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Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 / 04 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2007, n. 14-5562

Intese Istituzionali di Programma con le Province. Procedure per l’attuazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di sottoscrivere gli Accordi di Programma con le Province per il finanziamento degli Studi di fattibilità, qualora non siano ancora stati redatti, delle opere contenute nelle Intese Istituzionali sottoscritte con le Province,

2. di assegnare ai soggetti attuatori un finanziamento pari all’1% del costo presunto di realizzazione dell’opera, a copertura del costo di redazione degli studi di fattibilità stessi,

3. di prevedere la sottoscrizione degli Accordi di Programma con i soggetti attuatori per finanziare la progettazione definitiva delle opere corredate dagli studi di fattibilità, sulla base dei seguenti criteri:

a) per le opere di importo inferiore a 800.000 euro, a seguito di compilazione della Scheda intervento predisposta dagli uffici regionali, contenente i dati essenziali necessari a verificare i tempi e le condizioni di realizzazione dell’opera, così come previsto con DGR 28 novembre 2005 n. 91-1643, per la redazione degli studi di fattibilità dei programmi integrati di sviluppo locale;

b) per le opere di importo compreso tra 800.000 euro e 1.999.999 euro, a seguito di valutazione dello Studio di fattibilità semplificato, valutato da parte degli uffici regionali competenti, così come previsto con DGR 28 novembre 2005 n. 91-1643;

c) per le opere di importo compreso tra 2.000.000 di euro e 9.999.999 euro, a seguito della redazione dello Studio di fattibilità sintetico, valutato da parte degli uffici regionali competenti, così come previsto con DGR 28 novembre 2005 n. 91-1643;

d) per le opere di importo superiore o uguale a 10 milioni di euro, a seguito di redazione dello Studio di fattibilità completo, redatto secondo le linee previste dalle indicazioni contenute nel documento Studi di fattibilità delle opere pubbliche - Guida per la certificazione da parte dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV); così come previsto con D.G.R. 28 novembre 2005, n. 91-1643;

4. di assegnare ai soggetti attuatori per la progettazione definitiva un finanziamento pari al 7% del costo presunto di realizzazione dell’opera,

5. di integrare gli Accordi di Programma di cui ai punti precedenti per il finanziamento dell’attuazione delle opere nel momento in cui le stesse siano prossime all’appalto e nei limiti delle risorse previste nelle Intese Istituzionali sottoscritte.

6. Per gli investimenti immateriali la Regione procede alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma con l’ente attuatore sulla base di un piano di fattibilità, presentato dal soggetto attuatore, che indichi: l’oggetto, le finalità, una descrizione sintetica dell’azione e degli effetti che si intendono ottenere, il costo complessivo, il cofinanziamento locale.

Con successive deliberazioni si approveranno gli schemi degli accordi di programma suddetti e si individueranno le risorse per la relativa copertura.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)