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Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 / 04 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2007, n. 38-5586

Legge 231/2005 art. 1-ter, comma 2, lettera a). Interventi strutturali e di prevenzione per l’eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti. Rinnovo del piano d’intervento

A relazione dell’Assessore Taricco:

Il D.M. n. 32442 del 31 maggio 2000 ha reso obbligatoria la lotta contro la fitoplasmosi Flavescenza dorata della vite.

La D.G.R. n 81-581 del 24/07/2000 “Applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 ”Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite"" ha stabilito che il Settore Fitosanitario regionale definisca con propria Determinazione, aggiornandole periodicamente, le zone focolaio, di insediamento e indenni particolarmente a rischio nonché le misure da applicare sul territorio regionale consistenti in trattamenti insetticidi obbligatori contro il vettore della malattia Scaphoideus titanus e nell’estirpo delle piante infette.

Attualmente la presenza della flavescenza dorata è stata accertata in 455 comuni delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

La Legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), in particolare l’art. 129, comma 1, prevedeva stanziamenti per interventi strutturali e di prevenzione, tra gli altri, negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata.

Il Decreto Ministeriale 9 aprile 2001 aveva definito le modalità di attuazione e i parametri contributivi degli interventi strutturali e di prevenzione della legge 388/2000 per l’eradicazione delle infezioni, tra le altre, di flavescenza dorata nei vigneti.

La DGR n. 67-4605 del 26/11/2001 approvava il Piano per l’attuazione della Legge 388/2000 art. 129 e del Decreto Ministeriale 9 aprile 2001 per gli interventi strutturali e di prevenzione per l’eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti.

I Piani di monitoraggio della flavescenza dorata, negli anni 2005 e 2006 ai sensi del Decreto Ministeriale 32442 del 31/5/2000, approvati rispettivamente con D.G.R. n. 36-310 del 20 giugno 2005 e D.G.R. n. 43-3137 del 12 giugno 2006, hanno permesso di accertare la presenza della malattia nelle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e Torino su di una superficie complessiva di circa 3200 ettari.

A seguito dei monitoraggi effettuati nel 2005, a causa dell’indisponibilità finanziaria, non era stato possibile attuare programmi di intervento.

La Legge 231/2005 all’art. 1-ter, comma 2, lettera a), prevede l’erogazione di contributi alle regioni al fine di contrastare l’espandersi della patologia della flavescenza dorata. La legge demanda al Commissario ad Acta per le attività ex Agensud la stipula di specifiche convenzioni con le regioni interessate al fine di erogare i contributi.

La Circolare n. 4/06, prot. 215 del 6 marzo 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Gestione attività Agensud, ha chiarito che gli interventi previsti dall’art. 1-ter, comma 2, lettera a), della L. 231/2005, sono la naturale e coerente prosecuzione degli interventi disposti a favore dell’eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti, in attuazione dell’art. 129, comma 1, lettera d), della Legge 388/2000. Nella medesima circolare veniva richiesto alle Regioni interessate di comunicare i fabbisogni degli interventi assumendo come parametri contributivi quelli individuati al punto 3 dell’art. 1 del D.M. 9 aprile 2001.

La D.G.R. n. 98-4339 del 13 novembre 2006 ha approvato lo schema di convenzione e in data 15 novembre 2006 è stata stipulata la convenzione tra il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, rappresentato dal Commissario ad Acta per le Attività ex Agensud e la Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Tutela della fauna e della flora, assentendo alla Regione Piemonte la somma di Euro 8.573.234,32, quale contributo per la lotta alla patologia della flavescenza dorata nei vigneti assumendo come parametri contributivi quelli individuati dal D.M. 9 aprile 2001.

I contributi statali di Euro 8.573.234,32 sono stati riscossi ed iscritti sui competenti capitoli di entrata e di spesa dell’esercizio finanziario 2006.

Considerata l’entità delle superfici interessate dalla malattia è necessario dare continuità ai programmi di intervento finanziario realizzati nel periodo 2001-2005, disponendo che le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, provvedano nel 2007, alla riapertura dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto.

La L.R. n. 17 dell’8 luglio 1999 avente per oggetto: “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” prevede che le funzioni e le risorse relative agli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali e quelli per l’erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali, sono conferite alle Province.

La D.G.R. n. 36-310 del 20/06/2005 approvava per il 2005 il Piano Operativo Flavescenza dorata della Vite - Anno 2005 e la D.D. n. 106 del 21/06/2005 approvava la modulistica e le scadenze per la presentazione delle segnalazioni della presenza della flavescenza dorata nei vigneti e per l’estirpazione delle piante infette. Gli interventi ammessi erano stati l’estirpo e/o reimpianto di interi vigneti e la sostituzione di viti singole in vigneti con percentuale di infezione maggiore del 10%.

La D.G.R. n. 43-3137 del 12/06/2006 approvava per il 2006 il Piano Operativo Flavescenza dorata della Vite - Anno 2006 e la D.D. n. 127 del 16/06/2006 approvava la modulistica e le scadenze per la presentazione delle segnalazioni della presenza della flavescenza dorata nei vigneti e per l’estirpazione di intere unità vitate o porzioni delle stesse. Gli interventi ammessi erano stati l’estirpo e/o reimpianto di interi vigneti o porzione degli stessi.

Al finanziamento degli interventi realizzati ai sensi della Legge 231/2005 si fa fronte con le assegnazioni rivenienti dalla convenzione tra il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, rappresentato dal Commissario ad Acta per le Attività ex Agensud e la Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Tutela della fauna e della flora, prevista dall’art. 1-ter, comma 2, lettera a), della medesima Legge.

Occorre ora procedere all’approvazione dei criteri per la concessione dei contributi di cui all’art. 1-ter, comma 2, lettera a) della legge 231/2005, definiti nelle “Linee Generali” allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Nel periodo 2001-2005 si sono verificate situazioni in cui sono stati finanziati gli estirpi ma non i reimpianti a causa delle scelte aziendali relative all’andamento dell’epidemia nelle zone focolaio. Il D.M. 9 aprile 2001 prevede tra i parametri contributivi l’intervento di estirpo e quello di estirpo-reimpianto di interi vigneti ma non l’intervento di solo reimpianto. Al fine di consentire l’accesso agli interventi anche da parte delle aziende che hanno scelto di dilazionare il reimpianto, sulla base delle indicazioni tecniche ed epidemiologiche consigliate anche dal Settore Fitosanitario, nelle “Linee Generali” allegate è stato previsto anche l’intervento per il solo reimpianto di interi vigneti espiantati a causa della flavescenza dorata utilizzando come parametro la differenza fra l’importo per l’estirpo-reimpianto e quello per l’estirpo indicati dal D.M. 9 aprile 2001, sopra citato, pari a Euro 13.427,88.

La Direzione Regionale 12 - Sviluppo dell’Agricoltura adotterà con proprio provvedimento gli eventuali adeguamenti tecnici delle “Linee Generali” di attuazione della Legge 231/2005 e la modulistica necessaria per la presentazione delle domande.

Sulla base delle predette “Linee Generali” le Amministrazioni Provinciali competenti dovranno emanare i relativi bandi ed accogliere le domande presentate mediante la procedura informatica e la modulistica predisposte dalla Regione.

I conduttori di vigneti, che intendono beneficiare dei contributi, devono presentare domanda alla provincia competente entro la scadenza fissata dalla provincia stessa, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione.

Per consentire l’impegno delle risorse necessarie le Amministrazioni Provinciali dovranno comunicare alla Regione l’entità dei contributi necessari ai sensi dei predetti regimi d’intervento entro il 30 luglio 2007.

Dato atto che alla copertura finanziaria per gli interventi, previsti per l’anno 2007 in Euro 5.000.000,00, si provvederà con i fondi rivenienti dalle economie di stanziamento dell’anno precedente che saranno reimpostate sul competente capitolo di spesa n. 21475/07.

Per consentire il trasferimento delle risorse necessarie le Amministrazioni provinciali dovranno inviare periodicamente alla Regione gli elenchi di liquidazione.

Consultati i rappresentanti degli agricoltori e gli Uffici agricoli delle Province in data 26 febbraio 2007.

Acquisito con consultazione telematica, avviata il 12 marzo 2007 e conclusasi il 19 marzo 2007, il parere favorevole del Comitato di cui all’ex art. 8 della L.R. 17/1999.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di approvare per il 2007 gli interventi strutturali e di prevenzione per l’eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti previsti in applicazione della Legge 231/2005 all’art. 1-ter, comma 2, lettera a) e dalla convenzione del 15 novembre 2006 tra il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, rappresentato dal Commissario ad Acta per le Attività ex Agensud e la Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Tutela della fauna e della flora.

2. Di assumere per l’erogazione dei contributi i parametri individuati al punto 3 dell’art. 1 del D.M. 9 aprile 2001.

3. Di ammettere a contributo anche il solo reimpianto di vigneti espiantati a causa della flavescenza dorata che non abbiano ancora beneficiato del contributo per il reimpianto utilizzando come parametro contributivo la differenza fra l’importo per l’estirpo-reimpianto e quello per l’estirpo pari a Euro 13.427,88.

4. Di approvare le “Linee Generali” di attuazione della Legge 231/2005 allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.

5. La Direzione Regionale 12 - Sviluppo dell’Agricoltura adotterà con proprio provvedimento gli eventuali adeguamenti tecnici delle “Linee Generali” di attuazione della Legge 231/2005 e la modulistica necessaria per la presentazione delle domande.

6. Le Province emaneranno i relativi bandi per la Legge 231/2005 in base al Piano d’attuazione già approvato con la DGR n. 67-4605 del 26/11/2001 e s.m.i., tenendo conto degli adeguamenti tecnici che verranno adottati dalla Direzione Regionale 12 - Sviluppo dell’Agricoltura.

7. Di dare mandato alla Direzione Regionale 12 - Sviluppo dell’Agricoltura, Settore Fitosanitario di trasferire con apposita determinazione dirigenziale le risorse alle Amministrazioni Provinciali sulla base degli elenchi di liquidazione periodicamente inviati. Per consentire l’impegno delle risorse necessarie le Amministrazioni Provinciali dovranno comunicare alla Regione l’entità dei contributi, ai sensi dei predetti regimi d’intervento entro il 30 luglio 2007.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Linee Generali per la concessione dei contributi di cui all’art. 1-ter, comma 2, lettera a) della legge 231/2005 e secondo le modalità previste dal Decreto 9 aprile 2001 per l’attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l’eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti.

A. Oggetto dell’intervento

Contributi per interventi strutturali e di prevenzione per l’eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti.

B. Durata dell’intervento

L’intervento finanziario disposto all’art. 1-ter, comma 2, lettera a) della legge 231/2005, viene attivato per il sostegno degli interventi necessari a seguito delle precedenti campagne di monitoraggio degli anni 2005 e 2006.

C. Parametri per la quantificazione del contributo e caratteristiche dei vigneti

a) Spesa finanziabile:

intervento    Spesa finanziabile

Estirpo senza reimpianto    euro     2.065,83
Solo reimpianto    euro     13.427,88
Estirpazione e reimpianto    euro     15.493,71
Rimpiazzo di piante sparse nel vigneto    euro     2,58
Distruzione di barbatelle in vivaio    euro     1,29

b) L’entità del contributo non può superare il 60% della spesa finanziabile, stabilita secondo i parametri sopra riportati.

c) Nel caso che in fase di reimpianto venga utilizzato del materiale aziendale di recupero agli importi di spesa ammessa ed al conseguente contributo dovrà essere scorporato il costo del materiale reimpiegato in misura % agli importi stabiliti dal prezziario regionale e indicati nel costo d’impianto del vigneto.

d) Possono essere ammesse al contributo domande che riguardano il rimpiazzo di almeno n. 100 (cento) piante sparse estirpate, relativamente ai monitoraggi effettuati fino al 2005 e solo nelle unità vitate in cui la percentuale di piante infette fosse maggiore al 10%, o la distruzione di almeno n. 200 (duecento) barbatelle in vivaio.

Il diritto al contributo tuttavia permane, secondo le modalità indicate nel presente Allegato, qualora tali limiti vengano superati nei casi specificati al punto e).

e) relativamente alle sostituzioni, in considerazione del fatto che l’intervento finanziario che si attiva ha carattere di transizione rispetto a quelli precedenti in cui venivano finanziate le sostituzioni oggetto di predomanda anche per percentuali uguali o inferiori al 10%, si specifica quanto segue:

- le particelle oggetto di predomanda nel 2005 e monitorate con rilevazione di piante infette in % inferiore al 10%, non sono ammesse a contributo;

- se le stesse particelle in anni precedenti erano state oggetto di predomanda ed erano state o meno monitorate ma non erano state oggetto di domanda di contributi e la somma delle percentuali nei diversi anni (compresa quella del 2005 sotto il 10%) supera il 10%, possono essere ammesse a contributo;

- le particelle oggetto di predomanda nel 2005 e non monitorate, con % di infezione dichiarata maggiore al 10%, sono ammesse a contributo;

- le particelle oggetto di predomanda in anni precedenti al 2005, che siano state monitorate o meno, che non siano mai state oggetto di domanda di contributo e la cui % dichiarata o monitorata superava il 10%, sono ammesse a contributo.

Ai fini del superamento della soglia del 10% di piante infette occorre fare riferimento agli esiti dei sopralluoghi; solo per le particelle non monitorate è possibile utilizzare la percentuale di infezione dichiarata in predomanda.

Nel caso di vigneti a V.Q.P.R.D. il reimpianto dovrà essere effettuato su un terreno idoneo alla produzione di uno o più V.Q.P.R.D..

Le particelle ammissibili al contributo dovranno essere regolari ai sensi del Reg. CE 1493/99. Tale clausola non si applica per i vigneti di uva da tavola.

D. Beneficiari

a) I beneficiari dei contributi previsti dalla legge 231/2005 secondo le modalità stabilite dal Decreto 9 aprile 2001 sono i conduttori, a qualunque titolo, del vigneto danneggiato, che abbiano effettuato estirpazioni di piante con sintomi riferibili a flavescenza dorata, secondo quanto disposto dal Settore Fitosanitario regionale. Per i barbatellai il titolare dell’azienda vivaistica a seguito di provvedimenti fitosanitari obbligatori ingiunti dal Settore Fitosanitario.

b) Le domande sono ammesse al contributo a condizione che nel vigneto in cui sono state effettuate le estirpazioni, siano state rispettate le prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale ai fini della prevenzione, nonché le norme di impianto e di coltivazione contenute nei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine.

Si precisa che gli estirpi per la campagna 2005 dovevano essere effettuati inderogabilmente entro il 15 maggio 2006 e per la campagna 2006 devono essere effettuati entro il 15 maggio 2007; qualora non siano rispettate tali scadenze decadrà la domanda di contributo e non sarà possibile accedere al contributo di eventuali tranches successive per il vigneto oggetto della stessa domanda. Inoltre i conduttori dei vigneti situati in zona focolaio che non avranno estirpato le piante infette saranno soggetti a quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto 31 maggio 2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”.

c) I vigneti devono essere situati in zona focolaio o di insediamento individuate dal Settore Fitosanitario regionale mediante la determinazione n. 99 del 26/05/2006 e successivi aggiornamenti.

d) Il contributo di cui alla presente Deliberazione non è cumulabile con quello previsto dal Regolamento CE 1493/1999 e s.m.i., adottati dalla Regione Piemonte attraverso i Piani di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti nonché con i finanziamenti previsti dal Regolamento CE 1257/1999 attuato nella Regione Piemonte con la Misura U del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 “Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione”.

Si potrà accedere al contributo per il solo reimpianto del vigneto nel caso in cui l’ estirpazione sia stata effettuata negli anni precedenti e che abbia già usufruito di un contributo secondo gli interventi previsti sia dal Reg, CE 1257/99 P.S.R. mis U sia dalla Legge 388/00.

Potranno altresì accedere al presente contributo unità vitate che abbiano già usufruito di precedenti contributi per Flavescenza dorata a condizione che tali vigneti manifestino presenza di FD e che la stessa sia stata accertata secondo le modalità previste dai Piani Operativi Regionali.

e) E’ consentita la possibilità di concedere anticipi in misura massima al 90% del contributo previsto. A tale scopo i beneficiari dovranno:

* richiederlo in domanda;

* presentare una fideiussione bancaria o assicurativa, in favore della Provincia, pari al 110% delle somme richieste;

* presentare la prenotazione delle barbatelle necessarie per effettuare il reimpianto;

* aver effettuato: per i monitoraggi 2005 l’estirpo dei vigneti o delle piante sparse da rimpiazzare e per i quali viene richiesto il contributo entro il 15 maggio 2006; per i monitoraggi 2006 l’estirpo dei vigneti per i quali viene richiesto il contributo entro il 15 maggio 2007;

* impegnarsi ad effettuare il reimpianto dei vigneti rispetto ai quali è richiesto l’anticipo entro due anni dalla data del mandato di pagamento effettuato dalla Provincia competente.

I soggetti che riceveranno gli anticipi previsti dalla presente Deliberazione previa presentazione di fideiussione e non realizzeranno, o realizzeranno in parte i lavori previsti in domanda di contributo, entro due anni dalla data di emissione del mandato di pagamento effettuato dalla Provincia competente, decadranno totalmente o parzialmente dagli aiuti ricevuti. Pertanto l’Ente erogatore procederà alla richiesta di restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi legali calcolati su un periodo di 30 giorni. In caso di mancata restituzione procederà alla riscossione della fideiussione.

f) Nel caso di finanziamento del solo estirpo i diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo all’interno di territori di una o più DOC o DOCG individuati dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio; ovvero alla riserva regionale secondo le modalità definite in applicazione del Reg. CE 1493/99.

Ai benefici previsti dalla legge 231/2005 art. 1 ter possono essere ammesse le domande di aiuto presentate nelle campagne precedenti in riferimento alla Misura U del PSR 2000-2006, intervento 3b, e rispetto alle quali i beneficiari abbiano espresso specifica rinuncia in quanto impossibilitati a mantenere l’impegno relativo alla cessione dei diritti di reimpianto, e provvedano alla restituzione degli importi precedentemente percepiti.

g) Vincolo di destinazione d’uso: iI beneficiario deve impegnarsi a mantenere il vigneto reimpiantato per il quale ha ricevuto il contributo in buone condizione agronomiche per almeno 10 anni dalla data del collaudo delle opere (inserimento in lista di liquidazione).

h) Eventuali cause di forza maggiore dovranno essere chiaramente documentate e saranno valutate singolarmente dagli Uffici competenti.

E. Adempimenti nei casi di reimpianto e di rimpiazzo

Il reimpianto di superfici estirpate non è obbligatorio e, se effettuato, deve avvenire entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Il reimpianto deve essere effettuato utilizzando barbatelle garantite esenti da infezioni, in base alle vigenti norme fitosanitarie, in particelle in cui non risultino piante infette e purché situate nella stessa zona tipica di produzione.

Il rimpiazzo di piante sparse estirpate di cui viene effettuata la domanda di contributo deve essere realizzato entro due anni dalla data di presentazione della domanda, utilizzando barbatelle garantite esenti da infezioni, in base alle vigenti norme fitosanitarie. I conduttori di vigneti sui quali sia stata accertata, nell’ambito del Piano Operativo 2005, la presenza di piante infette sparse nel vigneto, avevano l’obbligo estirpare tali piante inderogabilmente entro il 15 maggio 2006.

Il reimpianto non deve essere effettuato utilizzando i vitigni Moscato e Brachetto qualora il vigneto originario non fosse già costituito dagli stessi vitigni.

Non è consentito il passaggio ad un V.Q.P.R.D. con una resa superiore a quella massima rivendicabile dal V.Q.P.R.D. di partenza.

Procedure

1. Presentazione delle domande

I conduttori di vigneti e delle aziende vivaistiche che intendono beneficiare dei contributi devono presentare domanda alla Provincia competente entro la scadenza fissata dalla Provincia stessa utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione.

La domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente costituisce dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di quanto ivi dichiarato. Allo stesso Decreto si rinvia per la parte relativa ai controlli sulle dichiarazioni stesse.

Le domande relative alle infezioni accertate risultanti dalle segnalazioni pervenute nel 2005 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 36-310 del 20/06/2005 e dalla n. D.D. n. 106 del 21/06/2005, e nel 2006 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 43-3137 del 12/06/2006 e dalla D.D. n. 127 del 16/06/2006, dovranno essere presentate o inviate, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Provincia competente.

I vigneti soggetti a estirpo totale o al reimpianto dal 1999 al 2005 che non hanno beneficiato del contributo, potranno essere inseriti in domanda per i contributi relativi all’anno 2007 solo se la documentazione relativa ai monitoraggi effettuati negli anni precedenti è già agli atti delle Province.

Per i barbatellai sono ammessi a contributo gli interventi di distruzione effettuati negli anni 2005 e 2006.

Qualora le estirpazioni per le quali viene fatta la richiesta di contributi interessino superfici vitate ricadenti in ambiti provinciali differenti, il soggetto richiedente dovrà presentare un’unica domanda, relativa all’estirpazione complessiva, alla Provincia su cui ricade la sede dell’azienda.

2. Documentazione integrativa della domanda

a) Le domande dovranno essere redatte secondo la modulistica approvata con Determinazione della Regione Piemonte.

Alla domanda, qualora non fossero già stati presentati, andranno allegati:

1. la modulistica per il rilevamento dei danni causati da Flavescenza dorata, prevista dalla nota della Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura n. 8876/12 del 26/8/99, già agli atti delle Province;

ovvero

2. la notifica di intenzione estirpo vigneto a causa Flavescenza ed il modulo per il rilevamento danni causati da Flavescenza dorata di cui alla Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20 settembre 2000, già agli atti delle Province;

in luogo dei moduli per il rilevamento danni causa Flavescenza dorata di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 potranno essere presentati eventuali altri moduli predisposti dalle Province per il medesimo scopo, già agli atti delle Province;

ovvero

3. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2001 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 24-3383 del 02/07/2001 e dalla D.D. n. 70 del 03/07/2001;

ovvero

4. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2002 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 30 - 6179 del 27/05/2002 e dalla D.D. n. 68 del 06/06/2002;

ovvero

5. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2003 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 66-9776 del 26/06/2003 e dalla D.D. n. 97 del 03/07/2003;

ovvero

6. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2004 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 81-12795 del 14/06/2004 e dalla D.D. n. 122 del 17/06/2004;

ovvero

7. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2005 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 36-310 del 20/06/2005 e dalla n. D.D. n. 106 del 21/06/2005;

ovvero

8. i verbali di accertamento relativi alle segnalazioni effettuate nel 2006 con le modalità previste dalla D.G.R. n. 43-3137 del 12/06/2006 e dalla D.D. n. 127 del 16/06/2006;

9. la fotocopia delle visure catastali e dei relativi mappali, o documentazione equipollente riguardanti gli interventi di estirpazione, reimpianto e rimpiazzo, per i quali viene presentata domanda di contributo;

10. i verbali di distruzione delle barbatelle rilasciati dal Settore Fitosanitario regionale;

11. fideiussione bancaria o assicurativa nel caso il beneficiario intenda farvi ricorso.

Ad integrazione della domanda e degli allegati previsti dalle presenti norme le Province potranno richiedere tutta la documentazione tecnica ritenuta necessaria per la valutazione dell’istanza.

Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell’Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione allegando, in sostituzione, una dichiarazione in cui è fatto specifico riferimento all’ufficio che li detiene.

Nel caso in cui la segnalazione non fosse stata oggetto di sopralluogo verrà considerata valida per accedere alle misure di sostegno finanziario secondo la percentuale di piante infette in essa indicata.

b) Tutti i documenti comprovanti fatti, stati e qualità dichiarati sul modulo di presentazione della domanda per i quali non sia possibile l’accertamento d’ufficio ed eventuali altri documenti necessari in fase di istruttoria o di liquidazione, dovranno essere presentati successivamente dai soggetti richiedenti ammessi a contributo su richiesta dell’Ufficio preposto.

c) Documentazione relativa alle spese sostenute per l’estirpazione e, qualora alla data di presentazione della domanda siano già stati effettuati reimpianti e/o rimpiazzi, anche quella relativa alle spese corrispondenti. Tale documentazione deve essere costituita dalle fatture debitamente quietanzate, o copia conforme all’originale, relative a:

1. acquisto delle barbatelle;

2. acquisto di pali e fili;

3. lavorazioni eseguite mediante contoterzisti, accompagnate da un’apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice comprovante l’avvenuto pagamento oppure da bonifico bancario.

Per le opere realizzate con l’impiego di manodopera o mezzi aziendali le spese dovranno essere documentate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente.

Nei casi in cui alla data di presentazione della domanda non siano stati effettuati né reimpianti né rimpiazzi, il beneficiario, al termine delle operazioni di reimpianto e rimpiazzo effettuati entro i termini previsti per la loro realizzazione, richiederà alla Provincia l’accertamento sulla loro avvenuta esecuzione presentando la documentazione precedentemente citata.

d) Per le barbatelle, oltre alla fattura, dovrà essere presentata copia del passaporto delle piante.

3. Criteri di priorità da applicare per la formulazione delle graduatorie

Trascorsi i termini per la presentazione delle domande e delle eventuali integrazioni le Amministrazioni Provinciali provvedono ad effettuare l’istruttoria ed a stilare una graduatoria, riferita alle singole unità vitate sulla base degli elementi riportati nella seguente tabella.

    Punti
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 80% e fino al 100%     50
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 60% e fino al 80%     45
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 40% e fino al 60%     40
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 30% e fino al 40%     35
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 10% e fino al 30%     30
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 8% e fino al 10%     25
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 5% e fino al 8%     23
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata superiore al 2% e fino al 5%     20
Unità vitata con % di piante colpite da flavescenza dorata fino al 2%     18
Unità vitata con età inferiore o uguale 15 anni     15
Unità vitata con età superiore a 15 e inferiore o uguale a 30 anni      10
Unità vitata in zona di insediamento di flavescenza dorata      7
Beneficiario al di sotto dei 40 anni      5
Beneficiario iscritto all’ INPS per l’agricoltura      4
Distruzione barbatelle (ogni mille barbatelle) 2

I dati relativi al numero delle piante dovranno essere uguali a quelli riportati sulla modulistica prevista dalla nota della Direzione 12 - Sviluppo dell’Agricoltura n. 8876/12 del 26/08/1999 o dalla Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133 del 20 settembre 2000 o su eventuale altra modulistica predisposta dalle Province allo stesso scopo o sui verbali di accertamento relativi alle segnalazioni di cui alla D.G.R. n. 24-3383 del 02/07/2001 e alla D.D. n. 70 del 03/07/2001; alla D.G.R. n. 30 - 6179 del 27/05/2002 e alla D.D. n. 68 del 06/06/2002; alla D.G.R. n. 66-9776 del 26/06/2003 e alla D.D. n. 97 del 03/07/2003; alla D.G.R. n. 81-12795 del 14/06/2004 e alla D.D. n. 122 del 17/06/2004; alla D.G.R. n. 36-310 del 20/06/2005 e dalla n. D.D. n. 106 del 21/06/2005; alla D.G.R. n. 43-3137 del 12/06/2006 e dalla D.D. n. 127 del 16/06/2006; sui verbali di distruzione del Settore Fitosanitario per le barbatelle distrutte in vivaio.

Nel caso in cui la segnalazione di presenza della malattia non fosse stata oggetto di sopralluogo verrà considerata valida la percentuale di piante infette in essa indicata.

L’età dell’unità vitata e del beneficiario si intendono riferite alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Per quanto riguarda il calcolo della percentuale delle piante infette si dovrà fare riferimento alla superficie dell’unità vitata così come definita dalla DGR 48-2240 del 12/2/2001 [unità vitata: una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto di impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, vitigno)].

Il punteggio di ogni domanda sarà pari alla media ponderata (rispetto alle superfici) dei punteggi attribuiti alle diverse unità vitate in essa inserite.

Sulla base del punteggio attribuito le Province stileranno una graduatoria che riporterà, in ordine decrescente, tutte le domande ammissibili al finanziamento.

Queste saranno ammesse a finanziamento, secondo l’ordine derivante dalla graduatoria, sino ad esaurimento dei fondi assegnati alla Provincia.

Qualora l’entità delle risorse a disposizione non fosse sufficiente a finanziare tutte le domande ammissibili, la Regione effettuerà la ripartizione finanziaria alle Province procedendo attraverso attribuzioni proporzionali all’entità del contributo complessivo delle domande che ogni Provincia ha inserito in graduatoria.

Per tutte le domande ammissibili a finanziamento, la Provincia adotta il provvedimento di approvazione della domanda (dandone comunicazione all’interessato) con il quale vengono determinati la spesa ammessa, il contributo massimo spettante ed il punteggio attribuito sulla base dei criteri riportati nella tabella sopra riportata.

4. Istruttoria delle domande e definizione delle graduatorie di ammissibilità

La Provincia territorialmente competente:

- effettuerà l’istruttoria finalizzata ad accertare che il soggetto richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti;

- approverà con atto formale la graduatoria dei beneficiari e trasmetterà la rendicontazione alla Regione Piemonte entro il 30/07/2007, in copia cartacea e su supporto magnetico;

5. Accertamento della realizzazione dei reimpianti e dei rimpiazzi

L’accertamento della realizzazione dei reimpianti e dei rimpiazzi sarà effettuato dalle Province verificando che siano stati rispettati i requisiti previsti al punto E del presente Allegato.

In sede di verifica il soggetto beneficiario deve mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa che venga ritenuta necessaria ai fini della corretta realizzazione degli interventi.

6. Liquidazione dei contributi

Il contributo viene liquidato a saldo, ai beneficiari che ne hanno fatto richiesta dopo l’accertamento da parte delle Province della realizzazione degli interventi per i quali si è richiesto il contributo del reimpianto e del rimpiazzo.

7. Norme sulla privacy

Gli enti coinvolti dal presente atto amministrativo garantiranno il rispetto della D. Lgs 196/03 e successive modificazioni e integrazioni. I dati, le informazioni ed ogni altra notizia appresa nel corso delle attività svolte in esecuzione del presente atto potranno essere divulgati solo in forma aggregata.