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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14
Codice 24
D.D. 13 ottobre 2006, n. 258
Comune di Borriana (BI). Definizione dellarea di salvaguardia del pozzo in Localita Rossetti che alimenta lacquedotto comunale. Articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Larea di salvaguardia del pozzo dellAcquedotto Comunale di Borriana (BI), ubicato in Località Rossetti, é ridefinita come risulta nella planimetria Figura 17 Delimitazione Aree Di Salvaguardia: in scala 1:2000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
La definizione dellarea di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone pari a 6 l/s.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui allart. 94, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006.
A norma dellart. 94, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:
* allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Borriana dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica dattuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante, nonché agevolare la loro rilocalizzazione allesterno dellarea di salvaguardia;
* allinterno della zona di rispetto ristretta è vietato linsediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; per i fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario, fermi restando i divieti di cui allarticolo 94, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;
* allinterno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere comunicate allAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;
* allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 4, dellart. 94, del decreto legislativo n. 152/2006 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Borriana, il programma delle attività agrarie che intende attuare;
* qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati allart. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.
il Comune di Borriana, dintesa con lAutorità dAmbito n. 2 Biellese-Vercellese-Casalese, il gestore dellacquedotto Servizi Idrici Integrati S.p.A, il competente Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:
* provvedere alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dellarticolo 94, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e alle indicazioni progettuali evidenziate nella relazione geologica (pag. 59 e 60) a seguito delle indicazioni dellASL e dellARPA;
* procedere allinterno dellarea di salvaguardia alla verifica degli eventuali scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile lallacciamento alla rete fognaria, ai sensi dellarticolo 8 della medesima legge regionale;
* provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali procedendo, ove necessario, alla raccolta e convogliamento allesterno dellarea di salvaguardia medesima;
* assicurarsi che le attività agricole, interessanti larea di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate, tenuto conto che, per quanto riguarda, in particolare la gestione dei fertilizzanti azotati allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata, deve essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili; il bilanciamento di cui sopra, relativamente ai terreni ricadenti nelle suddette zone, può essere dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i, che già peraltro classifica come zone vulnerabili da nitrati i territori allinterno dei quali ricade larea di salvaguardia in argomento; lapporto di azoto organico è ammesso entro il limite massimo di 170 kg annui per ettaro.,
* nellambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988 e al D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo al pozzo.
In attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, il Comune di Borriana dovrà emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 236/88 e del D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Borriana è tenuto a adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmessa ai competenti uffici dellAmministrazione provinciale di Biella, per gli adempimenti in ordine alla concessione duso delle acque e allautorizzazione per lo spandimento dei liquami.
Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio