Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15

Codice 26.2
D.D. 19 febbraio 2007, n. 46

Ferrovia Torino - Ceres. Comune di San Maurizio C.se. Autorizzazione ai Sig. Bastianello Adriana, Bastianello Adriano, Gerotto Concetta e Scibetta Nazareno, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, alla costruzione di un edificio plurifamiliare residenziale sul lotto distinto al C.T. del Comune di San Maurizio C.se al F. 3 map. 44 e 112, in deroga all’art. 49 del citato D.P.R

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, ai Sig. Bastianello Adriana, Bastianello Adriano, Gerotto Concetta e Scibetta Nazareno, in qualità di proprietari, l’autorizzazione in deroga all’art. 49 del citato D.P.R. per la costruzione di un edificio plurifamiliare residenziale da eseguirsi sul lotto distinto al C.T. del Comune di San Maurizio C.se al F. 3 map. 44 e 112, previsto ad una distanza di mt. 28,10 dalla piu’ vicina rotaia (m. 25,70 dal piede del rilevato) della linea ferroviaria Torino-Ceres, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell’istanza e depositati in data 04/12/2006, con la prescrizione che, contestualmente alle opere in oggetto, sia ricostruita la recinzione previo innalzamento del cordolo di fondazione e totale sostituzione della rete metallica;

che le dimensioni del cordolo di fondazione e la tipologia della rete metallica della recinzione da ricostruire, devono essere preventivamente approvate dal G.T.T.;

che i Richiedenti dovranno mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998 regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 “Legge sull’inquinamento acustico”;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico dei Richiedenti;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato;

che ai sensi del comma n. 5 dell’art. 13 del D.P.G.R. n. 2/R del 14/02/2005, i Richiedenti, anche tramite il direttore dei lavori, dovranno dare comunicazione al Settore scrivente dell’ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico dei Richiedenti la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino