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Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 / 04 / 2007

Codice 16.4
D.D. 30 gennaio 2007, n. 31

L.R. 22 novembre 1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e ll.rr. 44/2000, 28/1990 e 65/1995. Autorizzazione al subingresso da parte della Societa’ Inertis S.r.l. nella titolarita’ della coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in localita’ Brusa Vecchia del Comune di Isola Sant’Antonio (AL), esercita dalla Ditta Cabas S.r.l. - Pos. M164A

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società Inertis s.r.l. con sede in Brescia, Via Bose n. 1 bis (omissis) è autorizzata al subingresso nella coltivazione della cava in località Brusa Vecchia del Comune di Isola Sant’Antonio (AL) ed alla contemporanea esecuzione degli interventi di valorizzazione ambientale sino al 7 marzo 2010.

2. La coltivazione e gli interventi di valorizzazione ambientale della cava devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B della determinazione dirigenziale n. 55 del 8 marzo 2005 e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 128/1959 sulle Norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o da eventuali regolamenti comunali;

3. La coltivazione ed il recupero devono inoltre essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 35-8155 del 30 dicembre 2002 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l’Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale.

4. La Società esercente è tenuta, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 2.153.000,00 (duemilioni cento cinquanta tremila /00) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata all’Amministrazione comunale di Isola Sant’Antonio (AL) e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fideiussione prevista nel presente punto è sostitutiva di quella stipulata in ottemperanza alla determinazione dirigenziale n. 55 dell’8 marzo 2005. La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

L’attuale fidejussione n. 1629781 Società Viscontea Coface Assicurazioni S.p.A presentata dalla precedente Società esercente (CABAS S.r.l.) può essere estinta a seguito della presentazione della fidejussione di cui sopra.

5. L’imprenditore, almeno otto giorni prima dell’inizio dei lavori è tenuto a presentare denuncia di esercizio all’Amministrazione comunale in cui è ubicata la cava ed al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, così come modificati dall’art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs. 25 novembre 1996, n. 624. In allegato alla denuncia di esercizio il datore di lavoro deve inviare al Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva il “Documento di Sicurezza e Salute” (D.S.S.) di cui all’art. 6 del D.lgs. 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi o comunque quando nello stesso luogo di lavoro siano presenti in modo continuativo addetti di più imprese il titolare dell’autorizzazione è tenuto a predisporre il D.S.S. coordinato ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 624/1996.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto la Società Inertis s.r.l. è tenuta a stipulare l’aggiornamento della convenzione stipulata dalla Società S.A.F.I. S.r.l. con l’Ente di Gestione dell’Area Protetta in data 17 giugno 2005 secondo la bozza allegata al presente atto (allegato A).

7. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, e alle prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 55 dell’8 marzo 2005 e relativi allegati A e B, costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. n. 69/1978.

8. La presente determinazione sarà inviata al Comune di Isola Sant’Antonio (AL), all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto alessandrino” e alla Provincia di Alessandria per opportuna conoscenza e per i rispettivi compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

9. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

10. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto