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Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 / 04 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - D.D. n 149/236348 del 27/02/2007 di concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Stura di Ala in Comune di Ala di Stura ad uso irriguo

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 149/236348 del 27/02/2007 - Codice univoco: TO-A-10209

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Comune di Ala di Stura, (omissis) con sede legale in 10070- Ala di Stura, P.za Centrale 22 il rinnovo con varianti del riconoscimento di derivazione d’acqua dal Torrente Stura di Ala in Comune di Ala di Stura per derivare la portata massima litri/sec 20 e la portata media litri/sec 4,98 per irrigare ettari 4.88.29 con restituzione in Rio della Chiesa in Comune di Ala di Stura;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 31/02/2002, data di scadenza della concessione che si rinnova, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

5. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

6. di informare che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto 27/02/2007:

“(omissis)

Art. 10 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di: 372,00 litri/sec.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

(omissis)"