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Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 / 04 / 2007

Codice 17
D.D. 27 marzo 2007, n. 55

Esercizio delle funzioni relative all’Attivita’ di supporto istituzionale, verifica, controlllo ed esercizio del potere sostitutivo a norma dell’art. 25 della l.r. 38/2006 “Disciplina dell’esercizio dell’attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande”. Individuazione del responsabile del procedimento.

In data 5 gennaio 2007 è entrata in vigore la legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 con la quale, in attuazione delle competenze legislative conferite dall’art. 117 della Costituzione, la Regione ha adottato la nuova “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

Si tratta di una legge di sostanziale rinnovamento del settore, informata all’esigenza di perseguire, attraverso una regolazione amministrativa semplificata, una programmazione di settore meno stringente ed adeguata ai recenti orientamenti nazionali in materia di tutela della concorrenza, una rinnovata concezione di professionalità e qualità nel servizio, una serie di strumenti di supporto agli operatori del settore, il miglioramento della qualità dell’offerta e, con esso, la migliore soddisfazione dell’utenza.

Tenuto conto della natura di legge quadro di settore, molti aspetti legislativi presentano natura programmatica, enunciano principi e strategie, cui dovranno necessariamente seguire, per la completa attuazione, numerosi interventi normativi ai livelli regionale e locale.

D’altro canto è nella natura stessa delle disposizioni di legge, specie in un contesto di accentuata delegificazione quale quello attuale, l’esistenza di margini di interpretazione delle norme, che non sempre offrono una soluzione immediata sul piano letterale e richiedono, più spesso, un’attività ermeneutica di tipo sistematico.

A tale proposito, con particolare riguardo all’esigenza di fornire agli operatori pubblici e privati, chiamati in vario modo ad applicare la legge, consentendone una completa e coordinata attuazione, l’articolo 25 c. 1 della legge regionale istituisce la funzione di supporto istituzionale all’utenza disponendo che “La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell’articolo 8 della l. r. 7/2005, supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni circa l’interpretazione e l’applicazione della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici servizi”.

Si tratta di una funzione che, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà nell’allocazione delle funzioni amministrative, ai sensi dell’art. 118 Cost., e nella consapevolezza che l’applicazione delle normative spesso necessita di un considerevole sforzo interpretativo, tende a supportare, con un’azione di indirizzo e coordinamento sul territorio regionale, l’applicazione delle disposizioni di settore da parte degli operatori pubblici e privati.

Lo stesso articolo 25 della l.r. 38/2006, d’altro canto, conformemente alle attuali tendenze di allocazione delle funzioni amministrative sulla base del principio di sussidarietà, prevede l’esercizio da parte della Regione, delle funzioni di vigilanza e controllo sull’azione degli enti locali in attuazione delle normative di settore, disponendo, ai commi 3 e seguenti “3. Fatta salva la competenza comunale all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell’articolo 8 della l.r. 7/2005, verifica la corretta applicazione delle disposizioni commerciali statali e regionali nella materia dei pubblici esercizi, con particolare riferimento all’azione degli enti locali, per quanto riguarda l’attività programmatoria, amministrativa e di vigilanza circa la rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti autorizzatori, e comunque, circa il corretto svolgimento dell’attività.

4. In caso di violazioni della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici esercizi ovvero di inerzia nell’esecuzione di disposizioni di obbligatoria applicazione da parte degli enti locali, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al commercio, delibera l’esercizio motivato del potere sostitutivo, ed invita l’ente interessato a rimediare alla violazione o ad adottare i provvedimenti di propria competenza e fissa un congruo termine per eventuali controdeduzioni e per l’ottemperanza.

5. Scaduto il termine, qualora la Giunta regionale motivatamente ritenga, anche alla luce delle eventuali controdeduzioni, che l’inadempimento persista, dà mandato agli uffici della struttura competente in materia di commercio, individuati a norma dell’articolo 8 della l.r. 7/2005, di provvedere in sostituzione dell’ente inadempiente e di adottare tutti gli atti di competenza di questo. Gli oneri finanziari sono attribuiti all’ente inadempiente.

6. Nel caso in cui le violazioni consistono nella mancata adozione di atti normativi o nell’adozione di atti normativi illegittimi da parte dei comuni nell’esercizio della propria competenza attribuita dall’articolo 8, la Giunta regionale adotta in sostituzione apposita disciplina regolamentare che cessa di avere vigore nel momento dell’adozione di legittime disposizioni comunali. “

Per la piena operatività delle citate disposizioni di legge, alla luce, in particolare, dell’esigenza di garantire un adeguato supporto all’utenza sin dall’attuale fase di prima applicazione della nuova legge, esiste l’esigenza di provvedere, a norma dell’articolo 8, comma 3 della legge regionale 7/2005, all’individuazione del responsabile del procedimento relativo alle funzioni previste dal citato articolo 25, con particolare riferimento ai commi 1, 3, 5.

Visto l’art. 25 della legge regionale 38/2006, secondo i contenuti sopra richiamati:

Ai sensi dell’art. 23 della l.r. 51/1997.

Visto l’art. 8, comma 3 della l.r. 7/2005 secondo il quale “Nel rispetto dei principi generali contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) e nella l.r. 51/1997, il dirigente responsabile può delegare, con atto formale che ne espliciti i limiti, la responsabilità del procedimento”

determina

Di delegare all’Architetto Patrizia Vernoni, Dirigente responsabile del Settore Programmazione ed Interventi dei Settori commerciali, la responsabilità dei procedimenti relativi alle funzioni previste dall’art. 25 della legge regionale 38/2006 “Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo”. La delega è riferita a tutti gli atti e provvedimenti necessari per la piena operatività del citato articolo 25.

La presente determinazione entra in vigore a decorrere dalla sua adozione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale.

Il Direttore regionale
Marco Cavaletto