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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15

Codice 24
D.D. 25 gennaio 2007, n. 17

Regolamento regionale 15/R/2006. Definizione delle aree di salvaguardia dei tre pozzi P1, P2 (concentrico) e P3 (Frazione Quattro Cascine), che alimentano l’acquedotto del Comune di Bosco Marengo (AL)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

a) Le aree di salvaguardia dei tre pozzi P1 e P2 (concentrico) e P3 (Frazione Quattro Cascine), che alimentano l’acquedotto comunale di Bosco Marengo (AL), sono definite come risulta nella planimetria “tav 01 f.t. - Riperimetrazione della zona di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile presenti sul territorio comunale - Comune di Bosco Marengo (AL), Fraz.ne Concentrico, Fraz.ne Quattro Cascine, in scala 1:2000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone come segue: pozzo P1 = 28 l/s, pozzo P2 = 28 l/s, pozzo P3 = 25 l/s.

c) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta e allargata.

d) Il gestore, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

* provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali esistenti procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno delle aree di salvaguardia medesime;

* assicurarsi che le attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, siano condotte in conformità alle disposizioni di legge e, a partire dall’annata agraria successiva al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 7, del Regolamento regionale 15/R/2006 in materia di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci.

e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

* alla Provincia di Alessandria per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;

* alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

* all’Azienda sanitaria locale;

* al Dipartimento dell’ARPA.

f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Alessandria per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Bosco Marengo affinché lo stesso provveda a:

* recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

* emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;

* notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del regolamento n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio