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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14

Codice 24.3
D.D. 6 novembre 2006, n. 279

Fase di verifica della procedura di VIA, ex art. 10 della Legge regionale 40/98, inerente il progetto di “Costruzione impianto di depurazione acque reflue Stabilimento Caseario Fattorie Osella localizzato nel territorio del Comune di Caramagna Piemonte” presentato da Fattorie Osella S.p.A. Esclusione della fase di valutazione di cui all’art. 12 della Legge regionale 40/98

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Il progetto di “Costruzione impianto di depurazione acque reflue Stabilimento Caseario Fattorie Osella localizzato nel territorio del Comune di Caramagna Piemonte” presentato da Fattorie Osella S.p.A. e da localizzarsi in Comune di Caramagna Piemonte (TO) è escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della L.R. 40/1998;

- la progettazione esecutiva è subordinata al recepimento delle seguenti prescrizioni;

1. dovranno essere attuati gli interventi atti ad evitare ristagni di sostanze organiche putrescibili nell’alveo del corpo idrico recettore lo scarico;

2. dovranno essere attuati tutti gli interventi necessari per limitare l’immissione delle acque meteoriche nella condotta fognaria, convogliando al trattamento solo quelle relative quote derivanti da aree con rischio di contaminazione;

3. d’intesa con l’ARPA dovranno essere realizzati un piezometro a monte ed uno a valle dell’impianto di depurazione nel senso di scorrimento della falda al fine di effettuare l’analisi delle acque sotterranee prima, durante e dopo la realizzazione dell’opera;

4. dovrà essere predisposto, d’intesa con l’ARPA il monitoraggio della qualità delle acque del corpo idrico recettore ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

5. nel tratto in cui è previsto l’attraversamento della Bealera del Molino la condotta fognaria dovrà essere realizzata in modo tale da impedire, nel caso di eventi accidentali, sversamenti di reflui nel corpo idrico sottostante;

6. di concerto con l’Autorità d’Ambito Cuneese ed il Comune di Caramagna Piemonte dovrà essere ridefinita l’area di salvaguardia della captazione idropotabile del Comune medesimo in conformità con le direttive regionali e, conseguentemente, il Proponente provvederà ad un eventuale adeguamento del tracciato della condotta fognaria localizzandola all’esterno di detta area;

7. lo scarico finale del depuratore dovrà essere effettuato nel Rio Vainasso, avendo cura di provvedere alla pulizia dello stesso fino alla confluenza con il Rio Rovarino, valutando tuttavia d’intesa con la Provincia e l’Arpa competenti l’opportunità di provvedere alla realizzazione dello scarico alternativo nel Rio Rovarino dopo un anno dall’entrata in esercizio dell’impianto.

- ove ne ricorrano i presupposti dovranno essere acquisite o perfezionate le autorizzazioni in linea idraulica e paesistico-ambientale;

- dovrà essere data tempestiva comunicazione all’ARPA dell’avvio e del termine dei lavori in esito al quale il Proponente trasmetterà relazione esplicativa relativamente all’attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative,di mitigazione e di monitoraggio contenute nello studio di impatto ambientale e integrate con le prescrizioni del presente provvedimento;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/98 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Orazio Ruffino