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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 16

Codice 16.4
D.D. 20 marzo 2007, n. 92

L.R. 22.11.1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e s.m.i.. Rinnovo dell’autorizzazione per la sistemazione definitiva e la riqualificazione ambientale della cava in localita’ Fontanone del Comune di Rivalta di Torino, esercita dalla Societa’ Cave Sangone S.r.l

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Di autorizzare la Società Cave Sangone S.r.l. (omissis), con sede legale in Rivalta di Torino, Via San Luigi, 130, ai sensi della l.r. 69/1978, alla coltivazione e relativa sistemazione definitiva e riqualificazione ambientale della cava in località Fontanone del Comune di Rivalta di Torino, sino al 19 marzo 2011.

2. Alla scadenza dell’autorizzazione la Società esercente è tenuta a presentare domanda di autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 e del D.lgs. 42/2004 esclusivamente per completare il progetto gia approvato con la d.d. n. 94 del 14 luglio 2003 la cui autorizzazione è rinnovata con il presente atto.

3. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’allegato A, (che comprende le prescrizioni richieste dalla d. d. regionale n. 321 del 24 dicembre 2001, emessa a seguito della conclusione del procedimento di verifica di VIA, e di quelle approvate nella Conferenza di Servizi del 12 febbraio 2007) nonché nel rispetto dell’allegato B; allegati che costituiscono parte integrante della presente determinazione. La coltivazione deve inoltre avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

4. L’attività di coltivazione e di recupero della cava devono inoltre essere attuati nell’osservanza dell’autorizzazione comunale n. 220/2006 del 19 febbraio 2007 con cui il progetto è stato autorizzato ai sensi del D.lgs. 42/2004.

5. La Società esercente è tenuta al pagamento delle “Tariffe del diritto di escavazione” istituite dall’art. 14 della l.r. 13 novembre 2006, n. 35, secondo le modalità che saranno definite dalla Giunta regionale ai sensi del 1° comma del citato art. 14.

6. La Società esercente è tenuta, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di 998.000 Euro (novecento.novantottomila/00) ai sensi dell’art. 7 Co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di Rivalta di Torino (TO) ed all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

7. La cauzione di cui al punto 6 è sostitutiva di quella stipulata in ottemperanza alla precedente autorizzazione, rilasciata dall’Amministrazione regionale, Direzione Industria con d.d. n. 94 del 14 luglio 2003.

8. Entro 120 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società Cave Sangone S.r.l. è tenuta predisporre ed a presentare il progetto di gestione, ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI, relativamente alle aree demaniali inserite nel progetto di riqualificazione e valorizzazione ambientale.

9. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e negli allegati A e B costituiscono motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

10. La presente determinazione sarà inviata al Comune di Rivalta di Torino, all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese” e alla Provincia di Torino, per conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

11. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

12. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto