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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14

Codice 12.3
D.D. 29 novembre 2006, n. 409

L.R. 63/78. Art. 47. Spese per le attivita’ ed il funzionamento dei laboratori agrochimici, fitopatologici e dell’agrometeorologia del Settore Fitosanitario Regionale. Euro 5.828,00. (Cap. 13628/2006)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

­ di affidare, mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 31, punto 1, lettera g), della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, alle sottoelencate ditte la fornitura dei materiali a fianco di ciascuna indicate:

a) Centralbureau voor Schimmelcultures (CBS) Uppsalalaan 8, 3584 Utrecht, The Netherlands, per Euro 540,00, esente da oneri fiscali, classificazione 3 colture funghi per laboratorio patologia;

b) BI.VI. SpA, C.so Moncalieri 438/A Torino, (omissis) per Euro 2.648,00, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto praticato in sostituzione del deposito cauzionale, trasporto e smaltimento sostanze pericolose per laboratori Torino, Alessandria e Ceva;

c) Unione Italiana Vini, Via S. Vittore al Teatro, 3 - 20123 Milano, (omissis) per Euro 660,00, oneri fiscali compresi, analisi campioni vini “Ring Test UIV” per laboratorio Alessandria;

d) Dott. Peter John Mazzoglio, V. Chieri 88/A, Carmagnola (TO), (omissis) per Euro 1.980,00, esente da IVA e al netto dello sconto dell’1% praticato in sostituzione del deposito cauzionale, traduzione dall’italiano all’inglese di articoli tecnico-scientifici prodotti da personale del Settore Fitosanitario;

- di esonerare le sopra citate ditte dal versamento della cauzione in considerazione dello sconto a tal uopo praticato ai sensi dell’art. 37 della L.R. citata in precedenza n. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di liquidare le competenze alle ditte sopraccitate dietro presentazione di apposite fatture e del certificato di collaudo, ai sensi della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di erogare alle ditte fornitrici, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 9.10.02, l’importo di dette fatture entro i termini concordati con le ditte stesse; in caso di tardato pagamento per causa imputabile alla Regione Piemonte saranno pagati alle ditte citate gli interessi di mora calcolati al tasso legale vigente;

- di applicare nei confronti delle ditte fornitrici, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni, una penale, per ogni decade di ingiustificato ritardo, pari all’1% sull’ammontare della fornitura non consegnata entro i termini concordati con le ditte stesse.

La spesa di Euro 5.828,00, oneri fiscali compresi, è impegnata sul Cap. 13628 del bilancio per l’anno 2006 (accantonamento n. 101720).

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin