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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15

Codice 26.4
D.D. 23 gennaio 2007, n. 17

Fiume Po. Citta’ di Torino. Spettacolo pirotecnico a conclusione della XXIII^ edizione delle Universiadi Invernali Torino 2007 indetta per il giorno 27.01.2007. Prescrizioni in ordine alla disciplina della navigazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla disciplina della navigazione sulle acque dl fiume Po, relativamente allo svolgimento dello spettacolo pirotecnico organizzato dal Comune di Torino - Settore Sport, Grandi eventi sportivi e Tempo libero, a conclusione della XXIII^ Edizione delle Universiadi Invernali Torino 2007, presso i giardini Ginzburg (come da avviso ai naviganti allegato alla presente per farne parte integrante), in programma nella giornata di sabato 27 gennaio 2007, dalle ore 23,00 alle ore 24,00, ed in particolare si dispone:

l’interdizione alla navigazione, dalle ore 00,00 del 26.01.2007 alle ore 24.00 del 27.01.2007, ad una distanza inferiore a 50 metri dalla sponda destra orografica (lato collinare), nel tratto di fiume Po delimitato a monte dalla Società Canottieri Caprera (esclusa) sino al ponte Vittorio Emanuele I^;

a condizione che vengano rispettate le prescrizioni e disposizioni di seguito riportate:

1) l’avviso ai naviganti, dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Torino; gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata;

2) Gli organizzatori della manifestazione oltre ad essere in possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della suddetta manifestazione, in quanto responsabili della stessa, dovranno verificare tutte le condizioni di qualsiasi natura, incluso lo stato dei luoghi, affinché la manifestazione possa effettuarsi senza alcun pericolo;

3) Gli organizzatori dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte ed informare ogni altra Autorità od Ente eventualmente interessato;

4) L’obbligo di presidio in acqua della Pattuglia Fluviale del Corpo di Polizia Municipale alla quale compete il compito di far rispettare le prescrizioni e disposizioni contenute nel presente atto, al fine di evitare pericoli per eventuali canottieri in transito e/o imbarcazioni di spettatori.

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni impartite da parte di altri Enti preposti alla tutela della pubblica e privata incolumità.

Il presente provvedimento è valido solo per il giorno e le località in essa indicate, ed è riferita a condizioni di normalità del flusso delle acque nel tratto di fiume interessato.

Al peggiorare di dette condizioni di sicurezza gli organizzatori sono tenuti a sospendere la manifestazione programmata.

Il presente parere è, altresì, sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui gli organizzatori dovessero incorrere.

Il presente parere non costituisce “autorizzazione” all’espletamento della manifestazione, autorizzazione che dovrà essere rilasciata dal Comune di Torino ai sensi dell’ art. 98 della l.r. n. 44/2000 e s.m.i.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, - premesso che l’Amministrazione Regionale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità - l’Associazione organizzatrice risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile, se il fatto non costituisce reato, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento regionale 28 marzo 1996, n. 2 e s.m.i. “Disciplina della navigazione sulle acque del Fiume Po” - nel tratto fluviale del Territorio della Città di Torino e della Città di Moncalieri.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti