Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 / 04 / 2007
ANNUNCI LEGALI
Comune di Masera (Verbano Cusio Ossola)
Statuto comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 dell11.12.2006
Art. 1
Comune
1. Il Comune di Masera è Ente autonomo nellambito dei principi fissati dalle Leggi Generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con losservanza della norma di cui allart. 133 della Costituzione.
Art. 2
Stemma, gonfalone
1. Lo stemma e il gonfalone del Comune di Masera sono determinati in conformità alla legge.
2. La Giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma anche da parte di Enti e Associazioni.
3. Nelluso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 Giugno 1986.
4. Per la descrizione del gonfalone e dello stemma si fa riferimento agli allegati A per il gonfalone e B per lo stemma. Per logo comunale viene utilizzato lo stemma a colori e riportato su tutti i documenti ufficiali dellAmministrazione
Art. 3
Territorio
1. Il Comune di Masera comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, cui allart.9 della L. 24/12/1954 n. 228, approvato dallIstituto Centrale di Statistica, confinando con i territori dei Comuni di Trontano, Druogno, Santa Maria Maggiore, Montecrestese, Crevoladossola e Domodossola.
2. Il Comune di Masera ha una superficie di circa 20 Kmq., dei quali 4,5 territorio pianeggiante e 15,5 circa di territorio montano.
3. Il Comune è costituito dalle popolazioni, dai territori e dalle frazioni. La sede comunale è ubicata in piazza XXV Aprile 1.
4. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con Legge Regionale ai sensi dellart. 133 della Costituzione, previa consultazione della popolazione del Comune.
Art. 4
Funzioni del Comune
1. Il Comune è lEnte locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per Legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione Provinciale, Regionale e Statale.
3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato allaffermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, i diritti della famiglia, la qualificazione sociale del territorio, il risanamento e la salvaguardia degli ambienti naturali e umani nel loro insieme e dellaccoglienza.
4. Il Comune attua forme di cooperazione tra Enti per lesercizio in ambiti territoriali adeguati dalle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dallomogeneità delle funzioni, della salvaguardia della qualità della vita e del tessuto sociale, dellaccoglienza, delleconomicità, efficienza ed efficacia della gestione e delladeguatezza organizzativa e salvaguardia dei diritti umani e sociali.
5. Il Comune opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona e leffettiva partecipazione dei cittadini allorganizzazione politica, economica , sociale e culturale del paese.
6. Il Comune attua ogni strumento per garantire pari oppurtunità tra uomini e donne nel rispetto delle specifiche direttive previste dalla Comunità Europea in materia.
7. Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona, della famiglia.
8. Il Comune garantisce nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della riservatezza e della dignità delle persone fisiche.
Art. 5
Funzioni del Comune nel settore della sanità
1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalle Leggi Istitutive del Servizio Sanitario Nazionale e che comunque, non siano di competenza dello Stato e della Regione.
2. Nello svolgimento dellattività sanitaria il Sindaco, quale autorità locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
3. Al fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Unità sanitarie locali, anche per garantire lassistenza medico sanitaria e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.
4. Il Comune collabora allistituzione da parte dellA.S.L. di ambulatori e consultori nel territorio dellA.S.L. stessa per lassistenza alla maternità e infanzia, agli anziani e al recupero dei tossicodipendenti e dei malati psichiatrici.
Art. 6
Funzioni del Comune nel settore Socio Assistenziale e della solidarietà
1. Il Comune opera per lattuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi ed ai meno abbienti, nellambito delle competenze attribuite dalla legge, avvalendosi dell opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.
2. Nellesercizio delle funzioni di cui al primo comma il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale ed in collaborazione degli Enti ed Associazioni si impegna a promuovere programmi relativi a:
a) Manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti ed in particolare dellinfanzia e degli anziani;
b) Accoglimento in idonei istituti delle persone inabili al lavoro o anziani;
c) Predisposizioni di locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani ed inabili, nei limiti delle disponibilità del Comune.
Art. 7
Funzioni del Comune nellassistenza scolastica
1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative allassistenza scolastica concernenti la struttura, i servizi e le attività destinate a garantire il diritto alla formazione e allistruzione, mediante erogazione di sussidi o provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche e private.
2. Lesercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla Legge Regionale.
Art. 8
Funzioni del Comune nel settore
dello sviluppo economico
1. Il Comune svolge funzioni amministrative attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione.
Art. 9
Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dellambiente
da inquinamenti.
1. Il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti lassegnazione di edilizia residenziale pubblica attribuitagli dalla normativa regionale.
2. Il Comune fonde la propria attività in materia di tutela ambientale nellobiettivo primario di promozione dei livelli di qualità della vita umana attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dellambiente e lutilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sia attraverso le specifiche funzioni attribuite dalle vigenti normative, sia attraverso iniziative volte a sensibilizzare i propri cittadini.
3. Il Comune sostiene il proprio territorio, riconoscendo al settore agricolo la specificità di tutela ambientale alla cura e mantenimento delle aree agricole con la promozione di interventi volti al recupero dei centri storici anche mediante ladozione di appositi regolamenti.
4. Il Comune esercita funzione di vigilanza e controllo, tramite il proprio personale predisposto e con lausilio delle figure professionali specifiche e dipendenti dello Stato, Regione e Provincia. Adotta iniziative atte a sensibilizzare i cittadini in materia di tutela dellambiente e corretto uso del suolo, nel rispetto della proprietà privata.
Art. 10
Funzioni del Comune in materia di attività sportiva
1. Il Comune vede nello sport e nel tempo libero i momenti importanti nella vita dei cittadini e nel processo formativo dei giovani: ritiene che siano da assicurare le forme organizzative dellassociazionismo sportivo in quanto rappresentano un ricco patrimonio di volontariato nellimpegno sociale della comunità di Masera.
Art. 11
Compiti del Comune di Masera
1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme Capo I - Tit. IV del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile e di statistica. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidati dalla legge, secondo le quali sono regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune si impegna:
a. Ad esercitare le funzioni amministrative che eventualmente potranno essere delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nellambito degli stanziamenti concordati allatto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
b. A consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a)
Art. 12
Albo pretorio
1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, presso la sede Municipale.
2. Il Segretario Comunale cura laffissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONE DEL COMUNE
Art. 13
Organi
1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
Gli Amministratori nellesercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.
Art. 14
Elezione e composizione
1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 12 Consiglieri.
2. Lelezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica del consigliere, nonché la causa di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla Legge.
Art. 15
Durata in carica
1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 16
Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri Comunali rappresentano lintero Comune senza vincoli di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alla elezione il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma della Legge 23 aprile 1981, n. 154 e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussistano le cause ivi previste, provvedendo alla sostituzione. Liscrizione allordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non detto esplicitamente, la surroga degli ineleggibili e lavvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. Oltre che nei casi previsti dalla Legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla Legge per la dichiarazione di incompatibilità.
6. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla Legge. Essi si costituiscono in gruppo secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
7. La prerogativa ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
8. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio Comunale. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse al termine di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del Regolamento, in sessione distinta da quella destinata alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.
9. Per lesercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli Enti pubblici, copia degli atti, notizie ed informazioni utili ai fini dellespletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
10. Lesercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito Regolamento.
11. I Consiglieri hanno potere ispettivo sullattività della Giunta e degli Uffici e Servizi dellEnte, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
12. Le indennità spettanti ai Consiglieri per lesercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla Legge.
13. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura lassistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi allespletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con lEnte e comunque nei limiti di cui allart. 23 della Legge 816/1985. Sono comunque esclusi dallassistenza in sede processuale i casi di responsabilità penale per dolo.
Art. 17
Competenze del Consiglio
II Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nellemanazione dei seguenti atti fondamentali:
a) Atti normativi
- Statuto dellEnte, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni;
- Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nellesercizio della propria potestà regolamentare.
b) Atti di programmazione:
- Programmi;
- Piani finanziari;
- Relazioni previsionali e programmatiche;
- Piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- Piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione;
- Eventuali deroghe ai piani territoriali ed urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di permessi di costruire in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie;
- Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- Ratifiche di variazioni di Bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla Legge;
- Conti Consuntivi;
c) Atti di decentramento
- Tutti gli atti necessari allistituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;
d) Atti relativi al personale
- Atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per lapprovazione del Regolamento sullordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;
e) Atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri Enti
- Convenzioni tra Comuni e Provincia;
- Accordi di programma;
- Costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra Enti locali;
f) Atti relativi a spese pluriennali
- Tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
g) Atti relativi ad acquisti, alienazioni dimmobili, permute, concessioni ed appalti
- Acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
- Appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
h) Atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- Atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- Assunzione diretta di pubblici servizi;
- Costituzione di Società di capitali, di Aziende ed Istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
- Concessione di pubblici servizi;
- Affidamento di servizi o attività mediante convenzione;
i) Atti relativi alla disciplina dei tributi
- Atti di istituzione dei tributi e tariffe, nellambito delle facoltà concesse dalla Legge;
- Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici;
- Modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta.
Art. 18
Esercizio della potestà regolamentare
1. Il Consiglio Comunale, nellesercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della Legge e del presente Statuto, i Regolamenti proposti dalla Giunta per lorganizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione e per il funzionamento degli uffici.
2. I Regolamenti, una volta diventata esecutiva la relativa deliberazione di approvazione ai sensi di Legge, sono pubblicati allalbo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
3. Copia dei Regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che sono divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario di Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 19
Commissioni comunali permanenti
1. Il Consiglio per lesercizio delle proprie funzioni si articola in Commissioni Consiliari permanenti. Il Regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranza, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento e le attribuzioni.
2. I lavori delle Commissioni Consiliari non sono pubblici.
3. Le Commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.
4. Le Commissioni Consiliari permanenti nellambito della materia di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio. Esse esercitano altresì il controllo politico-amministrativo sullandamento delle Aziende Speciali, delle Istituzioni, delle Società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
5. Le Commissioni Consiliari permanenti possono disporre, per lesercizio delle loro funzioni, audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi gli Assessori, i Responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario, i quali hanno lobbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.
6. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal Regolamento lapprovazione da parte del Consiglio di tutti gli indirizzi generali e settoriali e delle loro integrazioni, modifiche o varianti.
7. Il Sindaco, gli Assessori, ed i Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
8. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli Uffici dellEnte e da quelli degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti e sottoposti a controllo e vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alla materia di relativa competenza.
9. Alla richiesta delle Commissioni Consiliari non può essere apposto il segreto dufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuati nel Regolamento.
10. Il Regolamento può prevedere lesercizio di poteri deliberativi delle commissioni, anche in materia di pareri o per delega del Consiglio.
Art. 20
Commissioni Consiliari straordinarie,
temporanee e speciali
1. Il Consiglio può istituire, con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nellatto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria allespletamento del mandato.
2. I lavori delle Commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione. I lavori della Commissione si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria o disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione.
3. E facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nella stessa forma e termini della relazione della Commissione.
Art. 21
Sessioni del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dellanno salvo quelle per deliberare lapprovazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo, con preavviso di cinque giorni di accessibilità allufficio, escludendo il giorno di consegna.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco e per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, con preavviso di tre giorni, escludendo il giorno di consegna.
4. Le riunioni in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione e dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.
5. Il Consiglio può essere convocato durgenza con preavviso di 24 ore limitatamente alloggetto che ha provocato lurgenza.
Art. 22
Convocazione dei Consiglieri
1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da notificare a domicilio.
2. La prima convocazione del Consiglio neo eletto è comunicata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dellinvito di convocazione.
3. Nel caso di presentazione di una mozione di sfiducia ex art. 52 del T.U. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Sindaco in carica convoca e presiede il Consiglio Comunale, la cui adunanza deve aver luogo non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione della mozione medesima.
Art. 23
Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle
deliberazioni
1. Il Consiglio delibera con lintervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvi i casi per i quali la Legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri, compreso il sindaco.
3. I Consiglieri che non intervengono senza motivazione a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti.
Art. 24
Astensione dei Consiglieri
1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le Aziende Comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nellinteresse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
Art. 25
Pubblicità della seduta
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.
Art. 26
Votazione e funzionamento del Consiglio
Nomina Rappresentanze
1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per le nomine e le designazioni di cui allart. 42 lettera m) del T.U. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si applica in deroga al disposto del precedente comma 1, il principio della maggioranza relativa.
5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione hanno riportato maggiori voti.
6. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.
7. I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono tre, di cui due rappresentanti del gruppo di maggioranza ed un rappresentante del gruppo di minoranza. Sono nominati dal Consiglio nel proprio seno, con votazione segreta, su proposta dei capi gruppo consigliari. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età.
Art. 27
Verbalizzazione
1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede ladunanza.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni del Segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra questioni relative allo stesso Segretario Comunale e con lobbligo di farne espressa menzione nel verbale motivando la decisione.
3. Il processo verbale indica in sintesi i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Il Regolamento stabilisce:
a) Le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
b) Le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.
Art. 28
Pubblicazione delle deliberazioni
1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione allalbo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente esecutive con voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Art. 29
II Sindaco
1. Il Sindaco è il capo dellAmministrazione Comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dellAmministrazione dellEnte. Sovrintende allandamento generale dellEnte, provvede a dare impulso allattività degli altri organi comunali e ne coordina lattività.
3. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dellattività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
4. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla Legge ed esercita le funzioni delegate dalla Regione, secondo la modalità prevista dalla Legge e dallo Statuto. Per lesercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
5. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo lelezione del Presidente, pronunciando la seguente formula: Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le Leggi della Repubblica e lordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.
Art. 30
Competenza del Sindaco
1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa lordine del giorno secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi ed allesecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
3. Il Sindaco coordina ed organizza, nellambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi comunali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i Responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare lesplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi comunali dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché, dintesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con linquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dellutenza.
5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed alla eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di eventuali collaborazioni esterne ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento sullordinamento degli Uffici e dei Servizi.
7. Il Sindaco indice i Referendum comunali.
8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla Legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.
9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
10. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dellEnte e la proposizione delle liti.
11. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
12. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende allespletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.
Art. 31
Il Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede lAssessore più anziano di età.
Art. 32
Deleghe e incarichi
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori lesercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla Legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e Responsabile dellAmministrazione o ricomprendere nelle deleghe agli Assessori tutte le proprie funzioni o competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. Latto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica loggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitato.
5. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
6. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nellinteresse dellAmministrazione.
7. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
8. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione o studio di determinati problemi o progetti o di curare determinate questioni nellinteresse dellAmministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si conclude con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
Art. 33
Cessazione dalla carica di Sindaco
1. Limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio, che dovrà essere riunito entro i successivi dieci giorni. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione le dimissioni divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo allimmediata cessazione della carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale. Di tale evenienza il Segretario Comunale da immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.
Art. 34
La Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale è lorgano esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitegli dalla Legge e dai Regolamenti Statali e Regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.
Art. 35
Composizione della Giunta
1. La Giunta Comunale è composta rispettivamente dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori che non deve essere superiore a quattro, compreso il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dellinsediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale.
3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri Comunali, tuttavia in un numero massimo di due possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità, nonché di particolare competenza ed esperienza culturale, tecnico-amministrative e/o professionale.
4. La carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
5. La Giunta allatto dellinsediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
6. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica , edilizia e lavori pubblici devono astenersi dallesercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nellambito del territorio comunale.
7. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della riunione. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie allespletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.
8. Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni.
9. Non possono far parte della Giunta Comunale contemporaneamente Assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al secondo grado ed il coniuge, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.
Art. 36
Funzioni della Giunta
1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne dirige e coordina i lavori, assicura lunità dindirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. Per la validità delle sedute è richiesto lintervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
4. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del Comune, cittadino o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
Art. 37
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune e per lattuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e dimpulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie gli atti amministrativi che non sono riservati dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrano nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi. Rientra nella competenza della Giunta ladozione dei Regolamenti sullordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo le norme e i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale.
Art. 38
Revoca degli Assessori
1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dallincarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
2. La revoca è sistematicamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.
3. La Giunta rimane in carica fino allinsediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
Art. 39
Deliberazioni durgenza della Giunta
1. La Giunta può in caso durgenza, sotto la propria responsabilità prendere deliberazioni attinenti unicamente alle variazioni di Bilancio.
2. Lurgenza, determinata da cause nuove e posteriori allultima adunanza Consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi, la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
Art. 40
Pubblicazioni delle deliberazioni della Giunta
1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione allalbo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di Legge.
TITOLO III
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE
Art. 41
Decentramento e partecipazione
1. Il Comune riconosce e valorizza le libere associazioni, il volontariato e le organizzazioni operanti nel territorio con fini sociali, culturali, ricreativi e turistici, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini allamministrazione locale.
2. Il Comune sostiene i programmi e lattività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dellintera comunità, attraverso lerogazione di contributi, secondo le norme del relativo Regolamento, lassunzione di iniziative comuni e coordinate ed altre forme di incentivazione.
3. Il Comune definisce le forme di partecipazione delle associazioni allattività di programma dellEnte e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti.
4. Il Comune può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti lorganizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative ed in genere attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto allEnte. Coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nelle attuazioni di iniziative sociali e culturali.
5. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune, e ad esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza delle proprie attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione allassociazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e lattività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
6. Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, su richiesta, nellalbo comunale delle associazioni. Lalbo del Comune è annualmente aggiornato con le modalità stabilite dal Regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.
7. Il Comune può stipulare con le Associazioni, convenzioni per una migliore e ordinata gestione dei servizi comunali, così come per ogni altra attività di pubblico interesse per la cittadinanza.
Art. 42
Riunione ed assemblea
1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. LAmministrazione Comunale ne facilita lesercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico, che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, ogni struttura o spazio idoneo, nei limiti delle disponibilità del Comune. Le condizioni e le modalità duso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sullesercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura della spesa può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Lamministrazione Comunale convoca lassemblea dei cittadini, dei lavoratori e di ogni altra categoria sociale:
a) Per dibattere problemi;
b) Per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, delibere.
5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio Comunale in seguito a voto del Consiglio stesso.
6. Le modalità di convocazione e di svolgimento della assemblea sono stabilite nellapposito Regolamento.
Art. 43
Consultazioni
1. Il Consiglio Comunale di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
Art. 44
Istanze, petizioni e proposte
1. I cittadini del Comune possono rivolgere istanze e petizioni rispettivamente al Consiglio Comunale e alla Giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute secondo le rispettive competenze dal Consiglio Comunale e dalla Giunta che provvedono ad esaminarli nella prima adunanza dellorgano successive alla presentazione stessa.
3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni e le proposte da non meno di 50 (cinquanta) elettori. Se il problema interessa una località o una via si prescinde dal numero di sottoscritti delle petizioni o proposte.
4. Lautenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del Regolamento sul Referendum di cui al successivo art. 45.
Art. 45
Referendum
1. In materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza
comunale, ai tributi e alle tariffe, al personale ed allorganizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione.
2. I referendum consultivi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno 2/3 dei componenti, o su richiesta di almeno 1/10 dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dellinizio della raccolta delle firme.
3. Una apposita commissione, composta dal Segretario comunale, che la presiede, e da due esperti in materie giuridiche designati uno dalla maggioranza consiliare e uno dalla minoranza consiliare, decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.
4. Il Segretario Comunale e la commissione di cui al comma 3 del presente articolo possono essere chiamati anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sullattinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
5. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
6. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e provinciali.
7. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. Sintende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
8. Il Consiglio Comunale adotta entro 4 mesi dalla proclamazione dellesito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri.
10. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per lindizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel regolamento del Consiglio Comunale.
Art. 46
Azione popolare
1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base allordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, che le spese siano a carico di chi ha promosso lazione o il ricorso.
Art. 47
Pubblicità degli atti amministrativi
1. Tutti gli atti dellAmministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti lesibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Art. 48
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
1. Con apposito Regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli od associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.
2. Il Regolamento inoltre:
a) Individua con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i Responsabili dei procedimenti;
b) Detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini linformazione sullo stato degli atti e delle procedure e sullordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
c) Assicura il diritto dei cittadini di accedere in genere alle informazioni di cui è in possesso lAmministrazione;
d) Assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini allattività dellAmministrazione.
TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 49
Svolgimento dellazione amministrativa
1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dellassetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le Leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti Responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei tempi stabiliti ai sensi della Legge sullazione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4. Il Comune nellambito delle sue competenze gestisce i servizi pubblici.
Art. 50
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale. Eroga i servizi con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge.
Art. 51
Gestione diretta dei servizi pubblici
1. Il Consiglio Comunale delibera lassunzione dellimpianto e dellesercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme, fatti salvi i divieti di Legge in vigore:
a) In economia, quando le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una Istituzione o unAzienda;
b) In concessione a terzi, quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) A mezzo di Azienda Speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) A mezzo di Istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) A mezzo di Società per Azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri Enti.
3. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune od aperte allappalto di soggetti privati che offrono garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
4. Per lerogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi. La compartecipazione alla spesa per lerogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni a forma di esenzione totale o parziale. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di Enti a privati e le altre entrate finalizzate.
5. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sullattività svolta dagli Enti, Aziende, Istituzioni dipendenti e dalle Società a partecipazione Comunale, almeno una volta allanno, in occasione della approvazione dei Bilanci consuntivi, al fine di verificare leconomicità della gestione e la rispondenza dellattività alle esigenze dei cittadini.
Art. 52
Aziende speciali
1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di Aziende Speciali, anche insieme con altri Comuni e Enti, dotati di personalità giuridica e di autonomia gestionale, ne approva lo Statuto e provvede alla nomina di un Consigliere di Amministrazione.
2. Il Comune conferisce allAzienda il capitolo di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo Statuto e gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Art. 53
Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, Comunità Montana o Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire il fine, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti allaccordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti allaccordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti delegati.
Art. 54
Consorzi e altre forme associative tra Enti locali
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi o altre forme associative con altri Comuni, Comunità Montane e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dallart.53 del presente Statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dellassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.
TITOLO V
UFFICI E PERSONALE
Art. 55
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso allimpiego sono disciplinati in uno o più Regolamenti, in conformità alle disposizioni di Legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per il personale degli Enti Locali.
2. I Regolamenti di cui al precedente comma, sullordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli Istituti espressamente riservati per Legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva Nazionale e decentrata.
Art. 56
Disciplina dello status del personale
1. Sono disciplinati con il Regolamento del personale:
a) Gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi generali di organizzazione degli uffici;
b) I procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
c) I criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
d) I criteri per la formazione professionale e laddestramento;
e) I ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
f) Le garanzie del personale in ordine allesercizio della libertà e dei diritti fondamentali;
g) Le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
h) La durata massima dellorario di lavoro giornaliero;
i) Lesercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell Amministrazione;
j) Le modalità, condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazioni allesercizio di professioni previa iscrizione nei relativi albi;
k) Presidenza e composizione commissione concorsi.
2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è calcolato in aree di attività.
3. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
4. La struttura organizzativa si articola in unità operativa aggregata, secondo criteri di omogeneità, in ambito ad aree progressivamente più ampie, in modo da consentire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
5. La dotazione organica e lorganigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alla disponibilità finanziaria consolidata dallEnte.
6. Il Regolamento sullordinamento degli uffici e gli altri Regolamenti attinenti per materia prevedono forme per lesercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei Dirigenti e le modalità di ricerca dellincarico.
7. Negli stessi Regolamenti sono altresì previste forme di collaborazione di coordinamento dellattività degli uffici, nonché disciplinate le modalità intere del personale e la formazione professionale, perseguendo lobbiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dellEnte.
Art. 57
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale determina nellambito dei principi stabiliti dallo Statuto, gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Nellesercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale provvede a:
a) Definire le linee essenziali dellorganizzazione dellEnte, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione alle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;
b) Stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
c) Fissa i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;
d) Definisce i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dellattività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco o degli Assessori, ove istituiti, per lesercizio della funzione di indirizzo e di controllo, con lattività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al Consiglio stesso.
3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dellAmministrazione da sottoporre allapprovazione del Consiglio entro 60 giorni dal suo insediamento.
4. Nel corso del mandato Amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri agli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno del personale.
Art. 58
Collaborazioni esterne
1. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento agli incarichi di collaborazione a soggetti esterni allAmministrazione devono stabilire:
a) La durata dellincarico che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del mandato;
b) I criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
c) La natura privatistica del rapporto.
Art. 59
Responsabilità disciplinare del personale
Norme applicabili
1. Il Regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione dufficio e la riammissione in servizio.
2. La commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato allinizio di ogni anno dal personale dellEnte, secondo le modalità previste dal Regolamento.
3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.
Art. 60
Segretario Comunale
1. l Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dellEnte in ordine alla conformità dellazione Amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti ed orali, anche, su richiesta.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per lesercizio di tali attribuzioni sono definite nei Regolamenti di funzionamento degli organi dellEnte.
4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina lattività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
5. Per assicurare unitarietà e complementarietà allazione Amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei Dirigenti e Responsabili dei servizi e dintesa con lAmministrazione, modalità di snellimento delle procedure Amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative, formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per ladozione dei conseguenti provvedimenti.
6. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
7. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con Regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, se ciò si rende utile in relazione alle esigenze organizzative dellEnte ed agli obiettivi programmatici dellAmministrazione.
8. Il Segretario per lesercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura dei servizi e del personale dellEnte.
9. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge.
Art. 61
Responsabilità verso il Comune
1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per le Responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle Leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a Responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per laccertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Art. 62
Responsabilità verso terzi
1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nellesercizio delle funzioni loro conferite dalle Leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo lammontare del danno cagionato dallamministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che lamministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle Leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dellamministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento lamministratore o il dipendente siano obbligati per Legge o per Regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono Responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato allatto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 63
Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle Leggi vigenti.
Art. 64
Prescrizione dellazione di responsabilità
1. La Legge stabilisce il tempo di prescrizione dellazione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.
Art. 65
Pareri sulle proposte ed attuazioni di deliberazioni
1. Il Segretario Comunale, il Responsabile del servizio interessato e il Responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi dell art. 78 del presente Statuto e dellart. 49 del t.u. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
2. Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA
Art. 66
Ordinamento
1. Lordinamento della finanza del Comune è riservato dalla Legge.
2. Nellambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria urgente, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 67
Attività finanziaria del Comune
1. La finanza del Comune è costituita da:
a) Imposte proprie;
b) Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
c) Tasse e diritti per esercizi pubblici;
d) Trasferimenti erariali;
e) Trasferimenti Regionali;
f) Altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g) Risorse per investimenti;
h) Altre entrate.
i) I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per lerogazione dei servizi pubblici indispensabili.
Art. 68
Demanio e patrimonio
1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli Enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della convenzione, della valorizzazione e dellutilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dellEnte e non strumentali alla organizzazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la natura a canoni tali da conseguire unadeguata redditività
4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere in conformità alle disposizioni di Legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale.
Linventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
5. Il funzionario incaricato alla tenuta dellinventario dei beni ha altresì lobbligo di conservare i titoli gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.
6. Il Consiglio Comunale delibera laccettazione ed il rifiuto di eventuali lasciti e di donazioni di beni.
Art. 69
Contabilità comunale: il bilancio
1. Lordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato.
2. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per lanno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministero dellInterno dintesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
3. Il Bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un Bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza.
4. Il Bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da contenere la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno latto è nullo di diritto.
Art. 70
Contabilità Comunale: Il Conto Consuntivo
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il Conto del Bilancio ed il Conto del Patrimonio.
2. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 Giugno dellanno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al Conto Consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le vantazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei Conti.
Art. 71
Attività contrattuali
1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alla vendita, agli acquisti a titolo oneroso, alla permuta, alle locazioni, il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, procede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) II fine che con il contratto si intende perseguire;
b) Loggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e delle Regioni che ne sono alla base.
3. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o lAssessore delegato se latto viene rogato dal Segretario Comunale; nel caso che latto non sia rogato dal Segretario, interviene questultimo in rappresentanza del Comune.
4. Il Segretario Comunale roga, nellesclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.
Art. 72
Revisione economico finanziaria
1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore eletto a maggioranza assoluta dai suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del suo mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellEnte ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.
4. Per lesercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellEnte.
5. Nella relazione di cui al comma 3 il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio Comunale può affidare al Revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità sulla gestione dellEnte ne riferisce immediatamente al Consiglio.
Art. 73
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunali, versate dai debitori in base ad avvisi di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;
b) II pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di Bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
II pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dellart. 9 del D.L. 10.11.1978, n. 702, convertito nella Legge 08.01.1979, n. 3
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge e dal Regolamento di contabilità adottato ai sensi di Legge, nonché della stipula di convenzioni.
Art. 74
Controllo economico della gestione
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi eseguono operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti Responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono allassessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.
3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige per il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.
4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio Comunale adotta, nei modi e termini di cui allart. 1 bis del D.L. 1 Luglio 1986, n. 318, convertito nella Legge 09 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure a ripristinare il pareggio.
TITOLO VII
RAPPORTI CON ALTRI ENTI
Art. 75
Partecipazione alla programmazione
1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.
2. Il Comune nello svolgimento dellattività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla Legge Regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.
Art. 76
Pareri obbligatori
1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di Legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 77
Statuto Comunale
1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i Regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto è adottato dal C.C. con le maggioranze e le procedure stabilite dalla Legge.
3. Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione, sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazione separata sui singoli articoli e votazione complessiva finale. Le modifiche diniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione allAlbo Pretorio successivamente allesecutività della delibera di approvazione, e viene inviato al Ministero dellInterno per essere inserito nelle raccolta ufficiale degli Statuti.
5. Il Consiglio Comunale redige, se non esistenti, i regolamenti previsti dallo statuto.
6. Fino alladozione dei suddetti regolamenti mancanti, restano in vigore le norme adottate dal Comune, che risultino compatibili con la legge e lo statuto.
7. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.
8. Lapprovazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta lapprovazione del nuovo.
9. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.
Art. 78
Regolamenti
1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nellambito dei principi fissati dalla Legge e nel rispetto delle norme Statutarie.
3. I Regolamenti alla disciplina dei tributi comunali ed agli strumenti di pianificazione e le relative norme dattuazione ed in genere tutti i Regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla Legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di 10 giorni, da effettuare successivamente allesecutività della relativa deliberazione di approvazione. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso allAlbo Pretorio.
4. I Regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettono in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.