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Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 / 04 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2007, n. 5-5553

Programma 2006/2008 per le attivita’ produttive (l.r. 34/2004) - Asse 1 ‘Ricerca e Innovazione’ - Misura Ri 1(Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale/precompetitivo): definizione dei contenuti della misura

A relazione del Vicepresidente Peveraro e dell’Assessore Bairati:

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 12-1874 del 28/12/2005 è stato approvato (in applicazione dell’art. 6 l.r. 22/11/2004 n. 34) il ‘Programma 2006/2008 per le attività produttive’;

- tale Programma risulta articolato in 6 Assi di intervento a loro volta articolati in un numero variabile di strumenti di interventi (denominati ‘misure’).

Atteso che nell’ambito dell’Asse 1 (Ricerca e innovazione) risulta programmata una misura che prevede il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo o sperimentale, proposti da imprese singole od associate; tale misura è convenzionalmente individuata con la sigla: “Ri 1".

Visto l’art. 8 della l.r. 34/2004 citata che attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire i contenuti tecnici, i beneficiari, i requisiti d’accesso e le procedure attuative degli strumenti d’intervento (misure) programmati.

Visto l’art. 11 della richiamata l.r. 34/2004 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza a dettare disposizioni in materia di controlli, revoche e monitoraggio degli interventi attivati.

La Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

Di definire i contenuti della misura Ri 1 (agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale/precompetitivo) - prevista nell’ambito del “Programma 2006/2008 per le attività produttive” - come specificati nell’allegato 1 a far parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

ASSE 1 (Ricerca e Innovazione)

MISURA Ri 1(Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale/precompetitivo)

1. Obiettivi specifici della misura

La misura ha come obiettivo l’incremento della capacità competitiva del sistema produttivo piemontese mediante il sostegno diretto alle imprese che intraprendano attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo o sperimentale, finalizzate a mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o, comunque, a permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi, servizi esistenti.

2. Descrizione della misura

La misura prevede la concessione di agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale/precompetitivo, proposti da imprese, singole od associate (anche in modalità di collaborazione interregionale o transnazionale), eventualmente in cooperazione con Università, Centri di ricerca pubblici, Parchi scientifici e tecnologici, Poli di innovazione, altri organismi di ricerca(1) in veste di co-proponenti.

3. Soggetti destinatari dell’intervento

a) Piccole e medie imprese, singole od associate, con unità operativa ubicata in Piemonte, che esercitino attività diretta alla produzione di beni o servizi nell’ambito dei settori individuati dal Bando;

b) Università, Centri di ricerca pubblici, Parchi scientifici e tecnologici, Poli di innovazione, altri organismi di ricerca, nel caso si configurino come co-proponenti del progetto in cooperazione con i soggetti di cui alla precedente lettera a).

Il provvedimento che adotta la scheda tecnica di misura o che approva il bando:

- può riservare una quota di risorse a beneficio di determinate categorie di imprese, di determinati settori produttivi o di specifiche aree tecnologiche;

- può prevedere l’estensione dell’agevolazione a beneficio di imprese aventi parametri dimensionali superiori a quelli stabiliti dalla normativa europea che definisce le piccole e medie imprese;

4. Struttura incaricata dell’attuazione

La Direzione regionale competente in materia di attività produttive:

- approva la scheda tecnica di misura ed il bando che integrano, specificano e danno attuazione alle prescrizioni ivi contenute

- disciplina nell’ambito di apposito contratto di servizio l’attività del soggetto gestore di cui al successivo paragrafo 5 e ne verifica l’osservanza

- predispone (avvalendosi delle necessarie professionalità specialistiche) la documentazione ed i rapporti di valutazione prescritti dall’art. 14 della l.r. 34/2004 e (nel caso di progetti finanziati con Fondi dell’Unione Europea) dalla normativa comunitaria

- esercita ogni altra funzione che non sia attribuita al soggetto di cui al successivo paragrafo 5 o ad altre strutture od autorità individuate in applicazione di leggi regionali o regolamenti comunitari

5. Soggetto gestore

Ente in house alla Regione Piemonte.

6. Procedure tecniche ed amministrative di selezione e valutazione.

Misura a bando od a sportello.

Procedura: valutativa (a sportello od a graduatoria).

Criteri di selezione e valutazione:

- verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità della domanda

- verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi riferiti alle imprese ed altri soggetti che richiedono l’agevolazione e del rispetto delle altre prescrizioni dettate dal bando od in esso richiamate

- valutazione nel merito del progetto proposto a finanziamento (in particolare: contenuti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo o sperimentale; ricadute in termini di innovazione di processo o di prodotto che accrescano la competitività dell’impresa; idoneità del soggetto proponente a realizzare il progetto; congruità e pertinenza dei costi esposti)

- verifica della sostenibilità finanziaria (capacità finanziaria del soggetto proponente a realizzare il progetto; merito creditizio).

7. Forma e intensità dell’agevolazione.

L’agevolazione è concessa in forma di finanziamento agevolato, cumulato od alternativo al contributo a fondo perduto.

L’agevolazione è concessa, entro i massimali previsti dalla normativa comunitaria di riferimento, con l’intensità di aiuto stabilita dalla scheda tecnica o dal bando. Fermo restando il rispetto di tali massimali, l’intensità dell’agevolazione può essere maggiore :

- nel caso in cui il progetto sia realizzato acquisendo prestazioni da Università, centri di ricerca pubblici, Parchi scientifici e tecnologici, Poli di Innovazione, altri organismi di ricerca, localizzati in Piemonte

- nel caso di progetti che prevedano una collaborazione transnazionale ovvero siano finalizzati alla realizzazione di ricerche aventi possibili applicazioni multisettoriali, centrati su un approccio multidisciplinare e riferibili ad un programma-quadro di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico

- a beneficio di determinate categorie di imprese, di determinati settori produttivi o di specifiche aree tecnologiche.

8. Controlli e revoche.

L’ente gestore effettua controlli (su un campione di beneficiari e su singoli beneficiari individuati al di fuori del campione nei casi in cui ne ritenga la necessità) anche presso i soggetti beneficiari dell’agevolazione, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle spese oggetto dell’intervento finanziario regionale, il rispetto degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla presente scheda, dagli atti e dai provvedimenti che ne danno attuazione e dai contratti di finanziamento nonché la sussistenza dei requisiti d’accesso all’agevolazione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario. Le modalità del campionamento e di svolgimento dei controlli sono stabilite dalla struttura regionale di cui al precedente paragrafo 4.

L’ente gestore procede alla revoca (parziale o totale) dell’agevolazione nei seguenti casi:

a) interruzione dell’iniziativa anche per cause non imputabili al beneficiario.

b) qualora il beneficiario non utilizzi l’intervento agevolativo secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;

c) nel caso di intervento agevolativo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;

d) nel caso in cui i beni acquistati con l’intervento agevolativo siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti dal bando o (se l’intervento è finanziato con fondi dell’Unione Europea) dalla normativa comunitaria;

e) il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi assunti con altri contratti di finanziamento agevolato;

f) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l’agevolazione;

g) in caso di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento agevolato

h) qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale, ai sensi della presente scheda tecnica o del bando , la stessa agevolazione può essere concessa;

i) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli emergano inadempimenti da parte del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dalla scheda tecnica,dal bando,dagli atti o provvedimenti che vi danno attuazione o dall’eventuale contratto di finanziamento e, più in generale, dalla normativa (regionale, nazionale, comunitaria) di riferimento,

j) nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;

k) in caso di cessazione dell’attività da parte del beneficiario entro i termini stabiliti dal bando o (se l’intervento è finanziato con fondi dell’Unione Europea) dalla normativa comunitaria;

l) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell’impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;

m) in caso di cessazione o trasferimento dell’unità produttiva o di ricerca al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto di ricerca

n) nel caso di progetti realizzati in forma associata, qualora venga meno una componente progettuale di uno o più partner, salvo che il resto della compagine si accolli l’esecuzione dell’intero progetto ovvero che la componente progettuale residua sia suscettibile di utilizzo applicativo

La revoca comporta la restituzione (totale o parziale) della parte di intervento agevolativo già erogata,maggiorata degli interessi nella misura stabilita dal bando, e l’applicazione(ove ne ricorrano i presupposti) di una sanzione amministrativa pecuniaria

9. Monitoraggi

L’ente gestore procede - secondo la cadenza e le modalità indicate dalla struttura regionale di cui al paragrafo 4 - a periodici monitoraggi in ordine all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario della misura.

L’ente gestore procede altresì - nei tempi, secondo le modalità ed in relazione ad indicatori definiti dalla struttura regionale di cui al paragrafo 4 - a rilevare dati ed informazioni che consentano di effettuare valutazioni di risultato e - ove praticabili e significative - valutazioni d’impatto della misura.

10. Sanzioni

Nei casi previsti dall’art. 12 l.r. 34/2004 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un trentesimo ed un terzo dell’intervento agevolativo concesso.

11. Rinvio

Qualora il progetto sia finanziato, in tutto od in parte, con Fondi dell’Unione Europea, si applica la normativa comunitaria (e la normativa nazionale di attuazione) che disciplina l’utilizzo di tali Fondi.

Nota:

(1) come definiti al paragrafo 2.2. -lettera d- della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01)