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Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Narzole (Cuneo)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 5 marzo 2007 - Modifica Regolamento Edilizio

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare ai sensi dell’art. 3, comma 10, della L.R. 19/1999, le seguenti modifiche del Regolamento Edilizio comunale vigente come disposto ai punto 2) e 3) successivi:

2) l’art. 2 del Regolamento Edilizio è sostituito dal presente (in grassetto le parti modificate):

Art. 2
Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Responsabile dell’Area Tecnica per l’edilizia privata e da nr. 7 componenti designati dal Consiglio Comunale, di cui uno nominato tra una rosa di tre nominativi indicati dalla minoranza consiliare; i componenti, nella prima seduta, eleggono Presidente e vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell’organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

3) l’art. 31 è integrato come segue:

5. Per gli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 Kw per ciascuna unità abitativa.

4) di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ad approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691;

5) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 08/07/1999 n. 19;

6) di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dall’art. 13, comma 4, della L.R.08/07/1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica;

7) di incaricare il Responsabile del procedimento per gli ulteriori adempimenti di legge.