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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14
Codice 24
D.D. 17 novembre 2006, n. 288
Comune di Luserna San Giovanni (TO). Ridefinizione dellarea di salvaguardia del pozzo a servizio dellacquedotto comunale di Luserna San Giovanni (TO), gestito dallACEA Pinerolese S.p.A. e denominato Bersaglio. Articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Larea di salvaguardia del pozzo a servizio dellacquedotto comunale di Luserna San Giovanni (TO), gestito dallACEA Pinerolese S.p.A. e denominato Bersaglio é ridefinita come risulta nella planimetria, Tav. 1, in scala 1:1000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
La ridefinizione dellarea di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone pari a 24 l/s.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui allart. 94, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006.
A norma dellart. 94, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:
* allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti i Comuni di Luserna San Giovanni e Torre Pellice dovranno adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica dattuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante, nonché agevolare la loro rilocalizzazione allesterno dellarea di salvaguardia;
* allinterno della zona di rispetto ristretta è vietato linsediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; per i fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario, fermi restando i divieti di cui allarticolo 94, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;
* allinterno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere comunicate allAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;
* allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 4, dellart. 94, del decreto legislativo n. 152/2006 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Luserna San Giovanni il programma delle attività agrarie che intende attuare;
* qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati allart. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.
Il Comune di Luserna San Giovanni, dintesa con lACEA Pinerolese S.p.A. gestore dellacquedotto, con lAutorità dAmbito Torinese n. 3, il competente Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:
* provvedere alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dellarticolo 94, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006;
* procedere allinterno dellarea di salvaguardia alla verifica degli eventuali scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile lallacciamento alla rete fognaria, ai sensi dellarticolo 8 della medesima legge regionale;
* provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali procedendo, ove necessario, alla raccolta e convogliamento allesterno dellarea di salvaguardia medesima;
* assicurarsi che le attività agricole, interessanti larea di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie e alle disposizioni normative e regolamentari citate in premessa;
* nellambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988 e al D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo al pozzo.
In attesa delladeguamento della normativa tecnica dattuazione dello strumento urbanistico, i Comuni di Luserna San Giovanni e Torre Pellice dovranno emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 236/88 e del D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Luserna San Giovanni è tenuto a adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmessa ai competenti uffici dellAmministrazione provinciale di Torino, per gli adempimenti in ordine alla concessione duso delle acque del pozzo idropotabile in argomento.
Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio