Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2007
ANNUNCI LEGALI
Consorzio Intercomunale dei Servizi alla persona - Comuni di Collegno e Grugliasco - Grugliasco (Torino)
Accordo di programma per lapprovazione e lattuazione del piano di zona del Distretto n.1 - Comuni di Collegno e di Grugliasco - dellAzienda Sanitaria n. 5. Triennio 2006 - 2008
tra
La Provincia di Torino
in persona dellassessore Eleonora Artesio
su delega del Presidente Antonino
Saitta
Il Comune di Collegno
in persona del Sindaco Silvana Accossato
Il Comune di Grugliasco
in persona del Sindaco Marcello Mazzù
LAzienda Sanitaria Locale N.5
in persona del Direttore del Distretto Paola Fasano su delega del
Direttore Generale Giorgio Rabino
Il Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona (CISAP)
in persona del Presidente Michele Suma.
Premesso:
- che ai sensi dellarticolo 13 del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, Testo unico delle leggi sullordinamento locale il comune è lente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei Servizi alla persona e alla comunità;
- che ai sensi dellarticolo 6, comma 2, lettera b) della legge regionale 8 gennaio 2004, n.1 Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento: Il Sindaco è il titolare delle funzioni di tutela socio sanitaria e del diritto alla salute per i suoi cittadini in applicazione di quanto disposto del d.lgs.502/1992 e successive modificazioni;
- che larticolo 17 della citata legge regionale prevede che I comuni singoli od associati, a tutela dei diritti della popolazione, dintesa con le ASL nelle forme previste dallarticolo 3 quater, comma 3, lettera c), del d.lgs.502/1992 e successive modificazioni per quanto attiene alle attività di integrazione socio - sanitaria, provvedono a definire il piano di zona ai sensi dellarticolo 19 della l.328/2000 che rappresenta lo strumento fondamentale e obbligatorio per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza;
- che larticolo 22 della citata legge regionale identifica nel bisogno il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali e riconosce a ciascun cittadino il diritto di esigere, secondo le modalità previste dallente gestore istituzionale, le prestazioni sociali di livello essenziale di cui allarticolo 18, previa valutazione dellente medesimo e secondo i criteri di priorità di cui al comma 3";
- che, per quanto attiene allarea dellintegrazione socio sanitaria, Le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano - in ottemperanza al disposto dellarticolo 7 della legge regionale 1/2004 - secondo la normativa vigente e secondo le modalità individuate nei piani attuativi aziendali, nei programmi delle attività territoriali e nei piani di zona, le attività sanitarie a rilievo sociale e le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria garantendone lintegrazione, su base distrettuale, con le attività sociali a rilievo sanitario di competenza dei comuni;
- che il DPCM 29 novembre 2001, Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, allegato 1, punto 1.C), e la successiva D.G.R 51 - 11389 del 23.12.2003, DPCM 29 novembre 2001, allegato 1, punto 1.C). Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza allarea dellintegrazione sanitaria hanno individuato i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite a tutti gli assistiti a livello nazionale e regionale;
- che lAzienda sanitaria locale n.5 e gli Enti gestori degli ambiti territoriali ad essa afferenti hanno provveduto - con Accordo di Programma valido per il quinquennio 2004/2008 - a dare attuazione alle disposizioni contenute nella D.G.R 51 - 11389 del 23.12.2003 individuando gli interventi e le prestazioni da assicurare agli assistiti a livello aziendale con riferimento: allarticolazione delle cure domiciliari nella fase di lungo assistenza; allarticolazione dellassistenza territoriale, semi residenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti; allarticolazione dellassistenza territoriale, semi residenziale e residenziale a favore delle persone con handicap.
Considerato:
- che ai sensi dellarticolo 34 del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è consentito alle amministrazioni comunali, di province e regioni, dello Stato e di altri soggetti pubblici di sottoscrivere Accordi di Programma per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, una azione coordinata ed integrata;
- che ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge regionale 1/2004 il piano di zona, definito secondo le indicazioni del piano regionale di cui allarticolo 16 e con la partecipazione di tutti i soggetti attivi nella programmazione, è approvato tramite accordo di programma promosso e approvato dal legale rappresentante dellente gestore al quale il piano afferisce;
- che ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge regionale 1/2004 La parte dei piani di zona relativa alle attività di integrazione socio sanitaria trova obbligatoria corrispondenza nella parte dei programmi di attività distrettuale contenuta nei piani attuativi aziendali per garantire la preventiva convergenza di orientamenti dei due comparti interessati, lomogeneità di contenuti, tempi e procedure;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti interessate convengono e stipulano il seguente:
Accordo di programma per lapprovazione e lattuazione del piano di zona del Distretto n.1 - Comuni di Collegno e Grugliasco - dellAzienda Sanitaria Locale n. 5 ai sensi dellarticolo 19 della legge 328/2000 e 17 della legge regionale 1/2004.
Art. 1
Oggetto
1. Forma oggetto del presente accordo lapprovazione e lattuazione del piano di zona definito dai Comuni di Collegno e di Grugliasco - dintesa con lAzienda sanitaria locale n. 5, distretto n. 1, per quanto attiene alle attività di integrazione socio sanitaria - previa concertazione con i soggetti del terzo settore e con quelli di cui allarticolo 1, comma 6, della legge 328/2000.
2. Il piano di zona è lo strumento di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali con il quale i Comuni di Collegno e Grugliasco intendono promuovere una migliore qualità di vita, pari opportunità, non discriminazione e tutelare il diritto allassistenza sociale ed alle prestazioni socio sanitarie della popolazione dellambito territoriale del distretto n. 1.
3. Il piano di zona anni 2006 / 2008 dellambito di Collegno e Grugliasco, comprende i seguenti contenuti, descritti nel documento allegato che - unitamente alla premessa ed alle considerazioni introduttive - costituisce parte integrante del presente accordo:
a) il processo e il metodo;
b) analisi del contesto territoriale;
c) analisi del contesto demografico;
d) analisi dei bisogni e delle risorse locali;
e) le strategie e le priorità di intervento locali;
f) gli obiettivi e le azioni rispetto alle priorità definite;
g) le modalità di integrazione tra gli attori del sistema;
h) le risorse strumentali, professionali e finanziarie;
i) il sistema informativo: monitoraggio, valutazione e comunicazione;
j) la formazione di base e permanente.
4. Allaccordo di programma partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 dellarticolo 17 della legge regionale 1/2004, le aziende pubbliche dei servizi alla persona, i soggetti del terzo settore che concorrono investendo direttamente proprie risorse umane, finanziarie o patrimoniali nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché la Provincia di Torino, per i servizi di supporto e di area vasta svolti dalla medesima.
Art. 2
Finalita
1. Con il presente atto le Amministrazioni sottoscriventi approvano il piano di zona dei Comuni di Collegno e Grugliasco, relativo al triennio 2006 - 2008, elaborato nel rispetto della legge regionale 1/2004 e delle priorità definite dalla programmazione socio sanitaria regionale.
2. Le parti coinvolte si obbligano altresì a rispettare i principi, le linee di intervento, gli obiettivi e le azioni che saranno alla base della sua attuazione dando atto che risulta necessario:
a) promuovere il benessere sociale sviluppando il complesso dei servizi alla persona e alla comunità e non semplicemente agendo sul versante dei servizi sanitari e di quelli socio assistenziali. Questi servizi possono infatti solamente contribuire a migliorare una qualità della vita dei cittadini che viene però in molta parte determinata dalle politiche sociali dei Comuni di Collegno e di Grugliasco. Da ciò consegue che i servizi sanitari e quelli socio assistenziali devono integrarsi tra loro, ma devono anche connettersi con gli interventi dellistruzione, con le politiche attive della formazione, del lavoro, della casa, ecc.;
b) assicurare - attraverso il Consorzio Intercomunale dei Servizi Alla Persona - a ciascun cittadino che ne abbia titolo ai sensi dellarticolo 22, comma 2, della legge regionale 1/2004 e che sia residente nellambito intercomunale, il diritto di esigere - secondo le modalità ed i criteri previsti dalla deliberazione dellAssemblea Consortile n. 2 del 22.2.2006 Individuazione dei destinatari degli interventi e dei servizi sociali consortili e definizione dei loro diritti - le prestazioni sociali di livello essenziale di cui allarticolo 18 della legge regionale 1/2004 garantendo ad essi il ricorso per opposizione contro leventuale motivato diniego ad erogare le prestazioni richieste;
c) assicurare - attraverso il distretto sanitario n. 1 dellAzienda sanitaria locale n. 5 - a ciascun cittadino che ne abbia titolo secondo la normativa vigente e secondo le modalità individuate nei piani attuativi aziendali, nei programmi della attività territoriali e nello stesso piano di zona, le attività sanitarie, sanitarie a rilievo sociale e le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria, garantendone lintegrazione, su base distrettuale, con le attività sociali e rilievo sanitario di competenza del Consorzio.
Art. 3
Modalita di concertazione
1. Gli attori del sistema di locale integrato di interventi e servizi sociali delineato nel Piano di Zona si riconoscono nel metodo del confronto ed individuano, nella concertazione tra le parti sociali, lo strumento portante della pianificazione, della programmazione e della valutazione degli interventi.
2. La concertazione e la cooperazione regolano quindi i rapporti tra i diversi livelli istituzionali, nonché tra questi e gli organismi non lucrativi di utilità sociale, la cooperazione, le associazioni e degli enti di patronato, il volontariato, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese che operano nel settore per lorganizzazione e la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
3. Come previsto dallarticolo 14, comma 2, della legge regionali 1/2004 le istituzioni locali adottano inoltre il criterio operativo della concertazione anche nellambito dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali Confederali e di categoria rappresentative a livello zonale.
4. LAzienda sanitaria, i Comuni ed il loro Consorzio concertano infine la programmazione dei processi di tutela della salute - e, nellambito di questi, delle prestazioni socio sanitarie integrate - in quanto connessi con gli interventi dellistruzione, delle politiche attive della formazione, del lavoro, della casa, della sicurezza sociale, comunque rivolti alla prevenzione ed alla eliminazione o alla riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio.
5. Le strutture amministrative delle suddette istituzioni adottano pertanto il principio della condivisione delle procedure tra pubbliche amministrazioni al fine di perseguire obiettivi di semplificazione, integrazione, efficacia ed efficienza e di facilitare laccesso dei cittadini ai servizi.
6. Il metodo della concertazione si realizza attraverso la convocazione di tavoli tra le Istituzioni locali, le Organizzazioni Sindacali ed i soggetti del Terzo Settore in coincidenza con le scadenze di programmazione annuale e pluriennale delle Amministrazioni aderenti allaccordo di programma con il quale viene approvato il Piano di Zona. Ciò al fine di verificare la coerenza degli atti programmatori con il Piano relativo al triennio 2006 - 2008.
7. Si darà inoltre luogo alla convocazione di tavoli specifici ove si renda necessario decidere dellallocazione di nuove risorse e/o di effettuare riduzioni di spesa. In modo analogo si procederà nei casi in cui si debba procedere a variare la programmazione o i criteri di erogazione degli interventi e delle prestazioni che formano oggetto del Piano.
Art. 4
Modalita di integrazione istituzionale
1. Lorganismo che assume il coordinamento istituzionale dei processi di programmazione concertata viene individuato nel Comitato dei Sindaci del Distretto n. 1 - integrato con la presenza del Direttore generale dellAzienda sanitaria locale n. 5 - che si avvale del supporto dellUfficio di piano al quale spetta lesercizio delle funzioni, di coordinamento e di gestione, relative alle azioni attuative.
2. Fanno parte dellUfficio di piano: i funzionari del Servizio Solidarietà Sociale della Provincia di Torino, i dirigenti dei settori delle Politiche Sociali dei Comuni, il direttore del Consorzio ed il direttore del Distretto. A questi ultimi compete, nello specifico, la direzione - a responsabilità congiunta - della struttura distrettuale funzionale per le attività integrate (preposta alla gestione unitaria degli interventi socio sanitari) e lamministrazione concertata del relativo budget finanziario.
3. Il Comitato dei Sindaci provvede ad approvare i programmi annuali di attuazione, a livello distrettuale, della pianificazione pluriennale e ad attivare e ad espletare i processi di concertazione indicati nel presente capitolo, in particolare nellambito dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali confederali e di categoria rappresentative a livello zonale.
4. Il Comitato dei Sindaci e lUfficio di piano operano con il supporto della Provincia di Torino che - come previsto dallarticolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) della legge regionale 1/2004 - può svolgere le seguenti funzioni:
a) partecipazione allelaborazione degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa regionale;
b) raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse pubbliche e private e sullofferta di servizi del territorio di competenza;
c) coordinamento degli interventi territoriali su richiesta degli Enti locali interessati;
d) promozione di forme di coordinamento tra gli Enti gestori istituzionali ed i soggetti del Terzo Settore;
e) diffusione, di concerto con gli Enti gestori istituzionali, dellinformazione in materia di servizi sociali sul territorio di competenza;
f) realizzazione di altri interventi per la promozione e lintegrazione dei servizi sociali locali
Art. 5
Modalita di integrazione con la cooperazione sociale
1. I Comuni, il Consorzio e lAzienda sanitaria, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, riconoscono ed agevolano:
a) il ruolo della cooperazione sociale di tipo B per lo svolgimento di attività finalizzate allinserimento di persone svantaggiate ed a tal fine si impegnano alla rigorosa applicazione dellarticolo 13, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n.18 e s.m.i.
b) il ruolo della cooperazione sociale di tipo A e C nella programmazione, nellorganizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali definito nel Piano di Zona.
2. Inoltre si impegnano:
a) a ricorrere a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano, ai soggetti operanti nel terzo settore, la piena espressione della propria progettualità ed il conseguimento di adeguati standard qualitativi di servizio;
b) ad avvalersi di analisi e di verifiche partecipate sui servizi da conferire o conferiti in gestione che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione e formazione del personale;
c) a prevedere, nei capitolati finalizzati al conferimento della gestione dei servizi attraverso procedure di selezione evidenza pubblica, che al personale addetto vengano applicati i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e gli Accordi locali siglati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) a prevedere che i contratti di servizio indichino le modalità di controllo che le Amministrazioni conferenti adottano relativamente al personale (numero, qualifica ed orari, documentazione attestante il possesso dei requisiti di studio e professionali, attestazioni comprovanti il regolare versamento degli oneri contributivi, ecc.);
e) a prevedere che i contratti di servizio indichino tutte le clausole necessarie a tutelare lutenza ed in particolare che alle associazioni rappresentative degli utenti sia consentito di accedere liberamente ai servizi ed ai presidi conferiti in gestione per effettuare ogni opportuna verifica sulle reali condizioni di permanenza degli assistiti;
f) a rendere vincolante ladozione della Carta dei Servizi conferiti in gestione da parte delle cooperative aggiudicatarie.
3. Le Amministrazioni locali - in ottemperanza alla D.G.R 22 maggio 2006, n.79/2953, Legge regionale 8 gennaio 2004 n.1, art.31 - Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore: Approvazione e nelle more della emanazione degli ulteriori provvedimenti contenenti la disciplina di dettaglio relativa ai sistemi di Accreditamento e affidamento a terzi dei servizi alla persona ed alla Corresponsione di tariffe - individuano nellaccreditamento realizzato attraverso le procedure previste dallistituto della concessione amministrativa lo strumento che consente di coniugare efficacemente il principio di sussidiarietà - che prevede il coinvolgimento del terzo settore nella programmazione e nella gestione dei servizi - con la necessità di affermare che la titolarità - e quindi la responsabilità - dei servizi preposti ad erogare prestazioni di livello essenziale deve rimanere pubblica La concessione è infatti uno strumento che garantisce, allAmministrazione locale, penetranti poteri di intervento, specie in merito ai criteri gestionali generali, nei confronti dei soggetti privati chiamati ad espletare i servizi non gestiti direttamente dalla struttura pubblica.
Art. 6
Modalita di integrazione con il volontariato e lassociazionismo
1. I Comuni, il Consorzio e lAzienda sanitaria concordano sulla necessità di operare per lo sviluppo a livello locale di unetica della responsabilità che rappresenta la condizione indispensabile perché i diritti siano esigibili per tutti, ma ognuno fruisca di ciò che è disponibile tenendo conto dei suoi reali bisogni e delle sue personali risorse.
2. Occorre perciò favorire la crescita della comunità locale, aiutandola a riconoscere e selezionare le proprie necessità e bisogni, stimolando la partecipazione e facendo crescere le risorse locali e la responsabilizzazione dei cittadini nella programmazione e verifica dei servizi, affinché essi possano esprimersi autonomamente: nella convinzione che quello che accade è responsabilità di tutti.
3. La realizzazione delle azioni previste dal Piano di Zona richiede dunque un sistema di governo allargato nel quale, accanto alla promozione ed alla regolazione pubblica, conviva la co-progettazione che coinvolge soggetti pubblici, privati e del privato sociale con un esercizio di responsabilità comuni.
4. A tal fine le associazioni coinvolte nella pianificazione zonale e le organizzazioni del volontariato - che già operano in raccordo con i servizi socio sanitari anche attraverso lo strumento delle convenzioni - vengono chiamate a partecipare ai tavoli di concertazione in coincidenza con le scadenze di programmazione annuale e pluriennale delle Amministrazioni firmatarie del Piano di Zona.
5. Viene inoltre prevista la convocazione di tavoli specifici ove si renda necessario decidere dellallocazione di nuove risorse e/o di effettuare riduzioni di spesa in ordine ad azioni che coinvolgono direttamente tali soggetti nellattuazione del Piano.
Art. 7
Finanziamento del piano di zona
1. I Comuni, il Consorzio e lAzienda sanitaria locale n. 5 contribuiscono al finanziamento delle azioni previste dal piano mediante lo stanziamento per gli anni 2006, 2007 e 2008 delle somme indicate nella tabella successiva.
Impegni finanziari 2006 2007 2008
Comune di Collegno 7.636.242,00 7.636.242,00 7.636.242,00
Comune
di Grugliasco 4.932.458,84, 4.940.558,56 4.940.558,56
CISAP 6.439.398,00 5.525.810,94 5.525.810,94
ASL
- Distretto 5.304.137,00 5.304.137,00 5.304.137,00
Totale 24.312.235,84 23.406748,50 23.406748,50
2. Le Amministrazioni suddette si impegnano inoltre a sviluppare ogni azione utile al reperimento di ulteriori finanziamenti anche attraverso altri enti ed il privato sociale.
Art. 8
Durata dellaccordo e clausola di aggiornamento
1. Ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge regionale 1/2004 il presente accordo di Programma è approvato dal legale rappresentante del Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona che provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Il piano di zona oggetto dellaccordo ha validità per gli anni 2006, 2007 e 2008 e rimarrà comunque efficace fino allentrata in vigore del piano successivo. Durante il periodo di vigenza del piano è fatta salva la possibilità di procedere alladozione di modifiche dello stesso, nonché delle disposizioni di cui al presente accordo.
3. Il Comitato dei Sindaci del Distretto n. 1 - integrato con la presenza del Direttore generale dellAzienda sanitaria locale n. 5 - è autorizzato ad adottare gli aggiornamenti che si rendono necessari previa concertazione con i soggetti di cui allarticolo 3 del presente accordo.
Art. 9
Collegio di vigilanza
1. Si conviene di attribuire al Comitato dei Sindaci del Distretto n. 1 - integrato con la presenza del Direttore generale dellAzienda sanitaria locale n. 5 - la funzione di vigilanza sullo stato di attuazione del piano di zona.
2. Il Collegio di Vigilanza svolge funzioni di indirizzo strategico e di controllo sul piano, governando il processo di attuazione avvalendosi dellUfficio di piano di cui allarticolo 4 del presente accordo.
3. Lattività di vigilanza verrà espletata attraverso la periodica verifica dei risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione raccolti dallUfficio di piano.
4. Il Collegio di Vigilanza, una volta riscontrata la presenza di ritardi o negligenze nella realizzazione delle azioni, provvede a darne comunicazione a tutti i soggetti firmatari dellaccordo al fine di concordare le soluzioni o gli interventi da adottare.
5. In ogni caso il Collegio dovrà relazionare a tutte le Amministrazioni interessate in ordine allo stato di fatto del processo di attuazione con cadenza annuale.
Art. 10
Controversie e norme di rinvio
1. Ogni controversia derivante dallesecuzione del presente accordo di programma, che non venga definita bonariamente del Collegio di Vigilanza ai sensi del precedente articolo, sarà devoluta ad un collegio arbitrale: in tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; gli arbitri così nominati designano a loro volta un altro arbitro, che presiederà il Collegio arbitrale. Il Collegio giudicherà la questione entro trenta giorni dallavvio dellesame. In tema di arbitrato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Per ogni controversia è competente il foro di Torino.
2. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina dellaccordo di programma di cui allarticolo 34 TUEL (D.Lgs.267/2000 e s.m.i) nonché, in via residuale, alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 15 della legge 241/1990 e s.m.i.
Grugliasco, 14 marzo 2007
In fede ed in piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono come segue:
LAssessore della Provincia di Torino
Eleonora Artesio
Il Sindaco del Comune di Collegno
Silvana Accostato
Il Sindaco del Comune di Grugliasco
Marcello Mazzu
p. Il Direttore Generale dellAzienda Sanitaria n. 5
Giorgio Rabino
Il Presidente del C.I.S.A.P.
Michele Suma