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Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 / 04 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Orbassano (Torino)

Modifiche allo Statuto (Deliberazione consiliare n. 4 del 9 marzo 2007)

a. l’art. 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2: ”Territorio, sede, titolo di città, stemma e gonfalone"

1. Il territorio del Comune di Orbassano confina con quello dei seguenti Comuni: Torino, Rivoli, Rivalta di Torino, Volvera, None, Candiolo, Nichelino, Beinasco.s

2. Il Comune ha sede nel Palazzo Comunale, in Piazza Umberto I n. 5

3. Il Comune ha ottenuto la concessione del titolo di Città con DPR del 24/05/05.

4. Il Comune ha ottenuto, con DPR del 13/02/06, la concessione ufficiale degli emblemi araldici. La blasonatura dello stemma è la seguente: “di rosso al mondo azzurro, cerchiato d’oro, cimato dalla crocetta latina, con ornamenti esteriori da città. Per il gonfalone ”drappo d’azzurro, riccamente ornato di ricami d’oro con al centro lo stemma ed in alto la scritta Città di Orbassano". L’utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali e salvo apposita autorizzazione da parte della Giunta Comunale, sono vietati.

5. Nelle occasioni ufficiali, nel Palazzo comunale, vengono esposti i vessilli della Regione Piemonte, della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea."

b. L’art. 14 è abrogato

c. L’art. 15 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 ”Referendum"

1. Sono previste tre tipologie di referendum in tutte le materie di esclusiva competenza del consiglio comunale: consultivo, propositivo, abrogativo.

2. Il referendum è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale relativamente alla spesa prevista per la consultazione referendaria:

a) nel caso di referendum consultivo: quando lo delibera il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

b) nei casi di referendum propositivo o abrogativo: quando è richiesto da almeno il 10% (dieci per cento) dei cittadini chiamati ad eleggere il consiglio comunale, che non siano esclusi dall’elettorato attivo.

3. Alle consultazioni referendarie possono partecipare i cittadini chiamati ad eleggere il consiglio comunale, che non siano esclusi dall’elettorato attivo. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il referendum non può essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe, bilancio e rendiconto, assunzione di mutui ed emissione di prestiti, disciplina dello stato giuridico del personale, nomine o deliberazioni concernenti persone fisiche, statuto del comune e delle sue aziende e società, status degli amministratori comunali, su provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria negli ultimi quattro anni.

5. L’ammissibilità della richiesta di referendum di cui al precedente comma 2, lett. b) è valutata da una apposita Commissione Comunale, che delibera a maggioranza, della quale fanno parte il Presidente del Consiglio, un consigliere espresso dalla maggioranza e uno dall’opposizione, il Difensore Civico e il Segretario Generale o, in sua assenza, il Direttore Generale, se nominato, ovvero il Dirigente dei servizi amministrativi.

6. Apposito Regolamento determina i requisiti di ammissibilità, da accertare nei casi di cui al punto b) del comma 2 prima della raccolta delle firme, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono accorpati in un unico turno annuale. Il Regolamento stabilisce modalità organizzative tali da garantire il massimo contenimento dei costi della consultazione.

7. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali."

d. L’art. 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16 ” Effetti del Referendum."

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria ad opera del Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni.

2. La disposizione oggetto del referendum abrogativo cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato.

3. Il Consiglio Comunale può deliberare di sospendere l’efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l’esito della consultazione stessa per garantire l’erogazione di servizi pubblici.

4. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero, in una seconda votazione da tenere a non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può riadottare la disposizione abrogata con la consultazione referendaria."

e. All’art. 34 “Gruppi Consiliari”, il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:

“2-bis. Se uno o più consiglieri, anche in tempi diversi, si distaccano dai gruppi in cui sono stati eletti e non aderiscono ad altri gruppi, essi costituiscono il gruppo misto. Il gruppo misto ha le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.”

f. All’art 60:"Revisione e pubblicità dello Statuto", al comma 2, dopo le parole “La Commissione è presieduta dal Sindaco” aggiungere “o da un consigliere comunale da lui delegato.”.