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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15

Codice 26.4
D.D. 5 dicembre 2006, n. 644

Art. 96 L.R. n. 44/2000 e s.m.i. Lago Maggiore. Comune di Meina. Parere relativo alla posa di n. 1 pontile galleggiante richiesto della Societa’ Hotel Villa Paradiso S.a.s

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, ai sensi del comma 1, lettera a) dell’art. 96 della L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i., parere favorevole a decorrere dalla data del presente provvedimento, alla posa di n. 1 pontile galleggiante sul Lago Maggiore, in comune di Meina, nelle acque antistanti il foglio n. 3, mappale n. 50, richiesto da Bellan Nellusca per conto della Società Hotel Villa Paradiso così come meglio identificata in premessa.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione, che vengono debitamente vistati da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni.

Il pontile dovrà risultare conforme alle norme di cui al “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” approvato con D.P.G.R. n.1/R. del 29 marzo 2002. Al pontile viene assegnata la sigla ME 23.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il titolare del presente parere è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di che si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento.

Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere adottato ogni utile accorgimento volto a garantire la sicurezza della navigazione nell’area di cantiere. In tale sede l’occupazione di specchio acqueo eccedente la superficie dei manufatti dovrà essere preventivamente comunicata al Settore Navigazione Interna e Merci (con l’indicazione dei mezzi e delle attrezzature presenti in acqua) e potrà essere soggetta a particolari prescrizioni.

Il presente provvedimento viene rilasciato esclusivamente ai fini della disciplina della navigazione e non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi. Il diretto interessato dovrà, pertanto, richiedere la regolarizzazione amministrativa e fiscale all’ente concedente, al quale spettano sia le valutazioni di merito che di compatibilità con altre concessioni o occupazioni presenti nell’area, in essere o in corso di perfezionamento.

Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Il titolare del presente parere ha altresì l’obbligo a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione l’opera in argomento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 8 della L.R. 8.8.1997 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti