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Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 / 04 / 2007

Codice 10.7
D.D. 22 febbraio 2007, n. 220

Comune di Bagnolo Piemonte (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso con concessione amministrativa per anni 10 a favore di terzi, di porzioni di complessivi mq. 6.200 di terreni comunali gravati da uso civico, per estrazione gneiss lamellare e usi accessori. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di autorizzare il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 6.200 dei terreni comunali gravati da uso civico siti in Località Cassetta e distinti al NCT. Fg. 46 - mapp. 71p - 73p - 76p, per darle in concessione amministrativa a terzi per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire l’estrazione di gneiss lamellare e gli usi accessori (strade di accesso e discariche) purché nei limiti dell’area autorizzata;

- che il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verranno stipulati con la/le Società Concessionaria/e relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il/i Concessionario/i non potranno operare sulle aree in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del/i Concessionario/i;

- le concessioni non potranno essere stipulate a condizioni economiche inferiori a quanto periziato ed approvato con la già citata D.C.C. n. 59/2005 dallo stesso Comune di Bagnolo Piemonte (CN), così come specificato in premessa, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge;

- eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune-Concessionario/i) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

- il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

- tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del/dei Concessionario/i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri