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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14

Codice 25.10
D.D. 28 dicembre 2006, n. 2248

Autorizzazione idraulica in sanatoria N (n459) - per aver realizzato opere di difesa spondale ed una passerella pedonale sul Rio Raspuzzo in Comune di Sandigliano (BI). Richiedente: Ditta Locafit s.p.a. di Milano.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, la Ditta Locafit s.p.a. sopra generalizzata a mantenere le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all’istanza , che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera potrà essere mantenuta solo dopo aver ottenuto il formale atto di concessione che verrà rilasciato sempre dallo scrivente Settore OO.PP. a seguito di specifica istanza corredata dai singoli pareri e autorizzazioni necessari (autorizzazioni di cui al d.lgs. n.42/2004 -vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, permesso di costruire, ecc.), e dalla documentazione di cui all’art. 3 del D.P.G.R. n.14/R del 6/12/2004.

Si precisa altresì che il rilascio della citata concessione è subordinato al pagamento delle spese d’istruttoria, del canone annuo anticipato e alla presentazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione Piemonte a garanzia degli adempimenti previsti dal Disciplinare di Concessione;

2. l’opera deve essere mantenuta nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. i lavori in argomento dovranno essere regolarmente concessionari dal punto di vista demaniale, a pena di decadenza entro il termine di anni uno dalla data di rilascio della presente;

5. in occasione della richiesta di Concessione sopra citata il committente dell’opera dovrà comunicare anche, la data in cui hanno avuto inizio i lavori e la data di fine lavori al fine di quantificare esattamente il canone da pagare, nonché dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

6. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

7. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

8. l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

9. l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti