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Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 / 04 / 2007

Codice 17.3
D.D. 22 febbraio 2007, n. 28

L.r. 14/2004, articolo 12 - D.G.R. 03.04.2006 n. 14 - 2488. Approvazione del bando per la presentazione di domande di contributo da parte dei Comuni per la realizzazione di impianti stradali di distribuzione carburanti. Impegno n. 4966, Cap. 22579/06, UPB 17022, Acc. 101521/06.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di approvare il bando per la concessione di contributi ai comuni, per la realizzazione di impianti stradali di distribuzione di carburante, di cui all’allegato n. 1 alla presente determinazione per farne parte integrante;

di approvare il modello per la presentazione delle domande di contributo di cui all’allegato n. 2 alla presente determinazione per farne parte integrante;

Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 u.c. legge 241/90 s.m.i., contro la presente determinazione può essere presentato ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni, oltre che innanzi al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla piena conoscenza della stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 8 della L.R. n. 51/97 e del Regolamento regionale 29.7.02, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Alfonso Facco

Allegato 1

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 12 comma 1 lettera a) della L.R. 14/2004

D.G.R. n. 5 - 3978 del 9.10.2006

“Interventi per la realizzazione di impianti stradali di distribuzione dei carburanti in zone carenti di servizio ed in altre aree territorialmente svantaggiate”

Al fine di utilizzare le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 12 della L.R. 14/2004, per le motivazioni descritte nella parte narrativa del provvedimento di approvazione del presente bando

LA REGIONE RENDE NOTO

le modalità e i criteri per l’accesso ai contributi.

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando i comuni, sprovvisti di impianti stradali di distribuzione di carburante, appartenenti ad una Comunità Montana, di cui alla L.R. 2 luglio 1999, n. 16 e s.m.i., compresi nelle zone C e D di cui all’articolo 9, comma 2 dell’allegato A della D.G.R. del 20.12.2004, n. 57-14407, elencati nell’allegato B alla medesima deliberazione.

E’ vietato il cumulo dei benefici di cui al presente documento, per le medesime opere, con qualunque altra agevolazione di parte pubblica.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili ai contributi di cui al presente bando le iniziative sotto individuate:

- realizzazione di impianti stradali di distribuzione di carburante anche se funzionanti esclusivamente con apparecchiature self - service pre-pagamento senza la presenza del gestore. Gli impianti da realizzare devono essere localizzati ad una distanza minima di 3 Km da altro impianto stradale di distribuzione di carburante ed essere compatibili con i criteri, requisiti e caratteristiche di programmazione regionale della rete distributiva dei carburanti di cui alle DGR del 31.1.2000, n. 48-29266 e DGR del 20.12.2004, n. 57-14407.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1) progettazione e direzione dei lavori;

2) materiali edilizi e impianti tecnici;

3) manodopera;

4) acquisto di terreni e/o fabbricati;

5) attrezzature e arredi;

6) IVA.

DOMANDE

Le domande di contributo devono essere corredate dalla documentazione sotto individuata:

a) relazione tecnico-illustrativa dell’iniziativa con allegato progetto dei lavori, redatto secondo le disposizioni di cui al d.lgs 163/2006 s.m.i. e D.P.R. 554/1999 s.m.i.;

b) computo metrico estimativo con allegati preventivi di spesa riguardanti gli impianti;

c) documentazione attestante la disponibilità dell’area sulla quale realizzare l’impianto;

d) dichiarazione che attesti il rispetto della normativa statale e regionale vigente nella realizzazione dell’impianto.

Con riferimento al progetto si specifica quanto segue:

a) la stima degli interventi in progetto deve essere effettuata, ove possibile, mediante l’utilizzo dei “Prezzi di Riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte”, approvati con D.G.R. n. 36-2315 del 06/03/2006 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 11 del 16/03/06). Per eventuali voci mancanti o per particolari lavorazioni non riconducibili al Prezziario di Riferimento, i relativi prezzi di applicazione devono essere giustificati mediante apposite Analisi di Prezzo, da redigere secondo quanto indicato nel D.P.R. 554/99 - art. 34, comma 2

b) qualora il Responsabile del Procedimento si sia avvalso delle facoltà attribuitegli dalla Legge 109/94 e s.m.i. (art. 16 - comma 2), unitamente al progetto esecutivo deve essere trasmessa copia del Documento preliminare all’avvio della progettazione, al fine della verifica degli elaborati progettuali prescritti con lo stesso (per necessità, adeguatezza e completezza rispetto allo specifico intervento), redatto ai sensi del D.P.R. 554/99 - art. 15 comma 5 - lettere i) ed l).

DIREZIONE E SETTORE A CUI PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande, redatte sulla base del fac-simile approvato con determinazione dirigenziale attuativa del presente provvedimento, devono essere inviate alla Direzione Regionale Commercio e Artigianato - Settore Rete Carburanti e commercio su aree pubbliche - Piazza Nizza n. 44 - 10126 Torino. Per eventuali informazioni rivolgersi ai numeri telefonici: 011/4324583 - 011/4324909; e-mail: carburanti@regione.piemonte.it.

DATA DI APERTURA E CHIUSURA DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate a partire dal 2 maggio 2007 al 30 giugno 2007.

Per le domande inviate per posta fa fede il timbro in partenza dell’ufficio postale.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

E’ prevista la formulazione di una graduatoria sulla base delle domande presentate da tutti i candidati, nei termini stabiliti con il presente bando. Tale graduatoria è approvata dall’Amministrazione regionale entro sessanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio secondo l’ordine decrescente di punteggio ottenuto.

In caso di parità di punteggio, prevale la data di presentazione della domanda.

In caso di rinuncia o revoca di uno o più soggetti beneficiari, è facoltà dell’Amministrazione regionale procedere allo slittamento della graduatoria, con inserimento al beneficio dei primi soggetti esclusi.

Le domande di contributo non finanziate per mancanza di fondi conservano la priorità temporale fino ai due anni successivi alla data della loro presentazione.

Ai fini della formulazione della graduatoria, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

a) punti da 0 a 5, in relazione al grado di progettazione;

b) punti da 0 a 5, in relazione al grado di realizzazione del progetto;

c) 1punti da 0 a 2, in relazione all’appartenenza del comune richiedente nella zona C o D di cui all’allegato B alla D.G.R. del 20.12.2004, n. 57-14407 con preferenza per i comuni inseriti in zona D;

d) punti da 0 a 5, in relazione alla maggiore distanza dell’impianto da realizzare dall’impianto più vicino.

TIPO, ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO

Le agevolazioni sono corrisposte tramite contributi in conto capitale fino all’80 per cento delle spese necessarie per la realizzazione del progetto e per un massimo di euro 60.000,00;

Il contributo è corrisposto, in unica soluzione, ad avvenuta attivazione dell’impianto, previa presentazione, che deve avvenire, a pena di revoca, entro due anni dalla data di ammissione a contributo, della seguente documentazione:

- atti di contabilità finale, recepiti con provvedimento dell’Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in materia;

- autorizzazione all’installazione ed all’esercizio dell’impianto;

- contratto di fornitura del carburante;

- contratto di gestione dell’impianto, ove previsto dalla tipologia dell’impianto da realizzare;

- dichiarazione di avvenuta attivazione dell’impianto.

I Comuni beneficiari devono garantire l’esercizio dell’impianto ammesso a contributo per almeno dieci anni dalla data di fruizione del contributo, a pena di revoca del contributo.

CONTROLLI

I soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere agli uffici regionali competenti ogni sei mesi, a decorrere dalla data di ammissione a contributo, la documentazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

L’Amministrazione regionale dispone i provvedimenti ritenuti necessari per l’eventuale rideterminazione del contributo concesso, in particolare, nel caso in cui esso risulti essere superiore all’80% del costo complessivo dei lavori.

L’Amministrazione regionale dispone la revoca dei benefici qualora le opere ammesse alle agevolazioni non siano realizzate nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti. Le somme ammesse a beneficio ed indebitamente fruite sono recuperate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, vigente alla data di erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.

È facoltà dell’amministrazione, in caso di mancata assegnazione di parte dei contributi, riaprire i termini per la presentazione di ulteriori domande di contributo.

Allegato 2