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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 14

Codice 24
D.D. 13 ottobre 2006, n. 258

Comune di Borriana (BI). Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo in Localita’ Rossetti che alimenta l’acquedotto comunale. Articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia del pozzo dell’Acquedotto Comunale di Borriana (BI), ubicato in Località “Rossetti”, é ridefinita come risulta nella planimetria Figura 17 Delimitazione Aree Di Salvaguardia: in scala 1:2000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

La definizione dell’area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone pari a 6 l/s.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 94, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006.

A norma dell’art. 94, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

* all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Borriana dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica d’attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante, nonché agevolare la loro rilocalizzazione all’esterno dell’area di salvaguardia;

* all’interno della zona di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; per i fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario, fermi restando i divieti di cui all’articolo 94, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;

* all’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere comunicate all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

* all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 4, dell’art. 94, del decreto legislativo n. 152/2006 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Borriana, il programma delle attività agrarie che intende attuare;

* qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati all’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.

il Comune di Borriana, d’intesa con l’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casalese”, il gestore dell’acquedotto Servizi Idrici Integrati S.p.A, il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:

* provvedere alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 94, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e alle indicazioni progettuali evidenziate nella relazione geologica (pag. 59 e 60) a seguito delle indicazioni dell’ASL e dell’ARPA;

* procedere all’interno dell’area di salvaguardia alla verifica degli eventuali scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile l’allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge regionale;

* provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali procedendo, ove necessario, alla raccolta e convogliamento all’esterno dell’area di salvaguardia medesima;

* assicurarsi che le attività agricole, interessanti l’area di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate, tenuto conto che, per quanto riguarda, in particolare la gestione dei fertilizzanti azotati all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata, deve essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili; il bilanciamento di cui sopra, relativamente ai terreni ricadenti nelle suddette zone, può essere dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i, che già peraltro classifica come zone vulnerabili da nitrati i territori all’interno dei quali ricade l’area di salvaguardia in argomento; l’apporto di azoto organico è ammesso entro il limite massimo di 170 kg annui per ettaro.,

* nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988 e al D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo al pozzo.

In attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, il Comune di Borriana dovrà emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, del D.P.R. n. 236/88 e del D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Borriana è tenuto a adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Biella, per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque e all’autorizzazione per lo spandimento dei liquami.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio