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Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 / 04 / 2007

Codice 29.3
D.D. 3 aprile 2007, n. 84

Elenco Regionale definitivo per il riconoscimento dell’idoneita’ a prestare servizio nel ruolo di Assistente presso le Case di Cura private dei Medici sprovvisti di specializzazione (ex D.G.R. n. 58-14492 del 29/12/2004, cosi’ come modificata con D.G.R. n. 41-3836 del 18/09/2006). Approvazione.

Premesso che con D.G.R. n. 58-14492 del 29/12/2004, così come modificata con D.G.R. n. 41-3836 del 18/9/2006, la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida per la Vigilanza sulle Case di Cura private, recependo, tra l’altro, all’Allegato 3, l’Accordo con le Associazioni di categoria AIOP e ARIS relativo all’istituzione dell’Elenco Regionale di cui all’oggetto;

Tenuto conto che, ai sensi dell’Allegato 3 della D.G.R. n. 58-14492 del 29/12/2004, possono ottenere l’idoneità a prestare servizio nella specialità dell’Unità Funzionale di appartenenza, nel ruolo di Assistente presso le Case di Cura private, soltanto i Medici che rientrano in una delle seguenti tipologie di rapporto di lavoro :

1. dipendenti a tempo indeterminato;

2. dipendenti a tempo determinato con contratto di durata minima annuale, in servizio da almeno sei mesi dalla data di approvazione della deliberazione attuativa della presente intesa e con impegno orario medio settimanale certificato non inferiore a quello del tempo definito (28,5 ore);

3. rapporti libero professionali con contratto di durata minima annuale, in vigore da almeno 6 mesi e con impegno orario medio settimanale certificato non inferiore a quello del tempo definito (28,5 ore).

Nel caso sia presente un servizio di guardia medica separato i medici rientranti in una delle fattispecie di cui ai punti 1), 2), 3) possono beneficiare della medesima idoneità, utilizzando i seguenti criteri:

* acuzie: come specialisti in medicina interna;

* postacuzie: nella specialità prevalente, fatti salvi i casi particolari segnalati dalle Case di Cura private.

Con l’Accordo sopra richiamato, a partire dal 1° gennaio 2005, possono prestare servizio presso le Case di Cura private soltanto Medici in possesso di adeguata specializzazione, anche in caso di servizio prestato come guardia medica.

Considerato che, come ulteriormente specificato con D.G.R. n. 41-3836 del 18/9/2006, il personale medico che è risultato in possesso dei requisiti previsti sarà iscritto nell’Elenco Regionale approvato, in via provvisoria, con il presente provvedimento e sarà legittimato a ricoprire il ruolo di Assistente nell’Unità Funzionale di appartenenza, pur in assenza di specializzazione, in quanto in servizio prima della riforma introdotta dalla Regione con l’Accordo sopra richiamato;

Precisato che l’iscrizione dei medici Assistenti nell’Elenco Regionale non comporta il riconoscimento della specializzazione, bensì unicamente l’idoneità a prestare servizio presso le Case di Cura private, nel ruolo di Assistente;

Precisato altresì che, ovviamente, il personale medico “Assistente”, beneficiario dell’idoneità al servizio, non potrà fregiarsi del titolo di “specialista”, bensì sarà soltanto legittimato a continuare a svolgere la propria attività nell’Unità Funzionale di appartenenza ed all’interno delle analoghe Unità Funzionali presenti in altre Case di Cura private e non potrà comunque ricoprire ruoli apicali all’interno della Casa di Cura, per i quali la normativa richiede espressamente il titolo di specializzazione;

Vista la Determinazione del Direttore Regionale Programmazione Sanitaria, n. 282 del 22/11/2006 (pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 30/11/2006), con la quale è stato approvato l’Elenco Regionale provvisorio di cui all’oggetto, assegnando contestualmente un termine temporale di 30 giorni dalla data della sua pubblicazione, per presentare eventuali istanze di revisione dell’Elenco provvisorio;

Vista la documentazione relativa alle istanze di revisione presentate dai Medici interessati;

Viste le risultanze delle verifiche dalle Commissioni di Vigilanza rispettivamente competenti per territorio, chiamate ad esprimere parere sull’idoneità dei singoli Medici Assistenti non idonei che avevano presentato ricorso all’inserimento nell’Elenco di cui all’oggetto;

Sentito il parere del Gruppo di Lavoro costituito con Determinazione del Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Territoriale n. 45 del 9/2/2004, chiamato a valutare i ricorsi, così come previsto dalla D.D. n. 282 del 22/11/2006;

Dato atto che gli esiti dei ricorsi sono stati già comunicati ai singoli Medici interessati, nonché ai Legali Rappresentanti delle Case di Cura private ed ai Presidenti delle Commissioni di Vigilanza competenti;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione, in via definitiva, dell’Elenco Regionale dei Medici sprovvisti di specializzazione riconosciuti idonei a prestare servizio nel ruolo di Assistente presso le Case di Cura private;

Tutto quanto sopra premesso, il Direttore

Vista la L.R. 14/01/1987, n.5;

vista la L.R. 08/08/1997, n. 51;

vista la D.G.R. n. 58-14492 del 29/12/2004;

vista la D.G.R. n. 41-3836 del 18/9/2006;

vista la D.D. n. 282 del 22/11/2006;

determina

di approvare, l’"Elenco Regionale Definitivo dei Medici sprovvisti di specializzazione riconosciuti idonei a prestare servizio nel ruolo di Assistente presso le Case di Cura private", allegato A alla presente determinazione, che viene a formarne parte integrante e sostanziale;

di dichiarare non idonei all’inserimento dell’Elenco Regionale Definitivo di cui sopra i Medici di cui all’elenco allegato B alla presente determinazione, che viene a formarne parte integrante e sostanziale;

di dare mandato alle Commissioni di Vigilanza territorialmente competenti di verificare annualmente la permanenza del requisito della continuità di servizio dei Medici iscritti nell’Elenco di cui all’Allegato A della presente determinazione proponendo, al Settore Assistenza Ospedaliera e Territoriale, la cancellazione nel caso di interruzioni continuative superiori all’anno solare;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di gg. 60 dall’avventuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Direttore regionale
Vittorio Demicheli

Allegato