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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14

Codice 25.3
D.D. 21 dicembre 2006, n. 2233

R.D. 523/1904 e l.r. 12/2004. Autorizzazione idraulica n. 4100 per lavori di sistemazione idraulica del torrente Stura in localita’ varie del Comune di Pessinetto (TO). Domanda del Comune di Pessinetto.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, ed ai fini della gestione del demanio idrico, ai sensi della l.r. 12/2004, il Comune di Pessinetto all’esecuzione degli interventi di cui in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale dell’alveo del corso d’acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni della scogliera (Intervento 2) il cui piano d’appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3. per l’Intervento 1), gli imbottimenti spondali riferiti all’isola centrale dovranno essere costituiti da materiale sciolto di pezzatura tale da essere facilmente asportabile ad opera delle acque di piena (quindi, in base alla Relazione Idraulica, elementi litoidi di volume inferiore a mc. 0,30 per il lato ramo principale dx e mc. 0,10 per il lato ramo dx), mentre i massi di dimensioni maggiori dovranno essere impiegati (vedi Tav. n. 2 Sezioni 12-13-14), nelle zone d’alveo in erosione da ricolmare -parte sinistra ramo destro del torrente-;

4. per l’Intervento 1), in ordine ad imprescindibili problemi di sicurezza idraulica e di rischio per gli abitati, al fine di evitare artificiali alterazioni dei considerevoli deflussi di piena con conseguenti scenari difficilmente valutabili in termini di effetti reali, si prescrive che gli scavi all’imbocco del paleo-alveo siano limitati al minimo possibile senza alcuna modificazione dell’assetto naturale consolidato, contemperando l’esigenza di evitare un eccessivo locale innalzamento dell’onda di piena nell’area d’imbocco del paleo-alveo e consentirvi un minimo deflusso delle acque ordinarie; quindi, dovrà essere movimentato il solo materiale incoerente di recente sovralluvionamento, comunque salvaguardando un metro di franco tra il piano d’appoggio delle fondazioni delle difese esistenti rispetto al fondo alveo di progetto;

5. l’ opera di difesa (Intervento 2) dovrà essere idoneamente collegata a quelle esistenti, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente-di progetto; inoltre dovrà essere interessata la Società Incave che ha in corso di ultimazione i lavori G.T.T. di realizzazione della difesa a monte del ponte ferroviario;

6. le operazioni di scavo in alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d’acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; gli stessi scavi e movimentazioni in alveo dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all’asse del torrente, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di cm. 50 (ripetibili) ; durante il corso dei lavori di scavo è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l’utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;

7. per l’intervento 4), è fatto divieto della formazione di rilevati arginali (vedi Tav. n. 5 sezione 4), pertanto il materiale di deposito dovrà essere spianato nell’area prevista seguendo la morfologia del sito, in crescendo progressivo degli spessori dei riporti proporzionalmente all’allontanamento dall’alveo attivo, senza determinare sopralzi spondali;

8. i massi costituenti la difesa spondale (Intervento 2) dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava di prestito; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc. e peso superiore a 8,0 q.li, comunque dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza (verifica al trascinamento);

9. l’eventuale diversa e non prevista asportazione o uso di materiale demaniale d’alveo, dovrà essere preventivamente autorizzata da questo Settore;

10. eventuale ulteriore materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

11. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

12. durante l’esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

13. i lavori in argomento dovranno essere completati entro il termine di mesi 24 dalla data della presente, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’esecuzione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

14. l’autorizzazione si intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

15. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

17. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

18. in ottemperanza alla D.G.R. 44-5084/2002, al fine di dare corso alle procedure d’affidamento dei lavori (a doppio corpo), si stabilisce in euro/mc 3,05 il valore del materiale demaniale d’alveo da assoggettare ad acquisizione - valore da assumere a base di gara, con offerte a rialzo-; quindi nel Capitolato dovranno essere inserite apposite clausole contrattuali esplicitanti anche i criteri di selezione delle offerte (offerta più vantaggiosa), nonché le modalità per effettuare l’acquisto medesimo;

19. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

20. prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (autorizzazioni edilizie, vincolo paesistico, idrogeologico, ecc);

21. ai sensi dell’art. 7 del R.D. 1486/1914, al fine di consentire verifiche da parte di agenti del Servizio Provinciale Tutela Fauna circa l’eventuale recupero ittico, occorre dare preavviso dell’inizio lavori di almeno sette giorni (fax 011/8613973).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi