. Le funzioni nel settore del turismo non affidate alla società consortile prevista dalla legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte) e che permangono tra i compiti istituzionali della Regione sono svolte dagli uffici regionali e, laddove il loro esercizio richieda un’organizzazione specialistica non presente tra quelle regionali, da un organismo costituito dalla Giunta regionale anche nella forma di cui all’articolo 2362 del codice civile. L’organismo concorre su incarico della Regione allo sviluppo delle funzioni previste dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) e dall’articolo 82 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Le attività dell’organismo di cui al comma 1 sono definite nei programmi previsti dall’articolo 3 della l.r. 75/1996, e devono svolgersi, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, in forma coordinata con gli enti locali e con gli altri soggetti cui competono funzioni in materia di turismo.

Sezione XI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

Art. 58.

(Modifiche della l. r. 59/1979)

1. La lettera d bis) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 59 (Provvedimenti per l’esercizio dello sgombero della neve), modificato dall’articolo 10 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 è sostituita dalla seguente:

“d bis) in alternativa ai contributi in annualità possono essere concessi contributi una tantum, in conto capitale, nella percentuale massima dell’80 per cento incentivando le forme associative; la misura della percentuale del contributo, eventualmente diversificata sulla base delle caratteristiche dei soggetti beneficiari, è stabilita annualmente dalla Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, in base alle risorse disponibili ed alle richieste di contributo presentate. ”.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell’UPB 25022 (Opere pubbliche Infrastrutture pronto intervento Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009.

Art. 59.

(Piani comunali di rilocalizzazione degli immobili a rischio idraulico ed idrogeologico)

1. Gli introiti derivanti dalla gestione del demanio idrico sono destinati ai sensi dell’articolo 67, comma 6, del d.lgs. 152/2006 all’attuazione dei piani comunali di rilocalizzazione di immobili a rischio idraulico ed idrogeologico, previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 53-10220 del 1° agosto 2003, nella misura del 60 per cento dei proventi da canoni per servitù e pertinenze demaniali e da estrazioni di materiale litoide, eventualmente integrati con altri fondi.

2. La Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, definisce con propri provvedimenti la programmazione e la gestione degli interventi.

Sezione XII.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI

Art. 60.

(Delega ai Comuni in materia di usi civici)

1. Sono attribuiti ai comuni, le cui collettività risultano essere titolari di uso civico, in forza di accertamento demaniale ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (in materia di usi civici) e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, le azioni amministrative di concessione temporanea a titolo oneroso, di durata non superiore a 10 anni, per il mutamento di destinazione di terre di uso civico, purché la concessione non preveda una modifica delle condizioni ambientali di origine.

2. Sono attribuiti ai comuni di cui al comma 1 le competenze relative al mutamento di destinazione di terre di uso civico che abbiano come soggetto attuatore l’ente stesso, per finalità di uso e servizio pubblico.

3. Sono attribuite ai Comuni le competenze in materia di autorizzazione al trasferimento del gravame di uso civico da un terreno ad un altro a parità di superfici e pari valore.

4. I Comuni provvedono a trasmettere i relativi atti entro sessanta giorni alla Regione.

Art. 61.

(Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 14/2006)

1. L’articolo 20 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:

“ Art. 20. (Conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici)

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 29, commi 2 e 3, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per quanto attiene alle conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici, con primo atto nullo registrato entro il 31 dicembre 2006, si dispone che sia previsto un abbattimento dell’80 per cento dell’importo dovuto dai privati ai comuni a ristoro delle occupazioni pregresse senza valido titolo.".

Sezione XIII.
DISPOSIZIONI IN MATERIE DIVERSE

Art. 62.

(Istituzione del Fondo regionale di solidarietà a favore di donne vittime di reati di violenza sessuale e contro la persona)

1. E’ istituito il “Fondo regionale di solidarietà a favore di donne vittime di reati di violenza sessuale e contro la persona”.

2. Le disponibilità del Fondo, di cui al comma 1, sono erogate nella forma di contributi al comune o al consorzio socio-assistenziale ove risiede il soggetto passivo della violenza.

3. I contributi di cui al comma 2 sono destinati al sussidio delle spese legali e mediche sostenute a causa dell’offesa subita.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua le modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo e ne definisce la misura di erogazione.

5. Per l’istituzione del Fondo, di cui al comma 1, è stanziata la somma di 250.000,00 euro in termini di competenza e di cassa per l’anno finanziario 2007 all’interno dell’UPB 15991 (Formazione professionale lavoro Direzione Titolo 1: spese correnti).

Art. 63.

(Interventi a sostegno della stampa periodica locale)

1. La Regione contribuisce a promuovere e garantire il pluralismo e la libertà di informazione nel rispetto dei principi costituzionali e dello Statuto.

2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove interventi di sostegno alle imprese, aziende, cooperative e associazioni editoriali con sede legale in Piemonte, che editano periodici non quotidiani in carta stampata venduti in edicola o distribuiti gratuitamente non aventi finalità comunicativa prevalentemente commerciale.

3. Le risorse necessarie per l’attuazione del presente articolo comporta una spesa complessiva annuale pari a 500.000,00 euro per la cui copertura finanziaria si provvede nel seguente modo: per l’esercizio finanziario 2007, agli oneri pari a 350.000,00 euro, in termini di competenza, nell’ambito dell’UPB 06011 (Comunicazione istituz. della Giunta Relazioni esterne della Giunta Titolo 1: spese corrente) del bilancio pluriennale d 2007-2009, e agli oneri pari a 150.000,00 euro, in termini di competenza, nell’ambito dell’UPB 16032 (Industria Promozione e sviluppo delle P.M.I. Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2007-2009, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall’articolo 8 della l.r. 7/2001 e dell’articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 64.

(Contributi a favore delle Associazioni combattentistiche e d’Arma)

1. La Regione concede contributi annui in favore delle sezioni regionali e provinciali delle Associazioni combattentistiche e d’Arma regolarmente costituite.

2. I contributi hanno la finalità di agevolare il conseguimento degli scopi istituzionali delle Associazioni combattentistiche e d’Arma ed, in particolare, di promuovere, attuare e sostenere le attività sociali, le iniziative culturali, le manifestazioni, le pubblicazioni di studi, ricerche, saggi e di tutelare gli interessi morali e materiali degli associati.

3. I contributi sono altresì concessi per le spese intervenute per l’acquisto, la locazione, la ristrutturazione e l’ampliamento degli immobili delle Associazioni di cui al comma 1.

4. L’erogazione dei contributi è subordinata alle seguenti condizioni:

a) esistenza e funzionalità degli organi previsti dallo Statuto;

b) pubblicità dei bilanci;

c) assenza di fini di lucro;

d) svolgimento effettivo di attività promozionali e di sostegno degli associati.

5. Le Associazioni di cui al comma 1,beneficiarie dei contributi, hanno l’obbligo di presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, il resoconto analitico dell’attività svolta nell’anno precedente, approvato dai rispettivi organi direttivi.

6. Per l’erogazione dei predetti contributi è autorizzata la spesa per l’anno finanziario 2007 di 200.000,00 euro, con copertura sull’UPB 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo 1: spese correnti).

Art. 65.

(Accordo di programma con la Provincia di Cuneo per il sostegno di progetti e attività promosse e svolte da giovani in ambito sportivo e culturale)

1. La Regione si impegna a stipulare un Accordo di Programma con la Provincia di Cuneo per favorire i progetti e le attività promosse e svolte da giovani (associazioni e gruppi informali) in ambito sportivo e culturale rivolte alla valorizzazione delle tradizioni e del territorio in comuni di piccole dimensioni.

2. Per l’Accordo di Programma è autorizzata la spesa di 250.000,00 euro, per l’anno finanziario 2007, sull’UPB 08032 (Programmazione e statistica Valutazione progetti e atti di programmazione negoziata Titolo 2: spese in conto capitale).

Art. 66.

(Accordi di programma da stipularsi da parte della Regione con Enti territoriali)

1. La Regione stipula Accordi di programma con gli Enti territoriali sotto riportati e per gli importi e le finalità rispettivamente indicate:

a) Provincia di Asti al fine di concorrere al potenziamento e alla messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale per 850.000,00 euro;

b) Provincia di Cuneo per concorrere negli interventi a sostegno dei comuni per il recupero, potenziamento e messa in sicurezza di immobili comunali - o ex religiosi in uso ai Comuni - da destinarsi ad attività didattiche, turistiche, sportive o di rilievo sociale per 600.000,00 euro;

c) Provincia di Cuneo per concorrere negli interventi a sostegno dei comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione 200.000,00 euro.

2. Per far fronte agli oneri previsti dal comma 1 lo stanziamento previsto all’UPB 08032 (Programmazione e statistica Valutazione progetti e atti di programmazione negoziata Titolo 2: spese in conto capitale) è aumentato di 1.650.000,00 euro.

3. La maggior spesa prevista al comma 2 trova copertura finanziaria, mediante corrispondente riduzione dell’importo indicato, nell’UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale).

Sezione XIV.
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 67.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 aprile 2007

Mercedes Bresso

Allegato A.
Elenco delle leggi regionali rifinanziate (articolo 1)

Allegato B.
Piano finanziario relativo al Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (articolo 9)

Visualizza allegati A e B


LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 379

- Presentato dalla Giunta regionale il 15 dicembre 2006

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 15 dicembre 2006

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 28 marzo 2007 con relazione di Mariano Rabino

- Approvato in Aula il 12 aprile 2007, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli, 11 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo’ disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo’ prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. 13/2005 è il seguente:

“Art. 2. (Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell’allegato A alla presente legge.

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti.

3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell’allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell’articolo 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.".


Nota all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 1 della l.r. 12/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002), dopo la parola: “idrauliche” sono inserite le seguenti: “nonche’ alla determinazione dei relativi canoni”.

2. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 20/2002, la Giunta regionale, per cio’ che concerne il rilascio delle concessioni relative all’utilizzo delle pertinenze idrauliche e la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni stesse, si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:

a) l’occupazione di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, e’ soggetta al rilascio di concessione da parte della Regione. Possono essere individuate forme semplificate per il rilascio di concessioni ai gestori di servizi a rete nonché di concessioni per l’attraversamento di corsi d’acqua;

b) per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all’aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica salva l’ipotesi di esistenza del diritto d’insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo;

c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all’allegato A della presente legge e sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. La tabella dei canoni può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti. Il responsabile della struttura regionale competente provvede a predisporre, con valore meramente ricognitivo, tabelle aggiornate con le rivalutazioni, le modifiche e le integrazioni di volta in volta approvate;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore degli enti pubblici e delle loro associazioni, nonche’ per particolari tipologie di concessione, come meglio precisato nella tabella di cui all’Allegato A;

e) la durata della concessione non puo’ essere superiore a nove anni e puo’ essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l’esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalita’ perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene e degli investimenti effettuati;

f) il procedimento per il rilascio della concessione e’ soggetto al pagamento di spese di istruttoria e sopralluogo, che sono definite diversamente in relazione al tipo di utilizzo richiesto, secondo quanto precisato nella tabella di cui all’Allegato A;

g) a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario e’ tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l’entita’ della cauzione e’ pari a due annualita’ del canone, ma puo’ essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;

h) le province, i comuni e le comunita’ montane, nonche’ le loro forme associative, non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere f) e g).

3. I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1. gennaio 2004:

a) alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dagli uffici regionali competenti;

b) alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 e oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali) e delle relative disposizioni di attuazione, per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione.

4. Per le occupazioni di cui al comma 2, lettera a), gli uffici regionali competenti provvedono d’ufficio al rilascio delle relative concessioni e procedono alla richiesta del canone dovuto per il 2004 e di un indennizzo per l’occupazione extracontrattuale per gli anni precedenti quantificato secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 31-4182 del 22 ottobre 2001 e successivi provvedimenti attuativi.

5. Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera b), per le quali, pur in mancanza di concessione, si riscontra la presenza di una regolare autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e sono stati sempre regolarmente effettuati i versamenti richiesti dallo Stato o dalla Regione, gli uffici regionali competenti provvedono a richiedere agli utilizzatori la presentazione dell’istanza di concessione in sanatoria.":

5 bis. Ai fini del riconoscimento del diritto di insistenza, le domande di concessione in sanatoria presentate ai sensi del comma 5 sono equiparate alle domande di rinnovo.".


Nota all’articolo 9

- Il testo dell’articolo 25 della l.r. 14/2006 è il seguente:

“Art. 25. (Autorizzazioni di spesa per gli anni 2007 e 2008 per il finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013)

1. Per il cofinanziamento del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte e per i finanziamenti regionali aggiuntivi di cui all’articolo 89 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è autorizzata nel bilancio pluriennale 2006-2008 la spesa complessiva di euro 25.000.000,00 per l’esercizio 2007 e di euro 25.000.000,00 per l’esercizio 2008.

2. Nell’anno 2007 vengono approvati il piano finanziario indicativo del PSR 2007-2013 sulla base della decisione di approvazione della Commissione Europea e le conseguenti autorizzazioni di spesa pluriennali per il cofinanziamento a carico del bilancio regionale e per i finanziamenti regionali aggiuntivi di cui all’articolo 89 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

3. È autorizzata la ridestinazione di economie di fondi statali ed europei vincolati non utilizzate nonché eventuali maggiori accertamenti in entrata per il periodo di programmazione 2000-2006 e precedenti per la costituzione di un apposito Fondo per aiuti di stato regionali aggiuntivi per il PSR 2007-2013 a valere sugli esercizi finanziari 2007 e 2008.".


Note all’articolo 10

- Il testo dell’articolo 1 della l.r. 16/2002, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Istituzione dell’organismo pagatore)

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in Agricoltura per il Piemonte, di seguito denominata Agenzia.

2. All’Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune; all’Agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali.

3. L’Agenzia è ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica.

4. Lo Statuto dell’Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro il 30 giugno 2007, sentita la Commissione consiliare competente.

5. Sono organi dell’Agenzia il Direttore, nominato dalla Giunta regionale, e il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio regionale.

6. La dotazione organica dell’Agenzia, nella fase di prima attuazione, è definita in complessive 50 unità, ripartite nel modo seguente: n. 40 categoria D, n. 9 categoria C e n. 1 categoria B. A tale personale si applica il trattamento giuridico ed economico del personale della Regione. Nei limiti di tale dotazione organica, il personale a tempo indeterminato in servizio presso l’organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell’Agenzia. Tale inquadramento è subordinato al superamento di apposito concorso ed al possesso dei requisiti di legge per l’accesso alle categorie previste dai contratti collettivi nazionali del comparto cui appartiene la Regione.

7. L’Agenzia acquisisce a titolo gratuito il patrimonio di beni mobili, attualmente in dotazione dell’organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, e subentra nei contratti in essere.

8. Per le spese di funzionamento dell’Agenzia è autorizzata la spesa di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2007 al 2009 a valere sulla UPB 11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura - Programmazione in materia di agricoltura - Titolo I - Spese correnti).".

- Il testo dell’articolo 12 della l.r. 35/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 12. (Trasformazione dell’organismo pagatore regionale-Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura)

1. L’organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, istituito da Finpiemonte SpA, sulla base dell’incarico di cui all’articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), è trasformato in Agenzia regionale.

2. L’articolo 1 della l.r. 16/2002 è sostituito dal seguente:

“ Art. 1. (Istituzione dell’organismo pagatore)

1. È istituita, ai sensi dell’articolo e del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in Agricoltura per il Piemonte, di seguito denominata Agenzia.

2. All’Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune; all’Agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali.

3. L’Agenzia è ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica.

4. Lo statuto dell’Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.

5. Sono organi dell’Agenzia il Direttore, nominato dalla Giunta regionale, e il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio regionale.

6. La dotazione organica dell’Agenzia, nella fase di prima attuazione, è definita in complessive 50 unità, ripartite nel modo seguente: n. 40 categoria D, n. 9 categoria C e n. 1 categoria B. A tale personale si applica il trattamento giuridico ed economico del personale della Regione. Nei limiti di tale dotazione organica, il personale a tempo indeterminato in servizio presso l’organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell’Agenzia. Tale inquadramento è subordinato al superamento di apposito concorso ed al possesso dei requisiti di legge per l’accesso alle categorie previste dai contratti collettivi nazionali del comparto cui appartiene la Regione.

7. L’Agenzia acquisisce a titolo gratuito il patrimonio di beni mobili, attualmente in dotazione dell’organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, e subentra nei contratti in essere.

8. Per le spese di funzionamento dell’Agenzia è autorizzata la spesa di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2007 al 2009 a valere sulla UPB 11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura - Programmazione in materia di agricoltura - Titolo I - Spese correnti).

“3. L’Agenzia subentra all’organismo pagatore Finpiemonte s.p.a. dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali di riconoscimento dell’organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006.”.

4. La regolazione dei rapporti finanziari fra Regione e Finpiemonte SpA alla data del subentro è disposta con apposito provvedimento della Giunta regionale.".


Nota all’articolo 13

- Il testo dell’articolo 2 della l.r .9/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Piani di contenimento)

1. In deroga a quanto previsto dall’ articolo 29, comma 2 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall’ articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), le Province, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA) competenti per territorio, dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, approvano piani di contenimento del numero dei cinghiali, da attuarsi, nel rispetto delle modalità indicate dall’Istituto Nazionale per la fauna selvatica per gli interventi di controllo, finalizzati alla riduzione della specie nell’intero territorio regionale fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali.

2. Ad integrazione dell’articolo 29 della l.r. 70/1996 e dell’articolo 4 della l.r. 36/1989, le Province e gli enti di gestione delle aree protette regionali predispongono annualmente, ciascuno per i territori di propria competenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1, entro la data del 30 giugno, un motivato programma per il controllo del cinghiale ripartito in almeno tre interventi l’anno.

3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 29 della l.r. 70/1996 i piani di contenimento sono attuati dalle Province con la collaborazione dei comitati di gestione degli ATC e dei CA, dei soggetti gestori delle aree protette regionali o dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, ognuno per i territori di loro pertinenza.

4. Per le finalità di cui al comma 3 le Province possono avvalersi degli agenti delle Province, degli agenti di vigilanza delle aree protette, dei proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di porto d’armi, delle guardie venatorie volontarie, o dei cacciatori nominativamente autorizzati dai soggetti che fanno la richiesta di cui al comma 1.

5. La Giunta provinciale informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di contenimento dei cinghiali e, al termine dei suddetti interventi, trasmette alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.

6. La Giunta regionale entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge definisce le unità territoriali per la gestione del cinghiale individuando:

a) le aree ad alta vocazionalità agro-silvo-pastorale dove la specie deve essere oggetto di controllo e contenimento costante;

b) le aree dove l’uso del suolo e del territorio sono compatibili con una presenza equilibrata della specie.".


Nota all’articolo 14

- Il testo dell’articolo 7 ter della l.r. 11/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 ter. (Deroghe all’adesione obbligatoria)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, sono esonerati dall’obbligo di adesione gli allevamenti di piccole dimensioni, ferma restando la possibilità di usufruire del contributo di smaltimento, secondo le condizioni stabilite dal Consorzio con apposito regolamento. A tale scopo la Giunta regionale definisce l’entità dell’allevamento di piccole dimensioni.

1 bis. Sono altresì esonerati dall’obbligo di adesione gli allevamenti che, per tipologia di impresa, non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato nel settore agricolo.".


Nota all’articolo 15

- Il testo dell’articolo 4 della l.r. 75/1995 è il seguente:

“Art. 4. (Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, indirizzate alla Giunta regionale, sono presentate entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello di intervento e sono corredate di:

a) relazione descrittiva dell’iniziativa, articolata secondo le tipologie di intervento di cui all’articolo 2;

b) elenco delle localita’ in cui saranno effettuati gli interventi;

c) preventivo di spesa articolato per tipologie di intervento;

d) indicazione dei prodotti che si intendono utilizzare per gli interventi di lotta adulticida e larvicida;

e) parere obbligatorio dei Servizi di igiene pubblica delle Unita’ Sanitarie Locali (USL) competenti per territorio, espresso sui progetti proposti, sui prodotti che si intende utilizzare e sulle procedure e le misure igienico-sanitarie da adottarsi nelle operazioni di disinfestazione eseguite.

2. I pareri di cui al comma 1, lettera e) sono rilasciati, ai soggetti beneficiari di cui all’articolo 3, che ne facciano richiesta, dai Servizi di igiene pubblica entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

3. Per l’anno 1995 le domande sono presentate entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.".


Nota all’articolo 17

- Il testo dell’articolo 5 della l.r. 20/1999 è il seguente:

“Art. 5. (Piano di distretto: programmi annuali di attuazione)

1. I programmi annuali di attuazione del piano di distretto sono approvati dal Consiglio di distretto entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno successivo.

2. I programmi annuali di attuazione comprendono gli interventi di cui all’articolo 3, con l’indicazione dei progetti da finanziare sulla base delle domande presentate entro il 31 ottobre di ogni anno al Consiglio di distretto dai soggetti attuatori di cui all’articolo 9.

3. I programmi annuali, unitamente alle domande presentate per il finanziamento, sono trasmessi alla Regione che ne dispone il cofinanziamento con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

4. Gli uffici regionali provvedono all’espletamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa e all’erogazione dei contributi sulla base delle istruzioni operative che devono essere adottate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.".


Nota all’articolo 18

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. 64/1987, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2.

1. La Giunta regionale e’ autorizzata a compiere gli atti necessari per l’acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della “Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Societa’ consortile per Azioni”, per un valore complessivo nominale di L. 40 milioni, pari al 20% del capitale sociale.

2. E’ autorizzata la contribuzione consortile della Regione Piemonte per l’anno 2007 fino a 140.000,00 euro e per gli anni 2008-2010 fino a 70.000,00 euro annui. Alla spesa si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 12011 (Sviluppo dell’agricoltura Sviluppo delle produzioni annuali Titolo 1: spese correnti) dello stato di previsione di spesa.".


Note all’articolo 19

- Il testo dell’articolo 1 della l.r. 2/2003 è il seguente :

“Art. 1. (Aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche’ riordino della disciplina dei tributi locali) e’ fissata nella misura dell’1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

2. Per i redditi inferiori a euro 10.329,14, l’aliquota e’ determinata nella misura dello 0,9 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la cifra di euro 10.329,14 sara’ rivalutata annualmente in relazione al tasso d’inflazione programmato.".

- Il testo dell’articolo 12 della l.r. 14/2006 è il seguente:

“Art. 12. (Ripianamento debito sanitario strutturale)

1. Al fine di ripianare il debito sanitario strutturale pregresso, la Regione e le ASL provvedono a porre in essere transazioni commerciali con i creditori del sistema sanitario regionale.".


Nota all’articolo 24

- Il testo dell’articolo 14 della l.r. 38/1994, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 14. (Contributi)

1. Le province concedono alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri, contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attivita’.

2. Le province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta’ delle organizzazioni di volontariato derivanti dalla carenza di sedi idonee allo svolgimento delle attivita’, concedono contributi in conto capitale a comuni singoli o associati, comunita’ montane, comunita’ collinari, IPAB o aziende pubbliche di servizi alla persona per interventi edilizi di ristrutturazione di immobili di proprieta’, o in disponibilita’ almeno decennale, da concedere in uso gratuito a organizzazioni di volontariato iscritte nei registri.

3. Il contributo in conto capitale non puo’ essere superiore al 25 per cento dell’importo complessivo dei lavori e per un massimo di euro 5.000.

4. I contributi sono concessi a condizione che gli interventi realizzati consentano l’agibilita’ dell’immobile e che lo stesso sia vincolato all’uso di cui al comma 2 per la durata di dieci anni; eventuali deroghe al suddetto vincolo possono essere concesse dalla Giunta provinciale con provvedimento motivato.

5. Le province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta’ e disagio sociale nell’ambito della comunita’ regionale e di promuovere le condizioni atte a sostenere e ad agevolare lo sviluppo delle loro attivita’, erogano contributi costanti nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dalle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale iscritte da almeno due anni nei registri.

6. Il contributo, in conto interessi o in conto canoni, rispettivamente su accensione di mutui o stipulazione di contratti di leasing, e’ concesso per spese di investimento o per progetti rientranti nell’attivita’ statutaria degli enti interessati ed e’ pari in percentuale al tasso ufficiale di riferimento.

7. La durata del contributo e’ pari a quella dell’operazione finanziaria posta in essere e comunque non puo’ essere superiore a cinque esercizi finanziari.

7 bis. La Regione Piemonte concede agli organismi di collegamento e di coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale iscritti nell’apposita sezione del Registro regionale del Volontariato contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attività.

7 ter. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalla Giunta regionale.".

- Il testo dell’articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente :

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita’ regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell’anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria puo’ disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.

4. La legge finanziaria e’ approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

- Il testo dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è riportato nella nota all’articolo 1.

Note all’articolo 25

- Il testo dell’articolo 8 della l.r. 7/2001 è riportato nella nota all’articolo 24.

- Il testo dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è riportato nella nota all’articolo 1.


Nota all’articolo 26

Vedi nota all’articolo 25.


Nota all’articolo 27

- Il testo dell’articolo 5 della l.r. 1/2004 è il seguente:

“Art. 5. (Funzioni delle province)

1. Nell’ambito delle previsioni della legislazione nazionale e regionale nonche’ degli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali, le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio.

2. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:

a) partecipazione all’elaborazione degli strumenti della programmazione previsti al titolo III, con le modalita’ ivi indicate;

b) raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse pubbliche e private e sull’offerta di servizi del territorio di competenza;

c) coordinamento degli interventi territoriali su richiesta degli enti locali interessati;

d) promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore;

e) diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell’informazione in materia di servizi sociali sul territorio di competenza;

f) competenze in materia di cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato, compresa l’erogazione dei relativi contributi;

g) formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali di cui all’articolo 6, comma 2, lettera d), sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori istituzionali e anche in raccordo con l’universita’, compresa l’erogazione dei relativi finanziamenti;

h) competenze in materia di asili nido comunali ed erogazione dei relativi contributi;

i) realizzazione di altri interventi per la promozione e l’integrazione dei servizi sociali locali;

j) istituzione, con le modalita’ e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, dell’ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali e’ conferito dall’autorita’ giudiziaria l’esercizio delle funzioni di tutore;

k) competenze, attribuite dalla legge o dagli statuti, in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona e nomina dei membri dei consigli di amministrazione quando questa sia attribuita dagli statuti alla regione;

l) controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona, compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario.

3. Sono delegate alle province, fino alla trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, le seguenti funzioni:

a) vigilanza sugli organi e sull’attivita’ amministrativa delle IPAB, esclusi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario;

b) nomina dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB quando questa sia di competenza regionale e dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge.

4. Entro i termini e sulla base di indicazioni individuati dalla Giunta regionale di concerto con le province e gli enti gestori istituzionali, le province trasferiscono agli enti gestori istituzionali del proprio territorio la gestione delle funzioni di cui all’articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all’abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficolta’, mettendo a disposizione di tali enti le risorse umane, patrimoniali e finanziarie utilizzate alla data di entrata in vigore della legge nazionale.

5. Per le finalita’ di cui al comma 4 le province esercitano le seguenti funzioni:

a) attivazione delle procedure per la mobilita’ del personale in servizio a tale data, con le garanzie previste dalle norme contrattuali vigenti, o per il trasferimento dell’equivalente in denaro;

b) trasferimento della proprieta’ o degli altri diritti in base ai quali le province dispongono dei beni mobili e immobili utilizzati a tale data, ovvero dell’equivalente in denaro;

c) trasferimento annuale, per il tramite della Regione, delle risorse finanziarie equivalenti a quelle utilizzate per l’esercizio 2000 al netto degli importi erogati da altri enti;

6. Le risorse provenienti dalle singole province sono utilizzate nell’ambito del territorio della provincia dalla quale le risorse medesime sono trasferite.".


Nota all’articolo 28

- Il testo dell’articolo 47 della l.r. 14/2006 è il seguente:

“Art. 47. (Fondo speciale)

1. Per far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe importanti settori industriali è istituito un Fondo speciale nella UPB 15091 (Formazione professionale lavoro Occupazione promozione sviluppo locale - Titolo - I - spese correnti) pari a euro 10.500.000,00 per l’anno 2006.

2. Il Fondo è destinato a favorire, in via sperimentale, anche a fine di prevenzione, interventi monetari integrativi del reddito e di prestazioni sociali rivolti a quelle persone che a causa dell’interruzione temporanea o definitiva del lavoro svolto alle dipendenze altrui o soggette ai contratti della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), vengono a trovarsi al di sotto della soglia di reddito di euro 12.000,00 ISEE annui.

3. La Giunta regionale, entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua criteri e modalità sulla base dei quali tali contributi devono essere erogati ai soggetti aventi diritto.

4. La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione dell’UPB 09012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.".



Nota all’articolo 29

- Il testo dell’articolo 6 della l.r. 28/1993, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Modalita’ per la presentazione e l’esame delle domande)

1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta una deliberazione volta a stabilire:

a) le modalita’ per la presentazione delle domande di contributo e di finanziamento, la documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono essere contenute nel progetto di sviluppo;

b) le eventuali priorita’ tipologiche e/o territoriali e/o settoriali per l’accoglimento delle domande.

2. Le imprese individuali, le societa’ di persone o di capitali di cui all’articolo 3, per accedere ai benefici previsti devono presentare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale.

3. Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre 12 mesi dalla data della loro costituzione. La domanda deve essere corredata da un progetto di impresa secondo gli indirizzi definiti ai commi 1 e 2.

4. Il progetto di impresa, in ogni caso, dovra’ contenere i seguenti elementi:

a) la descrizione dell’impresa e del suo prodotto/servizio;

b) la dimensione ed i caratteri della parte di mercato a cui si rivolge;

c) il piano operativo finanziario e produttivo;

d) le azioni commerciali che si intendono realizzare;

e) le risorse professionali impegnate.

5. La Giunta regionale puo’ successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, apportare modifiche alla deliberazione di cui al comma 1.

6. La Giunta regionale, accertato che le imprese richiedenti risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, acquisito il parere del Comitato Tecnico di cui all’articolo 7, delibera l’ammissione delle imprese ai contributi ed ai finanziamenti tenendo altresi’ conto di quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

7. I termini di cui al comma 6 sono interrotti in caso di presentazione, da parte delle imprese, di documentazione errata o incompleta.

8. Per l’esame e la valutazione tecnica delle domande e degli allegati progetti di sviluppo, la Giunta regionale si avvale della consulenza e della collaborazione di un apposito Comitato Tecnico.".


Nota all’articolo 30

- Il testo dell’articolo 8 della l.r. 12/2004 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 8. (Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile)

1. La Regione favorisce l’accesso al credito a breve e medio termine da parte delle piccole imprese, ivi comprese quelle individuali, come definite dai regolamenti comunitari, formate da donne o da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, attraverso la concessione di garanzie agli istituti di credito, nell’interesse delle imprese che ne facciano richiesta .

1 bis. La Regione assicura priorità alle domande presentate da imprese a prevalente partecipazione femminile .

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione costituisce un fondo di garanzia e stipula apposita convenzione con la Finpiemonte S.p.A. per stabilire modalita’ e procedure per la concessione delle garanzie prevedendo altresi’ l’incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo.

3. Per gli oneri derivanti dall’intervento di cui al comma 2 si provvede per l’anno 2004 con le risorse dell’Unita’ previsionale di base (UPB) 15102 (Formazione Professionale Lavoro - Sviluppo dell’imprenditorialita’ - Titolo II - spese d’investimento) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per gli anni 2005 e 2006 con risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale 2004-2006.".


Nota all’articolo 37

- Il testo dell’articolo 33 della l.r. 44/2000 è il seguente:

“Art. 33. (Conferenza di Servizi presso la Regione)

1. Ai fini dei provvedimenti autorizzativi di cui all’articolo 31, presso l’Amministrazione Regionale è istituita la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della l. 241/1990, e della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La Conferenza dei Servizi è così formata:

a) dal funzionario regionale responsabile del procedimento;

b) da un rappresentante della Provincia interessata;

c) da un rappresentante per ogni Comune interessato;

d) da un rappresentante della Comunità montana interessata;

e) da tre esperti nominati dalla Regione: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico-forestali; per ciascun esperto è contestualmente nominato un sostituto.

3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica in relazione al tipo di vincolo la Conferenza dei Servizi è integrata da:

a) il Presidente dell’Ente di Gestione dell’Area Protetta interessata o suo delegato;

b) un funzionario della struttura regionale preposta ai Beni Ambientali ai sensi del d.lgs. 490/1999;

c) un funzionario della struttura regionale della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della l.r. 45/1989.

4. Svolge le funzioni di segreteria della Conferenza dei Servizi un funzionario della struttura regionale competente in materia.

5. I tre esperti, di cui al comma 2 lettera e), restano in carica per il periodo della legislatura.".


Nota all’articolo 40

- Il testo dell’articolo 3 della l.r. 14/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Definizioni)

1. Si intende per “rete” l’insieme dei punti di vendita eroganti i carburanti per autotrazione in commercio.

2. Si intendono per “carburanti per autotrazione” i seguenti tipi di prodotti:

a) benzine;

b) gasolio;

c) gas di petrolio liquefatto (GPL);

d) metano;

e) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della Commissione Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo (CUNA);

f) idrogeno.

3. Si intende per “impianto stradale di distribuzione dei carburanti” il complesso commerciale unitario costituito da uno o piu’ apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attivita’ accessorie.

4. Si intende per “impianto lacuale di distribuzione dei carburanti” il complesso unitario, destinato all’esclusivo rifornimento dei natanti, costituito da uno o piu’ apparecchi per l’erogazione del carburante, dalle relative attrezzature, dai servizi e dalle attivita’ accessorie.

5. Si intende per “impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato” un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse nonche’ mobili, di qualsiasi capacita’ di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprieta’ di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, ed ubicate all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini. L’impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell’autorizzazione a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall’articolo 2359 del codice civile.".


Nota all’articolo 41

- Il testo dell’articolo 17 della l.r. 60/1995 è il seguente:

“Art. 17. (Finanziamento)

1. Al finanziamento dell’ARPA si provvede mediante:

a) una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta Regionale in rapporto alle attivita’ attribuite all’ARPA;

b) una quota dei finanziamenti destinati dai Comuni e dalle Province per attivita’ di prevenzione e tutela ambientale, concordata nell’ambito del Comitato regionale di indirizzo;

c) una quota degli introiti derivanti dalle tariffe indicate e stabilite con le modalita’ di cui all’articolo 02, comma 4 del D.L. 496/1993 cosi’ come convertito dalla legge 61/1994, nonche’ di altri introiti derivanti da leggi istitutive di tributi e tariffe in campo ambientale;

d) altri finanziamenti previsti dal bilancio regionale;

e) finanziamenti statali e Comunitari per specifici progetti;

f) proventi per prestazioni rese nell’esclusivo interesse di privati.".



Note all’articolo 46

- Il testo dell’articolo 5 della l.r. 38/2006 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 5. (Requisiti professionali per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Il rilascio dell’autorizzazione e l’esercizio dell’attività, fatto salvo il presupposto della maggiore età, ad eccezione del minore emancipato e fatto salvo quanto previsto per il caso del subingresso per causa di morte dall’articolo 13, comma 2, e l’assolvimento degli obblighi scolastici, sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell’attività, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ed averne superato l’esame finale;

b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto già previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e dall’articolo 2 della l. 287/1991 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già in attività all’entrata in vigore della presente legge;

c) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS).

2. Sono ammessi all’esame di cui al comma 1, lettera a), senza aver frequentato il corso, coloro che sono in possesso del diploma di scuola alberghiera nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell’alimentazione o lauree equipollenti.

3. I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l’obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

4. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), e del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività di cui al comma 3, e ne garantisce l’effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 9, della l.r. 28/1999.

5. Il comune, al quale è richiesta l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti professionali. Si applica la disposizione di cui all’articolo 25, comma 2.

6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

7. Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

8. Il possesso del requisito professionale di cui al comma 1, lettera a), è valido anche ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale nel settore alimentare.".

- Il testo dell’articolo 8 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Criteri per l’insediamento delle attività)

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all’articolo 1, la Giunta regionale, sulla base di un monitoraggio del settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sentita la competente commissione consiliare, adotta gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l’insediamento delle attività. Il parere della commissione consiliare è reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta di atto deliberativo.

2. La Giunta regionale adotta gli indirizzi regionali, entro il termine di mesi sei dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 27, comma 2, previa acquisizione del parere obbligatorio della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), e sentite le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.

3. Gli indirizzi regionali tengono conto della vocazione territoriale, commerciale e turistica dei luoghi nei quali il servizio di somministrazione è reso al consumatore, al fine di preservare, sviluppare, potenziare e ricostituire il tessuto locale, con riferimento ai contenuti di cui all’articolo 3 della l.r. 28/1999.

4. I comuni adottano i criteri per l’insediamento delle attività entro centottanta giorni dall’entrata in vigore degli indirizzi regionali e nel rispetto dei medesimi, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale. A tal fine i comuni favoriscono, nelle forme ritenute più opportune, la concertazione con le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative.

5. I comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura di tali aree.

6. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest’ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L’attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell’attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all’interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l’attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l’attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti;

e) al domicilio del consumatore;

f) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell’azienda;

g) nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, di cui all’articolo 2 del d.p.r. 235/2001;

h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell’ordine, caserme, strutture d’accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;

i) all’interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;

j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall’ente proprietario dell’immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;

k) negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. Sono inoltre escluse dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le autorizzazioni temporanee, rilasciate ai sensi dell’articolo 10.

8. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 e dall’articolo 3, nei casi indicati al comma 6 le autorizzazioni sono sostituite dalla denuncia di inizio attività (DIA) presentata da parte dell’interessato al comune ove ha sede l’esercizio, che attesta l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. Spetta al comune competente, entro sessanta giorni dalla denuncia, verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa. Sono fatte salve in ogni tempo le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo sulle attività avviate a seguito della denuncia prevista dal presente comma.".

- Il testo dell’articolo 9 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9. (Funzioni autorizzatorie comunali)

1. L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica, da parte del comune, del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 e del rispetto dei criteri di cui all’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4.

3.Nei termini previsti dall’articolo 16, comma 1, lett.a) ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

4. Il comune può stabilire i casi in cui, per questioni legate alle scelte di programmazione in sede locale, l’autorizzazione per il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico è sostituita dalla DIA, ai sensi dell’articolo 8, comma 8.

5. Il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le domande in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).".

- Il testo dell’articolo 10 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Autorizzazioni temporanee)

1. In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri comunali per l’insediamento delle attività di somministrazione di cui all’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, sempre che il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l’attività di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5.

2. Per il rilascio dell’autorizzazione temporanea all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di cui all’articolo 5 non si applicano.

3. Le autorizzazioni temporanee hanno validità temporale tassativamente circoscritta al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui fanno riferimento e sono valide con esclusivo riferimento ai locali o luoghi cui si riferiscono.

4. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione di cui ai commi 1 e 2 si osservano le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.

5. Per le autorizzazioni temporanee vige il divieto di cui all’articolo 7, comma 4.".

- Il testo dell’articolo 16 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 16. (Revoca delle autorizzazioni)

1. L’autorizzazione è revocata quando:

a) il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva l’esercizio entro dodici mesi dalla data del suo rilascio. Il termine di dodici mesi è sospeso in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato;

b) il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, sospende l’attività per un periodo di tempo superiore a dodici mesi;

c) il titolare dell’autorizzazione non é più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;

d) il titolare dell’autorizzazione non rispetta l’obbligo di formazione obbligatoria in corso di attività di cui all’articolo 5, comma 3;

e) viene meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell’attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

f) il titolare dell’autorizzazione non osserva i provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione;

g) in caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante non avvia l’attività nei termini previsti dal comma 1, lettera a) del presente articolo;

h) in caso di subingresso per causa di morte, il successore non acquisisce il requisito professionale entro i termini stabiliti;

i) viene meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e il titolare dell’attività non richiede l’autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

j) nei casi e per i motivi di pubblico interesse stabiliti dal comune.

2. Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a DIA, invece della revoca dell’autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione dell’attività.2.

- Il testo dell’articolo 21 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 21. (Sanzioni)

1. A chiunque esercita l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione, o quando questa è stata revocata o sospesa, o senza i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17 bis, comma 1, del r.d. 773/1931, consistente nel pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 3.098,00.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931, consistente nel pagamento di una somma da euro 154,00 ad euro 1.032,00.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.

4. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi. Per le sanzioni relative ad accertamenti effettuati fino all’entrata in vigore della presente legge e per le violazioni della l. 287/1991, l’autorità competente ad irrogare le sanzioni e ad introitarne i proventi è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

5. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

6. Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle medesime.".


Note all’articolo 48

- Il testo dell’articolo 1 della l.r. 21/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Finalita’ e destinatari)

1. La presente legge disciplina, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, gli interventi della Regione diretti alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato, nonche’ alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, anche a tutela degli utenti e dei consumatori.

2. Mediante la presente legge la Regione Piemonte disciplina, in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato), le funzioni relative alla tenuta dell’albo provinciale delle imprese artigiane, nonche’ l’organizzazione e il funzionamento degli organi amministrativi e di tutela dell’artigianato.

3. Gli interventi sono attuati:

a) a favore delle imprese artigiane, sia singole che associate o consorziate, nonché a favore di imprese richiedenti che ottengono l’iscrizione presso il competente albo provinciale delle imprese artigiane entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di intervento agevolativo. Le imprese beneficiarie devono avere la sede operativa nel territorio della Regione Piemonte;

b) a favore di altri soggetti pubblici o privati, individuati dalla Giunta regionale con i programmi di attuazione della presente legge, purchè gli interventi siano comunque finalizzati al sostegno e allo sviluppo dei soggetti di cui alla lettera a).

4. La Regione assicura distinta considerazione giuridica e amministrativa all’artigianato, nella valutazione dell’impatto dei provvedimenti che vengono assunti con riguardo ai diversi ambiti di intervento in cui si rileva la presenza delle imprese artigiane accanto a quella degli altri settori produttivi.

5. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale del concorso delle Province, dei Comuni, delle Comunita’ montane e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), nonche’ della Commissione regionale per l’artigianato.".

- Il testo dell’articolo 16 della l.r. 21/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 16. (Localizzazione e rilocalizzazione degli insediamenti artigiani)

1. La Regione promuove, anche agevolando lo sviluppo di progetti integrati con il concorso degli enti locali, la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese artigiane, sia singole che associate, all’interno di:

a) aree attrezzate a destinazione produttiva o mista;

b) complessi edilizi e fabbricati riattivabili a fini produttivi o di servizio;

c) aree per l’artigianato artistico e di servizio;

d) aree interessate da programmi di recupero e riqualificazione urbana;

e) aree individuate da normativa comunitaria o statale quale oggetto di interventi di sostegno pubblico all’artigianato.

2. I progetti di localizzazione e rilocalizzazione nelle aree di cui al comma 1, esecutivi e di immediata operatività, devono essere conformi agli strumenti urbanistici del comune.

Note all’articolo 50

- Il testo dell’articolo 12 della l.r. 1/2000 è il seguente:

“Art. 12. (Politica tariffaria e di promozione)

1. La Giunta regionale definisce, d’intesa con gli enti locali delegati secondo le procedure di cui all’articolo 4, comma 6, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, la politica tariffaria e le sue modalita’ di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformita’ tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto ed in coerenza con gli obiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi dei servizi fissati dalla presente legge e nel rispetto dei parametri dell’inflazione programmata come stabilito dagli accordi interconfederali con il Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993, del 18 dicembre 1998 e successivi eventuali aggiornamenti.

1 bis. Le norme per l’eventuale revisione delle tariffe di trasporto pubblico locale devono essere previste nei contratti di assegnazione dei servizi medesimi.

2. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono indicate, in armonia con i criteri di cui ai commi 1 e 1 bis, nell’ambito dei contratti di servizio di cui all’articolo 10.

3. Gli enti locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalita’, con oneri a carico dei propri bilanci.

4. La Regione provvede per le proprie finalita’ a quanto previsto nel comma 3 con deliberazione della Giunta regionale, definendo criteri, modalita’ e risorse.

5. E’ vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.

6. La Regione, in concorso con gli enti locali, al fine di incrementare l’utenza, definisce una strategia di promozione fondata su incentivi e sulla diffusione dell’informazione.".

- Il testo dell’articolo 30 della l.r. 9/2004 è il seguente:

“Art. 30. (Interventi per la sicurezza sui servizi ferroviari)

1. Al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza agli utenti del trasporto ferroviario regionale e’ autorizzata la libera circolazione sui servizi ferroviari regionali e sulle ferrovie concesse agli agenti e funzionari delle Forze dell’Ordine, in attivita’ di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale. Per compensare i mancati introiti da traffico e’ riconosciuto alle aziende, che esercitano i predetti servizi ferroviari, un contributo annuale entro il limite di spesa di 370.000,00 euro, iscritti nell’UPB 26031 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo I - Spese correnti) tramite apposito protocollo di intesa fra le stesse e l’amministrazione regionale.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo dell’UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti).".

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. 1/2000 è il seguente:

“Art. 2. (Assetto funzionale)

1. Il sistema di trasporto pubblico locale regionale risulta dall’integrazione funzionale delle reti e dei servizi cosi’ articolati:

a) reti e servizi regionali di linea, di collegamento tra i principali centri della Regione e tra questi e gli omologhi centri delle Regioni confinanti, estesi all’intero territorio regionale e comprensivi della rete ferroviaria regionale e dei servizi su gomma ad essa complementari o sostitutivi, dei servizi aerei ed elicotteristici, nonche’ dei servizi lacuali del lago Maggiore;

b) reti e servizi provinciali di linea, estesi ai bacini di traffico o alle aree omogenee e comprensivi della rete e dei servizi su gomma, funiviari e lacuali;

c) reti e servizi urbani di linea, nell’ambito del comune o della conurbazione, estesi a comuni contermini purche’ sussista una stretta relazione funzionale o una sostanziale continuita’ di insediamento e comprensivi delle reti e dei servizi su gomma, fluviali, ed impianti fissi, nonche’ di tranvie e di metropolitane;

d) servizi integrativi o sostitutivi dei servizi di linea, effettuati con modalita’ diverse ed estesi a territori caratterizzati da bassa densita’ abitativa, a domanda debole, ovvero atti a soddisfare particolari esigenze di mobilita’ complementare o speciale.

2. Tutte le reti ed i servizi sono progressivamente adeguati alle esigenze degli utenti con ridotta capacita’ motoria ed effettuati con materiale rotabile idoneo.".


Nota all’articolo 55

- Il testo dell’articolo 4 della l.r. 22/2006 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 4. (Modalità di rilascio dell’autorizzazione)

1.La provincia rilascia l’autorizzazione per il servizio di noleggio di autobus con conducente alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori ed aventi la sede legale o la principale organizzazione aziendale nell’ambito territoriale di propria competenza. Le imprese in possesso dell’autorizzazione sono iscritte nel registro regionale delle imprese di cui all’articolo 5.

2.L’impresa, al fine del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, presenta alla provincia un’apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, contenente obbligatoriamente i seguenti elementi:

a)la denominazione o la ragione sociale dell’impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e le generalità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa;

b)il possesso dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);

c)il numero di autobus da immatricolare o già immatricolati da adibire al servizio di noleggio, con la specificazione di quelli acquistati con sovvenzioni pubbliche;

d) il numero dei conducenti e la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale, comunque rientrante nelle fattispecie di cui all’ articolo 6 della l. 218/2003. La dotazione di personale con rapporto di lavoro subordinato, avente un inquadramento contrattuale abilitante a condurre autobus da noleggio, è in numero non inferiore all’80 per cento degli autobus destinati a noleggio con conducente: tale percentuale viene applicata per le imprese con più di due mezzi e si considera arrotondata all’unità inferiore. Al personale sono parificati i titolari, i soci amministratori ed i collaboratori familiari di imprese titolari delle autorizzazioni, dotati della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsti dall’ articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Al fine di verificare la persistenza del requisito le imprese, ogni dodici mesi, inviano alla provincia una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il personale in forza a libro matricola;

e) il possesso del certificato d’iscrizione al registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’ articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992, da parte del personale conducente;

g) la dotazione di idonee soluzioni per il deposito del parco autobus, nonché di idonee soluzioni tecniche per la corretta manutenzione dei mezzi;

h) l’eventuale possesso dell’attestato di idoneità professionale per l’attività internazionale.

3. L’impresa richiedente è tenuta a regolarizzare l’eventuale domanda incompleta con le indicazioni e la documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione da parte della competente struttura della provincia. In caso di mancata regolarizzazione, la provincia competente dispone il rigetto della domanda.

4. La competente struttura della provincia, ove sussistano le condizioni, rilascia l’autorizzazione entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Copia conforme dell’autorizzazione è conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa, ai sensi dell’ articolo 5, comma 5, della l. 218/2003.

5. La provincia verifica la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, con cadenza quinquennale.

6. La provincia revoca l’autorizzazione, senza attendere la verifica di cui al comma 5, qualora accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti dal d.lgs. 395/2000.

7. La revoca di cui al comma 6 avviene secondo le modalità previste dagli articoli 11, 12 e 13 del d.lgs. 395/2000 e nel rispetto delle procedure di cui all’ articolo 13 bis del d.lgs. 395/2000.".


Note all’articolo 57

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. 75/1996 è il seguente:

“Art. 2. (Funzioni)

1. Nell’ambito delle attivita’ di promozione, accoglienza e informazione turistica disciplinate dalla presente legge, la Regione:

a) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attivita’;

b) predispone i programmi pluriennali e annuali di cui all’articolo 3;

c) organizza l’attivita’ dell’Osservatorio turistico, verifica i risultati degli interventi di promozione, accoglienza ed informazione e vigila sull’organizzazione turistica;

d) promuove la costituzione dell’Agenzia per la promozione turistica del Piemonte;

e) riconosce le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali;

f) effettua interventi di sostegno dell’organizzazione turistica nonche’ delle attivita’ di pubblicita’ e di propaganda turistica e di commercializzazione del prodotto turistico.

2. Le Province:

a) promuovono la costituzione delle Agenzie di accoglienza e di promozione turistica locale;

b) in accordo con la Regione e gli Enti locali promuovono l’attivita’ di accoglienza e valorizzazione turistica del territorio e coordinano l’attivita’ delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale in ambito provinciale;

c) svolgono l’attivita’ di vigilanza sulle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale ai sensi dell’articolo 11;

3. Le Camere di Commercio, le Comunita’ montane, i Comuni, nei limiti e secondo le modalita’ previste dalla presente legge, partecipano alla formazione dei programmi di cui all’articolo 4, concorrono alla costituzione dell’Agenzia di promozione turistica del Piemonte e delle Agenzie di accoglienza e di promozione turistica locali, concorrono alle attivita’ di accoglienza, di informazione e promozione turistica locale.".

- Il testo dell’articolo 82 della l.r. 44/2000 è il seguente:

“Art. 82. (Funzioni della Regione)

1. Nelle more dell’efficacia del disposto di cui all’articolo 81, comma 2, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative :

a) interventi di sostegno, indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività in materia di turismo;

b) indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività e degli interventi per la promozione, in Italia e all’estero, dell’immagine turistica istituzionale e dell’offerta turistica regionale;

c) predisposizione di programmi e progetti per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica e relativa programmazione di interventi finanziari per il miglioramento, la diversificazione e la specializzazione dell’offerta turistica regionale;

d) indirizzo e coordinamento dell’organizzazione turistica regionale e riconoscimento degli organismi di promozione e sviluppo dell’osservatorio del turismo regionale per l’elaborazione di statistiche turistiche regionali, per l’analisi dei mercati, della domanda e dell’offerta e per il monitoraggio dei risultati complessivi delle azioni di promozione e di gestione del sistema turistico regionale, anche attraverso il coordinamento dei sistemi informativi turistici provinciali;

e) definizione dei criteri e delle modalità per la tenuta di albi ed elenchi, per la concessione di riconoscimenti, nulla-osta e autorizzazioni per l’accertamento del possesso di standard e requisiti tecnici e professionali;

f) concorso all’elaborazione e all’attuazione delle politiche comunitarie e nazionali riguardanti il turismo.".

- Il testo dell’articolo 3 della l.r. 75/1996 è il seguente:

“Art. 3. (Programmazione delle attivita’)

1. La Regione coordina e indirizza le attivita’ indicate all’articolo 1 predisponendo specifici programmi pluriennali di indirizzo e di coordinamento.

2. Il programma pluriennale di indirizzo e di coordinamento e’ approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e deve indicare:

a) l’andamento della domanda turistica in Piemonte, le tendenze e le prospettive di mercato;

b) gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte, articolati per prodotti turistici e per ambiti territoriali;

c) gli indirizzi e le modalita’ di coordinamento dell’azione promozionale della Regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all’attivita’ dell’Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte di cui all’articolo 6, e delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all’articolo 9;

d) le azioni e gli strumenti principali, le risorse finanziarie di massima necessarie per il conseguimento degli obiettivi del programma pluriennale di indirizzo e coordinamento, le risorse da destinare all’attivita’ di promozione turistica svolta dall’Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte e dalle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, nonche’ i criteri di riparto delle stesse;

e) gli indirizzi, i criteri e le modalita’ di concessione dei contributi previsti dalla presente legge per la promozione delle risorse turistiche e per la commercializzazione del prodotto turistico.

3. Il programma pluriennale di indirizzo e coordinamento ha di norma validita’ triennale, viene approvato entro il 30 novembre dell’anno che precede quello di inizio della sua validita’ e puo’ essere aggiornato nel corso del triennio.

4. Il programma pluriennale di indirizzo e coordinamento e’ attuato mediante programmi annuali deliberati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento.

5. Il programma annuale indica i criteri e le modalita’ di utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio della Regione per l’anno di riferimento, gli obiettivi e le iniziative da attuare, gli indirizzi ed i criteri di riparto per gli interventi di cui agli articoli 14, 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 16 e 17, le relative previsioni di spesa, le risorse finanziarie da assegnare per l’attivita’ dell’Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte, delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale e degli Uffici di informazione e accoglienza turistica. Il programma annuale puo’ essere aggiornato nel corso dell’anno.".


Nota all’articolo 58

- Il testo dell’articolo 6 della l.r. 59/1979, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Concessione dei contributi)

1. Contestualmente alla concessione dei contributi ed entro il 30 settembre di ogni anno, la Regione, su parere del Comitato regionale di Coordinamento dei Trasporti, predispone il programma finanziario regionale ed approva i programmi per l’esercizio dello sgombero neve dei soggetti di cui al primo comma dell’art. 2.

2. I contributi, stabiliti in ragione del programma regionale, sono erogati:

a) per l’acquisto di mezzi d’opera, assegnandoli in annualita’ nella misura e per la durata occorrenti al totale ammortamento, compresi gli oneri per le spese e gli interessi dei mutui da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti. Qualora i mutui vengano contratti con altri Enti o Istituti di Credito, i contributi in annualita’ vengono concessi fino ad un massimo del 18% costante annuo, per la durata di 10 anni, a seguito della concessione della garanzia fidejussoria da parte della Regione alle Comunita’ Montane, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 18 agosto 1979, n. 50. Le rate, stabilite con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sono versate, direttamente dalla Regione, alla Cassa Depositi e Prestiti, o ad altri Enti o Istituti di credito, a seguito di contrazione di mutuo da parte dei soggetti di cui al primo comma dell’art. 2;

b) per l’acquisizione dei mezzi d’opera mediante contratto di locazione finanziaria, versando direttamente l’importo delle relative rate alle societa’ di leasing all’uopo convenzionate con la Regione;

c) per la partecipazione alle spese per l’esercizio dei mezzi e del servizio, nella misura fissata dal programma regionale di intervento finanziario annuale di cui all’art. 2 assegnandoli in conto capitale, in forma forfettaria anticipata, sulla base del bilancio consuntivo di esercizio dell’anno precedente approvato con deliberazione dei soggetti di cui al primo comma dell’art. 2, destinando una quota non inferiore al 10% della previsione annuale per interventi di sgombero neve effettuati nei Comuni in conseguenza di eventi eccezionali non prevedibili.

d) per la costruzione e l’acquisto di depositi da adibire a ricovero dei mezzi d’opera polivalenti e delle attrezzature per lo sgombero neve nell’ambito della Comunita’ Montana.

d bis) in alternativa ai contributi in annualità possono essere concessi contributi una tantum, in conto capitale, nella percentuale massima dell’80 per cento incentivando le forme associative; la misura della percentuale del contributo, eventualmente diversificata sulla base delle caratteristiche dei soggetti beneficiari, è stabilita annualmente dalla Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, in base alle risorse disponibili ed alle richieste di contributo presentate.".


Note all’articolo 63

- Il testo dell’articolo 8 della l.r. 7/2001 è riportato nella nota all’articolo 24.

- Il testo dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è riportato nella nota all’articolo 1.


Nota all’articolo 67

- Il testo dell’articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“ Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall’approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.