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Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 / 04 / 2007
Codice 17
D.D. 27 marzo 2007, n. 55
Esercizio delle funzioni relative allAttivita di supporto istituzionale, verifica, controlllo ed esercizio del potere sostitutivo a norma dellart. 25 della l.r. 38/2006 Disciplina dellesercizio dellattivita di somministrazione di alimenti e bevande. Individuazione del responsabile del procedimento.
In data 5 gennaio 2007 è entrata in vigore la legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 con la quale, in attuazione delle competenze legislative conferite dallart. 117 della Costituzione, la Regione ha adottato la nuova Disciplina dellesercizio dellattività di somministrazione di alimenti e bevande.
Si tratta di una legge di sostanziale rinnovamento del settore, informata allesigenza di perseguire, attraverso una regolazione amministrativa semplificata, una programmazione di settore meno stringente ed adeguata ai recenti orientamenti nazionali in materia di tutela della concorrenza, una rinnovata concezione di professionalità e qualità nel servizio, una serie di strumenti di supporto agli operatori del settore, il miglioramento della qualità dellofferta e, con esso, la migliore soddisfazione dellutenza.
Tenuto conto della natura di legge quadro di settore, molti aspetti legislativi presentano natura programmatica, enunciano principi e strategie, cui dovranno necessariamente seguire, per la completa attuazione, numerosi interventi normativi ai livelli regionale e locale.
Daltro canto è nella natura stessa delle disposizioni di legge, specie in un contesto di accentuata delegificazione quale quello attuale, lesistenza di margini di interpretazione delle norme, che non sempre offrono una soluzione immediata sul piano letterale e richiedono, più spesso, unattività ermeneutica di tipo sistematico.
A tale proposito, con particolare riguardo allesigenza di fornire agli operatori pubblici e privati, chiamati in vario modo ad applicare la legge, consentendone una completa e coordinata attuazione, larticolo 25 c. 1 della legge regionale istituisce la funzione di supporto istituzionale allutenza disponendo che La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dellarticolo 8 della l. r. 7/2005, supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni circa linterpretazione e lapplicazione della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici servizi.
Si tratta di una funzione che, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà nellallocazione delle funzioni amministrative, ai sensi dellart. 118 Cost., e nella consapevolezza che lapplicazione delle normative spesso necessita di un considerevole sforzo interpretativo, tende a supportare, con unazione di indirizzo e coordinamento sul territorio regionale, lapplicazione delle disposizioni di settore da parte degli operatori pubblici e privati.
Lo stesso articolo 25 della l.r. 38/2006, daltro canto, conformemente alle attuali tendenze di allocazione delle funzioni amministrative sulla base del principio di sussidarietà, prevede lesercizio da parte della Regione, delle funzioni di vigilanza e controllo sullazione degli enti locali in attuazione delle normative di settore, disponendo, ai commi 3 e seguenti 3. Fatta salva la competenza comunale allirrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dellarticolo 8 della l.r. 7/2005, verifica la corretta applicazione delle disposizioni commerciali statali e regionali nella materia dei pubblici esercizi, con particolare riferimento allazione degli enti locali, per quanto riguarda lattività programmatoria, amministrativa e di vigilanza circa la rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti autorizzatori, e comunque, circa il corretto svolgimento dellattività.
4. In caso di violazioni della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici esercizi ovvero di inerzia nellesecuzione di disposizioni di obbligatoria applicazione da parte degli enti locali, la Giunta regionale, su proposta dellAssessore al commercio, delibera lesercizio motivato del potere sostitutivo, ed invita lente interessato a rimediare alla violazione o ad adottare i provvedimenti di propria competenza e fissa un congruo termine per eventuali controdeduzioni e per lottemperanza.
5. Scaduto il termine, qualora la Giunta regionale motivatamente ritenga, anche alla luce delle eventuali controdeduzioni, che linadempimento persista, dà mandato agli uffici della struttura competente in materia di commercio, individuati a norma dellarticolo 8 della l.r. 7/2005, di provvedere in sostituzione dellente inadempiente e di adottare tutti gli atti di competenza di questo. Gli oneri finanziari sono attribuiti allente inadempiente.
6. Nel caso in cui le violazioni consistono nella mancata adozione di atti normativi o nelladozione di atti normativi illegittimi da parte dei comuni nellesercizio della propria competenza attribuita dallarticolo 8, la Giunta regionale adotta in sostituzione apposita disciplina regolamentare che cessa di avere vigore nel momento delladozione di legittime disposizioni comunali.
Per la piena operatività delle citate disposizioni di legge, alla luce, in particolare, dellesigenza di garantire un adeguato supporto allutenza sin dallattuale fase di prima applicazione della nuova legge, esiste lesigenza di provvedere, a norma dellarticolo 8, comma 3 della legge regionale 7/2005, allindividuazione del responsabile del procedimento relativo alle funzioni previste dal citato articolo 25, con particolare riferimento ai commi 1, 3, 5.
Visto lart. 25 della legge regionale 38/2006, secondo i contenuti sopra richiamati:
Ai sensi dellart. 23 della l.r. 51/1997.
Visto lart. 8, comma 3 della l.r. 7/2005 secondo il quale Nel rispetto dei principi generali contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) e nella l.r. 51/1997, il dirigente responsabile può delegare, con atto formale che ne espliciti i limiti, la responsabilità del procedimento
determina
Di delegare allArchitetto Patrizia Vernoni, Dirigente responsabile del Settore Programmazione ed Interventi dei Settori commerciali, la responsabilità dei procedimenti relativi alle funzioni previste dallart. 25 della legge regionale 38/2006 Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo. La delega è riferita a tutti gli atti e provvedimenti necessari per la piena operatività del citato articolo 25.
La presente determinazione entra in vigore a decorrere dalla sua adozione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 61 dello Statuto regionale.
Il Direttore regionale
Marco Cavaletto