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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15

Codice 26.4
D.D. 19 febbraio 2007, n. 50

Lago Maggiore. Comune di Arona. Parere ai fini della disciplina della navigazione relativo allo svolgimento di uno spettacolo pirotecnico indetto per il giorno 2 marzo 2007

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere parer favorevole in ordine alla disciplina della navigazione nell’ambito della manifestazione consistente in uno spettacolo pirotecnico con sparo di fuochi artificiali da terra verso l’antistante specchio acqueo, in comune di Arona, località spiaggia Punta Vevera, effettuato dalla ditta Parente con sede in Baldissero Torinese, ed organizzata per il giorno 2 marzo 2007 dalle ore 22,30 alle ore 23,00

Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’Avviso ai naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del comune di Arona, e gli organizzatori delle manifestazioni dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza ed a rispettare le indicazioni e prescrizioni da queste impartite.

4) Sullo specchio acqueo antistante Punta Vevera in comune di Arona, sino ad una distanza di 200 metri dalla costa e per una estensione di 150 metri a nord ed a sud di Punta Vevera, si dispone la sospensione della navigazione pubblica e privata, a motore e non e lo svolgimento di altre attività non compatibili, durante l’effettuazione dello spettacolo stesso, dalle ore 22,30 alle ore 23,00 (fatta eccezione per le unità direttamente impegnate nella manifestazione).

5) Gli organizzatori, in quanto responsabili delle manifestazioni, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolti dalle stesse. In particolare, sullo specchio di lago interessato, dovrà essere assicurato un idoneo servizio di vigilanza, al fine di consentire il corretto svolgimento della manifestazione ed a tutela della pubblica incolumità.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’art. 17 del D.P.G.R. del 14 aprile 2000 n.3/R. Regolamento regionale recante: “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore

Copia degli Avvisi ai Naviganti, unitamente al provvedimento di autorizzazione dovrà essere inviata, in particolare, alla Gestione Governativa Navigazione Lago Maggiore, gestore del servizio pubblico di linea per le opportune informazioni ai comandanti le unità in servizio ed agli Organi di vigilanza.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 8 della L.R. 8.8.1997, n.51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti