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Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2007, n. 1-5653

Linee guida per la gestione e il prelievo venatorio degli ungulati selvatici ruminanti in Regione Piemonte

A relazione dell’Assessore Taricco:

La Regione Piemonte già da tempo ha posto come obiettivo primario nella gestione faunistico-venatoria la conservazione delle specie autoctone, tra cui gli ungulati selvatici.

Al fine di standardizzare i criteri di gestione adottati nelle diverse realtà territoriali e di migliorare le conoscenze sullo status delle popolazioni, sulla loro evoluzione e sull’attività venatoria annualmente svolta, sono state approvate le “Linee guida per la gestione degli ungulati selvatici in Regione Piemonte” con D.G.R. n. 9-27137 del 26/4/1999, rivedute con una seconda deliberazione nel 2004 (D.G.R. 53-11899 del 2/3/04).

Le suddette Linee guida descrivevano dettagliatamente i metodi di censimento da utilizzare per la valutazione numerica delle popolazioni di ungulati selvatici ruminanti, secondo criteri che ottimizzassero il rapporto tra i costi delle operazioni ed i loro risultati.

Inoltre, le Linee guida evidenziavano i principi, gli obiettivi e gli interventi tecnici generali fondamentali per una razionale e complessiva organizzazione della gestione faunistica e venatoria degli ungulati selvatici nel territorio regionale, in sintonia con le direttive tecniche formulate in materia dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), come di seguito indicate:

* Determinazione, per ciascun ATC e CA, del territorio sottoposto a vincoli di tutela e del territorio in cui è possibile esercitare l’attività venatoria, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

* Valutazione, per ciascun ATC e CA (e per ciascuna sub-unità di gestione all’interno dell’ATC o CA), degli areali di distribuzione potenziale di ciascuna specie e delle consistenze potenziali.

* Determinazione, per ciascun ATC e CA (e per ciascuna sub-unità di gestione all’interno dell’ATC o CA) e per ciascuna specie di ungulato, delle densità (o delle consistenze) - obiettivo, da raggiungere entro un lasso di tempo fissato all’inizio della pianificazione, ed in grado di garantire la conservazione delle popolazioni.

* Controllo dei capi abbattuti al fine di valutare la rispondenza tra piani formulati e abbattimenti effettivamente realizzati, in modo da apportare, se necessario, eventuali modifiche alle soluzioni gestionali adottate.

* Caratterizzazione delle popolazioni gestite (struttura per sesso ed età, valutazione delle condizioni fisiche e sanitarie, misurazioni biometriche).

Le sopra citate informazioni sono state riassunte nei Piani Programmatici di Gestione degli Ungulati (PPGU), la cui stesura è stata prevista dalle linee guida stesse, e che sono stati predisposti a cura dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA). Gli ultimi PPGU sono stati approvati con D.G.R. n. 70-13173 del 26/7/04.

Alla luce delle esperienze maturate e dei risultati ottenuti nelle ultime stagioni venatorie in merito alle operazioni di censimento e alle metodologie di prelievo, l’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica e l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), in pieno accordo, hanno apportato alcune modifiche al documento originale, al fine di migliorare la gestione complessiva e il prelievo venatorio di queste specie sul territorio regionale. La revisione contiene le indicazioni per la formulazione dei nuovi PPGU, lo svolgimento delle operazioni di censimento e la redazione dei piani di prelievo, contenute nell’allegato “A”, nonchè i criteri per l’organizzazione e realizzazione dei piani stessi, contenute nell’allegato “B”.

Tutto ciò premesso;

vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

vista la legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 ed in particolare l’art. 44, comma 1 lettera f) e comma 4, che prevede l’esercizio dell’attività venatoria alle specie camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone sulla base di piani di prelievo selettivo e subordinati all’effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi, volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani;

visto l’art. 7 dell’allegato alla D.G.R. n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 in base al quale il Comitato di gestione “promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica; provvede, sulla base di appositi censimenti, a formulare le proposte dei piani di abbattimento selettivo di cui all’art. 44, comma 1, lettera f) della l.r. 70/96 e li sottopone all’approvazione della Giunta Regionale”;

alla luce dell’analisi dei dati relativi ai censimenti e alla realizzazione dei piani di prelievo selettivi degli ungulati selvatici ruminanti negli ATC e CA della Regione Piemonte nel periodo 1999-2006, con particolare riferimento al triennio 2004-2006;

ravvisata la necessità di meglio coordinare le operazioni di censimento per le singole specie su tutto il territorio regionale, gestendo in maniera coordinata le diverse operazioni di censimento da parte dei diversi soggetti interessati;

sulla base dell’analisi delle cartografie tematiche inerenti la gestione faunistica e venatoria degli ungulati selvatici, realizzate a cura degli ATC e CA quali parti integranti dei PPGU;

ritenuto, in relazione a quanto premesso e all’esigenza del coordinamento regionale ai fini di uniformare le attività dei Comitati di gestione, di determinare la revisione delle Linee guida per la gestione degli ungulati selvatici ruminanti, così come riportati nell’allegato “A”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

attesa la necessità di rivedere anche le modalità di prelievo selettivo per gli ungulati selvatici ruminanti di cui allegato “B” Linee guida, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di fissare periodi e modalità di prelievo più compatibili con le esigenze di tutelare le singole specie, nonché la composizione e la struttura delle popolazioni;

richiesto all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) il parere sulle presenti Linee guida con lettera del 14/3/07, prot. 2061/13, nella quale si evidenzia che “a seguito dell’eventuale parere positivo da parte dell’Istituto, i piani di prelievo annuali saranno approvati previa istruttoria tecnica dell’Osservatorio Regionale sulla Fauna Selvatica” e che “Tale protocollo operativo costituirà a tutti gli effetti, relativamente al prelievo annuale degli ungulati ruminanti in Regione Piemonte, il previsto parere di cui all’art.18 della legge 157/92 e di cui agli articoli 44 e 45 della l.r. 70/96;

vista la nota n. 1811/FAZ9b del 23/3/07, con la quale l’INFS esprime parere favorevole al contenuto delle Linee guida e, di conseguenza, all’approvazione del protocollo d’intesa fra la Regione Piemonte e l’Istituto stesso per l’approvazione dei piani di prelievo annuali degli ungulati selvatici ruminanti da parte della Regione Piemonte nel rispetto delle Linee guida stesse, considerando il suddetto parere reso ai sensi ed in sostituzione delle previsioni di cui agli articoli 44 e 45 della l.r. 70/96;

considerato che l’articolo 44 della l.r. 70/96 prevede che “La Giunta regionale, sentito l’INFS, può, per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, modificare i periodi dell’esercizio venatorio compresi tra il 1° settembre e il 31 gennaio, e comunque nel rispetto dei limiti dell’arco temporale massimo indicati nel comma 1° La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati; l’esercizio venatorio a tali specie può essere autorizzato dal 1° agosto, con esclusione delle giornate di domenica nel mese di agosto, nel rispetto dell’arco temporale previsto all’articolo 18, comma 1 della legge 157/1992";

considerato altresì che l’articolo 45 della l.r. 70/96 prevede che “La Giunta regionale, sentito l’INFS ... pubblica il calendario valido per l’intero territorio regionale e le disposizioni relative alla stagione venatoria. Il calendario venatorio relativo all’intera annata venatoria, riguarda i seguenti oggetti: a) specie cacciabili e periodi di caccia; b) giornate e orari di caccia; c) carniere giornaliero e stagionale”;

dato pertanto atto che il parere favorevole espresso dall’INFS sulle presenti Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati ruminanti, che contengono e trattano nel dettaglio, tra l’altro, le prescrizioni e le indicazioni relative ai capi prelevabili, ai periodi temporali di prelievo e ai carnieri ammissibili, ricomprende il previsto parere annuale da richiedere all’INFS sul calendario venatorio e le relative disposizioni, e sulle eventuali deroghe di periodi e di carniere relativamente al prelievo degli ungulati selvatici ruminanti;

atteso, quindi, che la Regione Piemonte può annualmente approvare i piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminati e le relative disposizioni, nonché le eventuali deroghe di periodi e di carniere, purché nel rispetto del contenuto delle presenti Linee guida, in forza di detto parere favorevole, e del relativo protocollo d’intesa con l’Istituto, che assume validità in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 della l.r. 70/96, in quanto i singoli pareri annuali sui singoli aspetti sono da considerarsi ricompresi nel parere preventivamente espresso di cui sopra;

considerato che, per quanto riguarda le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie, la D.G.R. n. 13-25059 del 20/7/1998 dettava gli adempimenti tecnici a cui dovevano attenersi i direttori concessionari, ivi comprese quelle inerenti la gestione degli ungulati (articolo 2 dell’allegato della suddetta D.G.R.);

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, per le considerazioni in premessa illustrate

delibera

1. di approvare le “Linee guida per la gestione dei ruminanti selvatici nella Regione Piemonte” come riportate nel allegato “A”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; le presenti Linee guida sostituiscono integralmente quelle approvate con la D.G.R. n. 53-11899 del 2/3/04;

2. di approvare le “Linee guida per l’organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo dei ruminanti selvatici nella Regione Piemonte” come riportate nel allegato “B”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; le presenti Linee guida sostituiscono integralmente quelle approvate con la D.G.R. n. 53-11899 del 2/3/04;

3. di dare atto che la Regione Piemonte può annualmente approvare i piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminati e le relative disposizioni, nonché le eventuali deroghe di periodi e di carniere, purché nel rispetto del contenuto delle presenti Linee guida, in forza del parere favorevole dell’INFS sulle stesse, e del relativo protocollo d’intesa con l’Istituto, che assume validità in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 della l.r. 70/96, in quanto i singoli pareri annuali sui singoli aspetti sono da considerarsi ricompresi nel parere preventivamente espresso di cui sopra;

4. di sostituire l’articolo 2 dell’allegato alla D.G.R. n. 13-25059 del 20/7/1998, relativo alla gestione e al prelievo degli ungulati selvatici nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agrituristico-venatorie, con le disposizioni contenute nelle presenti Linee guida.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato