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Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 / 04 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2007, n. 6-5554

Programma 2006/2008 per le attivita’ produttive (l.r. 34/2004) - Asse 1 ‘Ricerca e Innovazione’ - Misura Ri 7 (Progetti strategici, piattaforme tecnologiche, progetti speciali): definizione dei contenuti della misura

A relazione del Vicepresidente Peveraro e dell’Assessore Bairati:

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 12-1874 del 28/12/2005 è stato approvato (in applicazione dell’art. 6 l.r. 22/11/2004 n. 34) il ‘Programma 2006/2008 per le attività produttive’;

- tale Programma risulta articolato in 6 Assi di intervento dotati, ciascuno, di un numero variabile di strumenti di intervento (denominati ‘misure’);

atteso che nell’ambito dell’Asse 1 (Ricerca e innovazione) risulta inserita una misura che prevede il finanziamento di programmi/progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo o sperimentale di rilevante interesse per il sistema produttivo del Piemonte; tale misura è convenzionalmente individuata con la sigla: “Ri 7";

visto l’art. 8 della l.r. 34/2004 citata che attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire i contenuti tecnici, i beneficiari, i requisiti d’accesso e le procedure attuative degli strumenti d’intervento (misure) programmati;

visto l’art. 11 della richiamata l.r. 34/2004 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza a dettare disposizioni in materia di controlli, revoche e monitoraggio degli interventi attivati;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

di definire i contenuti della misura Ri 7 (Progetti strategici, piattaforme tecnologiche, progetti speciali) - prevista nell’ambito del “Programma 2006/2008 per le attività produttive” - come specificati nell’allegato 1 parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

ASSE 1 (Ricerca e Innovazione)

MISURA Ri 7(Progetti strategici, piattaforme tecnologiche, progetti speciali)

1. Obiettivi specifici della misura

La misura ha come obiettivo l’incremento del potenziale competitivo e innovativo del sistema produttivo regionale, favorendo la convergenza (anche mediante la partecipazione a progetti multilivello, transregionali, transnazionali) di progettualità e competenze pubbliche e private verso i settori, le aree scientifiche e tecnologiche e le piattaforme tecnologiche individuate :

- dalle linee generali di intervento e dagli atti di programmazione adottati in attuazione della l.r. 30/1/2006 n. 4;

- dai Programmi comunitari in materia di ricerca e innovazione;

- dalle linee strategiche per la competitività e lo sviluppo industriale elaborate dallo Stato.

La misura si propone di sostenere programmi e progetti di ricerca e innovazione che consentano l’acquisizione, la sperimentazione e l’applicazione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi od al miglioramento di quelli esistenti.

2. Descrizione della misura

La misura prevede il sostegno finanziario:

A) a programmi/progetti strategici (piattaforme tecnologiche e piattaforme innovative), intesi come un insieme integrato, coordinato ed organico di azioni di ricerca, sperimentazione e sviluppo precompetitivo/sperimentale che prevedano la partecipazione congiunta e sistematica di una pluralità di soggetti diversi, quali imprese ed altri soggetti attivi nel campo della ricerca e dell’innovazione

B) ad azioni integrate di ricerca e sperimentazione, aventi come obiettivo la definizione ed organizzazione di nuove piattaforme, mediante lo sviluppo e la messa a disposizione di competenze, strumenti e servizi innovativi in grado di contribuire all’incremento di competitività dei territori

C) a progetti speciali con finalità di sperimentazione

D) a progetti integrativi o complementari rispetto ai ‘Progetti di innovazione industriale’ attivati dalle amministrazioni statali ovvero rispetto a programmi/progetti di ricerca interregionali o transnazionali

3. Soggetti destinatari dell’intervento

Nel caso di programmi/progetti strategici di cui sub 2 A), i beneficiari dell’intervento regionale sono le aggregazioni - anche temporanee - di imprese,università, enti pubblici di ricerca, centri di ricerca pubblici e privati, Parchi scientifici e tecnologici, organismi di ricerca (1), soggetti istituzionali ed ogni altro soggetto pubblico o privato attivo nei campi della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. In ogni caso, nell’ambito di tali aggregazioni deve essere garantita una presenza significativa di piccole e/o medie imprese.

Nel caso di programmi e progetti di cui sub 2 B), i beneficiari dell’intervento regionale sono le Università, gli enti pubblici di ricerca, i centri di ricerca pubblici e/o privati, gli organismi di ricerca e le grandi imprese - eventualmente associati fra di loro - a condizione che coinvolgano nell’attività di ricerca e/o sperimentazione piccole e/o medie imprese

Nel caso di progetti speciali di cui sub C), i beneficiari dell’intervento regionale sono le imprese, le Università, i centri di ricerca pubblici, gli organismi di ricerca e le istituzioni che intendano sviluppare, congiuntamente, progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo e sperimentale finalizzati alla sperimentazione di tecnologie particolarmente innovative. In ogni caso, nell’ambito di tali aggregazioni deve essere garantita la presenza di piccole e/o medie imprese.

Nel caso di progetti complementari ed integrativi di cui sub D), i beneficiari dell’intervento regionale sono le imprese nonché (nel caso collaborino con le imprese beneficiarie) le Università, gli enti pubblici di ricerca, i centri di ricerca pubblici o privati e gli organismi di ricerca, altri intermediari dell’innovazione.

Per beneficiare dell’intervento regionale, i soggetti elencati ai capoversi precedenti devono avere una unità produttiva, operativa o di ricerca localizzata in Piemonte, nella quale deve svolgersi la parte prevalente dell’attività ammessa a beneficiare del finanziamento.

4. Struttura incaricata dell’attuazione

La Direzione regionale competente in materia di attività produttive:

- approva la ‘scheda tecnica ‘di misura che integra, specifica e dà attuazione alle prescrizioni ivi contenute

- è incaricata (in collaborazione con la struttura flessibile ‘Competitività ed innovazione’) delle attività istruttorie e di valutazione delle proposte progettuali; per tali funzioni, la struttura regionale si avvale dell’ente in house alla Regione (di cui al successivo paragrafo 5) e delle necessarie competenze specialistiche;

- adotta il provvedimento di ammissione/non ammissione al finanziamento e l’eventuale provvedimento di revoca;

- disciplina, nell’ambito di apposito contratto di servizio, l’attività del soggetto gestore di cui al successivo paragrafo 5 e ne verifica la corretta ed efficiente esecuzione

- garantisce che siano effettuate (mediante esperti od organismi, interni od esterni, da essa funzionalmente indipendenti) le valutazioni prescritte dall’art. 14 della l.r. 34/2004 e (nel caso in cui il programma/progetto sia finanziato con risorse dell’Unione Europea) dalla normativa comunitaria

- esercita ogni altra funzione che non sia attribuita al soggetto di cui al successivo paragrafo 5 o ad altre strutture od autorità individuate in applicazione di leggi regionali o regolamenti comunitari

5. Soggetto gestore

L’Ente in house alla Regione supporta la struttura regionale di cui al precedente paragrafo 4 nelle attività istruttorie e di valutazione ed è incaricato della erogazione dei finanziamenti, della verifica delle rendicontazioni e di tutte le altre attività strumentali e connesse alla gestione dei fondi ad esso assegnati, ivi compresi i controlli e le verifiche in loco.

6. Procedure tecniche ed amministrative di selezione e valutazione.

Misura a regia regionale. La Giunta regionale individua annualmente le piattaforme e le aree scientifiche e tecnologiche ritenute prioritarie ai fini dell’attivazione del finanziamento regionale.

Procedura: valutativa.

Criteri generali di selezione e valutazione:

- verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità della proposta progettuale

- verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi in capo al soggetto che richiede il finanziamento e delle altre condizioni di accesso stabilite dalla scheda tecnica di misura od in tale atto richiamate

- valutazione nel merito del progetto proposto a finanziamento (validità ed originalità dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta e/o innovatività delle metodologie;

ricadute tecnico-scientifiche-commerciali sulla competitività del territorio e sulle imprese coinvolte, soprattutto in un’ ottica di filiera; capacità di raccordarsi con iniziative nazionali e/o internazionali - contribuendo alla creazione o partecipando a network - in modo da integrare una dimensione complessiva di risorse investite tale da rendere maggiormente efficiente ed efficace il progetto/programma di ricerca ed incrementare gli impatti).

- verifica della sostenibilità finanziaria (capacità finanziaria del soggetto proponente e dei partners a realizzare il progetto; merito creditizio, nel caso di finanziamento agevolato).

Tali criteri generali saranno esplicitati nel dettaglio applicativo nella successiva scheda tecnica di misura.

7. Forma e intensità dell’intervento finanziario.

L’intervento finanziario regionale è concesso in forma di contributo a fondo perduto, cumulato od alternativo al finanziamento agevolato.

L’agevolazione è concessa, entro i massimali previsti dalla normativa comunitaria di riferimento, con l’intensità d’aiuto prevista dalla scheda tecnica di misura.

8. Controlli e revoche.

L’ente gestore effettua controlli (anche presso i soggetti beneficiari dell’agevolazione) sui programmi/progetti nel loro complesso o su singole componenti progettuali, selezionati a seguito di campionamento casuale o individuati, direttamente, dalla struttura regionale competente o dall’ente gestore, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi/progetti e delle spese oggetto dell’intervento finanziario regionale, il rispetto degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica di misura, dagli atti e dai provvedimenti che ne danno attuazione e dai contratti di finanziamento nonché la sussistenza dei requisiti d’accesso all’agevolazione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari. Le modalità del campionamento e di svolgimento dei controlli sono stabilite dalla struttura regionale di cui al precedente paragrafo 4.

In esito ai controlli ed alle verifiche, l’ente gestore propone alla struttura regionale di cui al precedente paragrafo 4, la revoca (parziale o totale) dell’agevolazione nei seguenti casi:

a) interruzione dell’iniziativa anche per cause non imputabili ai beneficiari.

b) qualora il beneficiario non utilizzi l’intervento agevolativo secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;

c) nel caso di intervento agevolativo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;

d) nel caso in cui i beni acquistati con l’intervento agevolativo siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti dalla scheda tecnica di misura e (se l’intervento è finanziato con fondi dell’Unione Europea) dalla normativa comunitaria;

e) il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che ne diminuiscano la consistenza patrimoniale e/o economica;

f) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l’agevolazione;

g) in caso di mancata restituzione di tutto o di parte del finanziamento agevolato

h) qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale, ai sensi della scheda tecnica di misura, la stessa agevolazione può essere concessa;

i) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli emergano inadempimenti da parte dei beneficiari rispetto agli obblighi previsti dalla scheda tecnica di misura, dagli atti o provvedimenti che vi danno attuazione o dall’eventuale contratto di finanziamento e, più in generale, dalla normativa (regionale, nazionale, comunitaria) di riferimento,

j) nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;

k) in caso di cessazione dell’attività produttiva dell’impresa beneficiaria prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla scheda tecnica di misura e (se l’intervento è finanziato con fondi dell’Unione Europea) dalla normativa comunitaria;

l) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell’impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;

m) in caso di cessazione o trasferimento dell’unità produttiva al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto di ricerca

n) nel caso in cui, per effetto della revoca disposta a danno di alcuno dei beneficiari o per modificazioni intervenute nella compagine dei soggetti attuatori, il programma /progetto subisca modificazioni tali da pregiudicarne la realizzazione o da ridurne considerevolmente gli effetti attesi

La revoca comporta la restituzione (totale o parziale) della parte di intervento agevolativo già erogata, maggiorata degli interessi applicati nella misura stabilita dalla scheda tecnica e l’applicazione (ove ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 12 L.R. 34/2004) di una sanzione amministrativa pecuniaria

9. Monitoraggi

L’ente gestore procede - secondo la cadenza e le modalità indicate dalla struttura regionale di cui al paragrafo 4 - a periodici monitoraggi in ordine all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario della misura.

L’ente gestore procede altresì - nei tempi, secondo le modalità ed in relazione ad indicatori definiti dalla struttura regionale di cui al paragrafo 4 - a rilevare dati ed informazioni che consentano di effettuare valutazioni di risultato e - ove praticabili e significative - valutazioni d’impatto della misura.

10. Sanzioni

Nei casi previsti dall’art. 12 l.r. 34/2004 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un trentesimo ed un terzo dell’intervento agevolativo concesso.

11. Rinvio

Qualora il programma/progetto sia finanziato - in tutto od in parte - con risorse dell’Unione Europea, si applica la normativa comunitaria (e la normativa nazionale di attuazione) che disciplina l’utilizzo di tali Fondi.

Nota:

(1) Come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione