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Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Nichelino (Torino)

Modifiche allo Statuto comunale - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16.3.2007

Articolo 14
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Devono essere considerate quali assenze irrilevanti ai fini della decadenza solo quelle supportate da certificati attestanti:

- malattia

- lutti (per coniuge, ascendenti, discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado)

- matrimonio

- assenze istituzionali e di rappresentanza dell’Ente.

La decadenza non opera per assenze che si verificano in un arco di tempo di giorni quaranta.

4. Le assenze vanno giustificate per iscritto entro sette giorni dallo svolgimento della seduta con presentazione al protocollo generale.

5. Il Presidente del Consiglio, con frequenza semestrale, rende pubbliche le presenze e le assenze dei Consiglieri alle sedute consiliari e alle sedute delle Commissioni consiliari.

Articolo 15
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, emendamenti alle proposte di deliberazioni, proposte di deliberazioni, purché istruiti ai sensi di legge.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere il domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale.

6. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni. Al Consigliere compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari.

7. Ai Consiglieri Comunali è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

Articolo 25
Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori entro i limiti previsti dalla legge. La determinazione del numero compete al Sindaco.

2. Nella composizione della Giunta Comunale deve essere garantita la rappresentanza di genere.

3. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Gli Assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.