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Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 / 04 / 2007
Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2007, n. 50-5645
Regolamento (CE) n. 1698/2005 e Regolamento (CE) 1257/1999. Indennita compensativa a favore degli agricoltori operanti in zone montane. Apertura anticipata delle domande. Disposizioni relative alla presentazione delle domande di preadesione per la campagna 2007
A relazione dellAssessore Sibille:
Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) il quale stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale;
preso atto che,
il Reg. (CE) 1698/2005 entra in vigore il 1° gennaio 2007 tranne larticolo 37, larticolo 50, paragrafi 2 e 4 e larticolo 88, paragrafo 3, che si applicano dal 1° gennaio 2010;
i sopra elencati articoli normano le condizioni per la concessione di indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali nonché i livelli di premio massimi e minimi concedibili, i criteri per la loro definizione, le modalità per la classificazione delle zone ed i limiti per la concessione di aiuti di stato volti a compensare gli svantaggi per gli agricoltori operanti in tali zone;
il Reg. (CE) 1698/2005 abroga a decorrere dal 1° gennaio 2007 il Reg. (CE) 1257/1999, ad eccezione dellarticolo 13, lettera a), dellarticolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2 primi 2 trattini, dellarticolo 15 degli articoli da 17 a 20, dellarticolo 51, paragrafo 3, e dellarticolo 55, paragrafo 4;
i sopra elencati articoli del Reg. (CE) 1257/1999 normano le condizioni per la concessione di indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali nonché i livelli di premio massimi e minimi concedibili, i criteri per la loro definizione, le modalità per la classificazione delle zone ed i limiti per la concessione di aiuti di stato volti a compensare gli svantaggi per gli agricoltori operanti in tali zone;
sino al 31 dicembre 2009, le indennità a favore degli agricoltori che operano in zone montane possono essere concesse rispettando le condizioni, i livelli di premio, le zone eligibili definiti dal Reg. (CE) 1257/1999;
entra tuttavia in vigore, per ciò che riguarda la concessione di indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali, a partire dal 1 gennaio 2007, larticolo 51 del Reg. (CE) 1698/2005 che stabilisce che qualora i beneficiari ricevano le indennità e non ottemperino, nellinsieme della loro azienda, in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente imputabili, ai requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, limporto complessivo dei pagamenti a cui hanno diritto nellanno civile in cui si è verificata linadempienza è ridotto o revocato;
la Regione Piemonte sta predisponendo il proprio Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007 - 2013 in coerenza con gli orientamenti strategici comunitari in materia di politica dello sviluppo rurale e con il piano strategico nazionale nel quale sono indicati, sulla scorta degli orientamenti strategici comunitari, le priorità di intervento del FEASR e dello Stato, gli obiettivi specifici a cui si ricollegano e i contributi del FEASR e delle altre fonti di finanziamento;
il Programma di Sviluppo Rurale dovrà essere trasmesso alla Commissione Europea per lapprovazione per il tramite del competente Ministero;
nel corso della trattativa finalizzata allapprovazione da parte della Commissione Europea potrà rendersi necessario apportare alcune modifiche e integrazioni al Programma;
il Programma dovrà prevedere, in attuazione di quanto disposto con i richiamati articoli del Regolamento (CE) 1257/1999 e del Regolamento (CE) n. 1698/2005, la concessione di indennità a favore delle zone montane;
ritenuto che,
occorre consentire agli agricoltori operanti nelle zone classificate montane del Piemonte di richiedere la concessione dellindennità compensativa già per la campagna 2007;
occorre pertanto procedere ad unapertura anticipata delle domande come preadesione al Programma in fase di approvazione;
il bando per la presentazione delle domande come preadesione al Piano, fatte salve le esenzioni di legge, debba essere rivolto a Imprenditori agricoli di cui allart. 2135 del codice civile e s.m.i., titolari di impresa iscritta al registro delle imprese previsto dallart. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580;
il premio possa essere concesso per ettaro di SAU aziendale situata in zona classificata montana ai beneficiari come sopra descritti a condizione che:
* coltivino almeno 3 ha di SAU;
* si impegnino a proseguire lattività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento. E esonerato da tale impegno limprenditore che cessi lattività agricola nel caso in cui sia garantita la continuità di sfruttamento delle superfici interessate; è inoltre esonerato limprenditore che non possa proseguire lattività per causa di forza maggiore (es. cessazione attività per raggiungimento età pensionabile, invalidità, espropriazione o acquisizione dei terreni per pubblica utilità);
* ottemperino, nellinsieme della loro azienda, ai requisiti obbligatori di cui agli art. 4 e 5 e agli allegati III e IV del reg. (CE) n. 1782/2003 (Condizionalità);
* operino stabilmente nelle zone svantaggiate con leccezione dellagricoltore residente nelle zone classificate montane che, dopo aver utilizzato lalpeggio, trasferisce il bestiame per il restante periodo dellanno nelle zone di collina e/o di pianura. Nel caso in cui lattività nelle zone montane sia inferiore ai 180 giorni lentità del premio verrà ridotta e rapportata al periodo di effettiva permanenza nelle zone svantaggiate;
* non superino il limite di età pensionabile (60 per le donne, 65 anni per gli uomini);
* non siano titolari di trattamenti pensionistici fatta eccezione per la pensione di reversibilità;
sulla base della redditività media delle singole classi di coltura, tenendo conto delle normali zone di coltivazione delle colture in questione, il premio unitario debba essere calcolato utilizzando gli importi unitari riportati nella seguente tabella:
Produzioni interessate |
|
Premio euro per ettaro di SAU |
Foraggiere: |
|
|
|
Pascoli (la superficie ammessa è calcolata sulla
base del bestiame pascolato: 1 ha ammesso per ogni UBA che utilizza il
pascolo); |
|
|
Prati stabili e prati-pascoli, Prati avvicendati, Prati
arborati; |
|
|
Erbai, colture da insilati. |
130 |
Piante officinali, Piccoli Frutti, Orticole,
Floricole, Fragole, Patate. |
|
160 |
Frutticoltura, Viticoltura, Castanicoltura e Frutta
in guscio. |
|
100 |
Frumento tenero, Mais da granella, Cereali minori,
Oleaginose. |
|
60 |
Altre colture. |
|
60 |
lentità del contributo debba essere calcolata sulla base degli ettari di SAU ammessa per azienda moltiplicati per gli importi unitari per coltura, entro il limite di 40 ettari per azienda;
qualora lammontare dei contributi ammessi ecceda la disponibilità finanziaria i premi debbano essere proporzionalmente ridotti;
i richiedenti il premio debbano, con la domanda di pre-adesione, sottoscrivere il rispetto degli impegni ed accettare le condizioni di ammissibilità stabilite con la presente deliberazione, ivi quanto contenuto nellallegato bando;
i richiedenti il premio debbano altresì sottoscrivere una dichiarazione di presa datto che laccoglimento della domanda di preadesione non impegna in alcun modo lAmministrazione regionale, che il premio per lanno 2007 potrà essere erogato solo a seguito di approvazione del Piano da parte della Commissione Europea e che gli impegni sottoscritti potranno essere modificati al fine di renderli conformi alla versione del Piano come approvato dalla Commissione Europea;
ritenuto infine che occorre stabilire:
* lapertura dei termini per la presentazione delle domande di preadesione al Piano di Sviluppo rurale 2007 - 2013 per la corresponsione dellindennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli che operano in zone la cui spesa transita al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. CE 1698/2005;
* i termini entro i quali le domande di cui al punto precedente devono essere presentate agli Organismi delegati competenti per territorio;
* altre disposizioni generali, riguardanti tra laltro i termini relativi ad altre fasi procedurali, tra le quali gli aggiornamenti e le rettifiche delle domande;
visti gli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 17;
vista la Legge Regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte lOrganismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;
visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. B/740 del 18/04/05 che riconosce il funzionamento dellOrganismo Pagatore Regionale (O.P.R.) del Piemonte a partire dallesercizio 2005;
visto il Regolamento di attività dellO.P.R. emanato con il D.P.G.R. del 18/10/2002, n.10/R e che prevede, tra laltro:
- allart. 7 che lO.P.R possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- allart. 9 che lO.P.R. possa delegare alla Regione, alle Province ed alle Comunità Montane, sulla base del reg. CE n. 1663/95 e di appositi accordi, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;
viste le convenzioni di delega stipulate da parte dellOrganismo Pagatore Regionale con gli Organismi delegati;
ritenuto di rimandare allallegato bando che fa parte integrante della presente deliberazione la specificazione di altre disposizioni relative alla presentazione delle domande di aiuto per lanno 2007 riguardanti, tra laltro, la compilazione e la presentazione delle domande e le scadenze procedurali successive alla presentazione delle domande, a carico sia degli Enti che forniscono lassistenza tecnica che degli Enti istruttori (gli Organismi delegati);
ritenuto di quantificare in euro 6.675.000 lammontare complessivo delle risorse da destinare al pagamento dellindennità compensativa per lanno 2007;
dato atto che a tale impegno finanziario si farà fronte nellambito delle risorse assegnate per il finanziamento della misura 211 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione 2007 - 2013 in fase di approvazione;
la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,
delibera
di stabilire, al fine di consentire lerogazione dei premi per lanno 2007, lapertura dei termini per la presentazione anticipata delle domande come preadesione al Piano per la concessione dellindennità compensativa agli agricoltori operanti nelle zone classificate montane del Piemonte,
di destinare, per il pagamento delle indennità compensative per lanno 2007, la somma complessiva di euro 6.675.000,
di approvare lallegato bando per la presentazione anticipata delle domande di adesione al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte per la concessione dellindennità compensativa agli agricoltori operanti nelle zone classificate montane,
il bando per la presentazione delle domande come preadesione al Piano, fatte salve le esenzioni di legge, è rivolto a Imprenditori agricoli di cui allart. 2135 del codice civile e s.m.i., titolari di impresa iscritta al registro delle imprese previsto dallart. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580;
il premio è concesso per ettaro di SAU aziendale situata in zona classificata montana ai beneficiari come sopra descritti a condizione che:
* coltivino almeno 3 ha di SAU;
* si impegnino a proseguire lattività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento. E esonerato da tale impegno limprenditore che cessi lattività agricola nel caso in cui sia garantita la continuità di sfruttamento delle superfici interessate; è inoltre esonerato limprenditore che non possa proseguire lattività per causa di forza maggiore (es. cessazione attività per raggiungimento età pensionabile, invalidità, espropriazione o acquisizione dei terreni per pubblica utilità);
* ottemperino, nellinsieme della loro azienda, ai requisiti obbligatori di cui agli art. 4 e 5 e agli allegati III e IV del reg. (CE) n. 1782/2003 (Condizionalità);
* operino stabilmente nelle zone svantaggiate con leccezione dellagricoltore residente nelle zone classificate montane che, dopo aver utilizzato lalpeggio, trasferisce il bestiame per il restante periodo dellanno nelle zone di collina e/o di pianura. Nel caso in cui lattività nelle zone montane sia inferiore ai 180 giorni lentità del premio verrà ridotta e rapportata al periodo di effettiva permanenza nelle zone svantaggiate;
* non superino il limite di età pensionabile (60 per le donne, 65 anni per gli uomini);
* non siano titolari di trattamenti pensionistici fatta eccezione per la pensione di reversibilità;
sulla base della redditività media delle singole classi di coltura, tenendo conto delle normali zone di coltivazione delle colture in questione, il premio unitario è calcolato utilizzando gli importi unitari riportati nella seguente tabella:
Produzioni interessate |
|
Premio euro per ettaro di SAU |
Foraggiere: |
|
|
|
Pascoli (la superficie ammessa è calcolata sulla
base del bestiame pascolato: 1 ha ammesso per ogni UBA che utilizza il
pascolo); |
|
|
Prati stabili e prati-pascoli, Prati avvicendati, Prati
arborati; |
|
|
Erbai, colture da insilati. |
130 |
Piante officinali, Piccoli Frutti, Orticole,
Floricole, Fragole, Patate. |
|
160 |
Frutticoltura, Viticoltura, Castanicoltura e Frutta
in guscio. |
|
100 |
Frumento tenero, Mais da granella, Cereali minori,
Oleaginose. |
|
60 |
Altre colture. |
|
60 |
lentità del contributo è calcolata sulla base degli ettari di SAU ammessa per azienda moltiplicati per gli importi unitari per coltura, entro il limite di 40 ettari per azienda;
qualora lammontare dei contributi ammessi ecceda la disponibilità finanziaria i premi saranno proporzionalmente ridotti;
i richiedenti il premio devono, con la domanda di pre-adesione, sottoscrivere il rispetto degli impegni ed accettare le condizioni di ammissibilità stabilite con la presente deliberazioni, ivi compreso quanto contenuto nellallegato bando;
i richiedenti il premio devono altresì sottoscrivere una dichiarazione di presa datto che laccoglimento della domanda di preadesione non impegna in alcun modo lAmministrazione regionale, che il premio per lanno 2007 potrà essere erogato solo a seguito di approvazione del Piano da parte della Commissione Europea e che gli impegni sottoscritti potranno essere modificati al fine di renderli conformi alla versione del Piano come approvato dalla Commissione Europea,
viene stabilito al 15 maggio 2007 (ore 12) il termine ultimo per la presentazione telematica e cartacea agli Organismi Delegati di cui alla tabella delle domande di preadesione al Piano.
le domande dovranno essere compilate avvalendosi della modalità on-line messa a disposizione dalla Regione Piemonte, richiedendo lapposita autorizzazione per la connessione al sito: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale.
Il richiedente compila e presenta la domanda tramite i C.A.A. oppure autonomamente.
si rimanda allallegato che fa parte integrante della presente deliberazione la specificazione di altre disposizioni relative alla presentazione delle domande di aiuto per lanno 2007.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO PER LANNO 2007
1) REQUISITI, PREMI
1.1) Interventi ammessi
Lindennità viene concessa per ogni ettaro di superficie coltivata ricadente nelle zone classificate montane, sulla base di parametri unitari, fissati per tipo di coltura, come specificato al punto 1.5).
Qualora lammontare dei contributi ammessi ecceda la disponibilità finanziaria, i premi saranno proporzionalmente ridotti. Il coefficiente di riduzione sarà determinato con provvedimento della Direzione Economia montana e Foreste.
Lentità del contributo è calcolata sulla base degli ettari di SAU ammessi per ogni azienda, moltiplicati per gli importi unitari colturali entro il limite di 40 ettari.
1.2) Localizzazione degli interventi
Lapplicazione dellazione riguarda tutto il territorio regionale classificato montano, già individuato svantaggiato ai sensi dellart. 3 paragrafo 3 della direttiva CEE n. 268/75 e rispondente alle caratteristiche di cui allart. 50 comma 2 del regolamento CE n. 1698/2005.
1.3) Beneficiari
Imprenditori agricoli di cui allart. 2135 del codice civile e s.m.i., titolari di impresa iscritta al registro delle imprese previsto dallart. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580; sono fatte salve le esenzioni di legge.
Nel caso delle Società, lo statuto dovrà prevedere lesercizio dellattività agricola come definita dallart. 2135 del Codice Civile e la Società dovrà essere iscritta al registro delle imprese previsto dallart. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580.
Inoltre, almeno un socio nel caso delle società di persone o un amministratore per le società di capitali e le società cooperative dovrà essere in possesso dei requisiti soggettivi indicati al successivo punto 1.4). Nel caso di società cooperativa, lamministratore dovrà anche essere socio della medesima.
E ammessa la presentazione di una sola domanda per ogni persona fisica o giuridica, anche se sottoscritta in qualità di legale rappresentante.
1.4) Condizioni di ammissibilità e requisiti
Lindennità è concessa per ettaro di SAU ad agricoltori che:
* coltivino almeno 3 ha di SAU;
* si impegnino a proseguire lattività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento. E esonerato da tale impegno limprenditore che cessi lattività agricola nel caso in cui sia garantita la continuità di sfruttamento delle superfici interessate; è inoltre esonerato limprenditore che non possa proseguire lattività per causa di forza maggiore (es. cessazione attività per raggiungimento età pensionabile, invalidità, espropriazione o acquisizione dei terreni per pubblica utilità);
* ottemperino, nellinsieme della loro azienda, ai requisiti obbligatori di cui agli art. 4 e 5 e agli allegati III e IV del reg. (CE) n. 1782/2003 (Condizionalità);
* operino stabilmente nelle zone svantaggiate con leccezione dellagricoltore residente nelle zone classificate montane che, dopo aver utilizzato lalpeggio, trasferisce il bestiame per il restante periodo dellanno nelle zone di collina e/o di pianura. Nel caso in cui lattività nelle zone montane sia inferiore ai 180 giorni lentità del premio verrà ridotta e rapportata al periodo di effettiva permanenza nelle zone svantaggiate;
* possiedano un titolo di conduzione valido ai sensi di legge per lintera annualità di impegno per tutti i terreni oggetto di domanda;
* non superino il limite di età pensionabile (60 per le donne, 65 anni per gli uomini);
* non siano titolari di trattamenti pensionistici fatta eccezione per la pensione di reversibilità.
In merito alle pensioni di invalidità, si precisa quanto segue:
a) le Rendite INAIL non escludono gli imprenditori agricoli che ne beneficiano dai premi previsti dalla Misura 211 del PSR;
b) per quanto riguarda invece lassegno di invalidità, introdotto dalla L. n° 222 del 12 giugno 1984, si ritiene che possa essere assimilato ad un trattamento pensionistico, e quindi comporti lesclusione dai premi previsti per lindennità compensativa, nel caso in cui il suo importo eguagli o superi quello del trattamento minimo previsto per legge; nel caso in cui invece sia di importo inferiore al trattamento pensionistico minimo, non escluderà il beneficiario dai contributi previsti dalla Misura in oggetto.
Fatto salvo quanto sotto indicato, tutti i requisiti e le condizioni per laccesso dovranno essere posseduti allatto di presentazione della domanda. La mancanza di uno solo dei requisiti precedentemente elencati costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.
Per liscrizione al Registro degli imprenditori agricoli farà fede la data di presentazione della richiesta alla CC.II.AA.; in tal caso la liquidazione del contributo sarà subordinata allavvenuta iscrizione.
Per quanto riguarda invece le pensioni, leventuale riconoscimento posticipato del trattamento pensionistico comporterà la decadenza dellistanza e leventuale restituzione del premio nel caso in cui questo sia già stato percepito.
E fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 211 di comunicare per iscritto allUfficio istruttore competente qualunque evento che possa comportare limpossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni assunti.
1.5) Entità dellaiuto
Il premio unitario è fissato sulla base della redditività media delle singole classi di coltura, tenendo conto delle normali zone di coltivazione delle colture in questione.
Produzioni interessate Premio EURO
per ettaro
di SAU
Foraggiere:
* Pascoli (la
superficie ammessa è
calcolata sulla base del bestiame
pascolato: 1 ha
ammesso per ogni
UBA che utilizza il pascolo);
* Prati stabili e prati-pascoli,
prati avvicendati, prati arborati;
Erbai, colture da insilati. 130
Piante
officinali, piccoli frutti, orticole, floricole, fragole, patate. 160
Frutticoltura,
Viticoltura, Castanicoltura e frutta in guscio. 100
Frumento tenero, mais
da granella, cereali minori, oleaginose. 60
Altre colture. 60
Nel caso in cui lattività nelle zone montane sia inferiore ai 180 giorni lentità del premio verrà ridotta come segue:
* fino a 120 giorni : 1/3 del premio;
* tra 121 e 180 giorni: 1/2 del premio;
* oltre i 180 giorni: premio intero.
Si precisa che i prati-pascoli potranno essere considerati tali in presenza di almeno uno sfalcio estivo; pertanto, se la maggior parte della produzione foraggera viene utilizzata attraverso il pascolamento, con sfalci effettuati esclusivamente nel periodo primaverile o autunnale (es.: sfalci di pulitura), il terreno dovrà essere classificato come pascolo, per cui la superficie ammissibile sarà calcolata sulla base del bestiame pascolato, in rapporto 1:1 con questo, ossia 1 ettaro per ogni UBA che utilizza la superficie foraggera.
2) DISPOSIZIONI GENERALI
2.1) Compilazione delle domande
Le domande di sostegno allo sviluppo rurale in relazione alla superficie o agli animali devono indicare linsieme delle superfici e degli animali dellazienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno. Difatti, è lintera consistenza aziendale ad avere rilevanza ai fini del controllo degli impegni connessi allindennità compensativa.
Le domande dovranno essere predisposte utilizzando la modalità on-line messa a disposizione dalla Regione Piemonte, richiedendo lapposita autorizzazione per la connessione al sito: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale.
In ogni caso le domande, dopo la trasmissione on-line che associa loro la data ed un n° progressivo, dovranno essere stampate, sottoscritte dallinteressato e consegnate ai competenti organismi delegati entro la scadenza indicata al successivo punto 2.2.
I facsimili dei modelli di domanda saranno consultabili sul sito della Regione Piemonte.
2.2) Trasmissione agli Organismi delegati competenti per territorio
Una copia di ogni domanda, compilata e sottoscritta come indicato nel punto 2.1) e munita della fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, dovrà essere consegnata agli Organismi competenti per territorio (Province e Comunità Montane) - delegati dallOPR-FinPiemonte al compimento di alcune funzioni di autorizzazione e/o di servizio tecnico.
Si fornisce nella tabella allegata lelenco degli Organismi (O.D.) delegati allo svolgimento di tali funzioni in relazione allindennità compensativa.
Il termine ultimo di scadenza per la presentazione telematica e cartacea delle domande è stabilito alle ore 12.00 del 15 maggio 2007. In caso di spedizione a mezzo posta farà fede il timbro postale.
Le domande in formato cartaceo dovranno essere consegnate o trasmesse corredate di:
* Lettera di trasmissione riportante il riferimento della ditta richiedente il premio, nel caso venga effettuata una consegna o trasmissione di una domanda singola;
* Lettera di trasmissione e report di consegna redatti secondo le modalità stabilite dallOPR, nel caso venga effettuata una consegna o trasmissione di più domande;
Le Province e le Comunità montane potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria nel corso dellistruttoria della pratica.
2.3) Presentazione tardiva delle domande
Verrà applicata una riduzione del premio spettante, pari all1% per ogni giorno lavorativo di ritardo (art. 21 del reg. 796/2004), riconducibile ad una o due delle seguenti situazioni:
1) compilazione on-line oltre la scadenza del 15 maggio 2007;
2.a) consegna delle domande in formato cartaceo oltre il 15 maggio 2007
oppure
2.b) spedizione delle domande in formato cartaceo oltre il 15 maggio 2007.
Le domande il cui formato cartaceo non sia stato consegnato o inviato entro le ore 12.00 dell 8 giugno verranno considerate irricevibili.
2.4) Rigetto delle domande
Le domande presentate incomplete o non redatte in maniera conforme allapposita procedura non verranno prese in considerazione, dandone comunicazione allinteressato.
3) Altre scadenze procedurali
3.1) Comunicazioni, aggiornamenti e rettifiche delle domande
Qualora il beneficiario, dopo lavvenuta presentazione della domanda, intenda rinunciare al premio, dovrà darne immediata comunicazione allO.D. che ha in carico la sua domanda, mediante lettera raccomandata.
Qualsiasi modifica dei dati dichiarati in domanda, intervenuta dopo la presentazione, andrà comunicata allOrganismo Delegato competente entro 10 giorni dal verificarsi del cambiamento medesimo.
Tuttavia, sono previste scadenze prefissate per effettuare le seguenti comunicazioni:
* Per le rettifiche riguardanti i pascoli dalpeggio:
Entro le ore 12,00 del 29 giugno 2007.
Comunque listruttoria sarà effettuata dagli O.D. indipendentemente dalla variazioni, e verrà riaperta nei casi necessari.
La Direzione Regionale XIV - Economia montana e Foreste è incaricata di emanare, per quanto di competenza regionale, le disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.