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Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Masera (Verbano Cusio Ossola)

Statuto comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 dell’11.12.2006

Art. 1
Comune

1. Il Comune di Masera è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle Leggi Generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l’osservanza della norma di cui all’art. 133 della Costituzione.

Art. 2
Stemma, gonfalone

1. Lo stemma e il gonfalone del Comune di Masera sono determinati in conformità alla legge.

2. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma anche da parte di Enti e Associazioni.

3. Nell’uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 Giugno 1986.

4. Per la descrizione del gonfalone e dello stemma si fa riferimento agli allegati “ A ” per il gonfalone e “ B ” per lo stemma. Per logo comunale viene utilizzato lo stemma a colori e riportato su tutti i documenti ufficiali dell’Amministrazione

Art. 3
Territorio

1. Il Comune di Masera comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, cui all’art.9 della L. 24/12/1954 n. 228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica, confinando con i territori dei Comuni di Trontano, Druogno, Santa Maria Maggiore, Montecrestese, Crevoladossola e Domodossola.

2. Il Comune di Masera ha una superficie di circa 20 Kmq., dei quali 4,5 territorio pianeggiante e 15,5 circa di territorio montano.

3. Il Comune è costituito dalle popolazioni, dai territori e dalle frazioni. La sede comunale è ubicata in piazza XXV Aprile 1.

4. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con Legge Regionale ai sensi dell’art. 133 della Costituzione, previa consultazione della popolazione del Comune.

Art. 4
Funzioni del Comune

1. Il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per Legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione Provinciale, Regionale e Statale.

3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all’affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, i diritti della famiglia, la qualificazione sociale del territorio, il risanamento e la salvaguardia degli ambienti naturali e umani nel loro insieme e dell’accoglienza.

4. Il Comune attua forme di cooperazione tra Enti per l’esercizio in ambiti territoriali adeguati dalle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dall’omogeneità delle funzioni, della salvaguardia della qualità della vita e del tessuto sociale, dell’accoglienza, dell’economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell’adeguatezza organizzativa e salvaguardia dei diritti umani e sociali.

5. Il Comune opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione dei cittadini all’organizzazione politica, economica , sociale e culturale del paese.

6. Il Comune attua ogni strumento per garantire pari oppurtunità tra uomini e donne nel rispetto delle specifiche direttive previste dalla Comunità Europea in materia.

7. Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona, della famiglia.

8. Il Comune garantisce nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della riservatezza e della dignità delle persone fisiche.

Art. 5
Funzioni del Comune nel settore della sanità

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalle Leggi Istitutive del Servizio Sanitario Nazionale e che comunque, non siano di competenza dello Stato e della Regione.

2. Nello svolgimento dell’attività sanitaria il Sindaco, quale autorità locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

3. Al fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Unità sanitarie locali, anche per garantire l’assistenza medico sanitaria e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.

4. Il Comune collabora all’istituzione da parte dell’A.S.L. di ambulatori e consultori nel territorio dell’A.S.L. stessa per l’assistenza alla maternità e infanzia, agli anziani e al recupero dei tossicodipendenti e dei malati psichiatrici.

Art. 6
Funzioni del Comune nel settore Socio Assistenziale e della solidarietà

1. Il Comune opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi ed ai meno abbienti, nell’ambito delle competenze attribuite dalla legge, avvalendosi dell’ opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.

2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al primo comma il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale ed in collaborazione degli Enti ed Associazioni si impegna a promuovere programmi relativi a:

a) Manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti ed in particolare dell’infanzia e degli anziani;

b) Accoglimento in idonei istituti delle persone inabili al lavoro o anziani;

c) Predisposizioni di locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani ed inabili, nei limiti delle disponibilità del Comune.

Art. 7
Funzioni del Comune nell’assistenza scolastica

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all’assistenza scolastica concernenti la struttura, i servizi e le attività destinate a garantire il diritto alla formazione e all’istruzione, mediante erogazione di sussidi o provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche e private.

2. L’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla Legge Regionale.

Art. 8
Funzioni del Comune nel settore
dello sviluppo economico

1. Il Comune svolge funzioni amministrative attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione.

Art. 9
Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell’ambiente da inquinamenti.

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione di edilizia residenziale pubblica attribuitagli dalla normativa regionale.

2. Il Comune fonde la propria attività in materia di tutela ambientale nell’obiettivo primario di promozione dei livelli di qualità della vita umana attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sia attraverso le specifiche funzioni attribuite dalle vigenti normative, sia attraverso iniziative volte a sensibilizzare i propri cittadini.

3. Il Comune sostiene il proprio territorio, riconoscendo al settore agricolo la specificità di tutela ambientale alla cura e mantenimento delle aree agricole con la promozione di interventi volti al recupero dei centri storici anche mediante l’adozione di appositi regolamenti.

4. Il Comune esercita funzione di vigilanza e controllo, tramite il proprio personale predisposto e con l’ausilio delle figure professionali specifiche e dipendenti dello Stato, Regione e Provincia. Adotta iniziative atte a sensibilizzare i cittadini in materia di tutela dell’ambiente e corretto uso del suolo, nel rispetto della proprietà privata.

Art. 10
Funzioni del Comune in materia di attività sportiva

1. Il Comune vede nello sport e nel tempo libero i momenti importanti nella vita dei cittadini e nel processo formativo dei giovani: ritiene che siano da assicurare le forme organizzative dell’associazionismo sportivo in quanto rappresentano un ricco patrimonio di volontariato nell’impegno sociale della comunità di Masera.

Art. 11
Compiti del Comune di Masera

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme Capo I - Tit. IV del presente Statuto.

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile e di statistica. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidati dalla legge, secondo le quali sono regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4. Il Comune si impegna:

a. Ad esercitare le funzioni amministrative che eventualmente potranno essere delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell’ambito degli stanziamenti concordati all’atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;

b. A consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a)

Art. 12
Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, presso la sede Municipale.

2. Il Segretario Comunale cura l’affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONE DEL COMUNE

Art. 13
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Gli Amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

Art. 14
Elezione e composizione

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 12 Consiglieri.

2. L’elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica del consigliere, nonché la causa di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla Legge.

Art. 15
Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 16
Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intero Comune senza vincoli di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alla elezione il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma della Legge 23 aprile 1981, n. 154 e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussistano le cause ivi previste, provvedendo alla sostituzione. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non detto esplicitamente, la surroga degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. Oltre che nei casi previsti dalla Legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla Legge per la dichiarazione di incompatibilità.

6. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla Legge. Essi si costituiscono in gruppo secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

7. La prerogativa ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

8. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio Comunale. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse al termine di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del Regolamento, in sessione distinta da quella destinata alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.

9. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli Enti pubblici, copia degli atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

10. L’esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito Regolamento.

11. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e degli Uffici e Servizi dell’Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

12. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla Legge.

13. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l’Ente e comunque nei limiti di cui all’art. 23 della Legge 816/1985. Sono comunque esclusi dall’assistenza in sede processuale i casi di responsabilità penale per dolo.

Art. 17
Competenze del Consiglio

II Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti atti fondamentali:

a) Atti normativi

- Statuto dell’Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni;

- Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell’esercizio della propria potestà regolamentare.

b) Atti di programmazione:

- Programmi;

- Piani finanziari;

- Relazioni previsionali e programmatiche;

- Piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;

- Piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione;

- Eventuali deroghe ai piani territoriali ed urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di permessi di costruire in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie;

- Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

- Ratifiche di variazioni di Bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla Legge;

- Conti Consuntivi;

c) Atti di decentramento

- Tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;

d) Atti relativi al personale

- Atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l’approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- Autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;

e) Atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri Enti

- Convenzioni tra Comuni e Provincia;

- Accordi di programma;

- Costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra Enti locali;

f) Atti relativi a spese pluriennali

- Tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

g) Atti relativi ad acquisti, alienazioni d’immobili, permute, concessioni ed appalti

- Acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;

- Appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;

h) Atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

- Atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

- Assunzione diretta di pubblici servizi;

- Costituzione di Società di capitali, di Aziende ed Istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;

- Concessione di pubblici servizi;

- Affidamento di servizi o attività mediante convenzione;

i) Atti relativi alla disciplina dei tributi

- Atti di istituzione dei tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà concesse dalla Legge;

- Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici;

- Modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta.

Art. 18
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della Legge e del presente Statuto, i Regolamenti proposti dalla Giunta per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione e per il funzionamento degli uffici.

2. I Regolamenti, una volta diventata esecutiva la relativa deliberazione di approvazione ai sensi di Legge, sono pubblicati all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

3. Copia dei Regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che sono divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario di Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 19
Commissioni comunali permanenti

1. Il Consiglio per l’esercizio delle proprie funzioni si articola in Commissioni Consiliari permanenti. Il Regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranza, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento e le attribuzioni.

2. I lavori delle Commissioni Consiliari non sono pubblici.

3. Le Commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.

4. Le Commissioni Consiliari permanenti nell’ambito della materia di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio. Esse esercitano altresì il controllo politico-amministrativo sull’andamento delle Aziende Speciali, delle Istituzioni, delle Società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.

5. Le Commissioni Consiliari permanenti possono disporre, per l’esercizio delle loro funzioni, audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi gli Assessori, i Responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario, i quali hanno l’obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.

6. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal Regolamento l’approvazione da parte del Consiglio di tutti gli indirizzi generali e settoriali e delle loro integrazioni, modifiche o varianti.

7. Il Sindaco, gli Assessori, ed i Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

8. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli Uffici dell’Ente e da quelli degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti e sottoposti a controllo e vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alla materia di relativa competenza.

9. Alla richiesta delle Commissioni Consiliari non può essere apposto il segreto d’ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuati nel Regolamento.

10. Il Regolamento può prevedere l’esercizio di poteri deliberativi delle commissioni, anche in materia di pareri o per delega del Consiglio.

Art. 20
Commissioni Consiliari straordinarie,
temporanee e speciali

1. Il Consiglio può istituire, con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell’atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all’espletamento del mandato.

2. I lavori delle Commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione. I lavori della Commissione si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria o disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione.

3. E’ facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nella stessa forma e termini della relazione della Commissione.

Art. 21
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell’anno salvo quelle per deliberare l’approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo, con preavviso di cinque giorni di accessibilità all’ufficio, escludendo il giorno di consegna.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco e per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, con preavviso di tre giorni, escludendo il giorno di consegna.

4. Le riunioni in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione e dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

5. Il Consiglio può essere convocato d’urgenza con preavviso di 24 ore limitatamente all’oggetto che ha provocato l’urgenza.

Art. 22
Convocazione dei Consiglieri

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da notificare a domicilio.

2. La prima convocazione del Consiglio neo eletto è comunicata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione.

3. Nel caso di presentazione di una mozione di sfiducia ex art. 52 del T.U. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Sindaco in carica convoca e presiede il Consiglio Comunale, la cui adunanza deve aver luogo non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione della mozione medesima.

Art. 23
Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l’intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvi i casi per i quali la Legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri, compreso il sindaco.

3. I Consiglieri che non intervengono senza motivazione a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti.

Art. 24
Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le Aziende Comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell’interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 25
Pubblicità della seduta

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

Art. 26
Votazione e funzionamento del Consiglio
Nomina Rappresentanze

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti

2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Per le nomine e le designazioni di cui all’art. 42 lettera m) del T.U. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si applica in deroga al disposto del precedente comma 1, il principio della maggioranza relativa.

5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione hanno riportato maggiori voti.

6. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

7. I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono tre, di cui due rappresentanti del gruppo di maggioranza ed un rappresentante del gruppo di minoranza. Sono nominati dal Consiglio nel proprio seno, con votazione segreta, su proposta dei capi gruppo consigliari. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età.

Art. 27
Verbalizzazione

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l’adunanza.

2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni del Segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra questioni relative allo stesso Segretario Comunale e con l’obbligo di farne espressa menzione nel verbale motivando la decisione.

3. Il processo verbale indica in sintesi i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.

5. Il Regolamento stabilisce:

a) Le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;

b) Le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 28
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente esecutive con voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 29
II Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell’Amministrazione Comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell’Amministrazione dell’Ente. Sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività degli altri organi comunali e ne coordina l’attività.

3. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell’attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

4. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla Legge ed esercita le funzioni delegate dalla Regione, secondo la modalità prevista dalla Legge e dallo Statuto. Per l’esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

5. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l’elezione del Presidente, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le Leggi della Repubblica e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini.”

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 30
Competenza del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l’ordine del giorno secondo le modalità previste dal Regolamento.

2. Sovrintende al funzionamento dei servizi ed all’esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi comunali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i Responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi comunali dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza.

5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed alla eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di eventuali collaborazioni esterne ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

7. Il Sindaco indice i Referendum comunali.

8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla Legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

10. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell’Ente e la proposizione delle liti.

11. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

12. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art. 31
Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età.

Art. 32
Deleghe e incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla Legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e Responsabile dell’Amministrazione o ricomprendere nelle deleghe agli Assessori tutte le proprie funzioni o competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. L’atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitato.

5. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

6. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.

7. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

8. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione o studio di determinati problemi o progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si conclude con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Art. 33
Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio.

2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio, che dovrà essere riunito entro i successivi dieci giorni. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione le dimissioni divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all’immediata cessazione della carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale. Di tale evenienza il Segretario Comunale da immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

Art. 34
La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l’organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitegli dalla Legge e dai Regolamenti Statali e Regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.

Art. 35
Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta rispettivamente dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori che non deve essere superiore a quattro, compreso il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell’insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale.

3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri Comunali, tuttavia in un numero massimo di due possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità, nonché di particolare competenza ed esperienza culturale, tecnico-amministrative e/o professionale.

4. La carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

5. La Giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

6. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica , edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale.

7. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della riunione. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

8. Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni.

9. Non possono far parte della Giunta Comunale contemporaneamente Assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al secondo grado ed il coniuge, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 36
Funzioni della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne dirige e coordina i lavori, assicura l’unità d’indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

3. Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

4. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del Comune, cittadino o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 37
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie gli atti amministrativi che non sono riservati dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrano nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi. Rientra nella competenza della Giunta l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo le norme e i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale.

Art. 38
Revoca degli Assessori

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

2. La revoca è sistematicamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

3. La Giunta rimane in carica fino all’insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

Art. 39
Deliberazioni d’urgenza della Giunta

1. La Giunta può in caso d’urgenza, sotto la propria responsabilità prendere deliberazioni attinenti unicamente alle variazioni di Bilancio.

2. L’urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all’ultima adunanza Consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio, ove neghi, la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 40
Pubblicazioni delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di Legge.

TITOLO III
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Art. 41
Decentramento e partecipazione

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere associazioni, il volontariato e le organizzazioni operanti nel territorio con fini sociali, culturali, ricreativi e turistici, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.

2. Il Comune sostiene i programmi e l’attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell’intera comunità, attraverso l’erogazione di contributi, secondo le norme del relativo Regolamento, l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ed altre forme di incentivazione.

3. Il Comune definisce le forme di partecipazione delle associazioni all’attività di programma dell’Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti.

4. Il Comune può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative ed in genere attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente. Coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nelle attuazioni di iniziative sociali e culturali.

5. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune, e ad esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza delle proprie attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l’attività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

6. Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, su richiesta, nell’albo comunale delle associazioni. L’albo del Comune è annualmente aggiornato con le modalità stabilite dal Regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

7. Il Comune può stipulare con le Associazioni, convenzioni per una migliore e ordinata gestione dei servizi comunali, così come per ogni altra attività di pubblico interesse per la cittadinanza.

Art. 42
Riunione ed assemblea

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L’Amministrazione Comunale ne facilita l’esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico, che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, ogni struttura o spazio idoneo, nei limiti delle disponibilità del Comune. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura della spesa può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. L’amministrazione Comunale convoca l’assemblea dei cittadini, dei lavoratori e di ogni altra categoria sociale:

a) Per dibattere problemi;

b) Per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, delibere.

5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio Comunale in seguito a voto del Consiglio stesso.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento della assemblea sono stabilite nell’apposito Regolamento.

Art. 43
Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Art. 44
Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini del Comune possono rivolgere istanze e petizioni rispettivamente al Consiglio Comunale e alla Giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute secondo le rispettive competenze dal Consiglio Comunale e dalla Giunta che provvedono ad esaminarli nella prima adunanza dell’organo successive alla presentazione stessa.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni e le proposte da non meno di 50 (cinquanta) elettori. Se il problema interessa una località o una via si prescinde dal numero di sottoscritti delle petizioni o proposte.

4. L’autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del Regolamento sul Referendum di cui al successivo art. 45.

Art. 45
Referendum

1. In materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza

comunale, ai tributi e alle tariffe, al personale ed all’organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione.

2. I referendum consultivi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno 2/3 dei componenti, o su richiesta di almeno 1/10 dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell’inizio della raccolta delle firme.

3. Una apposita commissione, composta dal Segretario comunale, che la presiede, e da due esperti in materie giuridiche designati uno dalla maggioranza consiliare e uno dalla minoranza consiliare, decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.

4. Il Segretario Comunale e la commissione di cui al comma 3 del presente articolo possono essere chiamati anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull’attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.

5. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

6. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e provinciali.

7. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S’intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

8. Il Consiglio Comunale adotta entro 4 mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

10. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l’indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 46
Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all’ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, che le spese siano a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso.

Art. 47
Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l’esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 48
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito Regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli od associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.

2. Il Regolamento inoltre:

a) Individua con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i Responsabili dei procedimenti;

b) Detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;

c) Assicura il diritto dei cittadini di accedere in genere alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione;

d) Assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Amministrazione.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 49
Svolgimento dell’azione amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le Leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti Responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei tempi stabiliti ai sensi della Legge sull’azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune nell’ambito delle sue competenze gestisce i servizi pubblici.

Art. 50
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale. Eroga i servizi con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge.

Art. 51
Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera l’assunzione dell’impianto e dell’esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme, fatti salvi i divieti di Legge in vigore:

a) In economia, quando le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una Istituzione o un’Azienda;

b) In concessione a terzi, quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) A mezzo di Azienda Speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) A mezzo di Istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) A mezzo di Società per Azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri Enti.

3. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune od aperte all’appalto di soggetti privati che offrono garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

4. Per l’erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi. La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni a forma di esenzione totale o parziale. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di Enti a privati e le altre entrate finalizzate.

5. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull’attività svolta dagli Enti, Aziende, Istituzioni dipendenti e dalle Società a partecipazione Comunale, almeno una volta all’anno, in occasione della approvazione dei Bilanci consuntivi, al fine di verificare l’economicità della gestione e la rispondenza dell’attività alle esigenze dei cittadini.

Art. 52
Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di Aziende Speciali, anche insieme con altri Comuni e Enti, dotati di personalità giuridica e di autonomia gestionale, ne approva lo Statuto e provvede alla nomina di un Consigliere di Amministrazione.

2. Il Comune conferisce all’Azienda il capitolo di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo Statuto e gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 53
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, Comunità Montana o Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire il fine, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti delegati.

Art. 54
Consorzi e altre forme associative tra Enti locali

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi o altre forme associative con altri Comuni, Comunità Montane e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall’art.53 del presente Statuto, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

Art. 55
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più Regolamenti, in conformità alle disposizioni di Legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per il personale degli Enti Locali.

2. I Regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli Istituti espressamente riservati per Legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva Nazionale e decentrata.

Art. 56
Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con il Regolamento del personale:

a) Gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi generali di organizzazione degli uffici;

b) I procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

c) I criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

d) I criteri per la formazione professionale e l’addestramento;

e) I ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

f) Le garanzie del personale in ordine all’esercizio della libertà e dei diritti fondamentali;

g) Le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) La durata massima dell’orario di lavoro giornaliero;

i) L’esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell’ Amministrazione;

j) Le modalità, condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazioni all’esercizio di professioni previa iscrizione nei relativi albi;

k) Presidenza e composizione commissione concorsi.

2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è calcolato in aree di attività.

3. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

4. La struttura organizzativa si articola in unità operativa aggregata, secondo criteri di omogeneità, in ambito ad aree progressivamente più ampie, in modo da consentire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

5. La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alla disponibilità finanziaria consolidata dall’Ente.

6. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri Regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei Dirigenti e le modalità di ricerca dell’incarico.

7. Negli stessi Regolamenti sono altresì previste forme di collaborazione di coordinamento dell’attività degli uffici, nonché disciplinate le modalità intere del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obbiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dell’Ente.

Art. 57
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Nell’esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale provvede a:

a) Definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’Ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione alle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;

b) Stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;

c) Fissa i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;

d) Definisce i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell’attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco o degli Assessori, ove istituiti, per l’esercizio della funzione di indirizzo e di controllo, con l’attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al Consiglio stesso.

3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell’Amministrazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio entro 60 giorni dal suo insediamento.

4. Nel corso del mandato Amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri agli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno del personale.

Art. 58
Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento agli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’Amministrazione devono stabilire:

a) La durata dell’incarico che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del mandato;

b) I criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c) La natura privatistica del rapporto.

Art. 59
Responsabilità disciplinare del personale
Norme applicabili

1. Il Regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d’ufficio e la riammissione in servizio.

2. La commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all’inizio di ogni anno dal personale dell’Ente, secondo le modalità previste dal Regolamento.

3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

Art. 60
Segretario Comunale

1. l Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione Amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti ed orali, anche, su richiesta.

3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l’esercizio di tali attribuzioni sono definite nei Regolamenti di funzionamento degli organi dell’Ente.

4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

5. Per assicurare unitarietà e complementarietà all’azione Amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei Dirigenti e Responsabili dei servizi e d’intesa con l’Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure Amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative, formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

6. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

7. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con Regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, se ciò si rende utile in relazione alle esigenze organizzative dell’Ente ed agli obiettivi programmatici dell’Amministrazione.

8. Il Segretario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura dei servizi e del personale dell’Ente.

9. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge.

Art. 61
Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per le Responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle Leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a Responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 62
Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle Leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E’ danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle Leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell’amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per Legge o per Regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono Responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 63
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle Leggi vigenti.

Art. 64
Prescrizione dell’azione di responsabilità

1. La Legge stabilisce il tempo di prescrizione dell’azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 65
Pareri sulle proposte ed attuazioni di deliberazioni

1. Il Segretario Comunale, il Responsabile del servizio interessato e il Responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi dell’ art. 78 del presente Statuto e dell’art. 49 del t.u. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

2. Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 66
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato dalla Legge.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria urgente, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 67
Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

a) Imposte proprie;

b) Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;

c) Tasse e diritti per esercizi pubblici;

d) Trasferimenti erariali;

e) Trasferimenti Regionali;

f) Altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

g) Risorse per investimenti;

h) Altre entrate.

i) I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art. 68
Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli Enti pubblici.

2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della convenzione, della valorizzazione e dell’utilità pubblica.

3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell’Ente e non strumentali alla organizzazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la natura a canoni tali da conseguire un’adeguata redditività

4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere in conformità alle disposizioni di Legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale.

L’inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.

5. Il funzionario incaricato alla tenuta dell’inventario dei beni ha altresì l’obbligo di conservare i titoli gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

6. Il Consiglio Comunale delibera l’accettazione ed il rifiuto di eventuali lasciti e di donazioni di beni.

Art. 69
Contabilità comunale: il bilancio

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato.

2. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

3. Il Bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un Bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza.

4. Il Bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da contenere la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l’atto è nullo di diritto.

Art. 70
Contabilità Comunale: Il Conto Consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il Conto del Bilancio ed il Conto del Patrimonio.

2. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 Giugno dell’anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al Conto Consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le vantazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei Conti.

Art. 71
Attività contrattuali

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alla vendita, agli acquisti a titolo oneroso, alla permuta, alle locazioni, il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, procede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) II fine che con il contratto si intende perseguire;

b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e delle Regioni che ne sono alla base.

3. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o l’Assessore delegato se l’atto viene rogato dal Segretario Comunale; nel caso che l’atto non sia rogato dal Segretario, interviene quest’ultimo in rappresentanza del Comune.

4. Il Segretario Comunale roga, nell’esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

Art. 72
Revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore eletto a maggioranza assoluta dai suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del suo mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.

4. Per l’esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio Comunale può affidare al Revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità sulla gestione dell’Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 73
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunali, versate dai debitori in base ad avvisi di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;

b) II pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di Bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

II pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell’art. 9 del D.L. 10.11.1978, n. 702, convertito nella Legge 08.01.1979, n. 3

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge e dal Regolamento di contabilità adottato ai sensi di Legge, nonché della stipula di convenzioni.

Art. 74
Controllo economico della gestione

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi eseguono operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti Responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all’assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.

3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige per il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio Comunale adotta, nei modi e termini di cui all’art. 1 bis del D.L. 1 Luglio 1986, n. 318, convertito nella Legge 09 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure a ripristinare il pareggio.

TITOLO VII
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 75
Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell’attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla Legge Regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 76
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di Legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 77
Statuto Comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i Regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2. Lo Statuto è adottato dal C.C. con le maggioranze e le procedure stabilite dalla Legge.

3. Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione, sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazione separata sui singoli articoli e votazione complessiva finale. Le modifiche d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati.

4. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio successivamente all’esecutività della delibera di approvazione, e viene inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nelle raccolta ufficiale degli Statuti.

5. Il Consiglio Comunale redige, se non esistenti, i regolamenti previsti dallo statuto.

6. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti mancanti, restano in vigore le norme adottate dal Comune, che risultino compatibili con la legge e lo statuto.

7. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

8. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l’approvazione del nuovo.

9. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 78
Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla Legge e nel rispetto delle norme Statutarie.

3. I Regolamenti alla disciplina dei tributi comunali ed agli strumenti di pianificazione e le relative norme d’attuazione ed in genere tutti i Regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla Legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di 10 giorni, da effettuare successivamente all’esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all’Albo Pretorio.

4. I Regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettono in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.