Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2007

Legge regionale 4 aprile 2007, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 17/2003)

1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada), dopo le parole “Le attività di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: ”ad eccezione di quelle realizzate all’interno di una specifica manifestazione, rassegna o festival".

Art. 2.

(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 17/2003)

1. L’articolo 6 della l.r. 17/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 6. (Promozione delle espressioni artistiche in strada)

1. La Regione assegna contributi annuali ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, con carattere di continuità, promuovono le espressioni artistiche in strada con la realizzazione di manifestazioni, rassegne e festival e con il sostegno ad attività di valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada. Il termine per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di assegnazione dei contributi sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

2. La Regione istituisce inoltre premi annuali, di euro cinquemila cadauno, per artisti singoli o associati che si siano distinti per particolare bravura. I criteri per l’assegnazione dei premi sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.".

Art. 3.

(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 17/2003)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 17/2003 le parole “ai comuni” sono sostituite con le seguenti: “ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 17/2003 la parola “contributi” è sostituita con la seguente: “premi”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 aprile 2007

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 395

- Presentata dai Consiglieri Iuri Gilberto Bossuto, Giampiero Leo il 17 gennaio 2007.

- Assegnata alla VI Commissione in sede referente il 26 gennaio 2007.

- Testo licenziato dalla Commissione referente l’8 marzo 2007 con relazione di Iuri Gilberto Bossuto, Giampiero Leo.

- Approvata in Aula il 27 marzo 2007 con 36 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 4 della l.r. 17/2003, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Modalità)

1. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti, limitatamente al luogo e alla durata dell’esibizione, nel rispetto:

a) delle norme relative all’inquinamento acustico e ambientale;

b) della normale circolazione stradale e pedonale;

c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprietà private;

d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti.

2. Le attività di cui al comma 1, ad eccezione di quelle realizzate all’interno di una specifica manifestazione, rassegna o festival, si svolgono:

a) senza alcuna forma di pubblicità;

b) senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante;

c) senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l’eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;

d) tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza e di perizia.".


Nota all’articolo 3

- Il testo dell’art. 7 della l.r. 17/2003, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7. (Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno 2003 la spesa complessiva pari a euro 275.000,00.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno 2003, si provvede con la dotazione finanziaria dell’Unità previsionale di base (UPB) 32041 (Attività culturali Istruzione spettacolo - Spettacolo - Titolo I - spese correnti) prevedendo i seguenti finanziamenti:

a) “Contributi ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati per promuovere le espressioni artistiche in strada” con stanziamento pari a euro 250.000,00, in termini di competenza e di cassa;

b) “Premi agli artisti singoli o in gruppo per promuovere le espressioni artistiche in strada” con stanziamento pari euro 25.000,00, in termini di competenza e di cassa.

3. Per gli anni 2004 e 2005, la spesa, quantificata annualmente in euro 275.000,00, in termini di competenza, ripartita secondo il comma 2, è assicurata con le dotazioni finanziarie dell’UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2003-2005.".